Il codice ATECO del dietista è 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a. nella classificazione ATECO 2025. La voce include espressamente le attività dei dietisti e sostituisce, nel nuovo sistema, il precedente riferimento 86.90.29 utilizzato nelle vecchie classificazioni. Il quadro generale del codice 86.99.09 chiarisce anche le altre professioni incluse, le esclusioni e perché il codice non elimina gli obblighi professionali sanitari.
Il codice identifica l’attività economica, ma non abilita alla professione: per esercitare come dietista servono titolo abilitante e iscrizione all’Albo. Inoltre non va confuso con il codice del biologo nutrizionista o con quello del medico dietologo, perché professione, Albo e previdenza sono differenti.
Codice ATECO dietista: perché il riferimento è 86.99.09
La classificazione ATECO 2025 colloca il dietista nel codice 86.99.09. La voce appartiene alle “Altre attività varie per la salute umana n.c.a.” e nelle note ufficiali sono indicate espressamente le attività dei dietisti.
La conferma è presente anche nella documentazione della FNO TSRM e PSTRP predisposta in raccordo con ISTAT per le professioni sanitarie: per il dietista viene indicato ATECO 2025 86.99.09. È quindi il riferimento da utilizzare per le nuove aperture e per verificare le posizioni già esistenti dopo il passaggio alla nuova classificazione.
Dal vecchio 86.90.29 al nuovo 86.99.09
Molte guide online riportano ancora 86.90.29, perché era il codice utilizzato nella precedente classificazione per attività paramediche indipendenti non classificate altrove. Con ATECO 2025 la struttura è cambiata e per il dietista il riferimento aggiornato è 86.99.09.
Chi aveva già aperto la Partita IVA con 86.90.29 non deve però modificare la posizione alla cieca: conviene verificare quale riclassificazione risulta oggi associata alla propria anagrafica fiscale. Per una nuova apertura, invece, va utilizzata la classificazione corrente.
ATECO 2025 è operativo dal 1° aprile 2025
ATECO 2025 è entrato in vigore il 1° gennaio 2025 ed è diventato operativo per gli adempimenti amministrativi e statistici dal 1° aprile 2025. Per questo i vecchi codici devono essere letti attraverso le tavole di raccordo ufficiali e non copiati automaticamente da fatture o articoli precedenti.
La fonte generale da utilizzare è la pagina ATECO 2025 di ISTAT, che raccoglie struttura, note e aggiornamenti.
Il codice ATECO non abilita alla professione
Il dietista è una professione sanitaria regolamentata. Avere una Partita IVA con codice 86.99.09 non permette, da solo, di esercitare la professione: servono il titolo abilitante e l’iscrizione all’Albo dei dietisti presso l’Ordine TSRM e PSTRP territorialmente competente.
ATECO classifica l’attività economica; l’Albo e il profilo professionale definiscono invece chi può esercitare e con quali competenze. I due piani devono essere coerenti, ma non sono intercambiabili.
Dietista e biologo nutrizionista: perché i codici non vanno confusi
Dietista e biologo nutrizionista possono lavorare entrambi nell’area della nutrizione, ma appartengono a professioni diverse. Il dietista è una professione sanitaria dell’area TSRM e PSTRP e ATECO 2025 lo include espressamente in 86.99.09.
Il biologo nutrizionista appartiene invece all’Ordine dei Biologi e segue un diverso inquadramento professionale e previdenziale. Anche per questo non è corretto usare la parola generica “nutrizionista” come unico criterio per scegliere l’ATECO.
Dietista e medico dietologo: altro inquadramento ancora
Il medico dietologo è un medico e segue l’inquadramento professionale della categoria medica. Anche la previdenza è diversa: per il dietista libero professionista il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS, mentre il medico segue ENPAM nei casi previsti.
Il fatto che entrambe le professioni operino nell’ambito dell’alimentazione non rende intercambiabili codice attività, Albo o previdenza.
Quali attività rientrano normalmente in 86.99.09
Rientrano nel perimetro del codice le prestazioni professionali tipiche del dietista svolte come attività sanitaria autonoma, nel rispetto delle competenze previste dal profilo professionale.
- valutazioni e interventi dietetico-nutrizionali di competenza professionale;
- educazione alimentare;
- elaborazione e attuazione di programmi dietetici nel perimetro professionale;
- prestazioni svolte in studio proprio o presso strutture;
- attività sanitaria svolta anche a distanza, quando compatibile con le regole professionali.
Non serve un codice diverso per ogni modalità operativa se il servizio economico resta la prestazione professionale del dietista.
Consulenza online: non cambia automaticamente l’ATECO
Una prestazione sanitaria resa tramite video o altri strumenti digitali non diventa automaticamente coaching, consulenza informatica o attività generica. Se il dietista svolge la stessa professione sanitaria, il mezzo utilizzato non determina da solo un nuovo codice.
Restano però da gestire correttamente privacy, identificazione dell’assistito, documentazione, consenso e sicurezza dei dati sanitari.
Formazione, corsi e docenze: quando può servire un secondo ATECO
Un dietista può svolgere anche formazione, docenze o attività divulgativa. Se queste prestazioni sono marginali e accessorie alla professione principale, non è detto che serva un secondo codice.
Se invece la formazione diventa un’attività autonoma, abituale, organizzata e con una propria quota di ricavi, è opportuno verificare un secondo ATECO. La scelta conta anche nel regime forfettario, perché attività differenti possono avere coefficienti di redditività diversi.
Consulenze ad aziende alimentari: verificare la natura reale del servizio
Consulenze continuative per aziende, servizi su processi alimentari, formazione interna, attività tecnico-organizzative o altri incarichi B2B non devono essere ricondotti automaticamente alla prestazione sanitaria resa al paziente.
Se diventano una seconda linea professionale autonoma, va verificato se 86.99.09 descrive ancora correttamente l’attività prevalente o se occorre aggiungere un codice specifico.
Vendita di prodotti: il codice sanitario non copre automaticamente il commercio
Consigliare un prodotto nell’ambito della prestazione professionale è diverso dal venderlo abitualmente. Se il dietista avvia una vera attività commerciale di vendita di integratori, alimenti o altri beni, quella linea non va inglobata automaticamente nel codice sanitario.
In presenza di commercio abituale possono cambiare ATECO, adempimenti amministrativi e previdenza. È quindi uno dei casi in cui un secondo codice richiede una verifica specifica.
Coefficiente di redditività del 78%
Nel regime forfettario, per il profilo professionale con ATECO 86.99.09, il coefficiente di redditività di riferimento è 78%. Con 40.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è quindi 31.200 euro.
Il coefficiente non è un’aliquota fiscale né contributiva: serve soltanto a determinare il reddito forfettario. Imposta sostitutiva e contributi INPS vengono poi calcolati secondo le rispettive regole.
Previdenza: Gestione Separata INPS
Il dietista libero professionista non dispone di una cassa autonoma analoga a ENPAB o ENPAM. Il riferimento previdenziale è normalmente la Gestione Separata INPS.
Per il 2026 la Circolare INPS n. 8 indica il 26,07% per i professionisti senza altra previdenza obbligatoria e il 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria. L’ATECO e la posizione previdenziale sono quindi collegati, ma vanno verificati separatamente.
Sistema Tessera Sanitaria: l’obbligo non dipende dal solo ATECO
Il dietista rientra tra i professionisti sanitari interessati dalla trasmissione delle spese al Sistema Tessera Sanitaria nei casi previsti. L’obbligo deriva dalla qualifica professionale e dalla natura della prestazione, non dal semplice fatto di avere il codice 86.99.09.
Questo è importante soprattutto per chi svolge attività miste: una prestazione sanitaria al paziente e una consulenza aziendale possono richiedere documentazione e adempimenti differenti pur essendo svolte dalla stessa persona.
Il codice ATECO non determina da solo l’IVA
La presenza di 86.99.09 non rende automaticamente ogni operazione esente IVA. L’esenzione sanitaria dell’articolo 10 del DPR 633/1972 dipende dalla natura concreta della prestazione e dai presupposti previsti dalla norma.
Prestazioni sanitarie alla persona e attività non sanitarie devono quindi essere qualificate separatamente. Nel regime forfettario l’IVA non viene applicata per effetto del regime fiscale, ma la distinzione resta rilevante in caso di uscita dal forfettario o di attività miste.
Più codici ATECO sulla stessa Partita IVA
La stessa Partita IVA può avere più codici ATECO quando vengono esercitate attività realmente autonome. Non serve aprire una seconda Partita IVA per aggiungere una linea di attività distinta.
Nel regime forfettario, se le attività ricadono in gruppi con coefficienti differenti, i compensi devono essere separati per applicare correttamente il coefficiente relativo a ciascuna attività. La soglia di 85.000 euro, invece, non si moltiplica per il numero dei codici: va verificata complessivamente.
Come verificare un vecchio codice già presente in Partita IVA
Chi trova ancora 86.90.29 in documenti storici deve distinguere tra vecchia classificazione e codice oggi associato alla posizione. La prima verifica utile è controllare i dati anagrafici correnti della Partita IVA e confrontarli con ATECO 2025.
Se la riclassificazione non rappresenta correttamente l’attività effettivamente svolta, si valuta una variazione. Non è invece opportuno modificare un codice soltanto perché un articolo online utilizza una numerazione diversa.
Errori da evitare
- continuare a usare 86.90.29 senza verificare la classificazione ATECO 2025;
- confondere dietista e biologo nutrizionista;
- trattare 86.99.09 come autorizzazione professionale;
- attribuire ENPAB o ENPAM al dietista;
- usare il codice sanitario per una vera attività commerciale autonoma;
- aggiungere codici per ogni singola prestazione accessoria;
- dedurre il trattamento IVA dal solo numero ATECO.
Per l’avvio operativo della professione consulta anche come aprire la Partita IVA da dietista, il regime forfettario, il calcolo tasse e contributi e la pagina sul commercialista per dietista.
Domande frequenti
Qual è il codice ATECO del dietista?
ATECO 2025 include espressamente il dietista nel codice 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a.
Il vecchio 86.90.29 è ancora il codice corretto?
È un riferimento della precedente classificazione. Per le pratiche correnti va verificata la riclassificazione ATECO 2025, nella quale il dietista è indicato in 86.99.09.
Dietista e biologo nutrizionista usano lo stesso ATECO?
No. Sono professioni diverse per titolo, Albo e previdenza e non va copiato automaticamente lo stesso codice solo perché entrambe operano nell’ambito della nutrizione.
Un dietista online deve cambiare codice ATECO?
Non automaticamente. Se continua a svolgere la stessa prestazione professionale sanitaria, il mezzo digitale non cambia da solo la classificazione dell’attività.
Si possono aggiungere altri codici ATECO?
Sì, quando esistono attività ulteriori, autonome e abituali. Formazione strutturata, consulenza aziendale o commercio possono richiedere un inquadramento aggiuntivo.
In sintesi
Il codice ATECO del dietista è 86.99.09 nella classificazione ATECO 2025. Il vecchio 86.90.29 appartiene alla precedente classificazione e non deve essere replicato automaticamente nelle nuove pratiche.
La scelta del codice resta legata all’attività realmente esercitata: prestazione sanitaria, formazione, consulenza aziendale o commercio devono essere distinti quando diventano linee autonome.
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Caterina
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