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Regime forfettario Home Stager 2026: ATECO, tasse e INPS

Guide Fiscali·Aggiornato il 3 Settembre 2026

Il regime forfettario per Home Stager nel 2026 può essere applicato quando l’attività è svolta con Partita IVA e sono rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge. Il primo passaggio, però, non è scegliere l’aliquota: bisogna capire cosa viene realmente venduto al cliente. Per un servizio basato soprattutto su allestimento, decorazione e valorizzazione estetica degli interni, il riferimento ATECO 2025 da valutare è 74.13.00 – Attività di progettazione di interni; fotografia, noleggio o vendita di arredi, mediazione immobiliare e lavori sull’immobile possono richiedere inquadramenti differenti.

Argomenti del post

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  • Home Stager in forfettario: dati principali 2026
  • Che cosa fa fiscalmente un Home Stager
  • ATECO 74.13.00: perché è il riferimento da valutare
  • Vecchio ATECO 74.10.90: attenzione alle guide non aggiornate
  • Home Staging e interior design: dove cambia il confine
  • Progettazione architettonica e lavori sull’immobile
  • Home Staging e mediazione immobiliare sono attività diverse
  • Fotografia immobiliare: quando è un servizio separato
  • Noleggio di arredi e complementi
  • Vendita di mobili e complementi
  • Coefficiente di redditività del 78%
  • Costi reali del Home Stager e convenienza del forfettario
  • Limite di 85.000 euro e uscita oltre 100.000
  • Imposta sostitutiva al 15% o al 5%
  • Previdenza: Gestione Separata solo se l’attività resta professionale
  • Cinque casi pratici
  • Errori da evitare
  • Guide collegate
  • Domande frequenti
  • Qual è il codice ATECO di un Home Stager nel 2026?
  • Il coefficiente di redditività è sempre 78%?
  • L’Home Stager paga sempre la Gestione Separata?
  • Posso fare anche fotografia e noleggio arredi con la stessa Partita IVA?
  • In sintesi

Home Stager in forfettario: dati principali 2026

VoceRiferimento da verificare
ATECO 202574.13.00 se prevalgono allestimento, decorazione e progettazione estetica degli interni
Coefficiente forfettario78% per il profilo professionale correttamente ricondotto alla divisione 74
Imposta sostitutiva15%, oppure 5% quando ricorrono i requisiti della nuova attività
PrevidenzaGestione Separata solo quando la posizione concreta è quella del libero professionista senza altra gestione obbligatoria
Attività accessorieFotografia, noleggio, vendita, lavori e mediazione vanno analizzati separatamente se autonomi e abituali

Che cosa fa fiscalmente un Home Stager

L’Home Stager prepara e valorizza un immobile per renderlo più efficace nella presentazione al mercato. Può studiare gli spazi, intervenire su disposizione, colori, illuminazione, complementi e arredi temporanei, definire l’atmosfera visiva e coordinare l’allestimento prima della promozione dell’immobile.

La professione non coincide automaticamente con quella dell’architetto, dell’interior designer o dell’agente immobiliare. La Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate disciplina le attività professionali non riservate svolte abitualmente mediante lavoro intellettuale; restano comunque fuori dal suo perimetro le attività riservate per legge e le attività artigianali o commerciali disciplinate da normative specifiche.

ATECO 74.13.00: perché è il riferimento da valutare

ATECO 2025 non contiene una voce denominata espressamente “Home Staging”. Le note ufficiali ISTAT del codice 74.13.00 – Attività di progettazione di interni comprendono però le attività dei decoratori di interni, l’arredamento degli spazi con attenzione a finiture, mobili e palette di colori e la realizzazione di disegni per l’arredamento.

Per questo 74.13.00 è oggi il riferimento principale da verificare quando il servizio di Home Staging consiste effettivamente in studio, decorazione e allestimento degli ambienti. Non va invece presentato come codice universale per chiunque utilizzi la qualifica di Home Stager: il modello operativo può comprendere attività diverse che cambiano la classificazione.

Vecchio ATECO 74.10.90: attenzione alle guide non aggiornate

Molte pagine ancora presenti online indicano il vecchio 74.10.90 – Altre attività di design. Nel 2026 la classificazione operativa è ATECO 2025 e la scelta deve essere effettuata sulla struttura aggiornata. Per i servizi assimilabili alla decorazione e progettazione di interni il nuovo 74.13.00 è molto più specifico del vecchio codice generico.

Home Staging e interior design: dove cambia il confine

Home Staging e interior design possono utilizzare strumenti simili, ma hanno finalità diverse. Il primo tende a valorizzare un immobile per vendita, locazione o presentazione; l’interior design progetta gli interni in funzione delle esigenze estetiche e funzionali di chi li utilizzerà. Quando il lavoro svolto diventa vera progettazione di interni, la distinzione con l’attività di interior designer diventa soprattutto una questione di servizi effettivamente contrattualizzati e fatturati.

Progettazione architettonica e lavori sull’immobile

Le note ISTAT escludono espressamente dal 74.13 la progettazione architettonica, rinviando alla classe 71.11. L’Home Stager non deve quindi trasformare il proprio incarico in una prestazione tecnica riservata solo perché propone modifiche agli spazi. Se servono pratiche edilizie, progettazione architettonica o altre attività riservate, occorre il professionista abilitato competente.

Home Staging e mediazione immobiliare sono attività diverse

Preparare un immobile per il mercato non significa svolgere mediazione immobiliare. L’Home Stager può collaborare con proprietari, investitori, property manager e agenzie, ma se interviene nella messa in relazione delle parti e nella trattativa per la conclusione dell’affare entra in un’attività distinta, soggetta a proprie regole e requisiti. Il compenso di Home Staging dovrebbe quindi descrivere chiaramente il servizio di valorizzazione e non una provvigione per la compravendita o locazione.

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Fotografia immobiliare: quando è un servizio separato

Le fotografie finali sono frequenti nei progetti di Home Staging. Se il servizio fotografico è soltanto una componente accessoria dell’incarico complessivo, va valutato nel contesto del servizio principale; se invece la fotografia viene venduta autonomamente e con continuità, può costituire una seconda attività da classificare separatamente.

Noleggio di arredi e complementi

Molti allestimenti utilizzano mobili, tessili e complementi temporanei. Possedere un proprio magazzino e addebitare stabilmente il noleggio degli arredi non è la stessa cosa che prestare una consulenza professionale di allestimento. Se il noleggio diventa una componente autonoma e rilevante del business, codice ATECO, fatturazione e previdenza vanno riesaminati.

Vendita di mobili e complementi

Lo stesso principio vale quando il cliente acquista gli arredi direttamente dall’Home Stager. Una vendita abituale di prodotti è una componente commerciale e non può essere trasformata in compenso professionale semplicemente inserendola nello stesso preventivo. Se il modello di business comprende realmente commercio, va gestito come tale.

Coefficiente di redditività del 78%

Quando l’attività è correttamente ricondotta al profilo professionale della divisione 74, nel regime forfettario il coefficiente di riferimento è 78%. Le istruzioni fiscali collocano infatti le attività professionali, scientifiche e tecniche delle divisioni 69-75 nella fascia del 78%.

Con 30.000 euro di compensi professionali, il reddito lordo forfettario è quindi 23.400 euro. Il coefficiente non è una tassa e non significa che il 22% restante sia denaro realmente speso: nel forfettario i costi effettivi non vengono dedotti analiticamente.

Costi reali del Home Stager e convenienza del forfettario

Arredi temporanei, deposito, trasporto, montaggio, tessili, accessori, materiali di consumo, software, fotografia, trasferte e collaboratori possono generare costi reali importanti. Questo rende particolarmente utile confrontare il margine effettivo con il reddito determinato al 78% prima di considerare il forfettario automaticamente conveniente.

Limite di 85.000 euro e uscita oltre 100.000

Nel 2026 il regime forfettario resta utilizzabile, in presenza degli altri requisiti, entro il limite ordinario di 85.000 euro di ricavi o compensi. Il superamento della soglia di 100.000 euro produce gli effetti di uscita immediata previsti dalla disciplina. Se vengono svolte più attività con la stessa Partita IVA, i relativi ricavi e compensi non vanno considerati come mondi indipendenti ai fini del limite complessivo.

Imposta sostitutiva al 15% o al 5%

La Legge 190/2014 prevede l’imposta sostitutiva ordinaria del 15%. Il 5% può essere applicato nel periodo agevolato iniziale solo quando ricorrono le condizioni previste per una nuova attività: non dipende semplicemente dall’età, dal primo anno o dalla denominazione professionale.

Previdenza: Gestione Separata solo se l’attività resta professionale

L’ATECO non decide da solo la previdenza. Per un Home Stager che esercita come libero professionista, senza una cassa dedicata e senza un diverso inquadramento obbligatorio, può trovare applicazione la Gestione Separata INPS. Se però il modello comprende commercio, noleggio organizzato, attività artigianali o altre componenti d’impresa, la posizione deve essere verificata nuovamente.

La circolare INPS n. 8/2026 fissa per i professionisti iscritti alla Gestione Separata e privi di altra previdenza obbligatoria l’aliquota complessiva del 26,07%; per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria, nei casi previsti, l’aliquota è 24%.

Cinque casi pratici

  • Allestisci case vuote con arredi temporanei e consulenza cromatica: 74.13.00 è un riferimento coerente da verificare.
  • Fai soprattutto shooting immobiliari: la fotografia può diventare l’attività da classificare separatamente.
  • Hai un magazzino e noleggi arredi anche senza consulenza: il noleggio è un’attività autonoma da analizzare.
  • Vendi mobili e complementi ai clienti: la componente commerciale va distinta quando abituale.
  • Prendi una provvigione sulla vendita dell’immobile: non è più semplice Home Staging; va verificata la disciplina della mediazione immobiliare.

Errori da evitare

  • usare automaticamente il vecchio 74.10.90;
  • presentare 74.13.00 come codice obbligatorio per qualunque Home Stager;
  • applicare il 78% anche a vendite o noleggi senza verificarne la classificazione;
  • considerare sempre obbligatoria la Gestione Separata;
  • svolgere attività tecniche riservate senza il professionista abilitato;
  • confondere valorizzazione dell’immobile e mediazione immobiliare.

Guide collegate

Per completare l’inquadramento consulta la guida su come aprire la Partita IVA come Home Stager, il dettaglio sul codice ATECO Home Stager, il calcolo di tasse e contributi e la pagina sul commercialista per Home Stager. Se il servizio è più vicino alla progettazione completa degli interni, confronta anche le guide per Interior Designer e arredatori.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO di un Home Stager nel 2026?

Non esiste una voce ATECO denominata espressamente Home Staging. Se il servizio consiste soprattutto in decorazione, arredamento e allestimento degli interni, il riferimento ATECO 2025 da valutare è 74.13.00.

Il coefficiente di redditività è sempre 78%?

È il riferimento del profilo professionale della divisione 74 qui considerato. Se esistono attività autonome di commercio, noleggio o altro tipo, il coefficiente va verificato per ciascuna attività.

L’Home Stager paga sempre la Gestione Separata?

No. Può essere la gestione del libero professionista senza cassa, ma la previdenza dipende dalla struttura concreta dell’attività e da eventuali altre coperture obbligatorie.

Posso fare anche fotografia e noleggio arredi con la stessa Partita IVA?

È possibile svolgere più attività con la stessa Partita IVA, ma quelle autonome e abituali devono essere correttamente classificate e considerate anche per regime fiscale e previdenza.

In sintesi

Per l’Home Stager il forfettario va costruito sul servizio reale, non sull’etichetta professionale. Il 74.13.00 è il riferimento ATECO 2025 da valutare quando prevalgono decorazione e allestimento degli interni; il coefficiente del 78% e la Gestione Separata hanno senso solo se l’inquadramento resta quello professionale corrispondente. Fotografia, noleggio, vendita, mediazione e lavori sull’immobile devono essere separati quando costituiscono vere attività autonome.

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