Il calcolo delle tasse del perito assicurativo in regime forfettario nel 2026 parte da compensi, coefficiente di redditività e previdenza effettivamente applicabile. Con ATECO 66.21.00 il coefficiente è 78%; per il libero professionista senza Cassa autonoma il riferimento ordinario è la Gestione Separata INPS. Applicare semplicemente il 15% al fatturato porta quindi a un risultato sbagliato.
Dati di partenza per il calcolo 2026
- ATECO: 66.21.00 – Valutazione dei rischi e dei danni;
- coefficiente di redditività: 78%;
- Gestione Separata: 26,07% per il professionista non pensionato e privo di altra copertura obbligatoria; 24% nei casi previsti per soggetti già assicurati o pensionati;
- imposta sostitutiva: 15% ordinaria oppure 5% quando ricorrono le condizioni per la nuova attività;
- contributi previdenziali obbligatori: si deducono dal reddito forfettario quando sono effettivamente versati nell’anno, secondo le regole applicabili.
Dal fatturato al reddito forfettario
Con coefficiente del 78%, il reddito lordo forfettario si ottiene moltiplicando i compensi per 0,78. La formula è quindi: compensi × 78% = reddito lordo forfettario. I costi reali dell’attività non vengono sottratti analiticamente.
Nel 2026 il D.Lgs. 81/2025 mantiene transitoriamente l’utilizzo dei coefficienti collegati alla classificazione ATECO 2007 fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati su ATECO 2025. La divisione 66 rientra nel gruppo con redditività del 78%.
Contributi dovuti e contributi versati: perché non sono la stessa cosa
Per stimare correttamente l’imposta bisogna distinguere i contributi INPS dovuti sul reddito da quelli effettivamente versati nel periodo d’imposta. La disciplina del forfettario consente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori versati; anche le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il quadro LM fanno riferimento ai contributi versati nell’anno.
Per questo non è corretto sottrarre automaticamente dal reddito 2026 l’intero contributo teorico maturato sul reddito 2026 se quel contributo non è stato ancora pagato nello stesso anno. La differenza è particolarmente importante nel primo anno di attività. Gli esempi che seguono mostrano quindi separatamente contributi teorici e imposta, indicando anche come cambia il calcolo quando esistono contributi effettivamente versati e deducibili.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi, il reddito lordo forfettario è 23.400 euro. Nell’ipotesi di Gestione Separata al 26,07%, i contributi teoricamente dovuti sul reddito sono circa 6.100,38 euro.
Se nell’anno non risultano contributi previdenziali deducibili già versati, la base dell’imposta resta 23.400 euro: l’imposta sostitutiva è quindi 3.510 euro al 15% oppure 1.170 euro al 5%. Sommando a fini di pianificazione il contributo teorico e l’imposta, il carico complessivo stimato è circa 9.610,38 euro con aliquota al 15% oppure 7.270,38 euro con aliquota al 5%.
Se invece nello stesso periodo d’imposta sono stati effettivamente versati, ad esempio, 3.000 euro di contributi obbligatori deducibili, la base dell’imposta scende a 20.400 euro e l’imposta diventa 3.060 euro al 15% oppure 1.020 euro al 5%.
Esempio con 50.000 euro di compensi
Con 50.000 euro di compensi, il reddito lordo forfettario è 39.000 euro. Con Gestione Separata al 26,07%, i contributi teoricamente dovuti sul reddito sono circa 10.167,30 euro.
Se nell’anno non ci sono contributi previdenziali deducibili già versati, la base dell’imposta resta 39.000 euro: l’imposta è 5.850 euro al 15% oppure 1.950 euro al 5%. Sommando a fini di pianificazione contributi teorici e imposta, il carico complessivo stimato è circa 16.017,30 euro con aliquota al 15% oppure 12.117,30 euro con aliquota al 5%.
Se nello stesso periodo sono stati effettivamente versati, ad esempio, 5.000 euro di contributi obbligatori deducibili, la base dell’imposta scende a 34.000 euro e l’imposta diventa 5.100 euro al 15% oppure 1.700 euro al 5%.
Tabella riepilogativa
| Voce | 30.000 € | 50.000 € |
|---|---|---|
| Reddito lordo al 78% | 23.400 € | 39.000 € |
| Contributi GS 26,07% teoricamente dovuti | 6.100,38 € | 10.167,30 € |
| Base imposta senza contributi deducibili già versati | 23.400 € | 39.000 € |
| Imposta 15% | 3.510 € | 5.850 € |
| Imposta 5% | 1.170 € | 1.950 € |
I valori sono arrotondati e spiegano il metodo, non costituiscono un preventivo fiscale. La base imponibile effettiva dipende dai contributi previdenziali obbligatori realmente versati nel periodo, oltre che da eventuali altre coperture previdenziali, acconti, saldi e condizioni personali.
Quando si applica il 26,07%
La Gestione Separata riguarda i liberi professionisti per i quali non è stata istituita una Cassa professionale autonoma o che ricadono negli altri casi indicati dall’INPS. Nel 2026, per il professionista non pensionato e privo di altra copertura obbligatoria, l’aliquota complessiva è 26,07%.
Il codice 66.21.00 e l’iscrizione al Ruolo CONSAP non determinano da soli l’aliquota previdenziale. Se il professionista è pensionato, ha un’altra assicurazione obbligatoria o svolge ulteriori attività, la posizione deve essere ricontrollata prima di applicare l’esempio.
Contributo CONSAP e contributi INPS non sono la stessa cosa
Gli iscritti al Ruolo sono tenuti al contributo di gestione previsto dalla disciplina CONSAP, il cui importo viene stabilito annualmente. Questo versamento non va confuso con i contributi pensionistici INPS: sono obblighi di natura diversa. Nel forfettario i normali costi professionali non vengono dedotti analiticamente, mentre i contributi previdenziali obbligatori seguono la specifica regola di deduzione.
Il 5% non è automatico
L’imposta sostitutiva al 5% può essere applicata per i primi cinque periodi d’imposta soltanto quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina per le nuove attività. Non basta aver appena aperto la Partita IVA, aver completato il tirocinio o essersi appena iscritti al Ruolo dei Periti Assicurativi.
Costi reali: perché il netto fiscale non basta
Auto, carburante, trasferte, software, strumenti fotografici o di rilevazione, banche dati, assicurazione professionale, PEC, aggiornamento e gestione amministrativa incidono sul reddito economico reale. Con il coefficiente del 78%, il forfettario riconosce fiscalmente una quota presunta di costi del 22%, indipendentemente da quanto il professionista abbia speso davvero.
Un perito con molti sopralluoghi o percorrenze dovrebbe quindi confrontare il proprio rapporto tra compensi e costi effettivi con quello implicito nel coefficiente. Il regime fiscalmente semplice non è necessariamente il più conveniente in ogni situazione.
Rimborsi e trasferte: non trattarli tutti allo stesso modo
Le perizie comportano spesso trasferte e spese collegate all’incarico. È importante distinguere vere anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente da riaddebiti e rimborsi che rappresentano parte del compenso. La qualificazione incide sul trattamento fiscale e sul limite del forfettario, quindi deve essere definita già nell’incarico e nella fattura.
Più attività possono cambiare il calcolo
Il perito che svolge anche valutazioni tecniche per finalità diverse, consulenze o altre attività può aver bisogno di codici ATECO secondari. Se i codici appartengono a gruppi con coefficienti differenti, i compensi devono essere separati per applicare correttamente la redditività prevista a ciascuna attività.
Saldo, acconti e liquidità
Il carico fiscale annuo non coincide con quanto si versa in una singola scadenza. Imposta sostitutiva e contributi possono generare saldo e acconti concentrati nello stesso periodo. È quindi prudente costruire un accantonamento sulla propria simulazione reale e aggiornarlo in base ai compensi, alla previdenza applicabile e ai contributi effettivamente versati che risultano deducibili.
Come proseguire
Prima di usare qualsiasi simulatore verifica il codice ATECO del perito assicurativo e la previdenza. Puoi poi confrontare il risultato con la guida al regime forfettario, l’apertura della Partita IVA e la gestione con un commercialista per perito assicurativo.
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