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Codice ATECO marmista 2026: 23.70.10, 23.70.20 e posa 43.33.00

Aggiornato il 4 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO marmista 2026: 23.70.10, 23.70.20 e posa 43.33.00

Il codice ATECO del marmista nel 2026 è 23.70.10 quando l’attività principale consiste nel taglio e nella lavorazione ordinaria di pietre e marmo. La classificazione ATECO 2025 distingue però questa attività dalla lavorazione artistica, dalla posa in opera e dall’estrazione in cava.

Per scegliere il codice corretto non basta quindi la parola “marmista”: bisogna verificare se l’impresa lavora il materiale in laboratorio, realizza monumenti o mosaici, posa rivestimenti in cantiere oppure svolge più attività insieme.

Argomenti del post

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  • ATECO 23.70.10: taglio e lavorazione di pietre e marmo
  • ATECO 23.70.20: lavorazione artistica
  • ATECO 43.33.00: posa di marmo, granito e ardesia
  • 23.70.10 e 43.33.00: esempio pratico
  • Estrazione in cava: non è 23.70.10
  • Frantumazione di pietre: 23.70.30
  • Coefficiente 67% per 23.70.10 e 23.70.20
  • Posa 43.33.00: coefficiente 86%
  • Commercio di pietre e manufatti
  • INPS Artigiani 2026
  • Errori da evitare
  • Guide collegate
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

ATECO 23.70.10: taglio e lavorazione di pietre e marmo

Le note ATECO 2025 dell’ISTAT includono nel codice 23.70.10 – Taglio e lavorazione di pietre e di marmo:

  • taglio e segagione della pietra;
  • modellatura e sagomatura;
  • finitura di pietre destinate, ad esempio, all’edilizia, ai lavori stradali o alle coperture;
  • fabbricazione di mobili in pietra.

Il codice è quindi adatto a laboratori che lavorano lastre e blocchi per produrre piani, soglie, davanzali, rivestimenti, elementi di arredo e altri manufatti lapidei.

ATECO 23.70.20: lavorazione artistica

Per la lavorazione artistica di marmo e di altre pietre affini il riferimento è 23.70.20. L’ISTAT include, tra gli esempi:

  • lavorazione della pietra per monumenti funerari;
  • fabbricazione di statue, escluse le opere originali artistiche;
  • lavori in mosaico.

Se lapidi, monumenti o mosaici rappresentano una parte stabile dell’attività, è quindi necessario verificare il codice artistico invece di ricondurre tutto al 23.70.10.

ATECO 43.33.00: posa di marmo, granito e ardesia

La posa in opera appartiene a un’altra sezione ATECO. Il codice 43.33.00 – Rivestimento di pavimenti e di pareti comprende la posa, applicazione o installazione in edifici e altre costruzioni di rivestimenti in pietra da taglio, marmo, granito e ardesia.

Se la posa è una vera attività autonoma e ricorrente, può quindi essere necessario aggiungere il 43.33.00. La differenza è importante anche per il forfettario: il gruppo costruzioni della divisione 43 ha coefficiente di redditività dell’86%, mentre 23.70.10 e 23.70.20 utilizzano il 67%.

23.70.10 e 43.33.00: esempio pratico

Un’impresa che lavora piani e soglie in laboratorio ma svolge anche una distinta attività di posa può avere due codici. Se i ricavi appartengono a gruppi fiscali diversi, devono essere separati nel calcolo del reddito forfettario.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, quando più attività rientrano in gruppi merceologici differenti, i ricavi devono essere suddivisi nei distinti righi del quadro LM.

Estrazione in cava: non è 23.70.10

Le note ISTAT escludono dal gruppo 23.70 le attività svolte dai gestori di cave, come la produzione di pietra da taglio grezza. L’estrazione appartiene alla divisione 08 e va tenuta distinta dal laboratorio che acquista il materiale e lo trasforma.

Frantumazione di pietre: 23.70.30

ATECO 2025 prevede inoltre il codice 23.70.30 – Frantumazione di pietre per l’attività di frantumazione non connessa alle attività estrattive. Anche questo codice non va confuso con il normale taglio e finitura svolti dal marmista.

Coefficiente 67% per 23.70.10 e 23.70.20

Le attività della divisione 23 rientrano nel gruppo delle altre attività economiche del regime forfettario, con coefficiente di redditività del 67%. Con 50.000 euro di ricavi il reddito forfettario lordo è quindi 33.500 euro.

Il coefficiente non è un’aliquota d’imposta: serve a determinare il reddito sul quale incidono poi contributi previdenziali e imposta sostitutiva.

Posa 43.33.00: coefficiente 86%

Le attività della divisione 43 rientrano invece nel gruppo costruzioni, con coefficiente dell’86%. Se il marmista ha una distinta attività di posa, è quindi errato applicare il 67% a tutti gli incassi.

Commercio di pietre e manufatti

La vendita del manufatto realizzato dal laboratorio fa parte normalmente dell’attività produttiva. Diverso è il caso di una vera attività di commercio di lastre, pietre o prodotti acquistati da terzi e rivenduti senza lavorazione sostanziale.

Quando il commercio è autonomo e stabile va verificato il relativo codice ATECO; nel forfettario i ricavi commerciali appartengono generalmente al gruppo con coefficiente del 40%.

INPS Artigiani 2026

Per il marmista che opera con i requisiti dell’impresa artigiana, il riferimento tipico è la Gestione Artigiani INPS. La Circolare INPS n. 14/2026 fissa il minimale a 18.808 euro, il contributo minimo annuo a 4.521,36 euro e l’aliquota ordinaria al 24% fino alla prima fascia.

Errori da evitare

  • usare 23.70.10 anche per monumenti e mosaici senza verificare il 23.70.20;
  • considerare la posa in cantiere automaticamente compresa nella lavorazione di laboratorio;
  • applicare il 67% ai ricavi di posa quando la relativa attività rientra nel gruppo costruzioni all’86%;
  • confondere lavorazione e attività estrattiva;
  • ignorare una vera attività di commercio;
  • scegliere la previdenza basandosi soltanto sul codice ATECO.

Guide collegate

Dopo aver verificato il codice consulta il regime forfettario marmista, la guida su come aprire Partita IVA da marmista, il calcolo delle tasse e la pagina dedicata al commercialista per marmista.

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