Nel regime forfettario la ritenuta d’acconto segue regole diverse dal regime ordinario. In via generale, i ricavi e compensi del forfettario non sono assoggettati a ritenuta e il contribuente forfettario non opera le ritenute alla fonte previste dal Titolo III del DPR 600/1973, con le eccezioni oggi previste dalla legge.
Per capire correttamente il meccanismo bisogna separare due situazioni: la ritenuta che il forfettario potrebbe subire sui propri compensi e la ritenuta che potrebbe dover operare quando paga altri soggetti. Sono due problemi diversi e la Legge 190/2014 li disciplina in commi differenti.
Il forfettario subisce la ritenuta d’acconto?
No, in via ordinaria. Il comma 67 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 stabilisce che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Il contribuente deve rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme si riferiscono è soggetto a imposta sostitutiva. Nella pratica, l’informazione viene normalmente riportata anche nella fattura con una dicitura coerente con il regime applicato.
Perché il forfettario non subisce il 20%
La ragione è che il reddito forfettario non viene tassato con l’IRPEF ordinaria sul compenso professionale, ma con l’imposta sostitutiva prevista dal regime. Applicare la ritenuta ordinaria del 20% su quei compensi produrrebbe quindi un anticipo non coerente con la modalità ordinaria di tassazione del forfettario.
Questo non significa che una ritenuta erroneamente subita sia sempre irrecuperabile. Le istruzioni dichiarative prevedono specifici casi di scomputo delle ritenute regolarmente certificate. Il punto corretto, però, è evitare l’errore a monte quando la fattura rientra nel regime forfettario.
Il forfettario è sostituto d’imposta?
La risposta richiede oggi una precisazione importante. Il comma 69 della Legge 190/2014 dispone che i contribuenti forfettari non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte del Titolo III del DPR 600/1973, ma la formulazione vigente prevede un’eccezione per le ritenute di cui agli articoli 23 e 24.
Quindi la vecchia formula “il forfettario non è mai sostituto d’imposta” è oggi troppo generica. Per i compensi professionali ricevuti da fornitori esterni resta il regime di esonero previsto dal comma 69; per le fattispecie rientranti negli articoli 23 e 24 occorre invece applicare la disciplina vigente.
Fattura del commercialista al forfettario
Se un commercialista in regime ordinario emette fattura a un cliente che applica il regime forfettario, il cliente forfettario non opera la normale ritenuta professionale del 20% sul compenso del commercialista in forza dell’esonero previsto dal comma 69.
Il professionista che emette la fattura deve quindi tenere conto della natura del cliente. L’assenza della ritenuta non trasforma il compenso in un reddito esente: il professionista lo dichiarerà secondo il proprio regime fiscale.
Forfettario che paga un collaboratore o un professionista
Quando il forfettario paga un altro professionista, non bisogna applicare automaticamente il 20% solo perché la fattura ricevuta proviene da un soggetto in regime ordinario. L’esonero del comma 69 riguarda proprio le ritenute che il forfettario, salvo le eccezioni normative, non è tenuto a operare.
Resta necessario conservare la documentazione e adempiere agli obblighi dichiarativi previsti per i redditi erogati senza ritenuta. Le istruzioni del Modello Redditi devono essere controllate per l’anno interessato.
L’eccezione per articoli 23 e 24
La disciplina vigente del comma 69 contiene l’eccezione per gli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973, relativi alle ritenute su redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati. Questo passaggio è essenziale perché rende inesatta una spiegazione assoluta secondo cui il forfettario non potrebbe mai avere obblighi da sostituto.
Se il contribuente forfettario si trova in una situazione che ricade in tali disposizioni, l’adempimento va gestito secondo la normativa applicabile al rapporto concreto.
Dicitura in fattura del forfettario
Il forfettario deve rendere chiaro al cliente che il compenso rientra nel regime sostitutivo e non deve subire la ritenuta ordinaria. La base normativa è il comma 67 dell’articolo 1 della Legge 190/2014.
La dicitura va coordinata con gli altri elementi richiesti dalla fattura, compresa la disciplina IVA del regime e l’eventuale bollo. Per il quadro completo consulta la guida sulla dicitura della fattura nel regime forfettario.
Se il cliente trattiene comunque il 20%
Se il committente applica per errore una ritenuta a un compenso che rientra nel regime forfettario, conviene correggere la situazione tempestivamente e conservare tutta la documentazione. Le ritenute effettivamente subite e certificate possono avere modalità di recupero in dichiarazione, ma il trattamento dipende dal caso concreto.
L’Agenzia delle Entrate prevede nel Quadro RS specifiche ipotesi per ritenute subite da soggetti in regime di vantaggio o forfettario. Non è però una ragione per lasciare sistematicamente applicare una ritenuta non dovuta.
Ritenuta d’acconto e prestazione occasionale
Un caso diverso riguarda chi percepisce compensi per lavoro autonomo occasionale. La ritenuta del 20% sulla prestazione occasionale segue le regole proprie di quel reddito e non deve essere confusa con la fatturazione dell’attività forfettaria abituale.
RM ha un approfondimento specifico sulla ritenuta d’acconto nella prestazione occasionale.
Ritenuta e rivalsa INPS
La rivalsa INPS del 4% è una voce distinta dalla ritenuta d’acconto. Nei regimi ordinari può entrare nella base della ritenuta perché fiscalmente assimilata al compenso; nel forfettario, invece, il problema della ritenuta sui propri compensi viene prima risolto dal comma 67, che esclude l’assoggettamento ordinario.
Per la formula generale vedi come si calcola la ritenuta d’acconto.
Cosa indicare nella dichiarazione
Il comma 69 prevede obblighi informativi per i redditi corrisposti senza applicazione della ritenuta. I righi e le modalità concrete possono cambiare con il modello dichiarativo dell’anno, quindi vanno seguite le istruzioni aggiornate del Modello Redditi.
È preferibile evitare riferimenti fissi a righi di vecchi modelli — come avveniva nella precedente versione di questa pagina — perché la numerazione può cambiare mentre la regola sostanziale resta valida.
Fonti ufficiali
Le regole principali sono contenute nei commi 67 e 69 dell’articolo 1 della Legge 190/2014. Per le ritenute ordinarie sul lavoro autonomo il riferimento è l’articolo 25 del DPR 600/1973. Per una panoramica generale consulta anche ritenuta d’acconto: come funziona.
Domande frequenti
Il forfettario deve applicare la ritenuta al commercialista?
In via ordinaria no: sui compensi professionali pagati trova applicazione l’esonero previsto dal comma 69, ferme le eccezioni normative.
Il cliente deve trattenere il 20% dalla fattura del forfettario?
No, se il compenso rientra nel reddito soggetto al regime forfettario e viene resa la dichiarazione prevista dal comma 67.
Il forfettario non è mai sostituto d’imposta?
La formula è troppo assoluta: il comma 69 vigente prevede espressamente l’eccezione per le ritenute degli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973.
Cosa succede se subisco una ritenuta non dovuta?
Va verificata la possibilità di correggere il pagamento e, se la ritenuta è stata effettivamente versata e certificata, il relativo trattamento in dichiarazione.
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