Il regime forfettario per terapista occupazionale nel 2026 può essere applicato quando il professionista rispetta i requisiti fiscali e svolge l’attività in forma autonoma. ATECO 2025 include espressamente i terapisti occupazionali nel codice 86.95.00 – Attività di fisioterapia, insieme a fisioterapisti, massoterapisti ed ergoterapisti. Per il tipico inquadramento professionale il coefficiente di redditività è del 78% e la previdenza, in assenza di una cassa autonoma, è normalmente la Gestione Separata INPS.
Terapista occupazionale: professione sanitaria regolamentata
Il terapista occupazionale è una professione sanitaria dell’area riabilitativa. La FNO TSRM e PSTRP pubblica il profilo professionale, il codice deontologico e i riferimenti della Commissione di albo nazionale. Nel 2026 la Federazione ha inoltre diffuso un documento sul processo di terapia occupazionale per chiarire ruolo, metodo e competenze. Per esercitare autonomamente è necessario rispettare i requisiti professionali e l’iscrizione all’Albo.
ATECO 86.95.00: perché compare la parola fisioterapia
La denominazione del codice può creare dubbi perché non contiene “terapia occupazionale”. Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 risolvono però l’ambiguità: nel codice 86.95.00 sono incluse espressamente le attività di ergoterapisti e terapisti occupazionali. Non bisogna quindi scegliere un codice generico soltanto sulla base del titolo della voce.
Terapista occupazionale e fisioterapista: stesso ATECO, professioni diverse
Condividere il codice ATECO non rende uguali le professioni. Terapista occupazionale e fisioterapista hanno profili professionali distinti, Albi distinti e competenze proprie. Il codice ATECO classifica l’attività economica; non modifica i limiti professionali né abilita a svolgere attività riservate a un’altra professione sanitaria.
Terapista occupazionale e TNPEE
Anche il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva appartiene all’area riabilitativa, ma ATECO 2025 colloca la psicomotricità nel codice 86.99.03. La scelta deve quindi seguire la professione effettivamente esercitata. Se una persona possiede più titoli sanitari e svolge realmente più attività, l’inquadramento fiscale va analizzato in modo separato.
Coefficiente di redditività del 78%
Nel regime forfettario il coefficiente di redditività di riferimento è del 78%. Con 30.000 euro di compensi incassati, il reddito lordo forfettario è quindi 23.400 euro. Il 22% restante rappresenta i costi riconosciuti in modo presunto: assicurazione, formazione, software, materiale professionale, spostamenti e utilizzo di spazi non vengono dedotti analiticamente.
Gestione Separata INPS nel 2026
Il terapista occupazionale libero professionista non dispone di una cassa previdenziale autonoma. Il riferimento è quindi normalmente la Gestione Separata. La Circolare INPS n. 8/2026 indica il 26,07% per i professionisti senza altra previdenza obbligatoria e il 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria.
Nessun contributo minimo fisso
Nella Gestione Separata i contributi sono calcolati sul reddito imponibile effettivo. Il minimale previdenziale riguarda l’accredito contributivo dell’intero anno e non si traduce in un contributo minimo fisso indipendente dal reddito. Questo differenzia il professionista sanitario dalle attività iscritte alle gestioni Artigiani e Commercianti.
Sistema Tessera Sanitaria
Le spese relative alle prestazioni erogate dagli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione confluiscono nella dichiarazione precompilata tramite Sistema Tessera Sanitaria. L’Agenzia delle Entrate include queste categorie tra i soggetti interessati. Fatture, pagamenti, opposizioni e invii TS devono quindi essere gestiti in modo coerente.
Prestazioni sanitarie ed esenzione IVA
Le prestazioni sanitarie rese alla persona con finalità di diagnosi, cura e riabilitazione possono rientrare nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10 del DPR 633/1972. La verifica riguarda la natura concreta dell’operazione: docenze, formazione, consulenze organizzative o altre attività non sanitarie non diventano esenti automaticamente perché svolte da un terapista occupazionale.
Dove può lavorare il libero professionista
Il terapista occupazionale può operare in contesti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e nei luoghi di vita della persona, nel rispetto del proprio profilo professionale. Fiscalmente il luogo di lavoro non cambia da solo il codice ATECO: è la natura della prestazione a determinare l’inquadramento. Cambiano invece contratto, costi, modalità di incasso e organizzazione dei dati.
Studio, domicilio e collaborazione con strutture
Chi lavora presso strutture di terzi deve valutare canone, percentuale sui compensi, tempi non fatturabili e spese di trasferta. Nel forfettario questi costi non vengono dedotti singolarmente. Un professionista con costi reali superiori al 22% dei compensi dovrebbe quindi confrontare la convenienza economica del regime agevolato con quella del regime ordinario.
Imposta sostitutiva al 15% o al 5%
L’aliquota ordinaria dell’imposta sostitutiva è del 15%. Il 5% può spettare nel periodo iniziale se ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività. Non è sufficiente aprire una Partita IVA per ottenere automaticamente l’aliquota ridotta: bisogna verificare anche l’eventuale prosecuzione di un’attività precedente.
Soglie del forfettario
Nel 2026 resta il limite ordinario di 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente. Se durante l’anno i compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa immediatamente secondo le regole vigenti. Vanno inoltre controllate tutte le altre cause ostative, comprese quelle relative a partecipazioni e lavoro dipendente.
Guide collegate
Approfondisci come aprire la Partita IVA da terapista occupazionale, il codice ATECO 86.95.00, il calcolo di tasse e contributi e la pagina sul commercialista per terapisti occupazionali.
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