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Regime forfettario serramentista 2026: ATECO, 86%, INPS e posa infissi

Guide Fiscali·Aggiornato il 8 Settembre 2026

Il regime forfettario per serramentista nel 2026 cambia in modo importante a seconda di ciò che l’attività fa davvero: posa, fabbricazione, vendita oppure una combinazione di queste attività. Per chi installa porte, finestre e altri infissi senza fabbricarli, il riferimento ATECO 2025 più diretto è 43.32.02 – Posa in opera di porte non blindate, finestre, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. In questo caso il coefficiente di redditività del forfettario è normalmente 86%.

Se invece il serramentista produce direttamente infissi in metallo, PVC, legno o altri materiali, il codice può cambiare e con esso anche il coefficiente. È questa la distinzione più importante da chiarire prima di aprire la Partita IVA o fare un calcolo delle tasse, perché due imprese chiamate entrambe “serramentista” possono avere redditi fiscali molto diversi a parità di fatturato.

Argomenti del post

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  • ATECO 43.32.02 per la posa di serramenti
  • 43.32.01 riguarda le porte blindate
  • Se fabbrichi infissi il codice cambia
  • 86% per la posa, 67% per molte attività produttive
  • Perché il coefficiente 86% può essere pesante
  • INPS Artigiani nel 2026
  • Riduzione contributiva del forfettario
  • Camera di Commercio, Albo Artigiani e ComUnica
  • INAIL e sicurezza sul lavoro
  • Patente a crediti nei cantieri
  • Serramentista, fabbro e vetraio: confini da non confondere
  • Solo posa per conto terzi
  • Vendita di serramenti senza posa
  • Fornitura con posa: attenzione al margine reale
  • Preventivi, acconti e ordini ai fornitori
  • Produzione in laboratorio
  • Smontaggio e smaltimento dei vecchi infissi
  • Lavori per condomìni e amministratori
  • Detrazioni edilizie e documentazione cliente
  • Subappalto e lavoro per imprese edili
  • Imposta sostitutiva 5% o 15%
  • Limiti 85.000 e 100.000 euro
  • Quando il forfettario conviene meno
  • Guide collegate

ATECO 43.32.02 per la posa di serramenti

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono nel 43.32.02 l’installazione di porte non blindate, finestre e relativi telai in legno o altri materiali. Comprendono anche lavori di installazione di verande, giardini d’inverno, balconi e altre opere di completamento indicate nelle note. Per il posatore puro è quindi il riferimento principale da verificare.

43.32.01 riguarda le porte blindate

ATECO 2025 distingue la posa di porte blindate nel codice 43.32.01. Non va quindi usato automaticamente per chi installa normali finestre, portefinestre o serramenti standard. Se l’attività comprende sia porte blindate sia altri infissi, bisogna valutare quale attività è prevalente ed eventualmente indicare più codici.

Se fabbrichi infissi il codice cambia

Il serramentista che non si limita alla posa ma produce gli infissi svolge un’attività manifatturiera. Per serramenti metallici può entrare in gioco il 25.12.10; per porte e finestre in materie plastiche il 22.23.00; per serramenti in legno va individuato il codice manifatturiero coerente con la lavorazione. La fabbricazione non va confusa con la semplice installazione.

86% per la posa, 67% per molte attività produttive

Nel regime forfettario le attività di costruzione e posa riconducibili alla sezione 43 utilizzano normalmente un coefficiente di redditività dell’86%. Molte attività manifatturiere della produzione di infissi ricadono invece nel coefficiente del 67%. Con 50.000 euro di ricavi, l’86% produce 43.000 euro di reddito forfettario lordo, mentre il 67% ne produce 33.500: una differenza di 9.500 euro prima ancora di considerare i contributi.

Perché il coefficiente 86% può essere pesante

Con l’86% il regime presume soltanto il 14% di costi. Per un posatore puro che fattura soprattutto manodopera può essere sostenibile. Se però il serramentista compra infissi, ferramenta, vetri, schiume, sigillanti, mezzi, ponteggi o altri materiali da rivendere o installare, i costi reali possono essere molto superiori al 14%. In questi casi il forfettario va valutato sui margini effettivi e non solo sulla semplicità amministrativa.

INPS Artigiani nel 2026

Il serramentista che esercita l’attività come impresa artigiana è normalmente soggetto alla Gestione INPS Artigiani. La circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 fissa per il 2026 l’aliquota ordinaria degli artigiani al 24%, con reddito minimale di 18.808 euro e contributo minimo annuo di 4.521,36 euro per titolari e coadiuvanti, salvo agevolazioni o casi particolari.

Riduzione contributiva del forfettario

Gli iscritti alla Gestione Artigiani che rispettano i requisiti possono chiedere il regime contributivo agevolato previsto per gli imprenditori in regime forfettario. La riduzione può alleggerire il costo contributivo, ma va valutata anche in relazione agli effetti sull’accredito pensionistico e alla situazione previdenziale personale.

Camera di Commercio, Albo Artigiani e ComUnica

Per l’attività artigiana non basta aprire una semplice posizione fiscale. Occorre normalmente gestire l’iscrizione al Registro Imprese, l’Albo Artigiani quando ne ricorrono i presupposti e gli adempimenti collegati tramite Comunicazione Unica. L’inquadramento deve essere coerente con ciò che l’impresa realmente installa, produce e vende.

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INAIL e sicurezza sul lavoro

La posa di infissi espone a rischi operativi: movimentazione di vetri e serramenti, utilizzo di utensili, lavoro in quota, scale, ponteggi e accesso a cantieri. L’apertura dell’attività richiede quindi la verifica della posizione INAIL e degli obblighi di sicurezza applicabili alla concreta organizzazione del lavoro, soprattutto in presenza di dipendenti o collaboratori.

Patente a crediti nei cantieri

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili sono soggetti alla disciplina della patente a crediti, salvo le esclusioni previste. Un serramentista che entra in un cantiere per la posa deve quindi verificare se l’attività rientra nel perimetro dell’obbligo e mantenere i requisiti necessari per poter continuare a operare.

Serramentista, fabbro e vetraio: confini da non confondere

Il serramentista può utilizzare metallo, PVC, legno e vetro, ma questo non significa che svolga automaticamente l’attività del fabbro o del vetraio. Il fabbro può concentrarsi su lavorazioni metalliche, cancelli, serrature e carpenteria; il vetraio sulla lavorazione e posa del vetro; il serramentista sulla produzione o installazione del sistema infisso. Se le attività sono tutte esercitate stabilmente, possono servire codici distinti.

Solo posa per conto terzi

Un modello economico frequente è quello del posatore che lavora per produttori, showroom o rivenditori: il cliente finale acquista il serramento da un altro soggetto e il serramentista fattura soltanto la posa. In questo caso il coefficiente 86% può essere più coerente con il margine reale perché il fatturato contiene soprattutto manodopera e non il costo dell’infisso.

Vendita di serramenti senza posa

Se l’impresa acquista serramenti da produttori e li rivende senza installazione, entra in gioco un’attività commerciale distinta. Vendita, fabbricazione e posa non devono essere trattate come sinonimi. Una stessa impresa può svolgerle insieme, ma la classificazione e il coefficiente forfettario vanno costruiti separando le linee di attività quando necessario.

Fornitura con posa: attenzione al margine reale

Nel mercato dei serramenti è frequente vendere il prodotto insieme all’installazione. Fiscalmente bisogna capire se prevale la vendita, la produzione o il servizio di posa e come viene organizzata l’attività. Il forfettario con coefficiente 86% può diventare poco conveniente quando nel prezzo fatturato sono incorporati prodotti acquistati a costo elevato.

Preventivi, acconti e ordini ai fornitori

Per infissi su misura è normale chiedere un acconto prima di ordinare il prodotto al fornitore. Nel forfettario conta il criterio di cassa: l’acconto incassato entra nei ricavi dell’anno in cui viene percepito, anche se la posa avverrà più avanti. Preventivo e contratto dovrebbero distinguere chiaramente prodotto, posa, eventuali opere accessorie, tempi di consegna e condizioni per saldo e contestazioni.

Produzione in laboratorio

Chi produce serramenti in proprio deve considerare una struttura di costi molto diversa: macchinari, materie prime, energia, capannone o laboratorio, scarti, personale e manutenzione. In questo scenario la classificazione manifatturiera e il coefficiente 67% possono essere più coerenti, ma il forfettario va comunque confrontato con i costi reali perché anche il 33% presunto può risultare insufficiente.

Smontaggio e smaltimento dei vecchi infissi

La sostituzione può comprendere rimozione dei vecchi serramenti, trasporto e gestione dei materiali dismessi. Queste attività devono essere organizzate correttamente rispetto agli obblighi ambientali applicabili e riportate con chiarezza nel preventivo. Il fatto che un costo venga riaddebitato al cliente non significa che sia fiscalmente deducibile in modo analitico nel regime forfettario.

Lavori per condomìni e amministratori

Nei condomìni possono esserci capitolati, accessi coordinati, documentazione di sicurezza, acconti, saldi e responsabilità verso più soggetti. Il serramentista deve identificare correttamente il committente, conservare ordini e autorizzazioni e distinguere eventuali interventi su parti comuni da quelli effettuati nelle singole unità immobiliari.

Detrazioni edilizie e documentazione cliente

La sostituzione di infissi può essere collegata a interventi edilizi o di efficientamento energetico. Il serramentista deve emettere documentazione coerente con la prestazione effettiva, distinguere fornitura e posa quando necessario e coordinarsi con il cliente sugli eventuali documenti richiesti dalle agevolazioni applicabili. La spettanza della detrazione dipende dal tipo di intervento e dai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Subappalto e lavoro per imprese edili

Molti serramentisti lavorano come subappaltatori per imprese edili o general contractor. In questi casi devono essere gestiti correttamente contratto, sicurezza, accesso al cantiere, eventuale DURC, patente a crediti e documentazione richiesta dal committente. Il regime forfettario non elimina gli obblighi propri dell’attività di cantiere.

Imposta sostitutiva 5% o 15%

Il reddito forfettario, dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi, è soggetto normalmente all’imposta sostitutiva del 15%. Il 5% può spettare nei primi cinque periodi d’imposta quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.

Limiti 85.000 e 100.000 euro

Il limite ordinario del regime resta 85.000 euro di ricavi o compensi. Se si supera 85.000 euro senza oltrepassare 100.000 euro, l’uscita avviene dall’anno successivo; oltre 100.000 euro scattano le regole di fuoriuscita immediata. Con più attività si considera il totale rilevante della Partita IVA.

Quando il forfettario conviene meno

Il rischio maggiore per un serramentista è avere ricavi elevati ma margini bassi perché nel prezzo sono compresi materiali e infissi acquistati da terzi. Con coefficiente 86%, il regime presume costi molto bassi. Prima di scegliere il forfettario conviene quindi confrontare il reddito fiscale presunto con il margine reale, includendo acquisti, furgone, carburante, assicurazioni, attrezzature, dipendenti o collaboratori, smaltimento, deposito e costi di cantiere.

Guide collegate

Approfondisci come aprire la Partita IVA da serramentista, il codice ATECO corretto, il calcolo di tasse e contributi e la pagina sul commercialista per serramentisti.

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