Per aprire la Partita IVA come terapista occupazionale nel 2026 bisogna coordinare professione sanitaria, iscrizione all’Albo, codice ATECO, previdenza e adempimenti sanitari. ATECO 2025 include espressamente i terapisti occupazionali nel codice 86.95.00 – Attività di fisioterapia. La denominazione del codice non cambia il profilo professionale: terapista occupazionale e fisioterapista restano professioni sanitarie distinte.
Prima della Partita IVA: titolo e iscrizione all’Albo
Il terapista occupazionale è una professione sanitaria della riabilitazione. Per esercitare è necessario possedere il titolo abilitante e risultare iscritti all’Albo dei Terapisti occupazionali presso l’Ordine TSRM e PSTRP territorialmente competente. La Federazione nazionale TSRM e PSTRP mantiene la sezione professionale dedicata, mentre il Ministero della Salute ricomprende il terapista occupazionale tra le professioni sanitarie riabilitative.
ATECO 86.95.00: il riferimento 2026
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 indicano nel codice 86.95.00 le attività di fisioterapisti, massoterapisti, ergoterapisti e terapisti occupazionali. Per una nuova apertura nel 2026 questo è quindi il codice da verificare, evitando di riutilizzare automaticamente vecchie classificazioni come 86.90.29 o voci non pertinenti di intermediazione sanitaria.
Perché il codice non rende il terapista occupazionale un fisioterapista
ATECO classifica l’attività economica, non attribuisce competenze professionali. Il terapista occupazionale opera secondo il proprio profilo, centrato sulle occupazioni significative della persona, sull’autonomia e sulla partecipazione nelle attività della vita quotidiana, educative, lavorative e sociali. Il fisioterapista ha un diverso profilo professionale e un diverso Albo. Questa distinzione va mantenuta anche nei contratti, nelle descrizioni delle prestazioni e nella comunicazione al paziente.
Come aprire concretamente la posizione fiscale
Per il libero professionista l’apertura passa normalmente dalla dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate con il modello previsto per le persone fisiche. Vanno indicati il codice ATECO corretto, la data di inizio e il regime fiscale. Se ricorrono i requisiti si può scegliere il regime forfettario. L’iscrizione professionale all’Albo è però un presupposto distinto: la sola apertura fiscale non abilita all’esercizio della professione sanitaria.
Regime forfettario: coefficiente del 78%
Con il codice 86.95.00 il coefficiente di redditività di riferimento nel forfettario è 78%. Significa che, con 30.000 euro di compensi rilevanti, il reddito lordo forfettario è 23.400 euro. Il restante 22% rappresenta costi presunti: affitto dello studio, assicurazione, formazione, strumenti, software e trasferte non vengono dedotti singolarmente come nel regime ordinario.
Gestione Separata INPS nel 2026
Il terapista occupazionale libero professionista non dispone di una Cassa previdenziale autonoma di categoria. In assenza di altra gestione obbligatoria, il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS. La circolare INPS n. 8/2026 indica il 26,07% per i professionisti senza altra copertura obbligatoria e il 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria.
Sistema Tessera Sanitaria: obbligo da organizzare subito
Gli iscritti all’Albo dei terapisti occupazionali rientrano tra i professionisti sanitari tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. L’obbligo è stato esteso a questa professione dal decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 2019. Prima della prima prestazione a una persona fisica conviene quindi predisporre correttamente anagrafica, consenso/opposizione quando previsto, tipologia di spesa e procedure di invio.
Prestazioni sanitarie ed esenzione IVA
Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio di una professione sanitaria abilitata possono rientrare nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10 del DPR 633/1972. Non ogni attività svolta dal professionista è però automaticamente esente: formazione, consulenze organizzative, docenze o servizi estranei alla finalità sanitaria devono essere classificati e fatturati in base alla loro natura concreta.
Studio proprio, domicilio e collaborazioni con strutture
Il terapista occupazionale può lavorare in studio, presso il domicilio del paziente o in collaborazione con strutture sanitarie e sociosanitarie. La forma dell’incarico incide su contratto, responsabilità, privacy, gestione della documentazione e costi. Se si apre un proprio studio con locali, attrezzature o ulteriori professionisti, vanno verificate anche le regole regionali e locali applicabili alla struttura, che non coincidono con la sola apertura della Partita IVA.
Attività online e tele-riabilitazione
Alcune attività possono essere svolte a distanza quando compatibili con il profilo professionale, con le condizioni della persona e con le regole deontologiche e di protezione dei dati. La modalità online non cambia da sola ATECO o previdenza, ma richiede particolare attenzione a identificazione del paziente, consenso, sicurezza dei dati, documentazione clinica e appropriatezza dell’intervento.
Lavoro dipendente e Partita IVA
È possibile che il professionista affianchi l’attività autonoma a un rapporto di lavoro, ma vanno controllate incompatibilità contrattuali e requisiti del forfettario. Nel 2026 la causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati utilizza la soglia di 35.000 euro dell’anno precedente, salvo le eccezioni previste quando il rapporto è cessato. Anche l’aliquota previdenziale può cambiare se esiste già altra copertura obbligatoria.
Costi da stimare prima di scegliere il forfettario
Assicurazione professionale, quota dell’Ordine, ECM, strumenti di valutazione, materiali, software, spostamenti, affitto e collaborazioni possono incidere in modo significativo. Poiché il forfettario presume costi pari al 22% dei compensi, chi sostiene spese reali elevate dovrebbe confrontare il risultato con il regime ordinario prima di scegliere.
Checklist prima della prima fattura
- titolo abilitante e iscrizione all’Albo attivi;
- ATECO 86.95.00 verificato;
- scelta del regime fiscale;
- iscrizione alla Gestione Separata quando dovuta;
- procedura Sistema Tessera Sanitaria predisposta;
- trattamento IVA definito per le diverse prestazioni;
- polizza professionale e adempimenti ECM verificati;
- privacy, consenso e documentazione professionale organizzati;
- contratti con strutture e pazienti coerenti con l’attività svolta.
Guide collegate
Approfondisci il regime forfettario del terapista occupazionale, il codice ATECO 86.95.00, il calcolo di tasse e contributi e la pagina sul commercialista per terapista occupazionale.
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