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Coefficiente di redditività 78%: professionisti, consulenti e calcolo

Aggiornato il 10 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Coefficiente di redditività 78%: professionisti, consulenti e calcolo

Il coefficiente di redditività del 78% nel regime forfettario riguarda il grande gruppo storico delle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, finanziarie e assicurative previsto dall’Allegato 4 alla Legge 190/2014. Il 78% dei compensi o ricavi fiscalmente rilevanti viene considerato reddito forfettario iniziale; il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario.

È il coefficiente più spesso associato ai professionisti, ma non significa che “freelance = 78%”. Alcune attività digitali, creative o operative possono ricadere nel 67%, mentre la corretta percentuale dipende dal codice ATECO e dall’attività realmente svolta. Nel 2026, con ATECO 2025, va inoltre rispettato il raccordo transitorio con i gruppi ATECO 2007 finché non saranno approvati nuovi coefficienti.

Cosa significa coefficiente di redditività 78%

Il 78% non è la tassa da pagare. È il parametro con cui si determina il reddito nel regime forfettario. Se un professionista incassa 30.000 euro e il coefficiente corretto è 78%, il reddito forfettario iniziale è 23.400 euro. La quota implicita di costi è 6.600 euro, pari al 22%.

Dal reddito forfettario si deducono poi i contributi previdenziali obbligatori versati, secondo la disciplina applicabile. Soltanto dopo si calcola l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando spettante.

Quali attività hanno il coefficiente del 78%

La tabella vigente collega il 78% ai gruppi storici ATECO 64-65-66, da 69 a 75, 85 e da 86 a 88. In termini sostanziali comprende molte professioni e attività intellettuali, sanitarie, tecniche, di formazione, finanziarie e assicurative.

  • consulenza gestionale e diverse attività professionali specialistiche;
  • attività legali, contabili e professionali ricomprese nei gruppi previsti;
  • architettura, ingegneria e altre attività tecniche quando classificate nel gruppo corrispondente;
  • pubblicità, ricerche di mercato e altre attività professionali nei gruppi dedicati;
  • sanità e servizi professionali collegati;
  • istruzione e formazione comprese nel gruppo normativo;
  • servizi finanziari e assicurativi ricondotti ai gruppi previsti.

Un esempio RM è il Product Manager inquadrato come consulenza gestionale, per il quale il coefficiente indicato è 78%. Anche il Digital Marketer, quando ricondotto al gruppo professionale pertinente, può utilizzare il 78%.

Non tutti i consulenti e freelance hanno il 78%

Il titolo professionale non basta. Un consulente gestionale può appartenere al gruppo storico del 78%, mentre un professionista che svolge attività informatiche classificate in gruppi differenti può avere il 67%. Lo stesso vale per creator, attività artistiche e diversi servizi digitali.

Per questo non è corretto scegliere il coefficiente in base a una descrizione generica come “consulente”, “freelance” o “professionista”. Bisogna definire cosa viene venduto al cliente, individuare il codice ATECO corretto e verificare a quale gruppo della tabella corrisponde.

ATECO 2025 e coefficiente 78% nel 2026

ATECO 2025 è operativa dal 1° aprile 2025, ma i coefficienti del forfettario non sono stati sostituiti automaticamente da una nuova tabella. Il decreto legislativo 81/2025 stabilisce che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti sulla nuova classificazione, continuano ad applicarsi quelli dell’Allegato 4 individuati attraverso il codice corrispondente secondo ATECO 2007.

Nel 2026 il passaggio corretto è quindi: attività reale → codice ATECO 2025 → raccordo → gruppo previsto dall’Allegato 4 → coefficiente. L’ISTAT pubblica le tavole di corrispondenza aggiornate tra le classificazioni.

Come si calcola il reddito con il 78%

Con 20.000 euro di compensi rilevanti, il reddito forfettario iniziale è 15.600 euro. Il 22% restante, pari a 4.400 euro, rappresenta la quota di costi presunta dal regime.

  • Compensi: 20.000 €.
  • Coefficiente: 78%.
  • Reddito forfettario iniziale: 15.600 €.
  • Quota forfettaria di costi: 4.400 €.

Per calcolare anche previdenza e imposta puoi utilizzare il calcolatore delle tasse del regime forfettario, scegliendo l’inquadramento previdenziale effettivamente applicabile.

Esempio con 40.000 euro di compensi

Con 40.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito forfettario iniziale è 31.200 euro. Se, a titolo esemplificativo, i contributi previdenziali obbligatori deducibili fossero 6.000 euro, la base prima dell’imposta diventerebbe 25.200 euro.

Con aliquota sostitutiva del 15% l’imposta sarebbe 3.780 euro; con aliquota del 5%, quando spettante, sarebbe 1.260 euro. L’esempio serve a mostrare il metodo: i contributi reali dipendono dalla Gestione Separata o dalla Cassa professionale e non possono essere sostituiti da una percentuale unica valida per tutti.

78% e Gestione Separata non sono sinonimi

Il coefficiente di redditività è fiscale; la gestione previdenziale è un altro livello dell’inquadramento. Molti professionisti senza Cassa sono iscritti alla Gestione Separata, ma professioni ordinistiche possono avere una propria Cassa. Due attività entrambe al 78% possono quindi avere contributi completamente diversi.

Per stimare il netto bisogna tenere separati: coefficiente, previdenza e imposta sostitutiva.

Differenza tra coefficiente 78% e 67%

Il 78% presume una quota di costi del 22%; il 67% ne presume una del 33%. Su 50.000 euro di ricavi o compensi, il reddito forfettario iniziale è rispettivamente 39.000 e 33.500 euro. La differenza di 5.500 euro dimostra perché un codice ATECO errato può incidere molto sul calcolo fiscale.

La guida sul coefficiente di redditività 67% approfondisce il gruppo residuale e il confine con le attività professionali.

Il 22% di costi deve essere sostenuto davvero?

No. Il 22% è una quota forfettaria e non una deduzione subordinata alla prova di costi effettivi. Se un consulente spende soltanto il 10% dei compensi, il coefficiente resta 78%; se spende il 30%, non può abbassare ulteriormente il reddito deducendo analiticamente i normali costi dell’attività.

Questo è uno dei motivi per cui il forfettario tende a essere più favorevole alle attività con costi reali contenuti e margini elevati, fermo restando che la convenienza va valutata insieme a IVA, contributi e situazione personale.

Errori frequenti sul coefficiente 78%

  • Applicare il 78% a qualsiasi freelance o consulente.
  • Confondere il coefficiente con l’aliquota delle tasse.
  • Ritenere che 78% significhi automaticamente Gestione Separata.
  • Usare direttamente le prime cifre di ATECO 2025 sulla vecchia tabella senza raccordo.
  • Dedurre una seconda volta i normali costi reali.
  • Ignorare la Cassa professionale o il corretto inquadramento previdenziale.

Checklist per verificare il 78%

  • Definisci l’attività realmente svolta.
  • Individua il codice ATECO 2025 corretto.
  • Verifica il raccordo con ATECO 2007.
  • Controlla che il gruppo rientri tra quelli associati al 78%.
  • Applica il coefficiente ai compensi o ricavi rilevanti.
  • Deduci i contributi previdenziali obbligatori secondo il tuo inquadramento.
  • Calcola infine l’imposta sostitutiva.

Domande frequenti sul coefficiente di redditività 78%

Chi ha il coefficiente di redditività 78%?

Molte attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, finanziarie e assicurative appartenenti ai gruppi previsti dall’Allegato 4.

Tutti i professionisti hanno il 78%?

No. La percentuale dipende dal codice ATECO e dall’attività reale; alcune attività svolte da freelance ricadono nel 67% o in altri gruppi.

Con 10.000 euro di compensi quanto è il reddito al 78%?

Il reddito forfettario iniziale è 7.800 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori applicabili.

Il 22% restante è una deduzione aggiuntiva?

No. È già la quota di costi riconosciuta forfettariamente dal coefficiente.

ATECO 2025 ha modificato il coefficiente 78%?

Non automaticamente. Finché non saranno approvati nuovi coefficienti, continua il raccordo con i gruppi ATECO 2007 previsto dalla disciplina transitoria.

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