Il codice ATECO 79.11.00 identifica le attività delle agenzie di viaggio. È il riferimento ATECO 2025 per chi vende o prenota pacchetti turistici e crociere, intermedia servizi forniti da tour operator e offre la consulenza collegata. Comprende anche consulenti di viaggio indipendenti che svolgono le stesse attività.
Il confine principale è con il tour operator 79.12.00: l’agenzia vende o intermedia il pacchetto, mentre il tour operator lo organizza e assembla combinando i diversi servizi. Il 79.11.00 non va inoltre usato automaticamente per chi intermedia soltanto trasporto o soltanto alloggio.
| Dato | Indicazione |
|---|---|
| Codice | 79.11.00 |
| Attività | Agenzie di viaggio |
| Comprende | Pacchetti, crociere, intermediazione con tour operator, consulenti di viaggio equivalenti |
| Coefficiente | 67% |
| Da distinguere | 79.12.00, solo trasporto 52.32, solo alloggio 55.40, servizi 79.90 |
Cosa comprende il codice ATECO 79.11.00
Le note ISTAT ATECO 2025 comprendono le agenzie impegnate nella vendita di pacchetti turistici e crociere al pubblico o a clienti commerciali, insieme a consulenza e informazioni aggiuntive sull’alloggio.
Rientrano prenotazioni di pacchetti preconfezionati nazionali e internazionali, pacchetti personalizzati per gruppi e intermediazione per la conclusione di contratti di servizi turistici forniti da tour operator.
Pacchetti turistici e crociere
Il cuore del 79.11.00 è la vendita o prenotazione di pacchetti e crociere. L’agenzia mette il cliente in relazione con l’offerta turistica e può proporre soluzioni già predisposte da operatori che organizzano il viaggio.
Non conta soltanto la presenza di un negozio fisico. Anche un’attività online può rientrare nel codice se le operazioni svolte corrispondono a quelle previste dalla classificazione.
Consulente di viaggio indipendente
ISTAT include espressamente i consulenti di viaggio indipendenti impegnati nelle stesse attività delle agenzie, come vendita di pacchetti e crociere con consulenza collegata.
La parola consulente non trasforma automaticamente l’attività in una libera professione generica. Bisogna verificare ciò che viene venduto o intermediato, il ruolo verso cliente e fornitori e l’organizzazione concreta.
Agenzia di viaggio o tour operator 79.12.00?
L’agenzia vende o intermedia pacchetti; il tour operator organizza, assembla e commercializza il pacchetto combinando servizi come trasporto, alloggio, vitto e visite. Se l’impresa costruisce direttamente il viaggio assumendo il ruolo di organizzatore, va verificato il 79.12.00.
Se invece vende pacchetti predisposti dal tour operator o intermedia la loro conclusione con il cliente, il 79.11.00 descrive meglio l’attività.
Pacchetto personalizzato non significa sempre tour operator
ATECO 2025 include nel 79.11.00 anche prenotazioni di pacchetti personalizzati per gruppi. La sola parola “personalizzato” non basta quindi per classificare l’impresa come tour operator.
Occorre capire chi organizza e assembla giuridicamente ed economicamente il pacchetto e chi assume il ruolo verso i fornitori.
Solo biglietti e trasporto: attenzione al 52.32
ISTAT esclude dal 79.11 l’intermediazione relativa al solo trasporto di passeggeri, rinviando al 52.32. Un’attività limitata alla biglietteria o all’intermediazione del trasporto non va assimilata automaticamente a un’agenzia che vende pacchetti.
Se il trasporto fa parte del pacchetto turistico intermediato dall’agenzia, la situazione è diversa: conta l’oggetto complessivo del servizio offerto.
Solo prenotazione di alloggi: attenzione al 55.40
L’intermediazione per il solo alloggio è esclusa dal 79.11 e ricondotta da ISTAT al 55.40. Una piattaforma specializzata esclusivamente nella prenotazione di strutture ricettive non coincide, per questo solo fatto, con un’agenzia 79.11.00.
L’agenzia può naturalmente fornire informazioni sull’alloggio e includerlo nei pacchetti: l’esclusione riguarda l’attività limitata al solo servizio di alloggio.
Esempio pratico: un consulente che propone al cliente una crociera o un pacchetto già costruito da un operatore, cura la prenotazione e assiste il cliente nella scelta può ricadere nel 79.11.00. Se invece seleziona autonomamente volo, hotel, trasferimenti ed escursioni e li assembla assumendo il ruolo di organizzatore del pacchetto, deve verificare il 79.12.00.
Un secondo esempio riguarda la specializzazione: un’agenzia può lavorare soltanto su viaggi business, gruppi scolastici, viaggi di nozze o crociere senza cambiare automaticamente codice. Ciò che conta è il ruolo economico svolto nella vendita o organizzazione del servizio.
Agenzia online e attività senza sede aperta al pubblico
Il codice descrive la natura dell’attività e non impone di per sé una vetrina fisica. Un’agenzia online può rientrare nel 79.11.00 se vende o intermedia pacchetti e crociere e presta la relativa consulenza.
Questo non rende identici gli adempimenti amministrativi: sede, organizzazione, direttore tecnico, procedure di avvio e garanzie vanno verificati secondo la disciplina applicabile.
La vendita online non elimina inoltre gli obblighi informativi e contrattuali verso il viaggiatore. Sito, condizioni di vendita, pagamenti e documentazione devono essere coerenti con il ruolo assunto dall’impresa. Una piattaforma che si presenta come semplice comparatore ma conclude o intermedia contratti può avere un perimetro diverso da quello suggerito dal solo nome commerciale.
Direttore tecnico e requisiti
L’apertura di un’agenzia non coincide con la sola attribuzione del codice ATECO. La disciplina turistica prevede requisiti professionali e amministrativi, compreso il ruolo del direttore tecnico secondo la normativa applicabile.
Il Ministero del Turismo è un riferimento istituzionale nazionale; l’avvio concreto va verificato anche presso Regione e SUAP. La guida RM sulla Partita IVA per agenzia di viaggi approfondisce il percorso.
SCIA, assicurazione e garanzie
In base alla disciplina applicabile possono essere richiesti adempimenti verso SUAP o amministrazione competente, coperture assicurative e garanzie a tutela del viaggiatore. Il 79.11.00 non è quindi una semplice consulenza avviabile con la sola dichiarazione fiscale.
Prima dell’avvio vanno controllate le regole regionali e il modello operativo concreto, soprattutto per attività online, reti, franchising o consulenti indipendenti.
La disciplina amministrativa può cambiare territorialmente: prima di investire in sede, sito o rete commerciale conviene verificare la procedura presso il SUAP competente e la Regione. Anche l’eventuale operatività da remoto non rende irrilevanti i requisiti professionali previsti per l’attività di agenzia.
Regime IVA 74-ter
Le agenzie di viaggio e turismo possono essere interessate dal regime speciale IVA dell’articolo 74-ter del DPR 633/1972 per determinate operazioni relative a pacchetti turistici e servizi acquistati presso terzi a vantaggio diretto del viaggiatore.
Questo regime non va confuso con il coefficiente del forfettario. Prima di considerare applicabile il forfettario occorre verificare la natura delle operazioni e l’eventuale regime IVA speciale, perché i regimi speciali IVA possono incidere sull’accesso.
Il punto fiscale più delicato è distinguere il compenso o margine dell’intermediario dal trattamento delle operazioni che ricadono nel regime speciale. Non basta quindi leggere “coefficiente 67%” in una banca dati per concludere che ogni agenzia possa scegliere il forfettario. La verifica deve precedere l’apertura o il cambio di regime.
Lo stesso vale per chi opera contemporaneamente come intermediario e organizzatore: la qualificazione delle singole operazioni può avere conseguenze IVA diverse e deve essere ricostruita sulla contrattualistica e sui rapporti con fornitori e viaggiatori.
Regime forfettario e coefficiente del 67%
Quando il forfettario è effettivamente applicabile, il coefficiente di redditività del 79.11.00 è 67%. Con 50.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è 33.500 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.
Il 67% non è l’aliquota d’imposta. Per il funzionamento generale puoi consultare la guida al regime forfettario e il calcolo del forfettario.
Esempio: 60.000 euro di ricavi, se integralmente rilevanti ai fini del forfettario e in presenza di tutti i requisiti, corrispondono a 40.200 euro di reddito lordo al 67%. Questo esempio serve a spiegare il coefficiente, non a stabilire l’applicabilità del regime a una specifica agenzia.
INPS: niente automatismi dal codice
Le banche dati online non sono concordi sulla previdenza del 79.11.00: alcune indicano Gestione Separata, altre Artigiani o Commercianti. Non bisogna quindi dedurre la gestione dal solo codice ATECO.
Un’agenzia organizzata come impresa, il suo titolare, i soci e un consulente indipendente possono presentare situazioni diverse. Forma giuridica, Registro Imprese, ruolo personale e modalità effettiva di esercizio devono essere verificati.
Per un’impresa commerciale con titolare che partecipa personalmente e abitualmente all’attività può assumere rilievo la Gestione Commercianti; una situazione diversa può emergere per rapporti professionali o ruoli che non coincidono con l’esercizio dell’impresa. La scelta corretta richiede quindi di partire dal soggetto e dal lavoro effettivamente svolto.
Agenzia, guida, accompagnatore e assistenza turistica
Il 79.11.00 non sostituisce i codici delle professioni turistiche. La guida turistica, l’accompagnatore turistico e le attività di assistenza turistica hanno perimetri propri.
Se la stessa persona vende pacchetti e svolge stabilmente un’altra attività autonoma, va verificata la necessità di più codici ATECO.
Un’agenzia può inoltre collaborare con guide, accompagnatori e altri professionisti senza che le loro attività diventino automaticamente parte del 79.11.00. Se il titolare svolge personalmente e stabilmente anche uno di questi servizi, occorre verificare se si tratta di una seconda attività autonoma da rappresentare separatamente.
Costi reali e convenienza fiscale
Un’agenzia può sostenere costi per software e gestionali, sistemi di prenotazione, marketing, assicurazioni, garanzie, sede, personale, commissioni, servizi bancari e rete commerciale. Nel forfettario i costi ordinari non vengono dedotti analiticamente: il coefficiente del 67% presume forfettariamente una quota di costi del 33%.
La convenienza va quindi valutata sul margine reale e sul modello di business. Un’agenzia con costi elevati o margini ridotti non dovrebbe scegliere un regime soltanto perché appare amministrativamente più semplice. Puoi approfondire i costi nel regime forfettario.
Errori frequenti con il 79.11.00
- Usarlo per chi organizza direttamente pacchetti senza verificare il 79.12.00.
- Usarlo per intermediazione esclusiva di trasporto.
- Usarlo per intermediazione esclusiva di alloggio.
- Considerare un consulente di viaggio automaticamente un libero professionista generico.
- Confondere coefficiente 67% e aliquota d’imposta.
- Ignorare il possibile regime IVA 74-ter.
- Attribuire automaticamente una gestione INPS.
- Ignorare requisiti regionali, direttore tecnico e garanzie.
Domande frequenti sul codice ATECO 79.11.00
Qual è il codice ATECO di un’agenzia di viaggio?
Il codice ATECO 2025 è 79.11.00 quando l’attività consiste principalmente nella vendita e intermediazione di pacchetti turistici e crociere.
Un consulente di viaggio indipendente può usare il 79.11.00?
Sì, se svolge le stesse attività previste per le agenzie di viaggio. ISTAT lo include espressamente.
Qual è la differenza dal tour operator?
L’agenzia vende o intermedia pacchetti; il tour operator 79.12.00 organizza e assembla i servizi che formano il pacchetto.
Qual è il coefficiente di redditività?
Il coefficiente di riferimento è il 67% quando il regime forfettario è applicabile alla situazione concreta.
Il 79.11.00 comporta automaticamente la Gestione Commercianti?
No. La previdenza va verificata considerando forma giuridica, organizzazione e ruolo personale nell’attività.
In sintesi: il 79.11.00 identifica le agenzie che vendono o intermediano pacchetti turistici e crociere e comprende consulenti indipendenti equivalenti. Va distinto dal tour operator 79.12.00, dall’intermediazione del solo trasporto o alloggio e dai servizi 79.90. Il coefficiente è 67% quando il forfettario è applicabile; IVA 74-ter, previdenza e requisiti amministrativi richiedono verifiche separate.