Se un cliente versa un acconto prima che il lavoro sia terminato, nel regime forfettario quando conta fiscalmente e quando bisogna emettere fattura? Occorre distinguere il momento dell’incasso dal momento in cui viene completata la prestazione.
Per il reddito del contribuente forfettario vale il principio di cassa: un vero acconto entra nei compensi quando il denaro viene effettivamente percepito. Non bisogna quindi aspettare il saldo finale o la conclusione del lavoro.
L’acconto conta subito nel reddito forfettario?
Sì. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per il regime forfettario contano i compensi effettivamente incassati nell’anno. La sola emissione della fattura non coincide necessariamente con il momento in cui il compenso entra nel reddito.
Se, ad esempio, un cliente versa 2.000 euro di acconto a novembre e paga 3.000 euro di saldo l’anno successivo, i primi 2.000 euro appartengono fiscalmente all’anno in cui sono stati effettivamente ricevuti.
L’acconto conta anche per le soglie di 85.000 e 100.000 euro?
Sì. Quando l’acconto costituisce una parte del corrispettivo della prestazione ed è stato incassato, entra tra i compensi rilevanti dell’anno e deve essere considerato anche per verificare le soglie previste dal regime forfettario.
Questo è particolarmente importante a fine anno: il fatto che il lavoro venga terminato successivamente non permette di spostare al nuovo anno un acconto già ricevuto.
Quando bisogna emettere fattura per l’acconto?
Per le prestazioni di servizi, l’articolo 6 del DPR 633/1972 prevede come regola generale che l’operazione si consideri effettuata al momento del pagamento del corrispettivo.
Se prima del completamento del lavoro viene pagata soltanto una parte del prezzo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo pagato. Un vero acconto ricevuto dal professionista deve quindi essere documentato correttamente.
Entro quanto tempo va emessa la fattura?
L’articolo 21 del DPR 633/1972 stabilisce, in via generale, che la fattura venga emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Il regime forfettario non elimina gli obblighi di fatturazione: normalmente non viene addebitata IVA, ma il pagamento dell’acconto deve comunque essere gestito con il documento fiscale previsto.
Proforma e fattura non sono la stessa cosa
Una proforma può essere inviata al cliente per comunicare l’importo da pagare, ma non è una fattura fiscale. Se il cliente non ha ancora pagato, la sola proforma non genera un compenso incassato.
Quando invece il pagamento arriva, fiscalmente la somma è percepita e bisogna gestire correttamente anche la fatturazione dell’acconto.
Fattura emessa prima dell’incasso: il reddito nasce subito?
No. Ai fini del reddito forfettario continua a valere il principio di cassa. Una fattura emessa ma non ancora pagata non equivale automaticamente a un compenso percepito.
Il caso opposto è approfondito nella guida sulla fattura non pagata e il limite di 85.000 euro.
Acconto a dicembre e saldo a gennaio
Se acconto e saldo vengono incassati in due anni diversi, ogni pagamento segue il proprio anno di percezione. L’acconto ricevuto a dicembre appartiene al primo anno; il saldo incassato a gennaio appartiene al successivo.
Questo caso specifico è trattato nella guida acconto a dicembre e saldo a gennaio nel forfettario.
Bonifico disposto a dicembre ma accreditato a gennaio
Con il bonifico è importante verificare quando la somma diventa effettivamente disponibile. Il momento in cui il cliente impartisce l’ordine alla propria banca può non coincidere con quello dell’accredito al beneficiario.
Per questa situazione puoi consultare la guida sul bonifico disposto a dicembre e accreditato a gennaio.
Esempio: acconto prima di iniziare il lavoro
Un consulente forfettario accetta un incarico da 6.000 euro. Il cliente versa 1.500 euro prima dell’inizio del lavoro, altri 1.500 euro durante l’esecuzione e 3.000 euro alla consegna finale.
- il primo acconto rileva quando viene ricevuto;
- anche il secondo pagamento segue la propria data di incasso;
- il saldo rileva quando viene effettivamente percepito;
- se tutti i pagamenti avvengono nello stesso anno, i compensi rilevanti sono complessivamente 6.000 euro;
- se cadono in anni diversi, vengono ripartiti fiscalmente in base agli incassi.
Acconto e caparra non vanno confusi
Non tutte le somme ricevute prima della prestazione hanno necessariamente natura di acconto sul prezzo. Una vera caparra prevista contrattualmente può avere una funzione differente. Prima di applicare automaticamente le regole dell’acconto bisogna quindi verificare la natura effettiva della somma ricevuta.
La dichiarazione precompilata può non conoscere la data reale dell’incasso
L’Agenzia delle Entrate precisa che, non potendo ricostruire automaticamente la data esatta del pagamento, nella precompilata può essere adottata la presunzione che l’incasso coincida con la data della fattura.
Se la data reale è diversa, il contribuente deve correggere i componenti positivi del quadro LM includendo gli importi effettivamente incassati nell’anno ed escludendo quelli fatturati ma non ancora percepiti.
Quali documenti conviene conservare?
- preventivo o contratto;
- eventuale proforma;
- fattura relativa all’acconto;
- contabile del bonifico o evidenza dell’accredito;
- fattura di saldo;
- documentazione che consenta di ricostruire la data effettiva dell’incasso.
Domande frequenti
Un acconto ricevuto prima di lavorare conta nel forfettario?
Sì, se rappresenta una parte del corrispettivo e viene effettivamente percepito.
Posso aspettare il saldo per dichiarare anche l’acconto?
No. Ogni pagamento segue il periodo d’imposta nel quale viene effettivamente incassato.
La proforma fa scattare il reddito?
No. La proforma non equivale all’incasso. Se il cliente paga, però, la somma diventa fiscalmente rilevante.
L’acconto conta per gli 85.000 euro?
Sì, quando è effettivamente incassato come parte del corrispettivo dell’attività.
In sintesi
Nel regime forfettario l’acconto del cliente conta quando viene effettivamente percepito. Entra nel reddito e nelle soglie del regime nell’anno dell’incasso anche se il lavoro viene completato successivamente.
Per le prestazioni di servizi, il pagamento anticipato può inoltre determinare l’effettuazione dell’operazione per l’importo pagato e quindi l’obbligo di emettere la relativa fattura nei termini previsti.
Per il quadro generale puoi consultare la guida al regime forfettario 2026.
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Tre casi pratici per capire quando conta l’acconto
Acconto e saldo nello stesso anno: se ricevi 1.000 euro di acconto a marzo e 4.000 euro di saldo a giugno, nell’anno rilevano complessivamente 5.000 euro di compensi incassati.
Acconto a dicembre e saldo nell’anno successivo: l’acconto appartiene fiscalmente al primo anno e il saldo al secondo. Non conta la data in cui viene completato il lavoro, ma quella in cui ciascun pagamento viene effettivamente percepito.
Fattura anticipata ma cliente non ancora pagante: ai fini del reddito forfettario la sola fattura non trasforma il credito verso il cliente in un compenso incassato. Occorre conservare la documentazione che consenta di ricostruire correttamente fatture e movimenti finanziari.
Perché la distinzione è importante vicino agli 85.000 euro
Quando i compensi annuali sono vicini alla soglia del regime forfettario, anche un acconto può cambiare il risultato della verifica. Per questo a fine anno è importante controllare gli accrediti effettivamente ricevuti e non limitarsi al totale delle fatture emesse.