• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Regimeminimi.com

Il tuo consulente di fiducia online

  • Prezzi
  • Contattaci
  • Guide
  • Professioni
  • News

Codice ATECO terapista occupazionale 2026: 86.95.00 e attività da distinguere

Aggiornato il 23 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO terapista occupazionale 2026: 86.95.00 e attività da distinguere

Il codice ATECO del terapista occupazionale nel 2026 è 86.95.00 – Attività di fisioterapia. La denominazione può sembrare poco intuitiva, ma ATECO 2025 include espressamente nel codice anche ergoterapisti e terapisti occupazionali. Il codice classifica l’attività economica e non modifica il profilo professionale, che resta distinto da quello del fisioterapista.

Per chi apre oggi la Partita IVA, il riferimento aggiornato è quindi 86.95.00. Il vecchio 86.90.29 appartiene alla classificazione precedente e non va riutilizzato automaticamente; allo stesso modo, 86.99.03 riguarda la psicomotricità e 86.97.00 l’intermediazione di servizi sanitari, non l’esercizio diretto della terapia occupazionale.

Codice ATECO terapista occupazionale 2026: perché 86.95.00

Le note ufficiali ATECO 2025 di ISTAT includono nel codice 86.95.00 le attività di fisioterapisti, massoterapisti, ergoterapisti e terapisti occupazionali.

Anche la tabella FNO TSRM e PSTRP sui codici ATECO 2025 associa espressamente il terapista occupazionale al codice 86.95.00. Su questo punto le due fonti istituzionali convergono.

Perché il titolo “Attività di fisioterapia” non crea confusione professionale

ATECO non definisce competenze sanitarie, ma raggruppa attività economiche. Il fatto che il terapista occupazionale condivida il codice con il fisioterapista non rende le professioni equivalenti.

Titolo abilitante, Albo, responsabilità professionale e prestazioni consentite derivano invece dalla normativa sanitaria e dal profilo professionale. Nei documenti, nei contratti e nella comunicazione al paziente va quindi mantenuta la corretta qualifica di terapista occupazionale.

Vecchio 86.90.29: perché non è più il riferimento

Nella classificazione ATECO 2007-2022 il codice 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. comprendeva espressamente anche la terapia occupazionale. Per questo il codice compare ancora in vecchie guide, pratiche e articoli online.

ATECO 2025 ha però riorganizzato il settore e ha inserito direttamente i terapisti occupazionali in 86.95.00. La nuova classificazione è in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è utilizzata operativamente negli adempimenti dal 1° aprile 2025.

86.99.09 non è il codice specifico del terapista occupazionale

Alcune riclassificazioni generiche delle professioni sanitarie hanno portato online anche il codice 86.99.09. Per il terapista occupazionale, però, ISTAT e FNO TSRM-PSTRP indicano un codice più specifico: 86.95.00.

Quando esiste una voce specifica per la professione, è preferibile usare quella invece di una categoria sanitaria residuale.

86.97.00 riguarda l’intermediazione, non la prestazione sanitaria

Il codice 86.97.00 riguarda servizi di intermediazione per attività mediche, odontoiatriche e altri servizi per la salute umana. Descrive chi mette in contatto clienti e fornitori senza erogare direttamente la prestazione.

Non è quindi appropriato per il terapista occupazionale che svolge personalmente valutazione, intervento riabilitativo e presa in carico professionale.

Differenza con TNPEE e psicomotricità: 86.99.03

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva è un’altra professione sanitaria. ATECO 2025 prevede per la psicomotricità il codice 86.99.03.

Il terapista occupazionale non deve quindi scegliere il codice in base alla generica area riabilitativa: occorre partire dalla qualifica professionale e dalla prestazione concretamente svolta.

Quali attività rientrano normalmente in 86.95.00

Rientrano nel codice le prestazioni professionali di terapia occupazionale svolte nell’ambito delle competenze previste dal profilo professionale, indipendentemente dal luogo in cui vengono rese.

  • valutazione occupazionale;
  • interventi riabilitativi finalizzati all’autonomia;
  • attività svolte in studio;
  • interventi domiciliari;
  • prestazioni presso strutture sanitarie e sociosanitarie;
  • attività a distanza quando professionali e compatibili con il caso concreto.

Domicilio, studio e strutture non cambiano automaticamente il codice

Il luogo in cui viene resa la prestazione non determina da solo un diverso ATECO. Se l’attività resta terapia occupazionale, il riferimento continua a essere 86.95.00.

Cambiano invece contratto, modalità di incasso, privacy, documentazione sanitaria e costi di utilizzo degli spazi.

Tele-riabilitazione e attività online

La modalità a distanza non crea automaticamente un nuovo codice ATECO. Se il servizio resta una prestazione professionale di terapia occupazionale compatibile con profilo, deontologia e appropriatezza clinica, il codice principale rimane 86.95.00.

Se invece online vengono venduti corsi registrati, materiali digitali o formazione separata dalla prestazione sanitaria, queste linee possono richiedere una valutazione autonoma.

Formazione e docenza: quando può servire un secondo codice

Il profilo professionale contempla anche attività di studio, ricerca e didattica. Se docenza e formazione sono accessorie alla professione principale, non significa automaticamente che serva un secondo codice.

Se però diventano una linea autonoma, abituale e organizzata, con propri clienti e ricavi, è opportuno verificare un ATECO aggiuntivo.

Consulenza organizzativa a strutture

Quando l’incarico riguarda la presa in carico riabilitativa della persona, 86.95.00 resta coerente. Se invece il professionista vende esclusivamente consulenza organizzativa, progettazione di servizi o formazione manageriale a enti e strutture, va verificata la classificazione specifica di quella diversa attività.

La regola è semplice: ATECO deve rappresentare ciò che viene realmente fatturato, non soltanto il titolo professionale posseduto.

Coefficiente di redditività del 78%

Nel regime forfettario, per il profilo con ATECO 86.95.00, il coefficiente di redditività di riferimento è 78%. Con 40.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è quindi 31.200 euro.

Il coefficiente non è un’aliquota fiscale o previdenziale: serve soltanto a determinare il reddito fiscale presunto.

ATECO e Gestione Separata INPS sono due piani distinti

Il terapista occupazionale libero professionista non dispone di una cassa previdenziale autonoma e fa normalmente riferimento alla Gestione Separata INPS.

Nel 2026 la Circolare INPS n. 8/2026 indica il 26,07% per i professionisti senza altra previdenza obbligatoria e il 24% nei casi previsti per chi è già assicurato altrove o pensionato.

ATECO e Sistema Tessera Sanitaria

L’obbligo di trasmissione delle spese sanitarie deriva dalla qualifica professionale e dalle regole del Sistema Tessera Sanitaria, non dal solo codice ATECO.

Il terapista occupazionale deve quindi coordinare correttamente descrizione della prestazione, documento fiscale, pagamento e trasmissione dei dati sanitari nei casi previsti.

Come descrivere la prestazione in fattura

La descrizione dovrebbe rappresentare il servizio realmente erogato: valutazione occupazionale, intervento riabilitativo, trattamento finalizzato all’autonomia o altra prestazione coerente con il profilo professionale.

Formule eccessivamente generiche come “consulenza” possono rendere meno chiaro il trattamento fiscale e documentale quando la prestazione è sanitaria.

Più codici ATECO sulla stessa Partita IVA

Una stessa Partita IVA può avere più codici se vengono esercitate attività realmente differenti. Non serve aprire una seconda Partita IVA per ogni linea di attività.

Nel regime forfettario, se le attività appartengono a gruppi con coefficienti differenti, i compensi vanno separati per applicare correttamente il coefficiente previsto per ciascuna attività.

Quando valutare un secondo codice ATECO

  • docenza e formazione svolte come attività autonoma stabile;
  • consulenza organizzativa non sanitaria a strutture;
  • vendita abituale di prodotti o materiali;
  • attività digitali separate dalla prestazione sanitaria;
  • altre professioni esercitate con titolo distinto e ricavi autonomi.

Errori da evitare

  • continuare a utilizzare automaticamente il vecchio 86.90.29;
  • scegliere 86.99.09 nonostante esista il codice specifico 86.95.00;
  • confondere terapista occupazionale e fisioterapista;
  • usare 86.99.03, che riguarda la psicomotricità;
  • usare 86.97.00 per una prestazione sanitaria erogata direttamente;
  • aggiungere nuovi codici soltanto perché si lavora in luoghi diversi;
  • applicare il 78% a eventuali attività secondarie senza verificarne il coefficiente.

Se devi ancora avviare l’attività, trovi i passaggi in come aprire la Partita IVA. Per requisiti, limiti e convenienza fiscale, approfondisci regime forfettario. Per esempi numerici su imposta e contributi, usa calcolo tasse e contributi. Per la gestione fiscale continuativa, consulta commercialista per terapista occupazionale.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO del terapista occupazionale nel 2026?

È 86.95.00. ATECO 2025 include espressamente i terapisti occupazionali tra le attività comprese nel codice.

Il vecchio 86.90.29 è ancora corretto?

Era il riferimento della classificazione precedente per molte attività paramediche, compresa la terapia occupazionale. Con ATECO 2025 il riferimento specifico è 86.95.00.

Terapista occupazionale e fisioterapista hanno lo stesso ATECO?

Sì, condividono 86.95.00 nella classificazione economica, ma restano professioni sanitarie diverse per titolo, Albo e competenze.

TNPEE e terapista occupazionale hanno lo stesso codice?

No. ATECO 2025 colloca la psicomotricità nel codice 86.99.03, distinto da 86.95.00.

Quando serve un secondo codice ATECO?

Quando viene svolta in modo abituale e autonomo una seconda attività distinta, per esempio formazione strutturata, consulenza organizzativa, vendita o attività digitale separata.

In sintesi

Nel 2026 il codice ATECO del terapista occupazionale è 86.95.00. ISTAT e FNO TSRM-PSTRP convergono su questo inquadramento, che sostituisce il vecchio 86.90.29 per la nuova classificazione.

Il codice resta però soltanto una classificazione economica: terapista occupazionale, fisioterapista e TNPEE mantengono profili professionali distinti e le eventuali attività formative o non sanitarie vanno valutate separatamente.

Richiedi informazioni sui nostri servizi di apertura, contabilità e gestione fiscale della Partita IVA.

  • Apertura della Partita IVA
  • Gestione del regime forfettario
  • Gestione della contabilità semplificata
Caterina Caterina Servizio clienti
Compila il modulo indicando il servizio fiscale che ti interessa e descrivi brevemente la tua esigenza.
RM Regimeminimi.com

Un progetto di The Loft S.r.l.s.

Via Mariotti 190
51100 Pistoia (PT)
P.IVA 01843800473
REA PT-184294

Servizio

Prezzi Contattaci Chi siamo Recensioni

Contenuti

Guide fiscali Professioni e attività News Consulenze gratuite Strumenti di lavoro

Legale

Termini e condizioni Privacy Cookie

I contenuti di Regimeminimi.com hanno finalità informative e divulgative e non sostituiscono una consulenza professionale personalizzata. Le informazioni fiscali e previdenziali possono variare in base alla situazione individuale e agli aggiornamenti normativi.

© 2026 Regimeminimi.com – Tutti i diritti riservati.