Per aprire la Partita IVA per un’impresa di pulizie nel 2026 non basta scegliere un codice ATECO e iniziare a fatturare. L’attività rientra tra quelle soggette a verifica camerale e, nella maggior parte dei casi, l’avvio richiede una pratica coordinata che comprende Partita IVA, Registro Imprese, eventuale Albo Artigiani, INPS, INAIL e SCIA.
Per la pulizia generale non specializzata di edifici il riferimento ATECO 2025 è 81.21.00 – Attività di pulizia generale di edifici. Prima di aprire, però, bisogna verificare se i servizi offerti restano davvero in questo perimetro oppure comprendono pulizie specializzate, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione o servizi integrati agli immobili, perché possono cambiare codice e requisiti.
Aprire un’impresa di pulizie nel 2026: i passaggi principali
- definire con precisione i servizi che verranno realmente svolti;
- scegliere la forma dell’impresa;
- individuare ATECO principale ed eventuali codici secondari;
- verificare i requisiti previsti per l’attività di pulizia;
- predisporre domicilio digitale/PEC e firma digitale per la pratica telematica;
- presentare la Comunicazione Unica al Registro Imprese con gli adempimenti collegati;
- presentare la SCIA secondo la procedura applicabile;
- gestire iscrizione INPS e posizione INAIL quando dovute;
- scegliere il regime fiscale solo dopo aver verificato i requisiti del forfettario;
- impostare fatturazione elettronica, incassi e documentazione dell’attività.
Quando serve la Partita IVA per fare pulizie
Se il servizio di pulizia viene svolto in modo abituale, organizzato e continuativo, l’attività non può essere trattata come una semplice prestazione occasionale soltanto perché i ricavi iniziali sono bassi. La soglia dei 5.000 euro non è una franchigia generale che consente di esercitare stabilmente un’impresa senza Partita IVA.
La valutazione deve guardare alla continuità dell’attività: ricerca di clienti, attrezzature, organizzazione dei servizi, contratti ricorrenti, pubblicità, calendario degli interventi e struttura con cui il lavoro viene svolto. Chi intende costruire una vera impresa di pulizie deve quindi impostare correttamente l’apertura fin dall’inizio.
Ditta individuale o società: cosa cambia
Una piccola impresa di pulizie può partire come ditta individuale oppure essere organizzata in forma societaria. La scelta incide su responsabilità, costi amministrativi, gestione previdenziale e regime fiscale. Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche: una società non può utilizzarlo come proprio regime fiscale.
Per chi inizia da solo e svolge personalmente una parte rilevante del lavoro, la ditta individuale è spesso la struttura più semplice. Se invece l’attività nasce con più soci, investimenti importanti, personale o una struttura organizzativa più complessa, la forma societaria va valutata separatamente prima della pratica di apertura.
Codice ATECO 81.21.00 per la pulizia generale di edifici
Le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT collocano nel codice 81.21.00 la pulizia generale non specializzata di edifici di qualsiasi tipo. Il codice comprende, tra gli altri, uffici, abitazioni, fabbriche, negozi, uffici pubblici, strutture commerciali e professionali e condomini.
Non bisogna scegliere il codice soltanto in base al nome commerciale dell’attività. La classificazione deve riflettere i servizi realmente venduti. Un’impresa che pulisce uffici e condomini può essere correttamente inquadrata nell’81.21.00 anche se lavora per clienti molto diversi; ciò che conta è la natura della prestazione.
Pulizia specializzata, sanificazione e disinfestazione: attenzione al codice
Se l’attività non è una semplice pulizia generale, il codice può cambiare. Le pulizie specializzate di facciate, vetrate, macchinari industriali, condotti e altre lavorazioni specifiche rientrano normalmente nella famiglia 81.22; per molte attività residuali di pulizia specializzata il riferimento è 81.22.09.
Sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione hanno invece un perimetro distinto; ATECO 2025 utilizza il codice 81.23.10 per disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Se l’impresa offre più servizi, bisogna verificare attività prevalente ed eventuali codici secondari prima di presentare la pratica.
Va distinto anche il codice 81.10.00 dei servizi integrati agli edifici, che riguarda pacchetti più ampi di supporto presso le strutture del cliente e non la semplice attività di pulizia ordinaria.
L’impresa di pulizie è un’attività soggetta a requisiti
Le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono disciplinate dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997. Le Camere di Commercio verificano i requisiti previsti dalla normativa prima e dopo l’avvio dell’attività.
Le indicazioni camerali aggiornate richiedono per l’esercizio dell’attività i requisiti di onorabilità e i requisiti economico-finanziari. I requisiti tecnico-professionali specifici restano invece necessari per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Per la sola pulizia e per la disinfezione non è più richiesto il requisito tecnico-professionale del responsabile tecnico, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti.
Le regole operative sono riepilogate dalle Camere di Commercio. Prima di utilizzare nel proprio servizio termini come “sanificazione” è quindi necessario verificare che l’attività e i requisiti corrispondano realmente alla definizione normativa.
SCIA per impresa di pulizie: come funziona
L’avvio dell’attività è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). La pratica viene gestita secondo le modalità previste dal SUAP e dal Registro Imprese competente. Nella procedura ordinaria la SCIA viene coordinata con la pratica di inizio attività dell’impresa.
La presentazione della SCIA consente l’avvio nei limiti previsti dalla normativa, ma non equivale a una certificazione definitiva che mette al riparo da controlli. Gli uffici possono verificare successivamente la presenza dei requisiti e chiedere integrazioni o adottare i provvedimenti previsti in caso di carenze.
Comunicazione Unica e DIRE: cosa è cambiato nel 2026
Per l’avvio di una ditta individuale la Comunicazione Unica al Registro Imprese permette di coordinare in un’unica pratica l’attribuzione della Partita IVA, l’iscrizione al Registro Imprese, l’eventuale iscrizione all’Albo Artigiani, gli adempimenti INPS e INAIL e l’eventuale SCIA per il SUAP.
Dal 12 febbraio 2026 il vecchio strumento autonomo ComUnica non è più disponibile. Il portale ufficiale del Registro Imprese indica che la trasmissione delle pratiche avviene tramite la funzione integrata in DIRE oppure tramite altre soluzioni di mercato abilitate. La Comunicazione Unica resta quindi la procedura amministrativa, ma cambia lo strumento operativo utilizzato per predisporla e inviarla.
Per la pratica telematica sono normalmente necessari domicilio digitale/PEC e firma digitale del titolare o del soggetto delegato. È un punto da predisporre prima dell’invio per evitare di bloccare l’apertura.
Iscrizione all’Albo Artigiani: quando ricorre
L’impresa di pulizie può assumere natura artigiana quando sono presenti i requisiti previsti per l’impresa artigiana e il titolare svolge personalmente e professionalmente l’attività secondo la disciplina applicabile. Non bisogna però trasformare questa regola in un automatismo: forma societaria, organizzazione, ruolo del titolare e struttura dell’impresa vanno verificati nella pratica concreta.
Quando l’inquadramento artigiano è corretto, l’iscrizione previdenziale di riferimento è la Gestione Artigiani INPS. Per i dati contributivi 2026 e per la riduzione prevista per i forfettari consulta la guida sul regime forfettario per impresa di pulizie.
INPS e INAIL dopo l’apertura
La posizione previdenziale e quella assicurativa non vanno trattate come adempimenti separati da ricordare mesi dopo. La Comunicazione Unica permette di trasmettere gli adempimenti necessari verso INPS e INAIL insieme all’avvio dell’impresa, secondo i presupposti applicabili alla posizione concreta.
Nel 2026 l’aliquota pensionistica ordinaria degli artigiani è del 24% nella prima fascia e il minimale di reddito è 18.808 euro. Per chi applica il regime forfettario può essere disponibile, su adesione e in presenza dei requisiti, il regime contributivo agevolato con riduzione del 35%. Non va applicato automaticamente senza aver effettuato la richiesta prevista.
Regime forfettario per l’impresa di pulizie
Aprire una ditta individuale non significa essere automaticamente in forfettario. Il regime va scelto solo dopo aver verificato tutte le condizioni previste dalla Legge 190/2014.
- 85.000 euro: soglia ordinaria dei ricavi dell’anno precedente;
- 100.000 euro: superamento che determina l’uscita immediata nel corso dell’anno;
- 35.000 euro: soglia 2026 da verificare per i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente, salvo i casi previsti dalla norma;
- 20.000 euro lordi: limite delle spese rilevanti per lavoro dipendente e collaboratori nell’anno precedente;
- 15%: aliquota ordinaria dell’imposta sostitutiva;
- 5%: aliquota agevolata iniziale quando ricorrono tutte le condizioni previste per la nuova attività.
Per l’ATECO 81.21.00 il coefficiente di redditività utilizzato nel forfettario è il 67%. Significa che il reddito fiscale lordo viene determinato applicando il 67% ai ricavi, mentre i normali costi reali non vengono dedotti singolarmente.
Quanto costa aprire un’impresa di pulizie
Non esiste un unico costo nazionale valido per ogni apertura. Diritti camerali, bolli, eventuali diritti SUAP e altri importi possono variare in base alla pratica, alla Camera di Commercio e al Comune competente. Per evitare stime fuorvianti è meglio distinguere le diverse voci.
- diritti e bolli legati alla pratica camerale;
- eventuali diritti connessi alla SCIA/SUAP;
- costo di firma digitale e domicilio digitale se non già disponibili;
- eventuale assistenza professionale per l’apertura;
- contributi INPS dovuti dopo l’iscrizione;
- premio INAIL quando dovuto;
- assicurazioni, prodotti, macchinari, aspiratori e attrezzature;
- automezzo, carburante e costi di trasferimento;
- eventuali costi del personale e della sicurezza sul lavoro.
Nel forfettario molti di questi costi non riducono direttamente il reddito fiscale perché sono già assorbiti dal coefficiente di redditività. Prima di scegliere il regime conviene quindi confrontare il 33% di costi presunti con la struttura reale dell’attività.
Dipendenti, collaboratori e crescita dell’impresa
Il settore delle pulizie può richiedere personale già dalle prime fasi. Prima di assumere bisogna verificare gli adempimenti previdenziali, assicurativi e di sicurezza sul lavoro collegati alla concreta organizzazione dell’impresa. Dal punto di vista del forfettario va inoltre controllato il limite di 20.000 euro lordi di spese rilevanti per lavoro dipendente e collaboratori sostenute nell’anno precedente.
Se l’attività cresce rapidamente, il regime fiscale che era adatto al titolare da solo può non essere più il più conveniente quando aumentano personale, macchinari e altri costi effettivi. La scelta del regime va quindi riesaminata nel tempo.
Cosa fare subito dopo l’apertura
- controllare che attività, ATECO e iscrizioni risultino corretti;
- conservare ricevute e protocolli della pratica;
- impostare la fatturazione elettronica;
- verificare bollo e diciture da usare nelle fatture del forfettario;
- controllare la posizione contributiva INPS e le scadenze;
- verificare l’eventuale adesione alla riduzione contributiva del 35%;
- organizzare un accantonamento periodico per imposte e contributi;
- distinguere in fattura eventuali servizi con natura diversa dalla pulizia generale.
Errori frequenti nell’apertura
- aprire soltanto la Partita IVA senza gestire Registro Imprese e SCIA;
- usare 81.21.00 per servizi che sono in realtà pulizie specializzate;
- offrire sanificazione senza aver verificato codice e requisiti tecnico-professionali;
- confondere la semplice impresa di pulizie con un’attività di servizi integrati agli edifici;
- dare per scontata l’iscrizione artigiana senza verificare i requisiti;
- considerare automatica la riduzione INPS del 35%;
- scegliere il forfettario senza considerare il peso reale di personale e attrezzature;
- credere che sotto 5.000 euro l’attività abituale possa sempre essere svolta senza Partita IVA.
Domande frequenti sull’apertura di un’impresa di pulizie
Posso aprire un’impresa di pulizie in regime forfettario?
Sì, se operi come persona fisica e rispetti tutti i requisiti del regime. La sola apertura di una ditta individuale non garantisce però automaticamente l’accesso al forfettario.
Serve un responsabile tecnico per fare pulizie?
Per la sola attività di pulizia e per la disinfezione non è richiesto il requisito tecnico-professionale previsto invece per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Restano comunque da possedere gli altri requisiti richiesti dalla disciplina delle imprese di pulizia.
Posso usare 81.21.00 se faccio anche sanificazione?
Non automaticamente. Se la sanificazione è un servizio reale e stabile dell’impresa va verificato il codice 81.23.10, la prevalenza delle attività, l’eventuale uso di codici secondari e il possesso dei requisiti specifici.
La Partita IVA viene aperta direttamente con la Comunicazione Unica?
Per l’impresa individuale la Comunicazione Unica coordina anche la richiesta di attribuzione della Partita IVA insieme agli altri adempimenti. Dal 12 febbraio 2026 la pratica viene predisposta tramite DIRE o altre soluzioni abilitate, non più con il precedente strumento autonomo ComUnica.
Guide collegate per gestire l’impresa
Dopo l’apertura consulta il regime forfettario per impresa di pulizie, la guida sul codice ATECO per imprese di pulizia, il calcolo delle tasse e la pagina dedicata al commercialista per impresa di pulizie. Per i requisiti generali resta disponibile la guida completa al regime forfettario 2026.
In sintesi
Per aprire correttamente un’impresa di pulizie nel 2026 bisogna partire dal servizio effettivamente svolto, scegliere il codice ATECO corretto, verificare i requisiti previsti per l’attività, predisporre SCIA e Comunicazione Unica e coordinare Registro Imprese, eventuale Albo Artigiani, INPS e INAIL. Solo dopo questo inquadramento ha senso scegliere il regime forfettario e stimare tasse e contributi. L’errore più costoso è trattare l’apertura come una semplice richiesta di Partita IVA ignorando gli adempimenti che derivano dalla natura dell’attività.
Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita
Se stai iniziando una nuova attività oppure vuoi cambiare commercialista, raccontaci cosa ti serve.
- Apertura della Partita IVA
- Cambio commercialista
- Gestione del regime forfettario
- Gestione della contabilità semplificata
La richiesta di contatto è gratuita e senza impegno.