Nel 2026 il regime forfettario per un’impresa di pulizie può essere conveniente, ma il calcolo delle tasse viene dopo due verifiche decisive: quali servizi vengono realmente svolti e come deve essere avviata l’impresa. Per la pulizia generale non specializzata di edifici il riferimento ATECO 2025 è 81.21.00 e, finché non saranno approvati i nuovi coefficienti basati su ATECO 2025, il coefficiente di redditività utilizzato nel forfettario resta il 67%.
La stessa impresa può però uscire dal perimetro del codice 81.21.00 se offre pulizie specializzate, industriali, sanificazione, disinfestazione o servizi integrati agli edifici. La distinzione non è soltanto fiscale: può cambiare il codice ATECO e, per alcune attività, anche i requisiti tecnico-professionali necessari.
Impresa di pulizie in forfettario 2026: dati essenziali
| Voce | Dato 2026 |
|---|---|
| ATECO pulizia generale | 81.21.00 – Attività di pulizia generale di edifici |
| Coefficiente forfettario | 67% |
| Soglia ordinaria ricavi | 85.000 € nell’anno precedente |
| Uscita immediata | oltre 100.000 € percepiti durante l’anno |
| Imposta sostitutiva | 15% oppure 5% se spettante |
| INPS Artigiani | 24% fino alla prima fascia |
| Minimale INPS | 18.808 € |
| Contributo minimo annuo Artigiani | 4.521,36 € |
| Riduzione contributiva forfettari | 35% su domanda, se spettante |
Cosa comprende il codice ATECO 81.21.00
Le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT collocano nel codice 81.21.00 – Attività di pulizia generale di edifici la pulizia generale non specializzata di edifici di qualsiasi tipo. Sono espressamente richiamati uffici, abitazioni private, fabbriche, negozi, uffici pubblici, strutture commerciali e professionali e condomini.
Rientrano anche la pulizia generale e lo sgombero di cantine, solai e garage e l’attività di pulizia domestica svolta come servizio economico. L’elemento da osservare è il tipo di pulizia effettuata, non il tipo di cliente: lavorare per un condominio, un ufficio o un’abitazione non cambia da solo il codice se il servizio resta una pulizia generale non specializzata.
Quando 81.21.00 non basta: pulizie specializzate, sanificazione e servizi integrati
ATECO 2025 separa in modo netto le attività vicine. Le pulizie specializzate di facciate, vetrate, camini, caldaie, condotti di ventilazione, macchinari industriali e nuovi edifici dopo la costruzione rientrano normalmente nella famiglia 81.22; il riferimento dettagliato più frequente è 81.22.09 per le altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale n.c.a.
Sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sono invece ricondotte da ATECO 2025 al codice 81.23.10. Se questi servizi vengono venduti stabilmente insieme alla pulizia ordinaria, non è corretto scegliere automaticamente un solo codice senza verificare attività prevalente ed eventuali codici secondari.
Va distinto anche il codice 81.10.00 – Attività di servizi integrati agli edifici: non identifica la semplice impresa che pulisce gli immobili, ma un pacchetto integrato di servizi di supporto presso le strutture del cliente, che può comprendere pulizia, manutenzione ordinaria, gestione rifiuti, reception e altri servizi. È quindi un perimetro diverso dalla normale impresa di pulizie.
Impresa di pulizie: è un’attività regolamentata
L’avvio non si esaurisce nell’apertura della Partita IVA. Le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono disciplinate dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997. Le Camere di Commercio verificano i requisiti previsti per l’esercizio dell’attività.
Secondo le indicazioni operative delle Camere di Commercio, per l’attività sono richiesti i requisiti di onorabilità e quelli economico-finanziari previsti dalla normativa. I requisiti tecnico-professionali specifici sono invece richiesti per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Questo è uno dei motivi per cui non va usata la parola “sanificazione” come semplice sinonimo commerciale di pulizia.
SCIA, Comunicazione Unica e Registro Imprese
Per avviare l’attività va presentata la SCIA al SUAP territorialmente competente secondo le modalità previste, coordinandola con la pratica di inizio attività al Registro Imprese. Nella procedura telematica la Comunicazione Unica permette di gestire gli adempimenti collegati all’avvio della ditta individuale verso gli enti interessati.
- apertura della Partita IVA e corretta classificazione dell’attività;
- iscrizione al Registro delle Imprese;
- iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane quando ne ricorrono i presupposti;
- iscrizione alla Gestione Artigiani INPS;
- posizione INAIL quando dovuta;
- SCIA al SUAP e dichiarazioni richieste per l’attività regolamentata;
- domicilio digitale/PEC e firma digitale necessari per la gestione telematica della pratica.
I costi di avvio non sono identici per tutti: cambiano in base alla forma dell’impresa, alla Camera di Commercio, agli adempimenti locali e all’eventuale assistenza utilizzata. Per questo è più utile distinguere costi amministrativi iniziali, contributi previdenziali, assicurazione INAIL e costi reali dell’attività invece di indicare un importo unico come se valesse in tutta Italia.
Quando l’impresa di pulizie può usare il regime forfettario
Il forfettario è riservato alle persone fisiche che rispettano le condizioni previste dalla Legge 190/2014. Il primo limite da controllare è quello dei ricavi dell’anno precedente, che non devono superare 85.000 euro. Nel calcolo vanno considerate anche eventuali altre attività esercitate dalla stessa persona.
Se durante l’anno i ricavi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa nello stesso anno e l’IVA si applica a partire dall’operazione che determina il superamento. Se si supera 85.000 euro senza oltrepassare 100.000 euro, l’uscita avviene dall’anno successivo.
Impresa di pulizie e lavoro dipendente: limite di 35.000 euro nel 2026
Chi avvia l’impresa mantenendo anche un lavoro dipendente deve controllare la specifica causa ostativa. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato per il 2026 l’innalzamento a 35.000 euro della soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente, oltre la quale il forfettario non è utilizzabile, salvo i casi in cui la verifica non rileva per cessazione del rapporto secondo la norma.
Va inoltre controllata la causa ostativa relativa all’attività esercitata prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro o di datori di lavoro dei due periodi d’imposta precedenti, nei casi disciplinati dalla legge.
Coefficiente di redditività del 67%: cosa significa davvero
Nel forfettario non si sottraggono uno per uno detergenti, macchinari, aspiratori, automezzi, carburante, abbigliamento da lavoro, telefono, pubblicità o altre spese ordinarie. Con il coefficiente del 67%, il sistema considera reddito forfettario lordo il 67% dei ricavi e presume nel restante 33% una quota di costi.
Il D.Lgs. 81/2025 stabilisce che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti elaborati sulla base di ATECO 2025, continuano a essere applicati i coefficienti previsti dalla disciplina del forfettario individuati attraverso il raccordo con ATECO 2007. Per l’attività qui esaminata il coefficiente utilizzato resta quindi il 67%.
Contributi INPS Artigiani 2026
Per la ditta individuale che possiede i requisiti dell’impresa artigiana, il riferimento previdenziale è la Gestione Artigiani INPS. La Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 fissa per gli artigiani l’aliquota pensionistica al 24% fino alla prima fascia di reddito.
- minimale di reddito: 18.808 euro;
- contributo minimo annuo: 4.521,36 euro, comprensivo della quota maternità indicata dall’INPS;
- prima fascia: fino a 56.224 euro;
- aliquota oltre la prima fascia: 25% sulla quota eccedente;
- rate del minimale: quattro scadenze nell’anno contributivo indicate dall’INPS.
La presenza di soci, coadiuvanti o collaboratori familiari può modificare la posizione contributiva complessiva. Per questo il contributo minimo non va interpretato come il costo previdenziale massimo di una piccola impresa.
Riduzione INPS del 35% per chi è in forfettario
Gli imprenditori in regime forfettario iscritti alle gestioni Artigiani o Commercianti possono aderire, se hanno i requisiti, al regime contributivo agevolato con riduzione del 35%. L’adesione è facoltativa e richiede una comunicazione all’INPS: per chi avvia una nuova attività nel 2026 l’Istituto richiede che la volontà di aderire sia comunicata con la massima tempestività dopo l’iscrizione.
La riduzione abbassa i contributi dovuti ma può incidere sull’accredito previdenziale. Inoltre, poiché i contributi obbligatori versati sono deducibili dal reddito forfettario, una contribuzione più bassa comporta anche una deduzione fiscale più bassa. La convenienza va quindi letta sul totale, non limitandosi al 35% di sconto.
Esempio: impresa di pulizie con 30.000 euro di ricavi
Consideriamo una ditta individuale artigiana in forfettario, senza collaboratori, con ATECO 81.21.00, 30.000 euro di ricavi e contribuzione ordinaria. Il calcolo serve a capire il meccanismo; la posizione reale può cambiare in base a mesi di attività, agevolazioni e altri redditi.
| Passaggio | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Reddito forfettario lordo | 30.000 × 67% | 20.100,00 € |
| Contributo minimo 2026 | dato INPS | 4.521,36 € |
| Contributi sull’eccedenza | (20.100 − 18.808) × 24% | 310,08 € |
| Contributi complessivi indicativi | 4.521,36 + 310,08 | 4.831,44 € |
| Base imposta sostitutiva | 20.100 − 4.831,44 | 15.268,56 € |
| Imposta al 15% | 15.268,56 × 15% | 2.290,28 € |
| Imposta al 5% se spettante | 15.268,56 × 5% | 763,43 € |
Con la riduzione contributiva del 35% i contributi diminuiscono, ma aumenta la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva perché la deduzione previdenziale è minore. Per una stima personalizzata è quindi preferibile partire dalla posizione INPS effettiva e non applicare una percentuale generica al fatturato.
Per formule, saldo, acconti e scenari diversi consulta il calcolo tasse per impresa di pulizie.
Imposta sostitutiva al 15% o al 5%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è il 15%. Può essere ridotta al 5% per l’anno di inizio e i quattro successivi quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività. Aprire una nuova Partita IVA non basta da solo: bisogna verificare la prosecuzione di attività precedenti, gli eventuali rapporti con attività svolte prima dell’apertura e gli altri requisiti stabiliti dalla legge.
Quando il forfettario può essere conveniente per un’impresa di pulizie
Il forfettario può funzionare bene per una ditta individuale con struttura semplice e costi reali contenuti. Nel settore delle pulizie, però, la convenienza merita un controllo più attento perché possono pesare personale, prodotti, attrezzature, mezzi, carburante, assicurazioni e acquisto o noleggio di macchinari.
Con coefficiente 67%, il sistema riconosce implicitamente una quota di costi pari al 33% dei ricavi. Se i costi reali sono stabilmente molto elevati, oppure l’impresa deve effettuare investimenti importanti e sostiene IVA rilevante sugli acquisti, è opportuno confrontare il risultato con il regime ordinario. Non significa che oltre il 33% di spese l’ordinario sia automaticamente migliore: il confronto deve considerare anche contributi, aliquote, IVA e situazione personale.
Dipendenti e collaboratori: il limite dei 20.000 euro
Per restare nel forfettario bisogna verificare anche il limite relativo alle spese per lavoro dipendente e collaboratori, fissato dalla legge in 20.000 euro lordi nell’anno precedente secondo le voci rilevanti previste dalla norma. Per un’impresa di pulizie questo controllo è particolarmente importante perché la crescita dell’attività passa spesso dall’impiego di personale.
Fatture a condomini, uffici e imprese
La natura del cliente non cambia il coefficiente di redditività dell’81.21.00, ma può incidere sulla gestione documentale del rapporto. La fattura deve descrivere correttamente il servizio svolto e distinguere eventuali prestazioni che appartengono a codici diversi. Nel forfettario non si addebita normalmente l’IVA sulle operazioni nazionali e si applicano le regole previste per bollo e fatturazione elettronica.
Quando il cliente è un condominio, è utile coordinare correttamente il trattamento della fattura con le regole sulle ritenute applicabili ai soggetti in regime forfettario, evitando automatismi derivati dai normali contratti d’appalto.
Errori frequenti da evitare
- usare 81.21.00 anche quando l’attività principale è una pulizia specializzata;
- chiamare “sanificazione” una normale pulizia senza verificare attività e requisiti;
- confondere 81.21.00 con i servizi integrati agli edifici 81.10.00;
- aprire soltanto la Partita IVA ignorando SCIA e Registro Imprese;
- calcolare il 15% direttamente sul fatturato;
- dimenticare i contributi minimi della Gestione Artigiani;
- applicare automaticamente la riduzione INPS del 35% senza aver aderito;
- scegliere il forfettario senza confrontare il peso reale di personale, attrezzature e altri costi;
- ignorare la soglia di 35.000 euro se esiste anche reddito da lavoro dipendente.
Guide collegate per aprire e gestire l’attività
Per completare l’inquadramento consulta come aprire la Partita IVA per un’impresa di pulizie, il codice ATECO per imprese di pulizia, il calcolo di tasse e contributi e la guida su cosa deve controllare un commercialista per un’impresa di pulizie. Per requisiti e limiti generali resta disponibile la guida completa al regime forfettario 2026.
In sintesi
Nel 2026 un’impresa di pulizie che svolge pulizia generale non specializzata verifica normalmente il codice ATECO 81.21.00, coefficiente di redditività 67%, adempimenti camerali e SCIA e, quando ricorrono i requisiti dell’impresa artigiana, la Gestione Artigiani INPS. Prima del calcolo fiscale bisogna però separare pulizia generale, pulizia specializzata, sanificazione e servizi integrati: una classificazione corretta evita errori su requisiti, contributi e imposte e rende molto più attendibile il confronto tra regime forfettario e ordinario.
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