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Regime forfettario notaio 2026: ATECO 69.10.20, Cassa e tasse

Aggiornato il 21 Settembre 2026

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Il regime forfettario per notaio nel 2026 può essere applicato quando il professionista esercita individualmente, rispetta i requisiti fiscali e non ricade in una causa di esclusione. Per l’attività notarile il codice ATECO è 69.10.20, il coefficiente di redditività è normalmente del 78% e la previdenza fa capo alla Cassa Nazionale del Notariato.

Per il notaio, però, la convenienza del forfettario non si valuta applicando semplicemente il 15% o il 5% al reddito. Occorre distinguere compensi fiscalmente rilevanti, somme anticipate per conto dei clienti, onorari repertoriali, contributi previdenziali effettivamente versati e costi reali dello studio.

Requisiti del forfettario nel 2026

Il regime è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che rispettano le condizioni previste dalla legge. Il limite ordinario è 85.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente.

Se durante l’anno i compensi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, la fuoriuscita opera dall’anno successivo. Se invece i compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa di avere applicazione nello stesso anno secondo la disciplina vigente.

ATECO 69.10.20 e coefficiente del 78%

Per la funzione notarile il codice ATECO corretto è 69.10.20 – Attività notarili. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività è normalmente del 78%: il reddito fiscale lordo viene quindi determinato applicando questa percentuale ai compensi fiscalmente rilevanti.

Con 50.000 euro di compensi, ad esempio, il reddito forfettario lordo è 39.000 euro. Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti in modo presunto. Per le differenze con le altre classificazioni consulta il codice ATECO del notaio.

Cassa Nazionale del Notariato: il calcolo non segue il reddito forfettario

La previdenza del notaio è gestita dalla Cassa Nazionale del Notariato. Il sistema contributivo della categoria è collegato agli onorari repertoriali e alle regole proprie della Cassa, non alla Gestione Separata INPS.

Per questo non è corretto stimare i contributi applicando una percentuale standard al reddito forfettario corrente. Nelle simulazioni fiscali va utilizzato il dato dei contributi obbligatori effettivamente versati e fiscalmente deducibili nel periodo.

Contributi versati e deduzione fiscale

I contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge sono deducibili secondo le regole fiscali applicabili. La stessa Cassa richiama l’articolo 10 del TUIR sul trattamento dei contributi previdenziali versati.

Il punto operativo è distinguere sempre contributi di competenza, debito previdenziale e contributi effettivamente pagati. Solo così la base dell’imposta sostitutiva può essere stimata correttamente.

Onorario repertoriale e compenso fiscale non coincidono

Nel notariato è essenziale tenere separati almeno tre valori: compenso professionale, onorario repertoriale rilevante per il sistema previdenziale notarile e somme che il cliente versa per imposte, tributi o anticipazioni collegate all’atto.

Confondere questi importi può alterare sia la verifica delle soglie del forfettario sia la ricostruzione dei contributi alla Cassa. Repertorio, fatture e incassi devono quindi essere riconciliati con procedure chiare.

Anticipazioni del cliente: non tutto ciò che transita sul conto è compenso

Il cliente può versare allo studio somme destinate a imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, tasse, visure e altri oneri dell’atto. Queste somme non diventano automaticamente compenso professionale.

Le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente e correttamente documentate devono essere tenute distinte dalle spese sostenute a nome del professionista e dai compensi veri e propri. Questa distinzione è particolarmente importante vicino alle soglie del forfettario.

Esempio fiscale con 30.000 euro di compensi

Con 30.000 euro di compensi fiscalmente rilevanti e coefficiente 78%, il reddito forfettario lordo è 23.400 euro.

Supponiamo che nell’anno risultino 4.000 euro di contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili. La base dell’imposta diventa 19.400 euro: l’imposta sostitutiva è 2.910 euro al 15% oppure 970 euro al 5%, se l’aliquota ridotta è realmente spettante.

Esempio fiscale con 50.000 euro di compensi

Con 50.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è 39.000 euro. Ipotizzando 6.000 euro di contributi obbligatori effettivamente versati e deducibili, la base fiscale diventa 33.000 euro.

  • imposta al 15%: 4.950 euro;
  • imposta al 5%: 1.650 euro, se spettante.

Gli importi contributivi degli esempi sono ipotesi didattiche: il dato reale deve essere ricavato dalla posizione previdenziale e dai versamenti effettuati.

Il 5% e la pratica professionale obbligatoria

L’imposta sostitutiva ordinaria è del 15%. Il 5% può spettare nell’anno di avvio e nei quattro successivi quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.

La legge chiarisce che la pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni non viene considerata automaticamente mera prosecuzione dell’attività precedente. Per il neo notaio la pratica notarile non esclude quindi da sola il 5%; vanno però verificati tutti gli altri requisiti.

Costi reali dello studio: il 22% presunto può essere poco

Uno studio notarile può sostenere costi rilevanti per personale, sede, software, firma digitale, archiviazione, assicurazioni, cybersecurity, consulenze e servizi esterni. Nel forfettario questi costi non vengono dedotti singolarmente.

Se le spese reali superano stabilmente il 22% dei compensi, il regime ordinario può diventare economicamente più efficiente. Il confronto deve essere fatto sul netto reale dopo imposte, previdenza e costi dello studio.

Personale e limite di spesa del forfettario

La disciplina del regime prevede anche un limite alle spese sostenute per lavoro dipendente e collaborazioni rilevanti. Uno studio notarile strutturato deve quindi controllare non soltanto i compensi ma anche l’organizzazione del personale, perché la crescita dello studio può incidere sulla permanenza nel regime.

Saldo e acconti: la liquidità del secondo anno

Il primo anno può dare una percezione di maggiore liquidità perché parte dei versamenti fiscali arriva con la dichiarazione successiva. Dal secondo anno possono sovrapporsi saldo, acconti e contribuzione previdenziale.

Per questo è prudente accantonare periodicamente una quota degli incassi, separando la liquidità dello studio dalle somme destinate a imposte e previdenza.

Fondo spese e conto dedicato

Per uno studio notarile è particolarmente utile separare contabilmente compensi, fondo spese, anticipazioni e somme destinate al pagamento di imposte e tributi per conto dei clienti.

Un conto o una gestione dedicata dei flussi rende più semplice riconciliare ogni incasso e impedisce di confondere somme transitorie con disponibilità economica del professionista.

Assegno di integrazione della Cassa: attenzione al trattamento fiscale

La Cassa Nazionale del Notariato prevede, al ricorrere dei requisiti, un assegno di integrazione per i notai con repertorio inferiore alla soglia prevista dal regolamento. Nel 2026 la Cassa ha aggiornato anche la modulistica per tenere conto di eventuali regimi fiscali agevolati adottati dal notaio.

Se il professionista beneficia dell’integrazione, il trattamento fiscale dell’importo va inserito nella pianificazione complessiva dell’anno senza confonderlo con i compensi derivanti direttamente dagli atti.

Quando il forfettario può non convenire

  • quando i costi dello studio superano stabilmente il 22% dei compensi;
  • quando personale e struttura organizzativa diventano rilevanti;
  • quando i compensi si avvicinano rapidamente a 85.000 euro;
  • quando la gestione delle anticipazioni e dei fondi spese è complessa;
  • quando l’attività richiede investimenti iniziali importanti non deducibili analiticamente.

Checklist annuale per il notaio forfettario

  • monitorare i compensi fiscalmente rilevanti;
  • distinguere anticipazioni e somme riscosse per conto dei clienti;
  • riconciliare repertorio, fatture e incassi;
  • verificare i contributi previdenziali effettivamente versati;
  • controllare il diritto al 5% separatamente;
  • monitorare costi reali e personale dello studio;
  • accantonare liquidità per saldo, acconti e previdenza;
  • confrontare periodicamente forfettario e ordinario.

Limite di 20.000 euro per personale e collaborazioni rilevanti

Tra i requisiti del regime forfettario va controllato anche il limite delle spese sostenute per lavoro dipendente e collaborazioni rilevanti. La disciplina vigente fissa questa soglia a 20.000 euro lordi nell’anno precedente.

Per uno studio notarile questo controllo può diventare decisivo, perché personale amministrativo, collaboratori e organizzazione dell’ufficio possono crescere rapidamente. Non basta quindi monitorare il fatturato: anche la struttura dello studio può determinare l’uscita dal regime.

Netto fiscale e netto economico sono due valori diversi

Il reddito forfettario nasce applicando il coefficiente del 78% ai compensi fiscalmente rilevanti. Il netto economico, invece, deve considerare anche tutti i costi reali dello studio che il forfettario non deduce analiticamente.

Un notaio può quindi avere un reddito fiscale apparentemente favorevole ma un margine reale molto più basso dopo personale, sede, tecnologia, archiviazione, assicurazione e servizi professionali. La scelta del regime va valutata su entrambi i piani.

Controllo trimestrale: cosa verificare

  • compensi fiscalmente rilevanti rispetto alle soglie 85.000/100.000 euro;
  • spese di personale rispetto al limite previsto dal regime;
  • anticipazioni e fondi spese correttamente separati;
  • contributi previdenziali effettivamente versati;
  • costi reali dello studio rispetto al 22% presunto;
  • saldo e acconti da finanziare nei mesi successivi;
  • eventuale necessità di passare al regime ordinario.

Passaggio all’ordinario: meglio pianificarlo prima

Se lo studio cresce rapidamente, il passaggio al regime ordinario non dovrebbe essere affrontato solo quando la soglia viene superata. Monitorare in anticipo compensi, personale, costi e investimenti consente di preparare la transizione senza alterare improvvisamente prezzi, liquidità e organizzazione contabile.

È utile infine effettuare un controllo di chiusura d’anno su compensi, personale, anticipazioni e contributi versati, così da verificare in anticipo la permanenza nel regime e preparare correttamente saldo, acconti e gestione dell’anno successivo.

Domande frequenti

Un notaio può usare il regime forfettario?

Sì, se esercita come persona fisica e rispetta i requisiti e le cause ostative previste dalla disciplina del regime.

Qual è il coefficiente di redditività?

Per l’attività notarile con ATECO 69.10.20 il coefficiente è normalmente del 78%.

Come si calcolano i contributi della Cassa?

La contribuzione notarile segue le regole della Cassa Nazionale del Notariato ed è collegata agli onorari repertoriali. Non va calcolata applicando la Gestione Separata al reddito forfettario.

Le anticipazioni del cliente contano sempre nel limite di 85.000 euro?

Non automaticamente. La qualificazione dipende dalla natura e dalla documentazione delle somme: compensi e anticipazioni correttamente effettuate in nome e per conto del cliente devono essere distinti.

La pratica notarile impedisce il 5%?

No, la pratica professionale obbligatoria non è considerata automaticamente mera prosecuzione; restano da verificare tutti gli altri requisiti per l’aliquota ridotta.

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