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Regime forfettario mediatore creditizio 2026: società OAM e limiti

Aggiornato il 5 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario mediatore creditizio 2026: società OAM e limiti

Il regime forfettario non è il regime fiscale della società di mediazione creditizia iscritta OAM. Nel 2026 il punto da chiarire prima di parlare di aliquote, coefficienti o contributi è infatti la forma giuridica: il mediatore creditizio che esercita professionalmente nei confronti del pubblico deve essere un soggetto iscritto nell’elenco OAM e, per l’iscrizione, deve assumere una delle forme societarie ammesse dalla normativa.

Argomenti del post

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  • Perché il mediatore creditizio non è una Partita IVA individuale
  • Il forfettario è riservato alle persone fisiche
  • Chi è davvero il mediatore creditizio secondo il TUB
  • ATECO 2025: il riferimento è 66.19.22
  • Capitale e compliance cambiano l’economia del progetto
  • Provvigioni, rete commerciale e margine reale
  • Collaboratore della società: è un caso diverso
  • Un collaboratore può essere in forfettario?
  • Caso pratico: società OAM e collaboratore
  • Il coefficiente del 78% quando può avere senso
  • Agente in attività finanziaria e mediatore non sono la stessa cosa
  • Prima del lancio serve un test di sostenibilità
  • Cosa verificare prima di partire
  • Guide collegate
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Perché il mediatore creditizio non è una Partita IVA individuale

L’OAM richiede per il mediatore creditizio la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa. Sono inoltre richiesti sede in Italia, oggetto sociale dedicato alla mediazione creditizia, requisiti di onorabilità e professionalità, PEC, firma digitale, capitale sociale versato almeno pari a 50.000 euro e polizza di responsabilità civile.

Il forfettario è riservato alle persone fisiche

L’Agenzia delle Entrate identifica come destinatari del regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Una SRL o altra società di capitali iscritta come mediatore creditizio non può quindi applicare il regime forfettario previsto dalla legge 190/2014.

Chi è davvero il mediatore creditizio secondo il TUB

L’articolo 128-sexies del Testo unico bancario definisce mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione banche, intermediari finanziari o altri soggetti autorizzati con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato ai soggetti iscritti nell’apposito elenco OAM.

ATECO 2025: il riferimento è 66.19.22

ATECO 2025 colloca le attività di consulenza e intermediazione per mutui e crediti nel gruppo 66.19.2. La sottocategoria 66.19.22 – Altre attività di consulenza finanziaria è il riferimento più coerente per l’attività di mediazione e consulenza creditizia non svolta da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Il generico 66.19.90 riguarda invece altre attività ausiliarie finanziarie residuali e non è il codice da assumere automaticamente per la mediazione creditizia.

Capitale e compliance cambiano l’economia del progetto

Il capitale minimo di 50.000 euro non è l’unico costo da considerare. Una società di mediazione deve sostenere anche polizza RC, costi OAM, formazione, procedure interne, strumenti informatici, consulenza legale e amministrativa, oltre agli eventuali costi di personale e collaboratori. Per questo la convenienza economica non può essere valutata con la logica semplificata del professionista individuale che guarda soltanto all’aliquota fiscale.

Provvigioni, rete commerciale e margine reale

I ricavi possono derivare dalle provvigioni maturate sui finanziamenti intermediati, ma il margine della società dipende da come sono organizzati collaboratori, struttura, compliance e costi di acquisizione. Una crescita delle provvigioni non produce automaticamente la stessa crescita dell’utile: prima di fissare obiettivi commerciali conviene costruire un conto economico per canale, collaboratore o prodotto finanziario.

Collaboratore della società: è un caso diverso

Una società di mediazione può avvalersi di dipendenti e collaboratori che operano nel rispetto dei requisiti OAM. L’OAM richiede, tra l’altro, titolo di studio, formazione e superamento della prova valutativa o relativo esonero. Il collaboratore non diventa però per questo il soggetto iscritto come mediatore creditizio: l’intermediario iscritto resta la società.

Un collaboratore può essere in forfettario?

Un collaboratore persona fisica con propria Partita IVA può, in linea generale, valutare il regime forfettario se il rapporto è effettivamente autonomo, se rispetta tutti i requisiti fiscali e se non ricorrono cause di esclusione. In quel caso occorre però analizzare il rapporto del collaboratore con la società, non presentarlo come “società di mediazione creditizia in forfettario”. Anche previdenza, fatturazione e codice ATECO dipendono dalla forma concreta del rapporto.

Caso pratico: società OAM e collaboratore

Se una SRL iscritta OAM incassa 100.000 euro di provvigioni, non si può applicare 100.000 × 78% per determinare il reddito. La società registra ricavi e costi secondo le regole del reddito d’impresa. Se, separatamente, un collaboratore autonomo fattura 30.000 euro alla società e possiede tutti i requisiti del forfettario, solo la posizione personale del collaboratore può essere valutata con il coefficiente pertinente alla sua attività.

Il coefficiente del 78% quando può avere senso

Il coefficiente del 78% può essere rilevante per una persona fisica che eserciti una propria attività professionale riconducibile alle attività finanziarie ammesse al forfettario. Non va invece applicato ai ricavi della società di mediazione iscritta OAM, che segue la fiscalità propria della forma societaria adottata.

Agente in attività finanziaria e mediatore non sono la stessa cosa

La distinzione è importante anche perché l’OAM ammette, nel diverso elenco degli agenti in attività finanziaria, anche persone fisiche in presenza dei requisiti previsti. Le regole del mediatore creditizio non devono quindi essere trasferite automaticamente all’agente, e viceversa.

Prima del lancio serve un test di sostenibilità

Prima di costituire la società è utile stimare quante pratiche finanziate e quante provvigioni mensili servono per coprire struttura, rete commerciale, software, assicurazione, consulenze e compliance. Il capitale minimo consente di soddisfare un requisito patrimoniale, ma non sostituisce la liquidità necessaria per sostenere i mesi iniziali. Un piano economico prudente dovrebbe includere anche scenari con produzione inferiore alle attese e tempi di incasso più lunghi.

Cosa verificare prima di partire

  • se il progetto riguarda una vera società di mediazione creditizia OAM oppure una collaborazione con una società già iscritta;
  • forma societaria, capitale e requisiti OAM;
  • ATECO 66.19.22 e attività effettivamente svolta;
  • regime fiscale della società oppure, separatamente, del collaboratore persona fisica;
  • previdenza coerente con ruolo e rapporto contrattuale;
  • polizza, formazione, prova valutativa e altri requisiti applicabili.

Guide collegate

Approfondisci come avviare l’attività di mediazione creditizia, il codice ATECO, la guida sul forfettario e i casi del collaboratore e la pagina sul commercialista per mediazione creditizia.

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