La ritenuta d’acconto non si applica sempre. Prima di trattenere il 20% bisogna verificare chi paga, che tipo di reddito viene corrisposto e quale regime fiscale applica il percettore.
I casi più frequenti in cui la ritenuta non si applica sono: compensi di contribuenti forfettari, pagamenti effettuati da privati che non sono sostituti d’imposta, compensi a soggetti esteri senza presupposti per la ritenuta italiana e voci che non rientrano nella base imponibile della ritenuta, come alcune spese anticipate in nome e per conto del cliente.
La prima domanda: chi paga è sostituto d’imposta?
La ritenuta d’acconto nasce solo quando il soggetto che effettua il pagamento è tenuto dalla legge ad agire come sostituto d’imposta. Società, imprese, enti e professionisti possono rientrare tra i sostituti; un privato che acquista una prestazione per esigenze personali, in via ordinaria, non opera la ritenuta professionale del 20%.
Quindi la stessa prestazione professionale può essere assoggettata a ritenuta se pagata da una società e non esserlo se pagata da un privato non sostituto.
Regime forfettario: la ritenuta non si applica sui compensi
Il comma 67 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 stabilisce che i ricavi e compensi riferiti al reddito del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Il forfettario deve rendere nota la propria posizione con la dichiarazione prevista dalla norma. Per la disciplina completa, comprese le eccezioni sugli obblighi del forfettario quando paga altri soggetti, vedi regime forfettario e ritenuta d’acconto.
Cliente privato senza Partita IVA
Se un professionista in regime ordinario emette fattura a un cliente privato che non opera come sostituto d’imposta, il privato non trattiene il 20% e non presenta un F24 per versare la ritenuta.
Il professionista incassa quindi il compenso secondo le regole della fattura e pagherà le proprie imposte in dichiarazione. La mancanza della ritenuta non significa che quel reddito sia esente.
Pagamento effettuato da un forfettario
Anche quando il cliente è un contribuente forfettario occorre considerare la disciplina speciale del comma 69 della Legge 190/2014. Il forfettario non opera in via generale le ritenute alla fonte previste dal Titolo III del DPR 600/1973, ferme le eccezioni oggi previste per gli articoli 23 e 24.
Perciò una parcella professionale ricevuta da un forfettario non va trattata automaticamente come una fattura pagata da un sostituto ordinario.
Spese anticipate in nome e per conto del cliente
Le somme anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente, quando ricorrono le condizioni dell’articolo 15 del DPR 633/1972, sono escluse dalla base IVA e non vanno automaticamente trattate come compenso professionale soggetto a ritenuta.
Perché l’esclusione sia corretta occorre che si tratti realmente di spese sostenute in nome e per conto del cliente e adeguatamente documentate. Un generico rimborso spese forfettario, invece, non assume automaticamente lo stesso trattamento.
Contributo integrativo della Cassa professionale
Il contributo integrativo addebitato da alcune Casse professionali non va confuso con la rivalsa INPS del 4%. La base della ritenuta può cambiare in funzione della natura della voce e della disciplina della Cassa.
Non è quindi corretto applicare sempre il 20% all’intero totale fattura. Per formule ed esempi consulta calcolo della ritenuta d’acconto.
Compensi a non residenti: non sempre vale il 20%
Quando il compenso viene corrisposto a un soggetto non residente, non bisogna applicare automaticamente la ritenuta ordinaria del 20%. L’articolo 25 del DPR 600/1973 prevede, nei casi applicabili, una ritenuta del 30% a titolo d’imposta, con esclusioni specifiche e possibile coordinamento con le Convenzioni contro le doppie imposizioni.
RM dedica una guida separata alla ritenuta sui compensi a non residenti.
Prestazione occasionale pagata da un privato
Una prestazione di lavoro autonomo occasionale può essere soggetta alla ritenuta del 20% quando il committente è sostituto d’imposta. Se invece il committente è un privato non sostituto, la ritenuta non viene normalmente operata.
La prestazione va comunque dichiarata secondo la disciplina fiscale applicabile. La soglia previdenziale INPS di 5.000 euro non decide se la ritenuta fiscale si applica o meno.
Acquisto di beni: niente ritenuta professionale
La ritenuta dell’articolo 25 riguarda specifiche categorie di compensi. Un normale acquisto di beni non diventa soggetto alla ritenuta professionale del 20% soltanto perché il venditore ha una Partita IVA.
Bisogna quindi distinguere sempre una prestazione professionale da una cessione di beni o da un reddito d’impresa soggetto a regole differenti.
Ritenuta e fattura elettronica
La presenza o assenza della ritenuta non dipende dal fatto che la fattura sia elettronica. Il file XML serve a rappresentare correttamente l’operazione: se la ritenuta è dovuta, vengono compilati i dati specifici; se non è dovuta, non si inseriscono quei dati solo per abitudine.
La fattura elettronica non modifica quindi la regola fiscale di fondo.
Schema rapido: quando non applicare il 20%
- compenso del contribuente forfettario soggetto alla disciplina del regime;
- pagamento da parte di un privato non sostituto d’imposta;
- pagamento da parte di un forfettario nei casi coperti dall’esonero del comma 69;
- voci escluse dalla base della ritenuta, se correttamente documentate;
- casi di non residenti per i quali opera una disciplina diversa o un’esclusione;
- operazioni che non rientrano nei compensi soggetti alla ritenuta dell’articolo 25.
Errori frequenti
- trattenere sempre il 20% a qualsiasi professionista;
- applicare la ritenuta a un forfettario senza verificare il regime;
- considerare ogni rimborso spese escluso dalla base;
- usare la regola italiana ordinaria senza verificare la residenza fiscale del percettore;
- confondere ritenuta e IVA;
- confondere la soglia INPS delle prestazioni occasionali con la ritenuta fiscale.
Fonti ufficiali
Le fonti principali sono l’articolo 25 del DPR 600/1973, i commi 67 e 69 della Legge 190/2014 e l’articolo 15 del DPR 633/1972 per le spese anticipate in nome e per conto del cliente.
Domande frequenti
Un privato deve trattenere il 20%?
In via ordinaria no, se non rientra tra i soggetti obbligati ad agire come sostituto d’imposta.
Il forfettario subisce la ritenuta?
In via ordinaria no, per i ricavi e compensi che rientrano correttamente nel regime forfettario.
Le spese anticipate subiscono ritenuta?
Non automaticamente. Se sono vere anticipazioni in nome e per conto del cliente e ricorrono i requisiti di legge, non sono trattate come normale compenso professionale.
Un non residente subisce il 20%?
Non necessariamente: l’articolo 25 prevede una disciplina specifica con ritenuta del 30% nei casi applicabili e relative esclusioni.
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