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Home > Guide Fiscali > Partita IVA dietista: come aprirla, ATECO, INPS e Sistema TS

Partita IVA dietista: come aprirla, ATECO, INPS e Sistema TS

Aggiornato il 23 Settembre 2026

Per aprire la Partita IVA come dietista bisogna coordinare iscrizione all’Albo, codice ATECO 86.99.09, regime fiscale, Gestione Separata INPS e Sistema Tessera Sanitaria. Il dietista è una professione sanitaria regolamentata: la Partita IVA serve per esercitare in modo autonomo e abituale, ma non sostituisce il titolo abilitante né l’iscrizione all’Ordine.

Prima della prima fattura conviene definire anche dove e come verrà svolta l’attività: studio proprio, collaborazione con poliambulatori o centri, attività online, consulenze a strutture o aziende. La natura concreta delle prestazioni incide su fatturazione, Sistema TS, eventuale IVA fuori dal forfettario e corretta classificazione dell’attività.

Quando serve la Partita IVA al dietista

La Partita IVA è necessaria quando il dietista esercita la professione in modo abituale e autonomo. Non è la quantità di fatture a determinare da sola l’obbligo: conta l’organizzazione stabile dell’attività, la continuità nel tempo e il modo in cui il professionista offre i propri servizi.

Per una professione sanitaria ordinistica non è corretto impostare come semplice prestazione occasionale un’attività che viene promossa, organizzata e svolta con continuità. Prima di aprire la posizione fiscale va comunque verificata l’assenza di incompatibilità con eventuali rapporti di lavoro dipendente o regolamenti del datore di lavoro.

Prima dell’apertura: titolo abilitante e iscrizione all’Albo

Il dietista è un professionista sanitario. La FNO TSRM e PSTRP dedica alla professione una specifica Commissione di albo nazionale e richiama il profilo professionale previsto dal DM 14 settembre 1994, n. 744.

Il decreto individua il dietista come professionista competente nelle attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione e disciplina, tra l’altro, educazione alimentare, collaborazione multidisciplinare e attività in strutture pubbliche o private, come dipendente o libero professionista. La pagina istituzionale della FNO TSRM e PSTRP dedicata ai dietisti raccoglie profilo e documenti professionali aggiornati.

Codice ATECO dietista: 86.99.09

Con ATECO 2025 il codice di riferimento per l’attività autonoma del dietista è 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a.. Le note esplicative ufficiali ISTAT includono espressamente le attività di dietisti all’interno di questa voce.

ATECO 2025 è in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è utilizzato operativamente dal 1° aprile 2025. ISTAT continua ad aggiornarne periodicamente la documentazione, quindi è preferibile fare riferimento alla classificazione ATECO 2025 ufficiale e non a vecchi elenchi online.

La guida specifica sul codice ATECO del dietista approfondisce attività incluse, coefficiente e differenze rispetto alle altre professioni della nutrizione.

Dietista e biologo nutrizionista non hanno lo stesso inquadramento

Dietista e biologo nutrizionista operano entrambi nel campo della nutrizione, ma hanno titolo professionale, Albo e previdenza differenti. Per il dietista ATECO 2025 include espressamente l’attività nella voce 86.99.09; per il biologo nutrizionista il riferimento professionale e previdenziale è diverso.

Anche la previdenza cambia: il dietista libero professionista, non avendo una cassa previdenziale professionale dedicata, deve normalmente verificare l’iscrizione alla Gestione Separata INPS. Il biologo libero professionista, invece, ricade nell’ENPAB quando sono presenti i relativi presupposti.

Come aprire concretamente la Partita IVA

Per il libero professionista persona fisica l’apertura della Partita IVA viene comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello AA9/12, indicando i dati anagrafici, il domicilio fiscale, la data di inizio attività e il codice ATECO.

  • verificare titolo abilitante e iscrizione all’Albo;
  • definire l’attività professionale effettivamente svolta;
  • indicare ATECO 86.99.09 quando coerente con l’attività di dietista;
  • scegliere il regime fiscale applicabile;
  • aprire la posizione previdenziale in Gestione Separata INPS quando dovuta;
  • organizzare fatturazione, pagamenti e Sistema Tessera Sanitaria;
  • predisporre privacy, assicurazione e documentazione sanitaria.

Non serve una Camera di Commercio solo perché si apre una Partita IVA professionale: l’inquadramento va valutato sulla natura effettiva dell’attività e non confuso con quello di un’impresa commerciale.

Regime forfettario: quando può usarlo il dietista

Il dietista può utilizzare il regime forfettario se rispetta i requisiti previsti dalla normativa. Il limite ordinario è 85.000 euro di compensi; se durante l’anno i compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa immediatamente secondo le regole vigenti.

Nel 2026 va inoltre controllata la soglia di 35.000 euro relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente nei casi in cui la verifica sia dovuta, oltre alle altre cause ostative previste per partecipazioni societarie e rapporti prevalenti con datore o ex datore di lavoro.

Per requisiti, aliquote 5%/15% e convenienza economica rimandiamo alla guida sul regime forfettario del dietista, così questa pagina resta focalizzata sull’apertura della posizione.

Coefficiente di redditività del 78%

Per il profilo professionale del dietista in regime forfettario il coefficiente di redditività è 78%. Con 30.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario lordo è quindi 23.400 euro.

Il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario. Affitto dello studio, software, assicurazione, formazione, strumenti, marketing e consulenza fiscale non vengono dedotti singolarmente: per questo la convenienza del regime va confrontata con i costi reali sostenuti.

Gestione Separata INPS: aliquote 2026

Il dietista libero professionista senza una cassa previdenziale dedicata deve normalmente iscriversi alla Gestione Separata INPS. La Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 fissa per i professionisti:

  • 26,07% per chi non è assicurato presso un’altra forma di previdenza obbligatoria;
  • 24% per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria, nei casi previsti.

Per i liberi professionisti l’onere contributivo è a carico dell’iscritto e viene versato con F24 alle scadenze fiscali previste per saldo e acconti.

Gestione Separata: il minimale non è un contributo fisso obbligatorio

La Circolare INPS 8/2026 indica per il 2026 un reddito minimale di 18.808 euro ai fini dell’accredito contributivo dell’intero anno. Questo dato non va confuso con un contributo minimo fisso da pagare comunque, come avviene in altre gestioni previdenziali.

Il professionista in Gestione Separata calcola i contributi sul reddito professionale imponibile secondo le regole applicabili. Se la contribuzione corrisponde a un reddito inferiore al minimale, l’effetto riguarda l’accredito pensionistico dei mesi dell’anno. È un punto importante nella pianificazione dei primi anni con redditi bassi.

Prima fattura: cosa impostare

  • descrizione corretta della prestazione;
  • regime fiscale utilizzato;
  • eventuale bollo quando dovuto;
  • trattamento IVA coerente con la natura della prestazione;
  • modalità di pagamento;
  • codice fiscale del paziente quando necessario;
  • gestione del Sistema Tessera Sanitaria;
  • eventuale rivalsa previdenziale se utilizzata e correttamente gestita.

Prima di emettere documenti è utile configurare correttamente il software o il gestionale, perché una fattura sanitaria verso una persona fisica segue regole diverse da una fattura per una consulenza non sanitaria resa a un’azienda.

Sistema Tessera Sanitaria: il dietista rientra tra i soggetti obbligati

Il decreto MEF del 22 novembre 2019 ha incluso gli iscritti all’Albo dei dietisti tra i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nei casi previsti.

Il flusso deve coordinare documento fiscale, codice fiscale dell’assistito, pagamento, eventuali rimborsi e opposizione alla trasmissione. Le scadenze del Sistema TS possono cambiare nel tempo, quindi è preferibile verificare sempre il calendario ufficiale dell’anno interessato.

Fatture sanitarie ai pazienti: niente SdI

Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche il divieto di fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio è oggi strutturale. La disciplina è stata resa definitiva dal D.Lgs. 81/2025 e riguarda anche le fatture sanitarie che, per specifiche ragioni, non vengono trasmesse al Sistema TS.

La FNO TSRM e PSTRP ha richiamato espressamente questa regola nelle proprie comunicazioni agli Ordini. Il divieto riguarda lo SdI: non impedisce l’uso di strumenti digitali interni o di documenti elettronici extra-SdI quando compatibili con la normativa.

Prestazioni sanitarie e IVA

Fuori dal regime forfettario, l’articolo 10, n. 18, del DPR 633/1972 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni sanitarie quando ricorrono i presupposti.

Questa regola non deve essere estesa automaticamente a corsi, formazione, consulenze a imprese alimentari o altre attività non sanitarie. Anche nel forfettario è utile mantenere la distinzione concettuale, perché diventa decisiva in caso di uscita dal regime o di attività miste.

Studio proprio, poliambulatorio o collaborazione: chi incassa dal paziente?

Prima di iniziare una collaborazione con una struttura è importante chiarire chi emette il documento al paziente, chi incassa il compenso e quale rapporto economico esiste tra struttura e professionista. Non è la stessa cosa pagare un canone per l’uso dello studio, riconoscere una percentuale alla struttura oppure fatturare direttamente alla struttura stessa.

Questi aspetti incidono sulla fatturazione, sul Sistema TS, sul trattamento dei dati sanitari e sui costi effettivi dell’attività. Nel forfettario, costi elevati di studio o collaborazione possono ridurre la convenienza del coefficiente del 78%.

Dietista online: Partita IVA, privacy e documentazione

La consulenza a distanza non trasforma il dietista in un generico coach. Restano titolo professionale, responsabilità, privacy, gestione dei dati sanitari e corretta documentazione dell’attività.

La modalità online non cambia automaticamente ATECO o previdenza. È invece necessario verificare che strumenti, consensi, modalità di identificazione del paziente e conservazione della documentazione siano coerenti con l’attività sanitaria svolta.

Lavoro dipendente e Partita IVA da dietista

Il dietista può affiancare una libera professione a un lavoro dipendente quando non esistono incompatibilità. Sul piano fiscale vanno controllati i requisiti del regime scelto e, nel forfettario 2026, la soglia dei redditi da lavoro dipendente quando applicabile.

Sul piano previdenziale la presenza di un’altra copertura obbligatoria può portare, nei casi previsti, all’aliquota Gestione Separata del 24% anziché 26,07%. La verifica deve essere fatta sulla posizione concreta e non soltanto sul fatto che esista un contratto di lavoro.

Costi iniziali da mettere in preventivo

  • quota annuale dell’Ordine;
  • assicurazione professionale;
  • commercialista o servizio fiscale;
  • software di fatturazione e gestione pazienti;
  • strumenti di pagamento;
  • studio, coworking o quota alla struttura;
  • strumentazione professionale;
  • formazione e aggiornamento;
  • privacy e gestione documentale;
  • sito e strumenti digitali.

Nel forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente. Prima di scegliere il regime è quindi utile stimarne l’incidenza rispetto ai compensi attesi.

Checklist prima della prima fattura

  • iscrizione all’Albo verificata;
  • ATECO 86.99.09 correttamente attribuito;
  • Partita IVA aperta con regime fiscale corretto;
  • Gestione Separata INPS attivata quando dovuta;
  • aliquota previdenziale verificata sulla posizione personale;
  • fatturazione sanitaria configurata senza invio SdI al paziente;
  • accesso e procedure Sistema Tessera Sanitaria organizzati;
  • pagamenti e privacy predisposti;
  • monitoraggio di incassi, tasse e contributi attivato.

Dopo l’apertura conviene verificare se il regime forfettario per dietista è applicabile alla propria situazione. Il corretto inquadramento parte dal codice ATECO del dietista. Per stimare imposte e contributi puoi usare la guida sul calcolo delle tasse; per la gestione continuativa trovi invece la pagina sul commercialista per dietista.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO del dietista?

ATECO 2025 include espressamente l’attività dei dietisti nel codice 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a.

Il dietista deve iscriversi alla Gestione Separata INPS?

Il libero professionista senza una cassa previdenziale dedicata deve normalmente verificare l’iscrizione alla Gestione Separata. Nel 2026 l’aliquota dei professionisti senza altra previdenza obbligatoria è 26,07%; nei casi previsti di altra copertura obbligatoria o pensione è 24%.

Il dietista deve inviare le spese al Sistema Tessera Sanitaria?

Sì, gli iscritti all’Albo dei dietisti rientrano tra i soggetti individuati dalla normativa per la trasmissione delle spese sanitarie nei casi previsti.

La fattura sanitaria al paziente va inviata allo SdI?

No. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche il divieto di fattura elettronica tramite SdI è stato reso strutturale. Le fatture per attività non sanitarie o rapporti con soggetti diversi vanno invece qualificate separatamente.

Il dietista può lavorare anche come dipendente?

Sì, se non esistono incompatibilità. Vanno però verificati separatamente i requisiti fiscali della Partita IVA e l’aliquota previdenziale applicabile in Gestione Separata.

In sintesi

Aprire la Partita IVA da dietista significa coordinare professione sanitaria, ATECO 86.99.09, regime fiscale, Gestione Separata INPS, Sistema Tessera Sanitaria e fatturazione sanitaria.

Impostare correttamente questi elementi prima della prima fattura evita gli errori più frequenti: confondere dietista e biologo nutrizionista, applicare l’aliquota INPS sbagliata, usare lo SdI per una fattura sanitaria a una persona fisica oppure trattare allo stesso modo prestazioni sanitarie e attività diverse.

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