Il regime forfettario per marmista nel 2026 può essere applicato quando l’attività è esercitata con Partita IVA e sono rispettati i requisiti previsti dalla disciplina fiscale. Per il taglio e la lavorazione di pietre e marmo in laboratorio il riferimento ATECO 2025 è 23.70.10 – Taglio e lavorazione di pietre e di marmo, con coefficiente di redditività del 67%.
Prima di calcolare tasse e contributi bisogna però distinguere la lavorazione ordinaria dalla lavorazione artistica, dalla posa in opera, dall’estrazione in cava e dal commercio dei materiali. Sono attività vicine ma non equivalenti: possono richiedere codici ATECO e coefficienti forfettari diversi.
Marmista in forfettario 2026: dati essenziali
- ATECO lavorazione ordinaria: 23.70.10;
- coefficiente di redditività: 67%;
- lavorazione artistica: 23.70.20;
- posa di rivestimenti in marmo, granito o ardesia: 43.33.00, da verificare quando costituisce attività autonoma;
- coefficiente costruzioni: 86% per le attività del gruppo 43;
- soglia ordinaria del forfettario: 85.000 euro di ricavi percepiti;
- uscita immediata: oltre 100.000 euro percepiti nell’anno;
- imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% quando ricorrono i requisiti della nuova attività;
- previdenza tipica: Gestione Artigiani INPS quando ricorrono i requisiti dell’impresa artigiana;
- minimale INPS Artigiani 2026: 18.808 euro;
- contributo minimo annuo Artigiani 2026: 4.521,36 euro.
ATECO 23.70.10: cosa comprende davvero
Le note ATECO 2025 dell’ISTAT includono nel 23.70.10 il taglio, la modellatura e la finitura di pietre, ad esempio per impieghi nell’edilizia, nei lavori stradali e nelle coperture. È compresa anche la fabbricazione di mobili in pietra.
Il codice è quindi coerente con il laboratorio che sega lastre, sagoma e finisce marmo, granito e altre pietre per realizzare piani, soglie, davanzali, elementi di arredo e manufatti destinati all’edilizia o ad altri impieghi.
Lavorazione artistica: ATECO 23.70.20
La lavorazione artistica non va assorbita automaticamente nel 23.70.10. L’ISTAT dedica il codice 23.70.20 – Lavorazione artistica di marmo e di altre pietre affini a lavorazioni come monumenti funerari, fabbricazione di statue non originali artistiche e lavori in mosaico.
Se l’impresa realizza stabilmente lapidi, monumenti, statue o mosaici, è quindi opportuno verificare se il 23.70.20 debba essere indicato come attività principale o secondaria. Anche questo codice rientra nel gruppo fiscale con coefficiente del 67%.
Posa in opera di marmo: quando entra il 43.33.00
La posa in opera è distinta dalla lavorazione in laboratorio. Le note ATECO 2025 includono nel codice 43.33.00 – Rivestimento di pavimenti e di pareti la posa di rivestimenti in pietra da taglio, marmo, granito e ardesia per pavimenti e pareti.
Se il marmista si limita a consegnare e montare il manufatto da lui lavorato come prestazione accessoria, la situazione va valutata nel suo complesso. Se invece la posa in cantiere è una vera attività autonoma e stabile, può servire il relativo codice. Il punto è importante anche fiscalmente: le attività della divisione 43 rientrano nel gruppo costruzioni, con coefficiente di redditività dell’86%.
Lavorazione e posa: esempio con due coefficienti
Se un’impresa incassa 40.000 euro dalla lavorazione in laboratorio e 10.000 euro da una distinta attività di posa classificata nel gruppo costruzioni, il reddito forfettario lordo non va calcolato applicando un unico coefficiente:
40.000 × 67% + 10.000 × 86% = 35.400 euro.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in presenza di attività appartenenti a gruppi merceologici diversi, i ricavi devono essere suddivisi nei distinti righi del quadro LM.
Estrazione in cava: attività diversa
Le note ISTAT escludono dal gruppo 23.70 le attività svolte dai gestori di cave, come la produzione di pietra da taglio grezza, rinviando alla divisione 08. Un laboratorio che acquista lastre o blocchi e li lavora non va quindi confuso con l’attività estrattiva.
Come funziona il coefficiente del 67%
Nel forfettario i costi effettivi non vengono sottratti uno per uno. Con coefficiente 67%, 30.000 euro di incassi della lavorazione producono un reddito forfettario lordo di 20.100 euro. Il restante 33% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario.
Il 67% non è quindi l’imposta da pagare. Dal reddito forfettario si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati e sulla base residua si applica l’imposta sostitutiva.
INPS Artigiani 2026
Quando il marmista esercita personalmente l’attività con i requisiti dell’impresa artigiana, il riferimento previdenziale è la Gestione Artigiani. La Circolare INPS n. 14/2026 fissa il minimale di reddito a 18.808 euro, il contributo minimo annuo a 4.521,36 euro e l’aliquota ordinaria al 24% fino alla prima fascia di 56.224 euro.
Con coefficiente 67%, il reddito forfettario supera il minimale intorno a 28.072 euro di ricavi. Sotto questa soglia il reddito fiscale può essere inferiore al minimale, ma per l’artigiano iscritto per l’intero anno continua a operare la contribuzione minima salvo agevolazioni o situazioni particolari.
Riduzione INPS del 35%
I contribuenti forfettari iscritti alla Gestione Artigiani possono richiedere, quando ne possiedono i requisiti, il regime contributivo agevolato con riduzione del 35%. La riduzione non è automatica e deve essere valutata anche per gli effetti sull’accredito previdenziale e sulla minore deduzione dei contributi dal reddito.
Costi reali del laboratorio: perché il 33% può essere poco
Un laboratorio lapideo può sostenere costi elevati per lastre e blocchi, utensili diamantati, segatrici, frese, CNC, lucidatrici, acqua, energia, aspirazione, movimentazione, trasporto, smaltimenti, manutenzione e personale. Nel forfettario tali costi non vengono dedotti analiticamente.
Se le spese reali superano stabilmente il 33% implicito nel coefficiente, oppure sono previsti investimenti importanti con molta IVA sugli acquisti, è opportuno confrontare il forfettario con un regime analitico prima di considerarlo automaticamente più conveniente.
Polveri e silice: un tema operativo da non ignorare
La lavorazione dei materiali lapidei comporta anche profili di salute e sicurezza. L’INAIL segnala che segagione, fresatura, levigatura e lucidatura possono generare esposizione a polveri contenenti silice cristallina, con particolare attenzione alle lavorazioni a secco e alle pietre artificiali ad alto contenuto di quarzo.
Il rischio deve essere valutato e gestito con le misure di prevenzione applicabili. Questo aspetto non modifica il coefficiente fiscale, ma incide concretamente sull’organizzazione del laboratorio, sugli impianti e sui costi.
Emissioni e AUA: dipende dal processo e dal territorio
Non esiste un’unica autorizzazione identica per ogni marmista. In funzione di lavorazioni, impianti, consumi e disciplina regionale possono essere necessari adempimenti ambientali per emissioni, scarichi, rumore o rifiuti. Ad esempio, la ricognizione SUAP della Camera di Commercio di Mantova richiama, per il marmista, autorizzazioni alle emissioni e AUA in presenza delle condizioni previste dalla normativa ambientale e regionale.
Prima di aprire o trasferire il laboratorio va quindi verificato il quadro concreto con il SUAP e gli enti competenti, senza presumere che la sola apertura fiscale abiliti automaticamente tutti gli impianti.
Imposta al 5% o al 15%
L’imposta sostitutiva è ordinariamente del 15%. Il 5% può spettare nel periodo agevolato iniziale soltanto se sono rispettate le condizioni previste per le nuove attività. Aprire una nuova Partita IVA o un nuovo laboratorio non basta da solo a ottenere l’aliquota ridotta.
Guide collegate
Per completare l’inquadramento consulta come aprire Partita IVA da marmista, il codice ATECO marmista, il calcolo delle tasse per marmista e la guida al commercialista per marmista.
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