• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Regimeminimi.com

Il tuo consulente di fiducia online

  • Prezzi
  • Contattaci
  • Guide
  • Professioni
  • News

Codice ATECO 93.19.99: Altre attività sportive varie n.c.a.

Aggiornato il 9 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO 93.19.99: Altre attività sportive varie n.c.a.

Il codice ATECO 93.19.99 identifica le altre attività sportive varie non classificate altrove. Può essere utilizzato per l’attività economica di atleti e sportivi indipendenti, arbitri e cronometristi autonomi, partecipanti indipendenti a gare di eSport e per particolari strutture o servizi sportivi, come autodromi, ippodromi, riserve di pesca sportiva e servizi venatori. Non è invece il codice universale di qualsiasi istruttore, associazione o organizzatore di tornei: la scelta cambia in base a chi vende effettivamente il servizio e a cosa viene svolto.

La classificazione ATECO 2025 descrive l’attività economica, ma non stabilisce da sola se serva la Partita IVA, quale contratto di lavoro sia appropriato, se spettino le agevolazioni del lavoro sportivo o quale iscrizione previdenziale occorra. Per valutare correttamente un atleta che compete, un arbitro retribuito oppure chi gestisce un maneggio è indispensabile separare classificazione, qualificazione del rapporto, regime fiscale e obblighi settoriali. Questa guida usa le note esplicative ufficiali ISTAT e la normativa fiscale e sportiva vigente.

Quali attività comprende davvero il codice ATECO 93.19.99?

L’ISTAT denomina la sottocategoria 93.19.99 – Altre attività sportive varie n.c.a.. L’abbreviazione «n.c.a.» significa «non classificate altrove»: la voce raccoglie attività ben individuate che non trovano una sottocategoria più specifica. Non autorizza a usarla per qualunque attività che abbia semplicemente a che fare con lo sport.

  • Prestazioni economiche di sportivi e atleti che esercitano la loro attività in forma indipendente.
  • Prestazioni di operatori sportivi autonomi: arbitri, giudici di gara, cronometristi e figure analoghe.
  • Partecipazione, come operatore economico indipendente, a competizioni di sport elettronici (eSport).
  • Gestione di circuiti per corse automobilistiche e cinofile, come autodromi e cinodromi.
  • Gestione di circuiti o strutture per sport equestri, tra cui ippodromi e maneggi.
  • Gestione di riserve dedicate alla pesca e alla caccia sportive; servizi di supporto alla pratica venatoria e alla pesca sportiva o ricreativa.
  • Gestione di gallerie del vento verticali aerodinamiche utilizzate per sport e attività ricreative.
  • Attività connesse all’addestramento di animali destinati allo sport o all’intrattenimento.

Queste inclusioni sono tratte dalle note ISTAT ATECO 2025, voci 93.19 e 93.19.99. È importante non confondere gli esempi con una lista automatica di autorizzazioni: per un autodromo o un impianto ippico servono valutazioni amministrative, di sicurezza e di esercizio molto differenti da quelle di un atleta che presta personalmente la propria attività.

Atleti, arbitri e cronometristi indipendenti: quando si applica

La prima famiglia comprende chi partecipa direttamente all’attività sportiva come soggetto economicamente indipendente. Pensiamo a un atleta che svolge prestazioni per più organizzazioni sulla base di contratti autonomi, oppure a un arbitro che riceve corrispettivi per attività arbitrale professionale svolta in proprio. Il riferimento può essere il 93.19.99, ma l’indipendenza non si presume dal fatto che la persona emetta una fattura, possieda un tesserino o lavori per più associazioni.

Occorre verificare il rapporto concreto: continuità delle prestazioni, organizzazione dei mezzi, autonomia gestionale, poteri del committente, modalità di pagamento e eventuale disciplina speciale della riforma dello sport. Un arbitro inserito in un rapporto regolato come collaborazione sportiva non diventa automaticamente un libero professionista ordinario solo perché il codice include gli arbitri indipendenti. Anche un atleta dipendente di una società sportiva non apre una Partita IVA per la semplice presenza del 93.19.99 nelle note.

Un altro elemento decisivo è la natura dei ricavi. Un compenso per la prestazione agonistica è diverso dal corrispettivo percepito per un corso, per la vendita di prodotti sportivi o per una campagna pubblicitaria. Se l’atleta opera anche come allenatore autonomo, il segmento di formazione va confrontato con i codici del gruppo 85.51; se gestisce direttamente un centro sportivo, entrano in gioco codici dell’area 93.11 o 93.13. Le diverse attività vanno descritte correttamente nell’inquadramento fiscale.

Per chi invece presta prevalentemente lezioni individuali e programmi di allenamento, la pagina RM sulla scelta del codice ATECO per personal trainer approfondisce perché la sola parola «sportivo» non basta a scegliere il 93.19.99.

eSport: giocatore indipendente, club e sala gaming sono diversi

La classificazione ATECO 2025 include espressamente i partecipanti indipendenti a competizioni di sport elettronici. Si tratta di un aspetto utile per professionisti del gaming competitivo: una persona che partecipa in autonomia a gare o tornei può ricadere nel 93.19.99 quando tale partecipazione rappresenta l’attività economica concretamente svolta.

Tre situazioni spesso confuse meritano invece codici diversi. Il giocatore indipendente che prende parte alle competizioni non è la stessa unità economica del club di eSport, per il quale l’ISTAT contempla il 93.12.00. Nemmeno chi gestisce una sala giochi o un’area di intrattenimento elettronico viene classificato automaticamente come atleta: le note della divisione 93 riportano le sale e le attività di intrattenimento in altre sottocategorie, fra cui 93.29.30 e 93.29.99 a seconda del servizio.

Esempio concreto: un giocatore competitivo che incassa corrispettivi contrattuali da gare svolte come indipendente deve prima qualificare la prestazione e il relativo trattamento fiscale; un organizzatore che vende biglietti, sponsor e servizi logistici di un torneo ricade invece nell’attività di organizzazione/promozione di eventi sportivi, da valutare con il 93.19.10. Se la persona trasmette partite in streaming, guadagna da pubblicità o vende contenuti digitali, quelle entrate possono avere una classificazione autonoma e non vanno assorbite senza verifica nel 93.19.99.

Autodromi, ippodromi, maneggi, riserve e altri servizi particolari

La seconda grande area del 93.19.99 riguarda gestioni e servizi specifici. L’ISTAT cita gli autodromi, i cinodromi, gli ippodromi e i maneggi; include anche riserve per la pesca e la caccia sportive, attività di supporto alla caccia e alla pesca ricreativa, gallerie del vento verticali per impiego sportivo e servizi di addestramento di animali per lo sport o l’intrattenimento.

Questa formulazione non significa che qualsiasi immobile usato per uno sport appartenga al 93.19.99. La gestione ordinaria di piscine, campi sportivi, strutture multisport e impianti generici trova spesso una classificazione più appropriata nel 93.11. Nella scelta è rilevante la specificità dell’infrastruttura: un circuito per competizioni motoristiche non è intercambiabile con una palestra di quartiere, mentre un’attività di preparazione di cavalli da gara deve essere distinta dalla semplice doma di equini classificata nella divisione 01.

Un gestore di riserva di pesca sportiva va inoltre distinto da chi esercita pesca commerciale e da chi svolge attività di guida di pesca, per la quale ATECO 2025 prevede lo specifico 93.19.93. Analogamente, attività di addestramento di animali da compagnia per le esigenze quotidiane dei proprietari non rientrano automaticamente nell’addestramento di animali destinati allo sport: le note ISTAT richiamano il gruppo 96.99 per gli animali domestici.

Anche le autorizzazioni cambiano: un circuito automobilistico può avere profili di sicurezza, antincendio, rumore e accesso del pubblico, un maneggio requisiti di sicurezza e benessere animale, una riserva venatoria vincoli territoriali e faunistici. Il codice descrive l’attività e non sostituisce concessioni, permessi e disciplina regionale o comunale.

Quali attività sono escluse dal 93.19.99?

L’esclusione esplicita della sottocategoria riguarda le attività dei club sportivi, rinviate al 93.12.00, e le associazioni che promuovono caccia o cattura di animali, rinviate al 94.99.90. Ma il perimetro diventa più chiaro leggendo anche le esclusioni della classe 93.19 e le sottocategorie vicine. La distinzione deve basarsi sulla prestazione principale e non sulla parola «sport» contenuta nella ragione sociale.

  • Club e società sportive che organizzano la pratica per i soci: 93.12.00.
  • Federazioni, leghe ed enti che promuovono o producono eventi: 93.19.10.
  • Istruttori, insegnanti, allenatori e scuole sportive indipendenti: gruppo 85.51, incluso 85.51.09 quando pertinente.
  • Palestre, centri fitness e studi di discipline come yoga e pilates: area 93.13.
  • Guide alpine e guide di pesca: i codici specifici 93.19.92 e 93.19.93.
  • Guide per escursioni subacquee: settore dell’intrattenimento, con riferimento a 93.29.99.
  • Noleggio autonomo di attrezzature sportive: 77.21; conferenze e congressi: 82.30; club dedicati agli eSport: 93.12.00.

Esempio operativo: un’associazione sportiva può organizzare un torneo con i propri tesserati come attività del club; un promotore esterno può vendere a più società il servizio completo di organizzazione dell’evento; un atleta può essere pagato per prendervi parte. Sono tre soggetti, tre prestazioni economiche e potenzialmente tre codici, anche se intervengono nella stessa manifestazione.

Confronto con i codici ATECO sportivi più vicini

CodiceAttività caratteristicaDistinzione pratica
93.19.99Atleti e arbitri indipendenti; gestioni e servizi sportivi specificiPrestazione sportiva autonoma o attività residuale espressamente inclusa
93.19.10Organizzazioni ed enti sportivi; produzione e promozione eventiIl soggetto organizza/promuove la manifestazione, non vi partecipa soltanto
93.12.00Club e società sportivePratica sportiva offerta ai soci come attività del club
85.51Insegnamento e allenamento sportivoIl servizio venduto è formazione, corso o lezione
93.11Gestione di impianti sportivi ordinariGestione dell’impianto quale attività principale
93.13Centri fitness, palestre e studi specificiServizio organizzato dal centro
93.19.92 / .93Guida alpina / guida di pescaEsistono sottocategorie più precise
93.29.99Altre attività di intrattenimentoIntrattenimento non classificato come prestazione sportiva

La tabella serve a orientare la verifica, non a sostituire le note dei singoli codici. Prima di attribuire il codice alla Partita IVA conviene scrivere una descrizione di due o tre righe del servizio effettivamente venduto, individuare il cliente che lo acquista e distinguere il ricavo principale da ricavi accessori.

Vecchio e nuovo ATECO: come funziona il raccordo 2022–2025

La classificazione ATECO 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è applicata operativamente dal 1° aprile 2025. Per il codice attuale 93.19.99 il raccordo con i vecchi codici non è un rapporto uno a uno: la sua copertura deriva da porzioni di più codici precedenti. Ciò rende errato convertire un’intera attività sulla base della sola uguaglianza numerica.

Le tavole di corrispondenza collegano in modo parziale il nuovo 93.19.99, tra gli altri, al precedente 93.19.99 per atleti, arbitri e diverse altre prestazioni sportive; al 93.11.90 per circuiti e strutture specifiche; e al 93.29.90 per partecipanti indipendenti a competizioni eSport. Nel 2026 ISTAT ha aggiornato le relazioni di raccordo, non la struttura dei codici ATECO 2025. Per una conversione professionale occorre quindi usare la tavola di raccordo ISTAT aggiornata al 2026 e confrontarla con la descrizione effettiva dell’attività.

Un caso tipico è il proprietario di un impianto sportivo prima classificato nell’area 93.11.90: se gestisce un normale campo sportivo può conservare un inquadramento nell’area degli impianti; se invece gestisce un circuito per corse automobilistiche il nuovo 93.19.99 può risultare pertinente. Lo stesso vale per l’eSport: il trasferimento dipende dal fatto che l’impresa svolga competizione sportiva, gestione del club, organizzazione dell’evento, streaming o intrattenimento al pubblico.

Come aprire o aggiornare la Partita IVA con questo codice

Se le prestazioni sono svolte professionalmente e abitualmente in autonomia, la Partita IVA può essere necessaria; se si tratta di lavoro dipendente, collaborazione sportiva o attività occasionale va prima verificato il regime proprio del rapporto. Non esiste una regola secondo cui ogni arbitro, atleta dilettante o partecipante a un singolo torneo debba aprire la Partita IVA. La continuità reale e la disciplina del lavoro sportivo incidono sulla qualificazione.

Per l’attività economica autonoma la pratica consiste in linea generale nell’individuare il titolare, descrivere correttamente l’attività, scegliere il codice o i codici coerenti, valutare regime fiscale e previdenza e presentare la dichiarazione di inizio o variazione attività all’Agenzia delle Entrate e, quando occorre, gli adempimenti al Registro delle Imprese. Chi gestisce impianti o servizi organizzati deve inoltre verificare le pratiche camerali, SUAP, eventuale SCIA e altre autorizzazioni connesse alla specifica struttura.

Nella descrizione conviene evitare la formula generica «attività sportive varie» se si può indicare qualcosa di più preciso. «Prestazioni arbitrali svolte in autonomia per soggetti organizzatori», «attività agonistica indipendente di eSport» e «gestione di ippodromo con accesso al pubblico» pongono questioni diverse. Un corretto inquadramento iniziale riduce il rischio di adottare un coefficiente errato, iscriversi alla gestione INPS non pertinente o ignorare un’autorizzazione.

Un contribuente con più attività economiche può dover comunicare più codici; il codice prevalente riflette normalmente l’attività principale. La classificazione non attribuisce automaticamente l’accesso al forfettario: vanno verificati anche requisiti soggettivi, cause ostative, soglie e trattamento di eventuali redditi sportivi speciali. Per la disciplina generale consulta la guida al regime forfettario.

Regime forfettario e coefficiente di redditività del 93.19.99

↗

Prodotti consigliati
per il tuo lavoro

Strumenti utili, selezionati per te

Amazon Fire TV Stick 4K

Streaming e contenuti 4K

Vedi su Amazon ↗

TP-Link Tapo P105

Presa intelligente Wi-Fi

Vedi su Amazon ↗

Soundcore P30i di Anker

Auricolari Bluetooth wireless

Vedi su Amazon ↗

TP-Link Tapo C200C

Telecamera Wi-Fi da interno

Vedi su Amazon ↗
Pubblicità

Per le attività riconducibili al gruppo sportivo 93 con corrispondenza nella categoria residuale dei servizi, il coefficiente di redditività del regime forfettario è ordinariamente il 67%, se il contribuente possiede i requisiti per il regime e se il raccordo della specifica attività conferma tale inquadramento. Non basta guardare la sigla ATECO 2025: l’articolo 1 del D.Lgs. 81/2025 dispone, fino all’adozione di nuovi coefficienti, l’applicazione dei coefficienti dell’allegato 4 alla legge 190/2014 riferiti all’attività corrispondente nella precedente classificazione.

Il coefficiente del 67% non è un’aliquota d’imposta: indica la quota dei ricavi o compensi assunta come reddito forfettario prima delle deduzioni previdenziali ammesse. L’imposta sostitutiva è in via generale del 15%, ridotta al 5% per le nuove attività che soddisfano le condizioni di legge. I costi sostenuti per viaggi, attrezzature o allenamento non sono dedotti analiticamente nel forfettario, perché il forfait li considera nel 33% residuo; i contributi previdenziali obbligatori versati seguono invece le proprie regole di deducibilità.

Esempio numerico ordinario, non riferito ai compensi speciali del lavoro sportivo dilettantistico: con 30.000 € di compensi rilevanti, il reddito determinato al 67% è pari a 20.100 €. Se il contribuente ha versato 3.000 € di contributi previdenziali obbligatori deducibili, l’imponibile esemplificativo è 17.100 €. L’imposta al 15% sarebbe 2.565 €; al 5%, se spettante, 855 €. Non abbiamo sottratto nuovamente le spese effettive dall’imponibile e non abbiamo confuso contributi versati con contributi stimati ancora da pagare.

La simulazione non determina automaticamente il netto reale: conta il tipo di rapporto, l’anno di versamento, l’esistenza di altri redditi o attività e le regole del lavoro sportivo. Per verificare le ipotesi di una normale Partita IVA puoi utilizzare il calcolatore fiscale RM, scegliendo correttamente il coefficiente e la posizione previdenziale; non usarlo come sostituto di un calcolo specifico dei compensi sportivi agevolati.

Lavoro sportivo: la franchigia fiscale di 15.000 euro non è il forfettario

Una delle confusioni più frequenti è equiparare il coefficiente forfettario 67% all’agevolazione fiscale per il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Sono regimi concettualmente diversi. L’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non costituiscono base imponibile fiscale fino a 15.000 € annui complessivi, quando le prestazioni e i compensi rientrano realmente nel perimetro della norma. Non si può applicare la franchigia a qualsiasi ricavo del 93.19.99 soltanto perché è classificato come sportivo.

Se un soggetto è retribuito come collaboratore sportivo nell’area del dilettantismo, la qualificazione del rapporto e gli adempimenti specifici vanno verificati prima della tassazione. Per una società che gestisce un autodromo, per un operatore che vende accessi a una galleria del vento o per un’impresa che offre servizi venatori, non scatta un’esenzione generica dei primi 15.000 €. Anche un atleta indipendente deve dimostrare che le somme ricevute abbiano la natura di compensi di lavoro sportivo agevolabili, distinguendole da premi, sponsorizzazioni e altre entrate.

La franchigia è complessiva e richiede attenzione quando il lavoratore riceve compensi da più enti. Lo stesso articolo 36 disciplina l’autocertificazione dell’ammontare già percepito nell’anno. I premi sportivi e i corrispettivi per prestazioni commerciali seguono regole proprie: chiamare «premio» un compenso contrattuale non basta a modificarne la tassazione. La distinzione è spiegata anche nella guida RM sul lavoro sportivo e sulle soglie fiscali.

Esempio: un collaboratore sportivo dilettantistico riceve 12.000 € da una ASD e 7.000 € da un’altra, entrambi qualificati come compensi di lavoro sportivo nel perimetro normativo. L’aggregato è 19.000 €, quindi la parte oltre 15.000 € è rilevante secondo l’articolo 36, con gli adempimenti del caso. Non bisogna prendere ciascun compenso isolatamente, né presumere che ogni euro sia un ricavo da assoggettare al normale coefficiente del 67%.

Contributi INPS: quale gestione previdenziale si applica?

Non esiste un’unica risposta previdenziale per l’intero 93.19.99. Un professionista che svolge lavoro sportivo autonomo dilettantistico, un collaboratore coordinato e continuativo sportivo, un lavoratore subordinato e il titolare di un’impresa di gestione di strutture hanno inquadramenti potenzialmente diversi. Il codice è una classificazione economica e non determina da solo l’iscrizione alla Gestione Separata né alle gestioni artigiani e commercianti.

Per il lavoro sportivo dilettantistico la disciplina specifica è contenuta nell’articolo 35 del D.Lgs. 36/2021. L’INPS chiarisce che la franchigia contributiva di 5.000 € annui complessivi opera nei casi previsti dalla normativa, con regole proprie per collaborazioni e prestazioni autonome sportive. Va distinta dalla soglia fiscale di 15.000 €: una cifra riguarda la base contributiva e l’altra quella fiscale. Inoltre, secondo la disciplina transitoria, l’imponibile pensionistico può subire una riduzione fino al 2027, mentre alcune aliquote aggiuntive seguono una base diversa.

Per il 2026 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 8/2026 sulle aliquote Gestione Separata, che comprende anche collaboratori e liberi professionisti del settore sportivo dilettantistico. Le aliquote e la ripartizione dipendono dalla situazione assicurativa e dal rapporto; riportare una percentuale unica in una scheda del 93.19.99 darebbe una risposta falsa per molte delle attività incluse.

Se invece si gestisce stabilmente un impianto, una riserva o un servizio organizzato in forma d’impresa, vanno esaminati natura commerciale o artigiana dell’attività, eventuale iscrizione al Registro delle Imprese, partecipazione personale al lavoro, organizzazione e gestione scelta. Un atleta subordinato segue infine le regole contributive del lavoro subordinato sportivo previste per il suo rapporto. Prima di aprire la posizione contributiva, occorre qualificare il soggetto, non soltanto leggere il titolo ATECO.

Autorizzazioni, fatturazione e casi pratici da controllare

Le pratiche cambiano radicalmente tra chi presta servizi personali e chi gestisce una struttura aperta al pubblico. La tabella seguente non sostituisce le autorizzazioni territoriali, ma aiuta a individuare le verifiche da non ignorare prima di avviare l’attività.

  • Arbitro o cronometrista indipendente: verificare il contratto e il sistema di assegnazione delle gare, il carattere professionale della prestazione, l’inquadramento come lavoratore sportivo e i documenti fiscali richiesti.
  • Atleta indipendente: distinguere compensi per prestazioni, premi, sponsorizzazioni, merchandising e prestazioni didattiche. Non assumere che abbiano tutti lo stesso ATECO o la medesima imponibilità.
  • Giocatore eSport indipendente: distinguere la competizione dalla creazione di contenuti, dal lavoro per il club e dall’organizzazione di tornei. Verificare anche il contratto con piattaforme e committenti esteri.
  • Autodromo o galleria del vento: verificare titoli per l’attività, accessibilità, sicurezza dell’impianto, responsabilità verso utenti e spettatori, eventuali discipline ambientali e assicurative.
  • Maneggio o struttura ippica: approfondire benessere animale, requisiti locali, autorizzazioni della struttura e prestazioni eventualmente autonome di insegnamento o turismo.
  • Riserva di pesca/caccia sportiva: verificare norme regionali, concessioni, gestione del territorio e distinzione fra attività ricreativa e attività produttiva o commerciale.

Un controllo economico concreto consiste nel separare su un prospetto gli incassi previsti per categorie: prestazioni sportive personali, ingressi a strutture, lezioni, eventi organizzati, pubblicità, premi e vendite. Per ciascuna voce annotare chi paga, a fronte di quale contratto, con quale periodicità e con quali costi e autorizzazioni. Questo esercizio consente di individuare tempestivamente possibili attività secondarie da classificare a parte.

Caso A: una persona svolge stabilmente prestazioni arbitrali per più organizzatori e mantiene un’organizzazione autonoma. Il 93.19.99 è un candidato da verificare, mentre il trattamento previdenziale dipende dal rapporto. Caso B: un centro organizza corsi di nuoto e affitta corsie: non si passa automaticamente al 93.19.99, perché insegnamento e impianto hanno voci specifiche. Caso C: un operatore organizza gare di ciclismo per società terze senza possedere un impianto: il riferimento iniziale da esaminare è 93.19.10, non il codice residuale dell’atleta.

Domande frequenti sul codice ATECO 93.19.99

Il codice 93.19.99 è corretto per un arbitro sportivo?

È previsto nelle note ISTAT per arbitri, giudici di gara e cronometristi indipendenti. Tuttavia il rapporto effettivo può essere lavoro sportivo subordinato, autonomo o collaborazione secondo le condizioni concrete. Non basta il ruolo di arbitro per imporre apertura della Partita IVA o Gestione Separata ordinaria.

Un calciatore o un atleta dilettante deve aprire Partita IVA?

Non per il semplice fatto di praticare sport o percepire un compenso. Si deve distinguere tra rapporto con società sportiva, compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, attività professionale autonoma abituale e altre fonti di ricavo. Il codice può essere pertinente all’attività economica indipendente, non a ogni tesserato.

Un gamer competitivo può usare il codice 93.19.99?

Sì, le note ISTAT includono i partecipanti indipendenti alle competizioni eSport. Un club eSport, una sala gaming e un organizzatore di tornei svolgono però attività distinte e devono verificare codici diversi. Pubblicità, streaming e vendita di prodotti richiedono un controllo separato.

Il 67% è la percentuale delle tasse da pagare?

No. È il coefficiente di redditività ordinariamente rilevante per le attività della corrispondente categoria del forfettario: si applica ai ricavi/compensi per determinare un reddito convenzionale. L’imposta sostitutiva del 15% o, se spettante, del 5% si calcola sulla base imponibile secondo la legge. Il coefficiente va sempre validato tramite il raccordo dell’attività reale.

La soglia di 15.000 euro si applica anche agli autodromi?

No. La soglia fiscale riguarda i compensi qualificati di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo ai sensi dell’articolo 36 D.Lgs. 36/2021, non tutti i ricavi di un soggetto con codice 93.19.99. Un’impresa che vende ingressi o servizi sportivi segue il proprio regime fiscale.

Qual è la differenza tra 93.19.99 e 93.19.10?

Il 93.19.10 riguarda organizzazioni sportive, enti, federazioni e promozione o produzione di eventi; il 93.19.99 riguarda le prestazioni indipendenti di atleti/operatori e gli altri servizi espressamente ricompresi nelle note. Chi organizza una gara non svolge necessariamente la medesima attività di chi vi compete.

Fonti ufficiali e approfondimenti utili

Classificazione e perimetro: ISTAT ATECO 2025 e aggiornamenti; volume ufficiale ISTAT con struttura, inclusioni ed esclusioni (voce 93.19.99); tavole di raccordo ATECO 2022–2025 aggiornate nel 2026.

Regime fiscale e lavoro sportivo: D.Lgs. 81/2025, art. 1, coefficienti transitori del regime forfettario; D.Lgs. 36/2021, art. 36, tassazione del lavoro sportivo; INPS circolare n. 88/2023 sulla riforma del lavoro sportivo; INPS, Gestione Separata e aliquote 2026. Le fonti sono da applicare al contratto e all’attività concreti: non esiste un unico regime fiscale/previdenziale valido per tutte le tipologie ricomprese nel codice.

Richiedi informazioni sui nostri servizi di apertura, contabilità e gestione fiscale della Partita IVA.

  • Apertura della Partita IVA
  • Gestione del regime forfettario
  • Gestione della contabilità semplificata
Caterina Caterina Servizio clienti
Compila il modulo indicando il servizio fiscale che ti interessa e descrivi brevemente la tua esigenza.
RM Regimeminimi.com

Un progetto di The Loft S.r.l.s.

Via Mariotti 190
51100 Pistoia (PT)
P.IVA 01843800473
REA PT-184294

Servizio

Prezzi Contattaci Chi siamo Recensioni

Contenuti

Guide fiscali Professioni e attività News Consulenze gratuite Strumenti di lavoro

Legale

Termini e condizioni Privacy Cookie

I contenuti di Regimeminimi.com hanno finalità informative e divulgative e non sostituiscono una consulenza professionale personalizzata. Le informazioni fiscali e previdenziali possono variare in base alla situazione individuale e agli aggiornamenti normativi.

© 2026 Regimeminimi.com – Tutti i diritti riservati.