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Commercialista perito assicurativo 2026: ATECO, CONSAP e INPS

Aggiornato il 2 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Commercialista perito assicurativo 2026: ATECO, CONSAP e INPS

Un commercialista per il perito assicurativo nel 2026 deve coordinare correttamente attività professionale, Partita IVA, codice ATECO, regime fiscale e previdenza. Per la valutazione dei rischi e dei danni in ambito assicurativo il riferimento è normalmente 66.21.00, con coefficiente del 78% nel forfettario; per la specifica attività peritale sui danni a veicoli e natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria occorre inoltre tenere conto del Ruolo CONSAP.

Argomenti del post

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  • La prima verifica: quali perizie vengono realmente svolte
  • Ruolo CONSAP: cosa deve essere verificato prima dell’apertura
  • Documenti e informazioni da raccogliere
  • Regime forfettario e coefficiente del 78%
  • Controllare i costi reali prima di scegliere il forfettario
  • Gestione Separata: quando è il riferimento
  • Contributo di gestione CONSAP e previdenza
  • Il 5% va verificato, non presunto
  • Fatture: descrivere correttamente l’incarico
  • Rimborsi, trasferte e anticipazioni
  • Attività multiple e codici secondari
  • Cosa dovrebbe includere la gestione annuale
  • Le guide da coordinare
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

La prima verifica: quali perizie vengono realmente svolte

Il punto di partenza non è il titolo professionale, ma la descrizione concreta delle prestazioni. Le note ATECO 2025 dell’ISTAT includono nel 66.21.00 l’accertamento delle richieste di indennizzo, la liquidazione degli indennizzi, l’accertamento e la valutazione del rischio e dei danni.

Stime immobiliari, perizie per finalità diverse, attività investigative e intermediazione assicurativa seguono classificazioni differenti. Il commercialista deve quindi chiedere quali incarichi vengono svolti, per quali clienti e con quali finalità, invece di usare 66.21.00 come codice generico per ogni attività peritale.

Ruolo CONSAP: cosa deve essere verificato prima dell’apertura

Il Ruolo dei Periti Assicurativi CONSAP riguarda le persone fisiche abilitate a svolgere in proprio la specifica attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio di veicoli a motore o natanti soggetti alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria.

La Partita IVA non sostituisce questa abilitazione. Se il cliente sta ancora svolgendo il tirocinio, il Regolamento CONSAP n. 3/2024 non gli consente di redigere autonomamente le perizie regolate. Prima di impostare l’avvio dell’attività in proprio bisogna quindi coordinare la data fiscale con la possibilità effettiva di esercitare la professione.

Documenti e informazioni da raccogliere

  • situazione nel Ruolo CONSAP e documentazione relativa all’abilitazione;
  • descrizione delle prestazioni che saranno fatturate;
  • principali committenti previsti e modalità di incarico;
  • eventuali altre attività professionali o d’impresa;
  • redditi da lavoro dipendente o pensione e altre coperture previdenziali;
  • stima dei compensi e dei costi professionali;
  • eventuali rimborsi, trasferte e spese anticipate per conto dei clienti;
  • rapporti societari o partecipazioni rilevanti ai fini del forfettario.

Regime forfettario e coefficiente del 78%

Quando ricorrono tutti i requisiti, il perito assicurativo può applicare il regime forfettario. La soglia ordinaria è 85.000 euro di ricavi o compensi e oltre 100.000 euro operano le regole di uscita immediata previste dalla normativa. Per l’attività ricondotta alla divisione 66 il coefficiente di redditività è 78%.

Nel 2026 il D.Lgs. 81/2025 prevede, in attesa dei nuovi coefficienti basati su ATECO 2025, di continuare a utilizzare quelli della disciplina vigente individuati tramite la corrispondente attività ATECO 2007. Il 78% non è una tassa: determina la quota di compensi che forma il reddito lordo forfettario.

Controllare i costi reali prima di scegliere il forfettario

Auto, carburante, trasferte, strumenti per sopralluoghi e documentazione, software, banche dati, assicurazione professionale, PEC, aggiornamento e gestione amministrativa possono incidere in modo significativo. Nel forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente: il coefficiente del 78% presume fiscalmente una quota di costi pari al 22% dei compensi.

Il commercialista dovrebbe quindi confrontare il margine reale atteso con il margine presunto dal regime, soprattutto per chi percorre molti chilometri o sostiene costi elevati per mezzi, attrezzature o collaborazioni.

Gestione Separata: quando è il riferimento

Il Ruolo CONSAP non costituisce una Cassa previdenziale autonoma. L’INPS prevede l’iscrizione alla Gestione Separata per i liberi professionisti che producono reddito autonomo e per i quali non è stata istituita una Cassa professionale autonoma, oltre agli altri casi indicati dall’Istituto.

Nel 2026 l’aliquota complessiva per il professionista non pensionato e privo di altra copertura previdenziale obbligatoria è 26,07%; nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria il riferimento è 24%. La previdenza va verificata prima di calcolare il netto e gli acconti.

Contributo di gestione CONSAP e previdenza

Gli iscritti al Ruolo sono tenuti al contributo di gestione stabilito annualmente secondo la disciplina CONSAP. Questo adempimento non deve essere confuso con i contributi previdenziali INPS. Il commercialista deve quindi trattare separatamente i costi collegati al Ruolo e gli obblighi pensionistici della posizione personale.

Il 5% va verificato, non presunto

L’imposta sostitutiva del 5% può spettare nei primi cinque periodi d’imposta quando sono rispettate le condizioni previste per una nuova attività. L’iscrizione recente al Ruolo o l’apertura di una nuova Partita IVA non sono sufficienti da sole. Va verificata anche l’eventuale prosecuzione di attività svolte in precedenza e ogni altra condizione richiesta dalla normativa.

Fatture: descrivere correttamente l’incarico

La descrizione in fattura deve essere coerente con l’attività effettivamente svolta e con l’incarico ricevuto. È utile distinguere la perizia assicurativa da consulenze o altre prestazioni tecniche, soprattutto quando il professionista utilizza più codici ATECO. Nel forfettario la fattura segue le regole del regime, compresa la fatturazione elettronica e l’eventuale bollo quando dovuto.

Rimborsi, trasferte e anticipazioni

I sopralluoghi generano spesso spese di viaggio e altre uscite. Il commercialista deve distinguere le vere anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente dai normali riaddebiti o rimborsi spese. La classificazione incide sulla fattura, sui compensi rilevanti e sul limite del regime forfettario.

Attività multiple e codici secondari

Se il perito svolge anche valutazioni non assicurative, consulenze tecniche o altre attività autonome, non è corretto far confluire tutto nel 66.21.00. Bisogna individuare gli eventuali codici secondari e, nel forfettario, separare i compensi quando le attività appartengono a gruppi con coefficienti di redditività differenti.

Cosa dovrebbe includere la gestione annuale

  • controllo dei requisiti del regime forfettario;
  • verifica periodica di ATECO e attività effettive;
  • gestione della fatturazione e del bollo;
  • calcolo e pianificazione dei contributi;
  • stima di saldo e acconti dell’imposta sostitutiva;
  • controllo dei limiti e delle cause di esclusione;
  • corretta gestione dei rimborsi e delle attività multiple;
  • dichiarazione dei redditi e verifica degli eventuali crediti.

Le guide da coordinare

Per impostare la posizione in modo coerente consulta la guida al codice ATECO del perito assicurativo, l’apertura della Partita IVA, il regime forfettario e il calcolo di tasse e contributi.

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