Il ravvedimento operoso nel regime forfettario permette di regolarizzare spontaneamente un saldo o un acconto dell’imposta sostitutiva pagato in ritardo o non pagato, versando il tributo dovuto, una sanzione ridotta e gli interessi legali maturati giorno per giorno. Nel 2026 il codice tributo specifico per la sanzione da ravvedimento dell’imposta sostitutiva del forfettario è 8944.
La convenienza dipende soprattutto da quanto tempo è passato dalla scadenza e da quali atti sono già stati notificati. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è stata ridotta dal 30% al 25%; entro 90 giorni la base sanzionatoria è dimezzata al 12,5% e, nei primi 15 giorni, si riduce ulteriormente in proporzione ai giorni di ritardo. Su questa base si applicano poi le riduzioni del ravvedimento.
Quando si può usare il ravvedimento operoso
Il ravvedimento è lo strumento da valutare quando ti accorgi autonomamente di non avere versato, o di avere versato solo in parte, l’imposta sostitutiva dovuta. Nel forfettario riguarda soprattutto il saldo e gli acconti pagati con i codici tributo 1790, 1791 e 1792.
- 1790: primo acconto dell’imposta sostitutiva;
- 1791: secondo acconto o acconto in unica soluzione;
- 1792: saldo dell’imposta sostitutiva;
- 8944: sanzione ridotta dovuta per il ravvedimento dell’imposta sostitutiva del regime forfettario.
Se devi ricostruire il modello di pagamento, consulta anche la guida all’F24 nel regime forfettario e gli approfondimenti sui codici 1790 e 1792.
Le riduzioni del ravvedimento nel 2026
Per il 2026 resta centrale l’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 nella formulazione applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie, D.Lgs. 173/2024, ha visto la propria efficacia rinviata al 1° gennaio 2027: non va quindi applicato anticipatamente ai ravvedimenti del 2026.
Le principali riduzioni sono:
- entro 30 giorni: sanzione ridotta a 1/10 del minimo;
- entro 90 giorni: riduzione a 1/9 del minimo;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure entro un anno se non è prevista dichiarazione periodica: 1/8 del minimo;
- oltre tale termine: 1/7 del minimo;
- dopo specifiche fasi del controllo possono esistere riduzioni a 1/6, 1/5 o 1/4, ma vanno verificate sul concreto atto ricevuto.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, inoltre, l’inizio di un’attività di controllo non impedisce automaticamente ogni ravvedimento. La normativa individua come limite, tra gli altri, la notifica degli atti di liquidazione o accertamento e delle comunicazioni con somme dovute da controllo automatico o formale. Se hai già ricevuto una comunicazione o un atto, quindi, non usare una percentuale standard senza verificare prima quale procedura sia ancora disponibile.
Quanto costa il ravvedimento: percentuali pratiche
Per le violazioni di versamento commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria è del 25%. Entro 90 giorni la base è dimezzata al 12,5%; nei primi 15 giorni la sanzione base si riduce a un quindicesimo per ciascun giorno. Applicando anche le riduzioni del ravvedimento, nei casi più comuni si ottengono queste misure indicative:
- da 1 a 14 giorni: circa 0,0833% per ogni giorno di ritardo;
- da 15 a 30 giorni: 1,25%;
- da 31 a 90 giorni: circa 1,3889%;
- oltre 90 giorni ma entro il termine della dichiarazione rilevante: 3,125%;
- oltre quel termine: circa 3,5714%, salvo che intervengano fasi di controllo con una diversa riduzione.
Queste percentuali riguardano la sanzione, non il costo complessivo. Al tributo originario vanno aggiunti anche gli interessi legali. Per errori relativi a periodi precedenti al 1° settembre 2024 la base sanzionatoria può essere diversa, quindi il calcolo va ricostruito in base alla data della violazione.
Interessi legali nel 2026: 1,60%
Dal 1° gennaio 2026 il tasso degli interessi legali è pari all’1,60% annuo, come stabilito dal decreto MEF del 10 dicembre 2025. Gli interessi del ravvedimento maturano giorno per giorno sul tributo non versato.
La formula di base è: imposta dovuta × tasso legale × giorni di ritardo / 365. Se il periodo di ritardo attraversa anni con tassi legali differenti, il calcolo va spezzato applicando a ciascun periodo il relativo tasso.
Esempio: saldo forfettario di 2.000 euro pagato 20 giorni dopo
Supponiamo che un contribuente debba versare 2.000 euro di saldo dell’imposta sostitutiva e paghi con 20 giorni di ritardo nel 2026. La violazione ricade tra il quindicesimo e il trentesimo giorno.
- tributo originario: 2.000 euro, con codice 1792;
- sanzione ridotta: 1,25%, quindi 25 euro, con codice 8944;
- interessi legali: 2.000 × 1,60% × 20 / 365, circa 1,75 euro;
- totale economico indicativo: circa 2.026,75 euro.
L’esempio serve a mostrare il meccanismo. Prima dell’F24 definitivo va controllata la data effettiva di scadenza, perché eventuali proroghe o maggiorazioni incidono sul momento da cui decorre il ritardo.
Come compilare l’F24 del ravvedimento
Nel modello F24 occorre distinguere l’imposta originaria dalla sanzione. Il codice 8944 è espressamente denominato dall’Agenzia delle Entrate “Sanzione per ravvedimento – imposta sostitutiva sul regime forfetario”.
- calcola l’imposta non versata o versata in misura insufficiente;
- individua il codice originario: 1790, 1791 o 1792;
- calcola la sanzione ridotta in base ai giorni trascorsi e alla data della violazione;
- indica la sanzione con codice 8944 nella sezione Erario;
- calcola gli interessi legali giorno per giorno;
- controlla anno di riferimento e dati anagrafici prima dell’invio;
- conserva F24 e quietanza insieme al calcolo utilizzato.
Se il problema non è il ritardo ma un codice tributo indicato in modo errato, la procedura può essere diversa: consulta come correggere un codice tributo sbagliato nell’F24.
Ravvedimento di saldo e acconti: cosa cambia
Il meccanismo sanzionatorio è quello del tardivo od omesso versamento, ma prima di calcolare il ravvedimento devi capire quale rata fiscale hai saltato. Se manca il saldo, il tributo originario è il 1792 e l’anno di riferimento è quello dell’imposta che stai chiudendo. Se manca il primo acconto, il codice originario è 1790 e l’anno è quello dell’acconto. Per il secondo acconto o l’acconto unico il codice è 1791.
Questa distinzione evita un errore frequente: usare correttamente la sanzione 8944 ma collegarla a un tributo o a un anno sbagliato. Per ricostruire la posizione puoi partire dalle guide sul saldo dell’imposta sostitutiva, sul primo acconto e sul secondo acconto.
Se il mancato pagamento deriva invece da una situazione di liquidità e sei ancora nei termini ordinari, è preferibile verificare prima se l’importo può essere pagato a rate secondo la disciplina dei versamenti da dichiarazione: il ravvedimento interviene quando una scadenza è già stata violata, non sostituisce la rateizzazione delle tasse scelta nei termini.
Ravvedimento, avviso bonario e cartella non sono la stessa cosa
Il ravvedimento è una regolarizzazione spontanea. Se invece l’Agenzia delle Entrate ha già inviato una comunicazione di irregolarità con somme dovute, entra in gioco la procedura dell’avviso bonario, con termini e sanzioni proprie. Se il debito è già affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificato con cartella, si passa alle regole della riscossione e dell’eventuale rateazione.
Questa distinzione è fondamentale: non si può scegliere liberamente tra ravvedimento, rateazione dell’avviso e rateazione della cartella. Lo strumento disponibile dipende dallo stadio in cui si trova il debito. La guida su tasse non pagate nel regime forfettario ricostruisce l’intero percorso; se il debito è già in riscossione consulta invece cartelle esattoriali e rateizzazione AdER.
Errori da evitare
- usare ancora il 30% come sanzione base per una violazione commessa dopo il 1° settembre 2024;
- calcolare la sanzione ridotta senza aggiungere gli interessi legali;
- usare il tasso legale 2025 del 2% anche per i giorni del 2026, quando il tasso è 1,60%;
- versare solo la sanzione 8944 dimenticando il tributo originario;
- confondere il ravvedimento di un omesso pagamento con la dichiarazione tardiva;
- tentare un ravvedimento dopo un atto che rende disponibile una diversa procedura senza verificare la situazione.
Fonti ufficiali
Le regole derivano dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, dalle modifiche introdotte con la riforma delle sanzioni e dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 per l’omesso o tardivo versamento. L’Agenzia delle Entrate identifica il codice 8944 per la sanzione del ravvedimento del regime forfettario. Il decreto MEF 10 dicembre 2025 fissa all’1,60% il tasso legale 2026.
Domande frequenti
Qual è il codice sanzione per il ravvedimento del forfettario?
Il codice tributo specifico indicato dall’Agenzia delle Entrate è 8944 per la sanzione da ravvedimento dell’imposta sostitutiva del regime forfettario.
Posso ravvedere il primo o il secondo acconto?
Sì, se ricorrono i presupposti del ravvedimento. Il tributo originario resta identificato dal relativo codice 1790 o 1791 e la sanzione ridotta utilizza il codice 8944.
Quanto sono gli interessi del ravvedimento nel 2026?
Per i giorni che ricadono nel 2026 il tasso legale è dell’1,60% annuo. Gli interessi maturano giorno per giorno.
Posso fare ravvedimento dopo 90 giorni?
Sì, il ravvedimento non si limita ai primi 90 giorni. Cambia però la riduzione della sanzione e va verificato che non sia intervenuto un atto che renda applicabile una diversa procedura.
Ravvedimento e avviso bonario sono la stessa cosa?
No. Il ravvedimento è spontaneo; l’avviso bonario è una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo. Termini, sanzioni e modalità di pagamento sono differenti.
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