Il calcolo delle tasse del dietista in regime forfettario nel 2026 parte dai compensi incassati, applica il coefficiente di redditività del 78%, considera i contributi previdenziali obbligatori e determina infine l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando spettante. Per il libero professionista senza altra cassa obbligatoria il riferimento previdenziale è normalmente la Gestione Separata INPS.
Dati utilizzati nel calcolo
- ATECO di riferimento: 86.99.09;
- coefficiente di redditività: 78%;
- Gestione Separata 2026: 26,07% per il professionista non pensionato e senza altra previdenza obbligatoria;
- aliquota 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria;
- imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% se ricorrono tutte le condizioni della nuova attività.
Le aliquote previdenziali 2026 sono riepilogate dalla Circolare INPS n. 8/2026.
Formula del regime forfettario
La sequenza teorica è: compensi incassati × 78% = reddito forfettario lordo. Sul reddito si determinano i contributi previdenziali. I contributi obbligatori fiscalmente deducibili riducono poi la base su cui si applica l’imposta sostitutiva. Il momento in cui i contributi vengono effettivamente versati può far differire il risultato fiscale degli F24 dalla simulazione economica qui mostrata.
Esempio con 20.000 euro di compensi
Con 20.000 euro di compensi, il reddito lordo forfettario è 15.600 euro. Applicando in via teorica il 26,07%, i contributi sono circa 4.066,92 euro. La base residua è 11.533,08 euro: l’imposta al 15% è circa 1.729,96 euro, mentre al 5% è circa 576,65 euro.
Esempio con 30.000 euro
Con 30.000 euro di compensi, il 78% produce 23.400 euro di reddito lordo. I contributi teorici al 26,07% sono circa 6.100,38 euro; la base residua è 17.299,62 euro. L’imposta teorica è quindi circa 2.594,94 euro al 15% o 864,98 euro al 5%.
Esempio con 50.000 euro
Con 50.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è 39.000 euro. I contributi teorici sono 10.167,30 euro e la base residua 28.832,70 euro. L’imposta sostitutiva è circa 4.324,91 euro al 15% o 1.441,64 euro al 5%.
Esempi con 80.000 e 85.000 euro
Con 80.000 euro di compensi il reddito lordo è 62.400 euro; i contributi teorici al 26,07% sono 16.267,68 euro e l’imposta sulla base residua è circa 6.919,85 euro al 15%. Con 85.000 euro il reddito lordo diventa 66.300 euro, i contributi teorici 17.284,41 euro e l’imposta circa 7.352,34 euro al 15%.
Se si applica l’aliquota INPS del 24%
Per pensionati o professionisti già assicurati presso un’altra forma previdenziale obbligatoria, nei casi previsti, la Gestione Separata applica il 24%. A parità di reddito il contributo teorico risulta quindi inferiore rispetto al 26,07%, ma la corretta aliquota non va scelta liberamente: dipende dalla posizione previdenziale effettiva del professionista.
Perché gli esempi non sono un preventivo fiscale
Saldo, acconti, contributi pagati in periodi diversi, eventuale aliquota INPS del 24%, altri redditi e situazioni personali possono modificare gli importi effettivamente dovuti. Le simulazioni servono a capire la meccanica del regime, non sostituiscono il calcolo della posizione individuale.
Nessun contributo minimo fisso da pagare a prescindere
Per il libero professionista in Gestione Separata il minimale 2026 di 18.808 euro riguarda l’accredito contributivo dell’intero anno; non funziona come un contributo fisso obbligatorio delle gestioni Artigiani e Commercianti. Se il reddito è inferiore al minimale, i contributi sono comunque calcolati sul reddito effettivo, con accredito previdenziale proporzionato.
Soglie del forfettario e monitoraggio degli incassi
Il calcolo va letto insieme alle soglie del regime. Il limite ordinario è 85.000 euro di compensi dell’anno precedente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il superamento di 100.000 euro durante l’anno determina la cessazione immediata del regime. Per chi lavora con più studi o strutture è quindi importante sommare tutti gli incassi rilevanti e monitorarli durante l’anno.
Costi reali e coefficiente del 78%
Il forfettario presume costi pari al 22% dei compensi. Affitto dello studio, software, assicurazione, formazione, strumenti, consulenze, pubblicità e trasferte non si deducono singolarmente. Un dietista con costi reali stabilmente superiori al 22% dovrebbe quindi confrontare il risultato con il regime ordinario, soprattutto prima di assumere personale o sostenere investimenti importanti.
Studio condiviso e collaborazioni
Chi lavora in uno studio condiviso o collabora con strutture terze può avere costi molto diversi da chi gestisce una sede propria. Canone, segreteria, software, strumenti e percentuali riconosciute alla struttura incidono sul margine economico anche se il reddito fiscale resta determinato dal 78%.
Sistema Tessera Sanitaria e incassi
Il decreto MEF del 22 novembre 2019 include espressamente gli iscritti all’Albo dei dietisti tra i soggetti che trasmettono le spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Fattura, incasso, eventuale opposizione dell’assistito e trasmissione dei dati devono quindi essere coordinati con la contabilità.
Prestazioni sanitarie e IVA
L’articolo 10 del DPR 633/1972 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio delle professioni sanitarie quando ricorrono i presupposti. Servizi non sanitari, corsi o attività ulteriori vanno invece qualificati separatamente.
Accantonare tasse e contributi
Poiché saldo e acconti possono concentrare uscite rilevanti, è prudente accantonare una quota di ogni incasso. Il netto disponibile non coincide con quanto rimane sul conto dopo aver pagato le spese dello studio: una parte deve restare destinata a contributi e imposte future.
Guide collegate
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