Dal 2026 sugli acquisti e-commerce extra-UE possono sovrapporsi tre oneri diversi che è facile confondere: il dazio UE temporaneo da 3 euro per item, la nuova Union handling fee UE da 2 euro per item e il contributo italiano da 2 euro per spedizione fino a 150 euro. Sono misure diverse, con basi di calcolo, date di applicazione e soggetti obbligati differenti.
Al 1° ottobre 2026 il quadro è questo: il dazio UE da 3 euro è già operativo dal 1° luglio 2026; la Commissione ha adottato il 21 settembre l’atto delegato C(2026) 6694 che fissa la Union handling fee a 2 euro per item, ma l’atto deve ancora completare il procedimento di controllo e pubblicazione prima dell’effettiva riscossione; il contributo italiano da 2 euro per spedizione è stato rinviato al 1° dicembre 2026.
Union handling fee: cos’è
La Union handling fee è un nuovo onere previsto dal nuovo Codice doganale dell’Unione per contribuire ai costi sostenuti dalle autorità doganali nel controllo delle merci importate.
La logica è diversa da quella di un normale dazio: la fee serve a coprire costi amministrativi di trattamento, controllo dei dati, analisi del rischio, verifiche documentali e fisiche e infrastrutture digitali.
La Commissione ha fissato l’importo a 2 euro per item
Il 21 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato C(2026) 6694, fissando la Union handling fee a 2 euro per item.
Il documento è disponibile nel Registro dei documenti della Commissione europea.
Al 1° ottobre 2026 la fee da 2 euro non è ancora in riscossione
È importante distinguere adozione ed effettiva applicazione. L’atto delegato è stato adottato dalla Commissione, ma deve completare il procedimento previsto per gli atti delegati, con il controllo di Parlamento europeo e Consiglio e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione.
La pagina ufficiale della Commissione europea sulla riforma doganale colloca l’introduzione della handling fee entro novembre 2026.
Il dazio UE da 3 euro invece è già operativo
Dal 1° luglio 2026 l’Unione europea applica un dazio doganale temporaneo di 3 euro per item sulle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, secondo le condizioni previste dalla disciplina.
La misura ha eliminato la precedente esenzione generalizzata dai dazi per le spedizioni di modico valore. Il riferimento è il Regolamento (UE) 2026/382 e la disciplina attuativa del Regolamento delegato (UE) 2026/1022.
Union handling fee 2 euro e dazio 3 euro non sono la stessa cosa
| Oneri | Importo | Unità | Stato al 1/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Dazio UE temporaneo | 3 € | Per item | Operativo dal 1/7/2026 |
| Union handling fee | 2 € | Per item | Atto adottato, non ancora in riscossione |
| Contributo italiano | 2 € | Per spedizione ≤150 € | Dal 1/12/2026 |
Cosa significa “per item”
Nel sistema doganale il termine “item” non coincide necessariamente con il singolo pezzo fisico acquistato dal consumatore. La corretta unità di calcolo dipende dalla classificazione doganale delle merci e dalla struttura della dichiarazione.
Per questo non è prudente tradurre automaticamente “2 euro per item” con “2 euro per ogni singolo oggetto contenuto nel pacco”. Il sistema può ragionare per linee o gruppi di merci omogenee secondo la classificazione applicabile.
Esempio semplice: un ordine con più prodotti
Un ordine extra-UE contiene tre prodotti appartenenti a due differenti linee doganali. In questo caso gli oneri per item possono essere calcolati su due unità doganali, non necessariamente su quattro pezzi fisici.
Il conto finale dipende quindi dalla dichiarazione doganale, dalla classificazione e dal valore della spedizione.
Il limite di 150 euro riguarda soprattutto il dazio temporaneo da 3 euro
Il dazio temporaneo da 3 euro è collegato alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni con valore intrinseco non superiore a 150 euro.
La Union handling fee nasce invece nel nuovo Codice doganale come costo di gestione delle vendite a distanza e non va descritta semplicemente come “la stessa tassa sui pacchi sotto 150 euro”.
Il contributo italiano da 2 euro è ancora diverso
La Legge 199/2025 ha introdotto un contributo nazionale per le spese amministrative doganali sulle spedizioni provenienti da Paesi extra-UE con valore dichiarato non superiore a 150 euro.
L’importo è pari a 2 euro per ciascuna spedizione, quindi non per item.
Quando parte il contributo italiano
Il D.L. 17 settembre 2026 n. 162 ha rinviato la decorrenza del contributo italiano dal 1° ottobre al 1° dicembre 2026.
RM ha già una guida dedicata al contributo italiano di 2 euro sulle piccole spedizioni extra-UE.
2 euro UE per item e 2 euro Italia per spedizione: perché non vanno confusi
La coincidenza dell’importo può trarre in inganno. La Union handling fee è una misura dell’Unione europea legata ai costi di supervisione doganale e viene calcolata per item secondo la disciplina UE.
Il contributo italiano è invece una misura nazionale di 2 euro per singola spedizione di valore non superiore a 150 euro.
Dal 1° dicembre potrebbero quindi sommarsi più oneri
Se tutte le misure sono operative secondo il rispettivo calendario, una spedizione può scontare contemporaneamente più componenti: dazio temporaneo UE, handling fee UE e contributo italiano, oltre all’IVA all’importazione e ad eventuali costi del corriere o dello spedizioniere.
Non bisogna però sommare meccanicamente 3 + 2 + 2 su ogni pacco: i primi due importi possono essere per item, mentre il contributo italiano è per spedizione e le condizioni di applicazione non sono identiche.
E-commerce forfettario: perché la nuova fee conta
Un commerciante in regime forfettario che importa direttamente prodotti da Paesi extra-UE deve considerare questi oneri nel calcolo del margine.
Nel forfettario i costi effettivi non vengono dedotti analiticamente dal reddito imponibile: il reddito fiscale viene determinato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi.
Questo significa che dazi, handling fee e spese doganali possono ridurre il margine economico senza ridurre direttamente la base imponibile forfettaria.
Esempio: prodotto da 20 euro importato dalla Cina
Un e-commerce acquista un prodotto da un fornitore cinese e lo importa direttamente nell’UE. Anche con un valore unitario basso, il margine deve tenere conto di IVA all’importazione, eventuale dazio temporaneo, futura handling fee e costi di sdoganamento.
Se il prodotto ha un margine commerciale ridotto, pochi euro di oneri possono modificare sensibilmente il prezzo minimo sostenibile.
Dropshipping: chi sopporta il costo?
Nel dropshipping il venditore può non vedere materialmente la merce. Il prodotto parte dal fornitore extra-UE direttamente verso il cliente.
Questo non elimina gli oneri doganali. Occorre verificare chi risulta responsabile dell’importazione, come è strutturato il marketplace e chi anticipa o addebita dazi e fee.
RM approfondisce la struttura fiscale nella guida su dropshipping e Partita IVA.
IOSS e Union handling fee
L’IOSS semplifica la gestione IVA su determinate vendite a distanza di beni importati di modico valore, ma non va considerato come un’esenzione automatica da tutti gli oneri doganali.
IVA, dazio e handling fee sono componenti diverse. Un sistema che gestisce correttamente l’IVA attraverso IOSS deve comunque essere aggiornato per le nuove regole doganali applicabili.
Marketplace come Amazon, Temu, Shein e AliExpress
Le nuove regole doganali europee spostano progressivamente maggiori responsabilità verso piattaforme e venditori che effettuano vendite a distanza nell’UE.
Per il piccolo commerciante questo significa che il costo può essere incorporato nelle commissioni, nel prezzo di acquisto, nelle tariffe logistiche oppure essere addebitato separatamente. È quindi essenziale leggere le condizioni del marketplace e non presumere che l’onere resti sempre visibile come voce distinta.
Il consumatore paga direttamente la fee?
La struttura del nuovo Codice doganale punta a far gravare gli obblighi doganali sui soggetti coinvolti nella vendita e nell’importazione, anziché lasciare sistematicamente il consumatore come debitore finale in dogana.
Questo non impedisce però che il costo economico venga trasferito nel prezzo di vendita o nelle spese di consegna.
Come cambiare i prezzi dell’e-commerce
Prima di modificare il listino conviene calcolare il margine per ordine con almeno queste voci:
- costo del prodotto;
- spedizione internazionale;
- IVA all’importazione;
- dazio UE temporaneo da 3 euro quando applicabile;
- Union handling fee da 2 euro quando entrerà in applicazione;
- contributo italiano da 2 euro per spedizione quando applicabile;
- commissione marketplace;
- commissioni di pagamento;
- costi di sdoganamento del corriere;
- resi e rimborsi.
Importatore diretto in forfettario
Il regime forfettario non vieta le importazioni extra-UE. L’IVA pagata in dogana, tuttavia, non viene normalmente recuperata con il meccanismo ordinario di detrazione tipico dei soggetti IVA ordinari.
Per il quadro generale puoi consultare importare beni nel regime forfettario.
Acquisti UE e importazioni extra-UE: non sono la stessa cosa
Gli acquisti da fornitori stabiliti in un altro Paese UE non passano attraverso le stesse regole doganali delle importazioni da Cina, Stati Uniti, Regno Unito o altri Paesi terzi.
La Union handling fee e il dazio temporaneo da 3 euro riguardano l’ingresso di merci nel territorio doganale dell’Unione da Paesi terzi.
Il Regno Unito è extra-UE
Dopo Brexit gli acquisti di beni provenienti dal Regno Unito sono importazioni da Paese terzo, salvo le specifiche regole dell’accordo commerciale UE-Regno Unito e l’eventuale origine preferenziale delle merci.
È quindi necessario distinguere provenienza, origine doganale e valore della spedizione.
La Svizzera è extra-UE
Anche la Svizzera non appartiene all’Unione europea. Le merci importate dalla Svizzera seguono quindi procedure doganali, pur esistendo accordi che possono incidere sui dazi a seconda dell’origine dei prodotti.
Come prepararsi prima dell’entrata in vigore della handling fee
- mappa i fornitori extra-UE;
- verifica quante linee doganali contiene mediamente ogni ordine;
- controlla se usi IOSS o altri regimi semplificati;
- chiedi a corrieri e spedizionieri come verrà addebitata la fee;
- aggiorna il costo reale per ordine;
- controlla i margini dei prodotti economici;
- aggiorna prezzi e condizioni di vendita solo quando necessario;
- verifica la pubblicazione definitiva dell’atto UE prima di automatizzare la riscossione.
Quali documenti conservare
- fatture dei fornitori extra-UE;
- documenti doganali;
- prospetti degli oneri addebitati dal corriere;
- classificazione tariffaria delle merci;
- documenti IOSS se utilizzato;
- report dei marketplace;
- documenti relativi a dazi e handling fee;
- prospetti interni di calcolo del margine.
Fonti ufficiali
La riforma doganale europea e la Union handling fee sono illustrate nella pagina ufficiale della Commissione europea sulla EU Customs Reform. L’atto che fissa l’importo a 2 euro è il regolamento delegato C(2026) 6694.
Il dazio temporaneo da 3 euro è disciplinato dal Regolamento delegato (UE) 2026/1022 e dalla normativa collegata. Il rinvio al 1° dicembre del contributo italiano è contenuto nell’articolo 4 del D.L. 162/2026.
FAQ
La Union handling fee è già attiva?
Al 1° ottobre 2026 no. L’importo di 2 euro è stato fissato dall’atto delegato adottato dalla Commissione, ma l’atto deve ancora completare il procedimento prima dell’effettiva riscossione.
La fee è 2 euro per pacco?
No. La fee UE è definita per item secondo le regole doganali. Il contributo italiano è invece 2 euro per spedizione.
Il dazio da 3 euro è già operativo?
Sì. Il dazio temporaneo UE da 3 euro per item sulle spedizioni interessate fino a 150 euro è operativo dal 1° luglio 2026.
Il contributo italiano da 2 euro quando parte?
Il D.L. 162/2026 ne ha rinviato l’applicazione al 1° dicembre 2026.
Nel forfettario posso dedurre questi costi?
Non analiticamente come in contabilità ordinaria. Gli oneri riducono il margine economico, ma il reddito forfettario viene determinato con il coefficiente di redditività.
In sintesi
Nel 2026 bisogna distinguere tre misure: 3 euro UE per item già operativi, 2 euro UE per item della Union handling fee adottata ma non ancora in riscossione al 1° ottobre e 2 euro italiani per spedizione fino a 150 euro dal 1° dicembre.
Per e-commerce, dropshipping e importatori in regime forfettario l’effetto principale è sui margini. Prima di modificare prezzi o checkout conviene verificare quali oneri si applicano davvero, su quale unità di calcolo e da quale data.
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