Il codice ATECO del massaggiatore o massoterapista nel 2026 dipende dal servizio effettivamente svolto. La classificazione ATECO 2025 distingue in modo netto la massoterapia, le tecniche di trattamento del corpo e i centri massaggi non medico-terapeutici. Usare un codice “generico” perché contiene la parola massaggio può portare a coefficiente, previdenza e adempimenti sbagliati.
86.95.00: attività di massoterapia
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono espressamente i massoterapisti nel codice 86.95.00 – Attività di fisioterapia, insieme a fisioterapisti, ergoterapisti e terapisti occupazionali. La presenza del massoterapista nelle note è un dato di classificazione economica, non un’autorizzazione sanitaria automatica.
Il codice ATECO non attribuisce una qualifica sanitaria
Prima di utilizzare il 86.95.00 bisogna verificare quale titolo professionale è effettivamente posseduto e quali attività sono consentite da quel titolo. Il Ministero della Salute distingue figure come il massofisioterapista e il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Non è corretto presentarsi con uno di questi titoli senza averne i requisiti.
86.99.01: tecniche di trattamento del corpo
Il codice 86.99.01 – Tecniche di trattamento del corpo comprende, secondo ISTAT, shiatsu, massaggio thailandese, watsu, tui na e qigong. È una voce distinta dalla massoterapia del 86.95.00. Per chi pratica una di queste tecniche, il codice deve essere coerente con il servizio realmente offerto e con una comunicazione che non attribuisca prestazioni sanitarie riservate.
96.23.99: centro massaggi non medico-terapeutico
ATECO 2025 include nel 96.23.99 – Altri servizi di centri benessere, sauna e bagno di vapore n.c.a. le attività dei centri massaggi, escludendo i massaggi medico-terapeutici. Le note escludono inoltre da questa voce i massoterapisti del 86.95 e le tecniche del corpo del 86.99. È quindi una classificazione destinata a un modello di centro benessere diverso dalla prestazione professionale del massoterapista.
Massaggiatore benessere: il nome commerciale non basta
Espressioni come massaggiatore olistico, massaggiatore sportivo, massaggiatore benessere o operatore del massaggio non corrispondono automaticamente a un’unica voce ATECO. Bisogna verificare la tecnica praticata, il titolo posseduto, la finalità dichiarata e l’organizzazione dell’attività. In alcuni casi può essere appropriato il 86.99.01, in altri un’attività di centro benessere, mentre la massoterapia richiede un esame separato.
Massaggio sportivo: attenzione alla descrizione
La dicitura “massaggio sportivo” descrive spesso il contesto commerciale, ma non risolve da sola il problema della classificazione. Se il servizio viene presentato come trattamento terapeutico, riabilitativo o collegato a patologie, vanno verificate le competenze professionali necessarie. Se si tratta di benessere e trattamento corporeo non sanitario, codice e comunicazione devono riflettere tale natura.
Massofisioterapista: verificare la posizione individuale
Il massofisioterapista è una figura richiamata dal Ministero della Salute tra gli operatori di interesse sanitario. La disciplina concreta può dipendere dal titolo conseguito, dal periodo e dal percorso formativo. Per questo non è corretto trasformare una guida fiscale in un riconoscimento professionale generalizzato: prima dell’apertura occorre verificare la propria posizione documentale.
Massaggiatore capo bagnino
Il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è una figura distinta, indicata dal Ministero tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Anche in questo caso titolo, ambito di esercizio e attività effettiva vanno analizzati prima di scegliere il codice e la previdenza. Non è una denominazione utilizzabile da un generico operatore del benessere.
Coefficiente del 78% per 86.95.00 e 86.99.01
Nel regime forfettario i profili professionali collegati al 86.95.00 e al 86.99.01 utilizzano normalmente il coefficiente di redditività del 78%. Su 30.000 euro di compensi, il reddito lordo fiscale è quindi 23.400 euro prima della deduzione dei contributi obbligatori.
Coefficiente del 67% per 96.23.99
Per il 96.23.99 il coefficiente di riferimento è normalmente il 67%. La differenza è significativa: non bisogna scegliere il codice in funzione del coefficiente più conveniente, ma applicare il coefficiente conseguente all’attività realmente svolta e correttamente classificata.
Previdenza: il codice da solo non decide tutto
Il libero professionista senza Cassa autonoma è normalmente iscritto alla Gestione Separata INPS, mentre una struttura organizzata come impresa può richiedere un diverso inquadramento previdenziale. Codice ATECO, forma di esercizio e previdenza devono quindi essere letti insieme e non come tre scelte indipendenti.
Quando usare più codici ATECO
Se una persona svolge stabilmente attività autonome differenti, ad esempio tecniche del corpo e gestione di un centro con servizi più ampi, può essere necessario utilizzare più codici. Non serve invece moltiplicare i codici per ogni variante commerciale dello stesso servizio. La prevalenza economica e l’autonomia delle attività vanno valutate caso per caso.
Come descrivere la prestazione in fattura
La descrizione in fattura dovrebbe essere precisa e coerente con il codice e con le competenze dell’operatore: ad esempio “seduta shiatsu”, “trattamento del corpo” o la prestazione professionale effettivamente consentita. Formule come “terapia” o “riabilitazione” non dovrebbero essere utilizzate impropriamente da chi non possiede il titolo necessario.
Cinque casi pratici
- Massoterapista con titolo coerente: valutare 86.95.00.
- Operatore shiatsu: valutare 86.99.01.
- Operatore di massaggio thailandese: valutare 86.99.01.
- Centro massaggi non medico con locali e organizzazione: valutare 96.23.99.
- Operatore che offre più servizi differenti: verificare prevalenza e possibile pluralità di codici.
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