Un commercialista per Home Stager nel 2026 deve verificare prima di tutto che la Partita IVA descriva il modello di attività reale. Per servizi basati soprattutto su allestimento, decorazione e valorizzazione estetica degli interni, il riferimento ATECO 2025 da valutare è 74.13.00 – Attività di progettazione di interni. Fotografia, noleggio o vendita di arredi, mediazione immobiliare e lavori possono però cambiare codice, coefficiente, previdenza e adempimenti.
Cosa deve verificare subito il commercialista
| Area | Controllo principale |
|---|---|
| Attività | Allestimento, fotografia, noleggio, vendita, mediazione o più attività |
| ATECO | 74.13.00 solo se prevalgono decorazione e progettazione estetica degli interni |
| Regime fiscale | Requisiti e convenienza reale del forfettario |
| Previdenza | Gestione applicabile in base alla posizione concreta |
| Fatture | Separare correttamente consulenza, noleggio, beni e altri servizi |
| Adempimenti | Verificare quando entrano Registro Imprese, SUAP o altre procedure |
ATECO 74.13.00: quando è il riferimento corretto
ATECO 2025 non contiene una voce che si chiama espressamente “Home Staging”. Le note ufficiali ISTAT del codice 74.13.00 – Attività di progettazione di interni comprendono però decorazione degli interni, arredamento degli spazi, finiture, mobili e palette di colori. È quindi il riferimento principale da verificare quando il cliente paga soprattutto un servizio professionale di valorizzazione e allestimento degli ambienti.
Il commercialista deve leggere preventivi, contratti e fatture: se il reddito deriva in misura rilevante da fotografia, noleggio, vendita o altre attività, il solo 74.13.00 può non descrivere l’intera posizione. La guida sul codice ATECO Home Stager approfondisce queste differenze.
Vecchio ATECO 74.10.90: attenzione alle posizioni non aggiornate
Molte posizioni e guide precedenti riportano ancora il vecchio 74.10.90 “Altre attività di design”. Nel 2026 la classificazione operativa è ATECO 2025. Se la posizione è stata aperta in passato, il commercialista dovrebbe verificare la corrispondenza con la nuova struttura e controllare se il 74.13.00 rappresenta oggi in modo più preciso il servizio realmente svolto.
Professione autonoma, Camera di Commercio e attività d’impresa
L’Home Stager non deve essere trasformato automaticamente in commerciante o artigiano. Quando il modello è quello del libero professionista che vende consulenza e allestimento, Registro Imprese e relative gestioni non sono automatismi. Se però vengono svolte vendite abituali, noleggio organizzato, produzione o altre attività imprenditoriali, l’inquadramento va rivalutato.
La Legge 4/2013 disciplina le professioni non organizzate che non rientrano in attività riservate. Non crea però un albo dell’Home Stager e non consente di esercitare attività tecniche o professionali riservate ad altri soggetti.
Regime forfettario e coefficiente del 78%
Se sono rispettati tutti i requisiti previsti dalla Legge 190/2014, il professionista può applicare il regime forfettario. Per il profilo professionale della divisione 74 qui considerato il coefficiente di redditività è 78%.
Il commercialista non deve limitarsi alla soglia degli 85.000 euro. Deve controllare cause di esclusione, altri redditi, rapporti con eventuali datori di lavoro e soprattutto la presenza di attività secondarie. Il 78% non può essere applicato automaticamente anche a ricavi da vendita o noleggio solo perché collegati allo stesso progetto di Home Staging.
Imposta sostitutiva al 15% o al 5%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Il 5% può spettare nel periodo agevolato iniziale soltanto quando ricorrono le condizioni previste per una nuova attività. Non basta essere al primo anno o utilizzare per la prima volta il codice ATECO.
Previdenza: Gestione Separata solo quando applicabile
Il codice ATECO non decide da solo la previdenza. Nel profilo del libero professionista senza una cassa dedicata può trovare applicazione la Gestione Separata INPS. Se però l’attività comprende commercio, noleggio organizzato o altre componenti d’impresa, il commercialista deve verificare se cambia la gestione obbligatoria.
Per il 2026 la circolare INPS n. 8/2026 indica per i professionisti iscritti alla Gestione Separata senza altra previdenza obbligatoria l’aliquota complessiva del 26,07%; nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria il riferimento è il 24%.
Fatture: separare consulenza, noleggio e beni
Una buona gestione fiscale rende trasparente ciò che viene realmente venduto. La fattura per Home Staging dovrebbe descrivere il servizio di consulenza e allestimento; se esistono veri corrispettivi di noleggio, vendita di beni o servizi fotografici autonomi, il commercialista dovrebbe verificare se vanno distinti e trattati secondo l’attività corrispondente.
Fotografia immobiliare
Le fotografie finali possono essere accessorie all’incarico. Se però lo shooting viene offerto anche senza allestimento e diventa un servizio autonomo e abituale, la fotografia va considerata come seconda attività. Questa distinzione incide non solo sul codice ATECO, ma anche sulle simulazioni fiscali e sul modo di descrivere le prestazioni.
Noleggio di arredi e gestione del magazzino
Il professionista può utilizzare mobili e complementi propri all’interno dei progetti. Quando però esiste un vero servizio di noleggio, con corrispettivo autonomo, magazzino e logistica organizzata, il commercialista deve verificare se si è creata una seconda attività economica con propri adempimenti.
Vendita di mobili e complementi
Se l’Home Stager acquista prodotti per rivenderli ai clienti con un margine, la componente commerciale non può essere trattata come semplice compenso professionale. Va verificato il codice commerciale appropriato, il coefficiente di redditività, l’eventuale Registro Imprese e la previdenza applicabile.
Mediazione immobiliare: il commercialista deve riconoscere il confine
L’Home Stager può collaborare con agenzie e proprietari, ma non deve essere pagato come mediatore se non possiede i requisiti previsti per quella diversa attività. Una provvigione collegata alla conclusione di una vendita o locazione non è la stessa cosa di un compenso per valorizzazione e allestimento dell’immobile.
Progettazione tecnica e attività riservate
Le note ISTAT escludono dal 74.13 la progettazione architettonica. Se l’incarico richiede modifiche edilizie, pratiche tecniche, asseverazioni o altre prestazioni riservate, il commercialista dovrebbe aiutare a mantenere chiara la separazione tra la prestazione dell’Home Stager e quella del professionista abilitato competente.
Costi reali e convenienza del forfettario
Arredi, deposito, trasporto, montaggio, tessili, materiali, software, trasferte, fotografia e collaboratori possono generare costi reali elevati. Nel forfettario questi costi non si deducono analiticamente. Per questo il commercialista dovrebbe confrontare il margine effettivo con il reddito determinato al 78% prima di considerare il regime automaticamente conveniente.
Lavoro dipendente e Home Staging
È possibile che l’attività nasca mentre il titolare ha anche un lavoro dipendente. Questo non impedisce automaticamente l’apertura della Partita IVA, ma può incidere sull’accesso al forfettario e sulla previdenza. Vanno controllati reddito da lavoro, eventuali rapporti con il datore e copertura previdenziale già esistente.
Documenti da portare al commercialista
- descrizione dettagliata dei servizi offerti;
- esempi di preventivi e contratti;
- modalità di addebito di arredi e complementi;
- eventuale noleggio con magazzino proprio;
- eventuale vendita di beni;
- eventuale servizio fotografico autonomo;
- rapporti con agenzie immobiliari;
- ricavi attesi per ciascuna attività;
- eventuale lavoro dipendente o altra previdenza;
- stima dei costi reali annuali.
Controlli durante l’anno
La gestione non termina con l’apertura. Il commercialista dovrebbe verificare periodicamente ricavi, eventuali nuove attività, vendite, noleggio, previdenza, acconti e permanenza nel forfettario. Se il business cambia, può essere necessario aggiornare l’inquadramento prima della dichiarazione annuale.
Errori da evitare
- usare automaticamente il vecchio 74.10.90;
- trattare 74.13.00 come codice universale;
- applicare il 78% anche a noleggio e vendite senza verificarli;
- considerare sempre obbligatoria la Gestione Separata;
- confondere Home Staging e mediazione immobiliare;
- ignorare costi reali che possono rendere meno conveniente il forfettario.
Guide collegate
Per completare l’inquadramento consulta la guida su come aprire la Partita IVA Home Stager, il regime forfettario Home Stager, il codice ATECO 74.13.00 e il calcolo di tasse e contributi. Se svolgi più attività, è utile anche la guida su una Partita IVA per più attività.
Domande frequenti
Quale ATECO deve usare un Home Stager?
Se il servizio consiste soprattutto in decorazione e allestimento degli interni, il riferimento ATECO 2025 da valutare è 74.13.00. Attività diverse vanno classificate separatamente.
Deve iscriversi sempre alla Camera di Commercio?
No. Per il profilo professionale puro non è automatico; va verificato quando entrano attività d’impresa, commercio, noleggio organizzato o altre componenti imprenditoriali.
Paga sempre la Gestione Separata?
No. Può essere il riferimento del libero professionista senza cassa, ma la previdenza dipende dalla posizione concreta e dalle attività effettivamente svolte.
Il commercialista deve controllare anche noleggio e vendita?
Sì. Se esistono attività autonome di noleggio o commercio, non possono essere trattate come semplici compensi professionali di allestimento.
In sintesi
La gestione fiscale dell’Home Stager deve restare coerente con il business reale. ATECO 74.13.00, coefficiente 78%, Gestione Separata, Registro Imprese e forfettario non sono etichette da applicare in automatico: cambiano quando all’allestimento si aggiungono fotografia, noleggio, vendita, mediazione o altre attività.
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