Per aprire la Partita IVA come terapista occupazionale bisogna coordinare titolo abilitante, iscrizione all’Albo, codice ATECO 86.95.00, regime fiscale, Gestione Separata INPS e adempimenti sanitari. Il terapista occupazionale è una professione sanitaria regolamentata: la Partita IVA consente di esercitare in autonomia, ma non sostituisce il titolo professionale né l’iscrizione all’Ordine.
ATECO 2025 include espressamente i terapisti occupazionali nel codice 86.95.00 – Attività di fisioterapia. La denominazione del codice non trasforma però il terapista occupazionale in fisioterapista: ATECO classifica l’attività economica, mentre competenze, Albo e profilo professionale restano distinti.
Quando serve la Partita IVA al terapista occupazionale
La Partita IVA è necessaria quando l’attività professionale viene svolta in modo abituale e autonomo. Non è il numero di fatture a determinare da solo l’obbligo: conta la continuità dell’attività, l’organizzazione professionale e il modo in cui vengono offerte le prestazioni a pazienti, strutture o altri committenti.
Per una professione sanitaria ordinistica non è corretto ricondurre a semplice prestazione occasionale un’attività organizzata e continuativa. Se il professionista è anche dipendente, prima dell’apertura vanno inoltre controllate eventuali incompatibilità o autorizzazioni legate al rapporto di lavoro.
Prima dell’apertura: titolo abilitante e iscrizione all’Albo
Il terapista occupazionale è una professione sanitaria della riabilitazione. Il DM 17 gennaio 1997, n. 136 ne definisce il profilo professionale e prevede espressamente l’attività in strutture sociosanitarie pubbliche o private, sia in regime di dipendenza sia libero-professionale.
La FNO TSRM e PSTRP dedica alla professione una specifica Commissione di albo nazionale. Prima dell’avvio dell’attività autonoma occorre quindi verificare titolo abilitante e regolare iscrizione all’Albo territoriale competente.
Cosa fa il terapista occupazionale secondo il profilo professionale
Il profilo professionale individua un’attività centrata su prevenzione, cura e riabilitazione, con interventi volti a favorire autonomia personale, adattamento e partecipazione della persona nella vita quotidiana, domestica e sociale.
Il terapista occupazionale può inoltre svolgere attività di studio, ricerca, didattica e supporto negli ambiti in cui è richiesta la specifica professionalità. Questo è importante anche fiscalmente: non tutte le attività accessorie vanno necessariamente trattate allo stesso modo della prestazione sanitaria.
Codice ATECO terapista occupazionale: 86.95.00
Le note ufficiali ATECO 2025 di ISTAT includono nel codice 86.95.00 – Attività di fisioterapia le attività di fisioterapisti, massoterapisti, ergoterapisti e terapisti occupazionali.
Per una nuova apertura questo è quindi il riferimento da utilizzare per la tipica attività professionale. Vecchi contenuti online che indicano 86.90.29 fanno riferimento a una classificazione precedente e non vanno riutilizzati automaticamente.
Il dettaglio su attività incluse, differenze con fisioterapista e massoterapista e secondo codice resta nella guida sul codice ATECO del terapista occupazionale.
Perché 86.95.00 non rende il terapista occupazionale un fisioterapista
Il codice ATECO classifica l’attività economica, non attribuisce competenze professionali. Terapista occupazionale e fisioterapista restano professioni sanitarie diverse, con Albi, profili e competenze differenti.
Questa distinzione deve rimanere chiara anche nei contratti, nelle descrizioni delle prestazioni, nel sito professionale e nella documentazione consegnata al paziente.
Come aprire concretamente la Partita IVA
Il libero professionista persona fisica comunica l’inizio dell’attività all’Agenzia delle Entrate indicando dati anagrafici, domicilio fiscale, data di avvio, codice ATECO e regime fiscale prescelto. La pratica può essere presentata direttamente o tramite intermediario abilitato.
- verificare titolo abilitante e iscrizione all’Albo;
- definire l’attività professionale effettivamente svolta;
- indicare ATECO 86.95.00 per la tipica attività del terapista occupazionale;
- scegliere il regime fiscale applicabile;
- attivare la Gestione Separata INPS quando dovuta;
- organizzare fatturazione, pagamenti e Sistema Tessera Sanitaria;
- predisporre assicurazione, privacy e documentazione sanitaria.
Regime forfettario: quando può usarlo il terapista occupazionale
Il professionista può utilizzare il regime forfettario se rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa. Il limite ordinario è 85.000 euro di compensi; se durante l’anno vengono superati 100.000 euro percepiti, il regime cessa immediatamente secondo le regole vigenti.
Nel 2026 va inoltre controllata la soglia di 35.000 euro relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente nei casi in cui la verifica sia dovuta, oltre alle altre cause ostative previste dalla legge.
Per requisiti, aliquote 5%/15% e convenienza economica rimandiamo alla guida sul regime forfettario del terapista occupazionale.
Coefficiente di redditività del 78%
Per il profilo professionale con ATECO 86.95.00 il coefficiente di redditività nel forfettario è 78%. Con 30.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è quindi 23.400 euro.
Il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo presunto. Assicurazione, ECM, strumenti di valutazione, software, spostamenti, affitto, materiali e formazione non vengono dedotti analiticamente.
Gestione Separata INPS: aliquote 2026
Il terapista occupazionale libero professionista non dispone di una cassa previdenziale autonoma e fa normalmente riferimento alla Gestione Separata INPS.
La Circolare INPS n. 8/2026 indica:
- 26,07% per i professionisti senza altra previdenza obbligatoria;
- 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria.
Il minimale INPS non è un contributo fisso
Per il 2026 il reddito minimale della Gestione Separata è pari a 18.808 euro ai fini dell’accredito contributivo dell’intero anno. Non va confuso con un contributo minimo fisso da versare comunque.
I contributi del libero professionista vengono calcolati sul reddito imponibile previdenziale. Con redditi inferiori al minimale l’effetto riguarda soprattutto l’accredito pensionistico dei mesi utili.
Sistema Tessera Sanitaria
I terapisti occupazionali rientrano tra i professionisti sanitari i cui dati possono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria. Le regole tecniche del Sistema TS ricomprendono espressamente i terapisti occupazionali tra gli iscritti agli Albi professionali rilevanti per la gestione delle spese sanitarie.
Fin dall’avvio conviene quindi organizzare correttamente documento fiscale, codice fiscale dell’assistito, pagamento, eventuali rimborsi e opposizione alla trasmissione.
Fatture sanitarie verso persone fisiche: niente SdI
Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche non devono essere trasmesse tramite Sistema di Interscambio. Il divieto tutela i dati sanitari e va rispettato anche quando il professionista opera in regime forfettario.
Le eventuali attività non sanitarie oppure i rapporti professionali con strutture e aziende devono invece essere qualificati separatamente prima di configurare il gestionale.
Prestazioni sanitarie e IVA
Le prestazioni sanitarie alla persona possono rientrare nell’esenzione prevista dall’articolo 10, n. 18, del DPR 633/1972 quando ricorrono i presupposti. Questa disciplina è distinta dal regime forfettario e dipende dalla natura concreta della prestazione.
Docenza, formazione, consulenza organizzativa o altre attività non sanitarie non diventano automaticamente esenti soltanto perché svolte da un terapista occupazionale.
Studio proprio, domicilio e collaborazione con strutture
Il terapista occupazionale può lavorare nel proprio studio, presso il domicilio della persona oppure in strutture sanitarie e sociosanitarie. Prima di iniziare una collaborazione è utile chiarire chi incassa, chi emette il documento fiscale, quali costi sono inclusi e come vengono gestiti dati, appuntamenti e documentazione clinica.
Nel forfettario canoni e percentuali riconosciuti alle strutture non riducono analiticamente il reddito imponibile, ma incidono sul margine economico reale.
Interventi a domicilio e nei contesti di vita
Il profilo professionale del terapista occupazionale è strettamente collegato all’autonomia e alla partecipazione della persona nei propri contesti di vita. L’attività può quindi svolgersi anche a domicilio o in altri ambienti significativi quando coerente con il progetto professionale.
La sede della prestazione non cambia automaticamente ATECO o previdenza, ma va organizzata con attenzione per privacy, documentazione, spostamenti, sicurezza e corretta descrizione della prestazione.
Tele-riabilitazione e attività a distanza
La modalità a distanza non crea da sola un nuovo codice ATECO. Se l’intervento resta riconducibile alla professione e alle competenze del terapista occupazionale, ATECO e previdenza non cambiano automaticamente.
Restano però centrali appropriatezza dell’intervento, identificazione della persona, privacy, consenso, sicurezza degli strumenti e corretta documentazione professionale.
Docenza, formazione e consulenza: quando valutare un secondo codice
Il profilo professionale contempla anche attività di studio, ricerca, didattica e supporto. Se queste attività restano strettamente accessorie alla professione principale, non significa automaticamente che serva un secondo codice.
Se invece formazione o consulenza diventano una linea autonoma, abituale e organizzata, con ricavi propri, va verificato un ATECO aggiuntivo. Nel forfettario questo può incidere anche sul coefficiente applicabile ai relativi compensi.
Lavoro dipendente e libera professione
Un terapista occupazionale può affiancare in alcuni casi l’attività autonoma a un rapporto di lavoro dipendente, fermo il rispetto delle incompatibilità o autorizzazioni eventualmente previste.
Sul piano fiscale vanno verificati i requisiti del regime scelto; sul piano previdenziale la presenza di altra copertura obbligatoria può incidere sull’aliquota della Gestione Separata.
Costi iniziali da mettere in preventivo
- quota di iscrizione all’Ordine;
- assicurazione professionale;
- commercialista o servizio fiscale;
- software di fatturazione e gestione;
- strumenti e test di valutazione;
- materiali per gli interventi;
- studio o costi riconosciuti alle strutture;
- trasferte e attività domiciliari;
- formazione ed ECM;
- privacy e gestione documentale.
Checklist prima della prima fattura
- titolo abilitante e iscrizione all’Albo verificati;
- ATECO 86.95.00 correttamente attribuito;
- Partita IVA aperta con regime fiscale coerente;
- Gestione Separata INPS attivata quando dovuta;
- aliquota previdenziale verificata;
- fatturazione sanitaria configurata correttamente;
- procedure Sistema Tessera Sanitaria organizzate;
- polizza, privacy e documentazione predisposte;
- contratti con strutture e pazienti coerenti con l’attività;
- monitoraggio di incassi, tasse e contributi attivato.
Dopo l’apertura, il primo controllo riguarda il regime forfettario del terapista occupazionale. Per l’inquadramento corretto va verificato il codice ATECO 86.95.00. Gli esempi numerici sono approfonditi nella guida sul calcolo di tasse e contributi, mentre la gestione continuativa è trattata nella pagina sul commercialista per terapista occupazionale.
Domande frequenti
Qual è il codice ATECO del terapista occupazionale?
ATECO 2025 include espressamente i terapisti occupazionali nel codice 86.95.00 – Attività di fisioterapia.
Il codice 86.95.00 significa che il terapista occupazionale è un fisioterapista?
No. Il codice ATECO è condiviso da più attività professionali, ma terapista occupazionale e fisioterapista restano professioni sanitarie distinte.
Il terapista occupazionale deve iscriversi alla Gestione Separata INPS?
Il libero professionista senza una cassa previdenziale autonoma deve normalmente verificare l’iscrizione alla Gestione Separata. Nel 2026 l’aliquota è 26,07% senza altra previdenza obbligatoria e 24% nei casi previsti di altra copertura o pensione.
Il terapista occupazionale deve usare il Sistema Tessera Sanitaria?
Sì, nei casi previsti per la trasmissione delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche. Il flusso deve essere coordinato con fatture e pagamenti.
La tele-riabilitazione richiede un altro codice ATECO?
Non automaticamente. Se l’attività resta riconducibile alla professione di terapista occupazionale, la modalità a distanza non cambia da sola il codice ATECO.
In sintesi
Aprire la Partita IVA da terapista occupazionale significa coordinare professione sanitaria, ATECO 86.95.00, regime fiscale, Gestione Separata INPS, Sistema Tessera Sanitaria e modalità concreta di lavoro.
Impostare correttamente questi elementi prima della prima fattura riduce gli errori più frequenti: riutilizzare il vecchio 86.90.29, confondere il terapista occupazionale con il fisioterapista, applicare l’aliquota INPS sbagliata o trattare allo stesso modo prestazioni sanitarie e attività formative.
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