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Rateizzazione tasse nel regime forfettario: saldo, acconti e avviso bonario

Aggiornato il 11 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Rateizzazione tasse nel regime forfettario: saldo, acconti e avviso bonario

Nel regime forfettario è possibile rateizzare alcune tasse, ma non esiste un’unica “rateizzazione del forfettario”. Le somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi, una comunicazione di irregolarità e una cartella di pagamento seguono procedure diverse. Per evitare errori bisogna prima capire da dove nasce il debito e in quale fase ci si trova.

Il caso ordinario è la rateizzazione di saldo e primo acconto dell’imposta sostitutiva risultanti dal modello Redditi PF. Il secondo acconto, invece, ha una propria scadenza e non va confuso con il piano mensile del saldo e del primo acconto. Se il pagamento è già scaduto, occorre inoltre distinguere tra ravvedimento spontaneo, avviso bonario e riscossione.

Quali tasse del forfettario si possono rateizzare

Le somme risultanti dalla dichiarazione annuale che più frequentemente vengono rateizzate sono:

  • saldo dell’imposta sostitutiva, codice tributo 1792;
  • primo acconto, codice tributo 1790;
  • eventuali altri importi risultanti dalla dichiarazione per i quali la normativa consente la rateazione.

Saldo e primo acconto possono essere versati in unica soluzione oppure, scegliendo la rateizzazione, suddivisi in rate con interessi. La seconda rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva, identificata dal codice 1791, segue invece la scadenza propria dell’acconto di novembre. Per il quadro completo consulta la guida al secondo acconto nel regime forfettario.

Rateizzare saldo e primo acconto risultanti da Redditi PF

La rateizzazione ordinaria nasce al momento del versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione. La prima rata coincide con il termine scelto per il primo pagamento; le rate successive hanno scadenza mensile e sono maggiorate degli interessi previsti per il pagamento dilazionato.

Dal 2024 il calendario delle rate delle somme risultanti dalle dichiarazioni è stato uniformato: le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese e il piano deve concludersi entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il numero concreto delle rate disponibili dipende quindi dalla data in cui viene effettuata la prima rata.

Nel modello F24 gli interessi di rateazione sulle imposte erariali utilizzano il codice tributo 1668, mentre il capitale mantiene i codici propri del saldo e del primo acconto.

Scadenze 2026: 20 luglio e 20 agosto per i forfettari interessati dalla proroga

Nel 2026 è intervenuto un differimento specifico per i soggetti che esercitano attività economiche interessate dagli ISA, comprese le cause di esclusione e i contribuenti in regime forfettario che rientrano nell’ambito previsto dalla norma. Per questi soggetti il saldo 2025 e il primo acconto 2026 hanno potuto essere versati entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione.

Gli stessi soggetti hanno potuto effettuare il primo versamento entro il 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. L’Agenzia delle Entrate indica espressamente queste date anche per l’imposta sostitutiva del regime forfettario.

Questa proroga non va trasformata in una regola permanente: per ogni anno occorre controllare il calendario effettivo. La pagina calendario fiscale del regime forfettario 2026 raccoglie le scadenze dell’anno.

Come funziona una rateizzazione ordinaria: esempio

Supponiamo che dalla dichiarazione risultino 4.000 euro complessivi tra saldo e primo acconto e che il contribuente scelga di rateizzare a partire dal termine utile. Il capitale viene diviso nel numero di rate possibili fino a dicembre; sulle rate successive alla prima si aggiungono gli interessi di rateazione secondo le percentuali pubblicate per il calendario fiscale.

  1. calcola saldo e primo acconto dalla dichiarazione;
  2. scegli il termine per la prima rata tra quelli effettivamente applicabili;
  3. dividi l’importo secondo il piano di rateazione consentito;
  4. mantieni i codici 1792 e 1790 per capitale e acconto;
  5. aggiungi gli interessi di rateazione con codice 1668 alle rate successive;
  6. chiudi il piano entro il 16 dicembre.

Non è corretto applicare una percentuale di interesse unica all’intero piano senza verificare il calendario: l’interesse cresce in relazione al differimento della singola rata.

Rateizzazione e secondo acconto: attenzione alla differenza

Una delle confusioni più frequenti è pensare che il secondo acconto di novembre rientri automaticamente nello stesso piano mensile di saldo e primo acconto. Non è così: il secondo acconto o l’acconto in unica soluzione mantiene la propria scadenza e il proprio codice tributo 1791.

Se alla sua scadenza il secondo acconto non viene versato, non si continua semplicemente il piano di rateizzazione estivo. Si genera un tardivo od omesso versamento che va valutato secondo le regole del ravvedimento operoso, se ancora disponibile.

Se una rata viene pagata in ritardo

La rateizzazione non elimina l’obbligo di rispettare le singole scadenze. Se una rata ordinaria delle imposte da dichiarazione viene versata dopo il termine, va verificata la regolarizzazione dell’omesso o tardivo pagamento della rata con sanzione e interessi.

Prima di calcolare il ravvedimento bisogna distinguere l’interesse di rateazione, che appartiene al piano scelto, dagli interessi legali da ravvedimento, che nascono dal ritardo. Sono due componenti diverse.

Rateizzazione dopo un avviso bonario

Se l’Agenzia delle Entrate ha già effettuato il controllo e inviato una comunicazione di irregolarità, non si applica il normale piano mensile della dichiarazione. Le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 prevedono, per i controlli automatici e formali, un termine ordinario di 60 giorni per il pagamento e la possibilità di rateizzare le somme dovute fino a 20 rate trimestrali di pari importo.

La prima rata deve essere pagata entro il termine indicato per la comunicazione; le successive scadono secondo il calendario trimestrale previsto. Prima di accettare il debito, controlla comunque che l’avviso non dipenda da un F24 già pagato, un credito non abbinato o un dato dichiarativo che può essere documentato.

Rateizzazione di una cartella: procedura diversa

Se il debito è già nella fase della riscossione, la rateizzazione è gestita da Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973. Nel 2026, per somme fino a 120.000 euro per singola istanza, è possibile ottenere fino a 84 rate mensili su semplice richiesta dichiarando la temporanea difficoltà economico-finanziaria.

Con documentazione della difficoltà, per importi fino a 120.000 euro possono essere concessi nel 2026 piani da 85 fino a 120 rate; per importi superiori a 120.000 euro la richiesta è documentata e può arrivare fino a 120 rate. Questa è una procedura completamente diversa dalla rateizzazione delle imposte da Redditi PF.

Quale rateizzazione scegliere

  • Imposte risultanti dalla dichiarazione e ancora nei termini: piano mensile dei versamenti da Redditi PF.
  • Scadenza già saltata ma nessun atto ricevuto: verifica prima il ravvedimento, non una rateizzazione inventata dopo la scadenza.
  • Comunicazione di irregolarità: pagamento o rateazione dell’avviso bonario.
  • Cartella o carico AdER: rateizzazione della riscossione.

La guida su tasse non pagate nel regime forfettario aiuta a individuare lo stadio corretto prima di scegliere la procedura.

Errori da evitare

  • confondere rateizzazione del saldo con rateizzazione di una cartella;
  • inserire automaticamente il secondo acconto nel piano del saldo e primo acconto;
  • saltare una rata pensando che possa essere spostata al mese successivo senza conseguenze;
  • confondere interessi di rateazione e interessi da ravvedimento;
  • usare date 2026 come se fossero valide automaticamente anche negli anni successivi;
  • aspettare l’avviso bonario quando è ancora possibile regolarizzare spontaneamente un ritardo.

Fonti ufficiali

Per le scadenze 2026 il riferimento è lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate, che indica per i soggetti interessati il 20 luglio senza maggiorazione e il successivo termine con maggiorazione. Per i piani di riscossione consulta Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Domande frequenti

Quante rate posso fare per le tasse del forfettario?

Per saldo e primo acconto il numero dipende dalla data della prima rata e il piano annuale deve concludersi entro il 16 dicembre. Avvisi bonari e cartelle hanno invece limiti completamente diversi.

Posso rateizzare il secondo acconto?

Il secondo acconto non entra automaticamente nel piano mensile di saldo e primo acconto. Se viene omesso alla propria scadenza va valutata la regolarizzazione del ritardo.

Le rate hanno interessi?

Sì, sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi previsti per la dilazione. Sono distinti dagli interessi legali che maturano in caso di ravvedimento per una rata pagata tardi.

Posso chiedere 84 rate per il saldo del forfettario?

No. Le 84 rate nel 2026 riguardano la rateizzazione AdER di somme nella fase della riscossione fino a 120.000 euro, non il normale saldo dell’imposta sostitutiva appena risultante dalla dichiarazione.

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