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Calcolo tasse mediatore creditizio 2026: società OAM e collaboratore

Aggiornato il 5 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Calcolo tasse mediatore creditizio 2026: società OAM e collaboratore

Il calcolo delle tasse per un mediatore creditizio nel 2026 dipende innanzitutto da chi sta svolgendo l’attività. La società iscritta OAM come mediatore creditizio non può applicare il regime forfettario, perché il forfettario è riservato alle persone fisiche. Un eventuale collaboratore autonomo della società può invece valutare il forfettario sulla propria posizione, se ne possiede i requisiti.

Argomenti del post

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  • Primo caso: società di mediazione creditizia OAM
  • Niente simulazione 30.000 × 78% per la società
  • Quali imposte entrano nel conto della società
  • Esempio economico di società
  • Costi che contano davvero nella società
  • Provvigioni maturate, storni e liquidità
  • Compenso dell’amministratore e utili non sono la stessa cosa
  • Secondo caso: collaboratore autonomo della società
  • Esempio forfettario solo per il collaboratore
  • Confrontare collaboratore e dipendente
  • Accantonare imposte e contributi
  • Previdenza del collaboratore: non automatizzare la Gestione Separata
  • Amministratore della società e collaboratore non coincidono
  • ATECO e calcolo fiscale
  • Prima di stimare il netto
  • Guide collegate
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Primo caso: società di mediazione creditizia OAM

L’OAM richiede per il mediatore la forma di SPA, SAPA, SRL o cooperativa. La società applica quindi la fiscalità prevista per la propria forma giuridica: non usa il coefficiente forfettario del 78% e non calcola un’imposta sostitutiva del 5% o 15% come una persona fisica.

Niente simulazione 30.000 × 78% per la società

Una simulazione che moltiplica i ricavi della società di mediazione per il 78% e applica poi Gestione Separata e imposta sostitutiva sarebbe fuorviante. La società contabilizza ricavi e costi secondo il proprio regime contabile e determina il reddito imponibile in base alle regole societarie applicabili.

Quali imposte entrano nel conto della società

Per una SRL, ad esempio, il risultato fiscale societario va determinato partendo dalla contabilità e dalle regole del reddito d’impresa. Il carico complessivo può coinvolgere IRES, eventuale IRAP quando dovuta, IVA e fiscalità di compensi o utili distribuiti. Non è quindi corretto sostituire questo quadro con una percentuale unica sui ricavi.

Esempio economico di società

Se una SRL di mediazione genera 100.000 euro di ricavi e sostiene 55.000 euro di costi contabilmente e fiscalmente rilevanti, non si determina il reddito con 100.000 × 78%. Il risultato economico parte dalla differenza tra ricavi e costi, poi viene rettificato secondo le regole fiscali applicabili. L’esempio serve a mostrare perché il fatturato da solo non consente di stimare il netto della società.

Costi che contano davvero nella società

Personale e collaboratori, polizza RC, software, compliance, sede, consulenza legale, formazione, costi OAM, marketing, tecnologia e amministrazione incidono sul risultato economico. A differenza del forfettario, nella contabilità societaria i costi seguono le regole fiscali di deducibilità proprie del reddito d’impresa.

Provvigioni maturate, storni e liquidità

La gestione finanziaria deve distinguere tra provvigioni fatturate, provvigioni maturate secondo i contratti, incassi effettivi ed eventuali storni. Una società può mostrare un buon volume di produzione ma avere cassa ridotta se tempi di pagamento, costi della rete o rettifiche sulle pratiche assorbono liquidità. Per questo il controllo mensile deve affiancare contabilità economica e flussi di cassa.

Compenso dell’amministratore e utili non sono la stessa cosa

Il netto personale di un socio-amministratore non coincide con l’utile della società. Il compenso amministratore segue una propria disciplina fiscale e previdenziale; gli utili eventualmente distribuiti ai soci seguono invece le regole previste per i dividendi e possono essere erogati solo dopo la corretta formazione e approvazione del risultato societario. Per stimare quanto resta davvero alla persona bisogna quindi separare reddito della società, compensi, contributi e distribuzione degli utili, evitando di applicare una sola aliquota all’utile contabile.

Secondo caso: collaboratore autonomo della società

Il collaboratore persona fisica può avere una propria Partita IVA se il rapporto è effettivamente autonomo e compatibile con la disciplina OAM. In questo caso il regime forfettario può essere valutato separatamente, purché siano rispettati i requisiti della legge 190/2014 e non ricorrano cause di esclusione.

Esempio forfettario solo per il collaboratore

Se un collaboratore persona fisica incassa 30.000 euro e la sua attività rientra nel coefficiente del 78%, il reddito lordo forfettario sarebbe 23.400 euro. Su questa posizione personale andrebbero poi verificati previdenza, contributi obbligatori deducibili e imposta sostitutiva. L’esempio non riguarda la società iscritta OAM.

Confrontare collaboratore e dipendente

Prima di confrontare il netto fiscale bisogna verificare la natura del rapporto. Un collaboratore autonomo sostiene la propria fiscalità e previdenza; un dipendente riceve una retribuzione con ritenute e contribuzione da lavoro subordinato. Le due configurazioni non sono intercambiabili solo per ottenere un carico fiscale più basso e devono essere coerenti con organizzazione, autonomia effettiva e disciplina OAM.

Accantonare imposte e contributi

Nel caso del collaboratore forfettario è utile accantonare una quota degli incassi durante l’anno per saldo, acconti e contributi. La percentuale effettiva da mettere da parte dipende da previdenza, aliquota sostitutiva, altri redditi e situazione personale: non esiste una percentuale unica valida per tutti i collaboratori della rete.

Previdenza del collaboratore: non automatizzare la Gestione Separata

La previdenza dipende dalla natura concreta del rapporto e dell’attività. Non è corretto affermare che ogni mediatore creditizio versi automaticamente il 26,07% alla Gestione Separata. Per la società, per gli amministratori, per dipendenti e per collaboratori possono esistere obblighi previdenziali differenti.

Amministratore della società e collaboratore non coincidono

Un socio o amministratore può ricevere compensi, utili o entrambe le componenti secondo la struttura scelta. Anche la relativa previdenza va verificata separatamente. La pianificazione fiscale deve quindi partire dai ruoli effettivi e non da un’unica formula “ricavi × coefficiente”.

ATECO e calcolo fiscale

Per la consulenza e intermediazione su mutui e crediti il riferimento da verificare è 66.19.22; per specifici servizi di intermediazione del credito al consumo ATECO 2025 comprende anche la voce 66.19.90. Il codice economico, però, non determina da solo il regime fiscale: la forma giuridica resta decisiva per capire come si calcolano le imposte.

Prima di stimare il netto

  • identificare se il soggetto è la società OAM o un collaboratore;
  • verificare forma giuridica e ruolo;
  • confermare ATECO e attività fatturata;
  • individuare il regime contabile e fiscale corretto;
  • verificare previdenza di amministratori, soci, dipendenti e collaboratori;
  • solo dopo costruire una simulazione di imposte e contributi.

Guide collegate

Consulta il forfettario per mediatore creditizio, la guida su società e iscrizione OAM, il codice ATECO e la pagina sul commercialista per mediazione creditizia.

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