Per la mediazione creditizia nel 2026 non esiste un codice da copiare in modo automatico in ogni situazione. Quando l’attività consiste soprattutto in consulenza e intermediazione per mutui e crediti, il riferimento da verificare è 66.19.22 – Altre attività di consulenza finanziaria. ATECO 2025 colloca però nel 66.19.90 anche specifici servizi di intermediazione del credito al consumo: la scelta deve quindi seguire l’attività concretamente svolta.
Perché 66.19.22 è il riferimento per consulenza e mutui
Le note ISTAT ATECO 2025 collocano nel gruppo 66.19.2 i servizi di consulenza finanziaria, comprese la consulenza e intermediazione per mutui e crediti. La sottocategoria 66.19.22 riguarda le altre attività di consulenza finanziaria diverse da quelle dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede.
Quando entra in gioco il 66.19.90
Il 66.19.90 è una voce residuale per altre attività ausiliarie dei servizi finanziari e nelle note ISTAT comprende anche servizi di intermediazione del credito al consumo. Perciò non è corretto dire che 66.19.22 sostituisca sempre 66.19.90: bisogna descrivere il tipo di credito intermediato, il servizio reso e l’organizzazione concreta prima di scegliere la sottocategoria.
ATECO e iscrizione OAM sono due cose diverse
Il codice ATECO descrive l’attività economica; non autorizza a esercitare la mediazione creditizia. L’articolo 128-sexies TUB riserva l’esercizio professionale nei confronti del pubblico ai soggetti iscritti nell’elenco OAM. La società deve quindi possedere contemporaneamente la classificazione fiscale corretta e tutti i requisiti regolamentari.
La società iscritta è il mediatore
L’OAM richiede che il mediatore creditizio assuma forma di SPA, SAPA, SRL o cooperativa. Il codice viene quindi associato alla società che esercita la mediazione, non a una ipotetica Partita IVA individuale iscritta come mediatore.
Mutui, prestiti e cessione del quinto
La classificazione va letta insieme al prodotto e alla prestazione. Se l’attività sostanziale è consulenza e intermediazione per finanziamenti, il perimetro 66.19.2 è centrale; se il servizio è specificamente riconducibile all’intermediazione del credito al consumo, va considerata anche la voce 66.19.90. Se la società sviluppa servizi ausiliari autonomi e distinti, occorre valutarli separatamente.
Canale online e piattaforme digitali
Operare via sito web, videochiamata o piattaforma digitale non trasforma automaticamente l’attività in un servizio informatico. Conta ciò che viene reso al cliente: se la piattaforma è lo strumento con cui si svolge la mediazione creditizia, l’ATECO deve continuare a rappresentare la mediazione e non il mezzo tecnologico utilizzato.
Collaboratori della società
Dipendenti e collaboratori operano per conto della società nel rispetto dei requisiti OAM. Se un collaboratore ha una propria Partita IVA, il suo codice deve descrivere il servizio effettivamente fatturato alla società e va verificato insieme alla natura del rapporto. Non basta copiare il codice della società per concludere automaticamente che il collaboratore sia a sua volta “mediatore creditizio iscritto”.
Il collaboratore non eredita automaticamente l’ATECO della società
La società iscritta all’OAM e il collaboratore autonomo sono soggetti distinti. Il collaboratore deve avere un inquadramento coerente con le prestazioni che fattura e con il proprio ruolo effettivo; copiare il 66.19.22 della società senza verificare contratto e mansioni può creare un disallineamento tra attività dichiarata e lavoro realmente svolto.
Codice del collaboratore: tre domande da farsi
- quali attività svolge effettivamente per la società?
- fattura consulenza/intermediazione, supporto commerciale o altri servizi?
- il rapporto è davvero autonomo e coerente con i requisiti OAM?
Le risposte servono a evitare che il codice della società venga replicato meccanicamente sulla Partita IVA del collaboratore.
Agente in attività finanziaria: categoria diversa
L’agente in attività finanziaria è disciplinato da un diverso elenco OAM e può operare anche come persona fisica quando possiede i requisiti previsti. Questa differenza è essenziale sia nella scelta dell’ATECO sia nella valutazione della forma fiscale e previdenziale.
Il coefficiente 78% non riguarda la società OAM
Le attività professionali che ricadono nel relativo gruppo fiscale possono avere coefficiente del 78% nel forfettario. Ma tale coefficiente interessa soltanto una persona fisica che possa legittimamente applicare il regime alla propria attività. Non si applica alla società di mediazione creditizia, che segue le regole fiscali della forma societaria adottata.
Tre casi pratici
- SRL iscritta OAM come mediatore: codice da scegliere in base al servizio prevalente, ma niente regime forfettario.
- Collaboratore autonomo della SRL: verificare contratto, mansioni e codice della propria attività; il forfettario può essere valutato solo sulla persona fisica se ne ricorrono i requisiti.
- Agente in attività finanziaria persona fisica: percorso OAM e inquadramento diversi dal mediatore creditizio.
Un esempio di attività mista
Una società può affiancare alla mediazione servizi organizzativi o tecnologici accessori. Se questi restano strumentali alla mediazione non è necessario trasformare ogni funzione interna in una nuova attività economica. Se invece diventano servizi autonomi venduti a terzi, con ricavi propri e organizzazione dedicata, occorre verificare se aggiungere un codice secondario e se l’oggetto sociale e la disciplina OAM consentono quella specifica attività.
Quando aggiornare il codice
Il codice va riesaminato quando cambia stabilmente l’attività: per esempio se la società passa da consulenza/intermediazione su mutui a servizi di credito al consumo o ad attività ausiliarie differenti, oppure quando una persona opera in un ruolo regolamentato diverso. Il codice deve seguire ciò che viene realmente svolto e fatturato.
Guide collegate
Consulta il regime forfettario e mediazione creditizia, come avviare la società, l’approfondimento sul calcolo delle tasse e la pagina sul commercialista per mediatori creditizi.
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