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Regime forfettario massaggiatore e massoterapista 2026: ATECO, tasse e INPS

Aggiornato il 7 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario massaggiatore e massoterapista 2026: ATECO, tasse e INPS

Il regime forfettario per massaggiatore e massoterapista nel 2026 non può essere inquadrato con un unico codice valido per tutti. ATECO 2025 distingue infatti la massoterapia, le tecniche di trattamento del corpo come shiatsu e massaggio thailandese e l’attività organizzata di centro massaggi non medico-terapeutico. La scelta cambia coefficiente di redditività, previdenza e adempimenti.

Argomenti del post

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  • Tre inquadramenti da distinguere nel 2026
  • Massoterapista: ATECO 86.95.00
  • Massofisioterapista e massaggiatore capo bagnino non sono sinonimi di massaggiatore
  • Shiatsu, massaggio thailandese e altre tecniche: 86.99.01
  • Centro massaggi non medico-terapeutico: 96.23.99
  • Coefficienti di redditività: 78% o 67%
  • Gestione Separata INPS nel caso professionale
  • Centro organizzato: previdenza da verificare come impresa
  • Limiti del regime forfettario
  • Imposta sostitutiva al 15% o al 5%
  • Esempio per un professionista con coefficiente 78%
  • Costi reali: cabina, lettino, oli, affitto e formazione
  • Comunicazione commerciale: evitare promesse sanitarie improprie
  • Guide collegate
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Tre inquadramenti da distinguere nel 2026

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 separano chiaramente tre situazioni. Il codice 86.95.00 comprende le attività dei massoterapisti; il 86.99.01 comprende tecniche di trattamento del corpo come shiatsu, massaggio thailandese, watsu, tui na e qigong; il 96.23.99 riguarda, tra l’altro, i centri massaggi diversi dai massaggi medico-terapeutici.

Massoterapista: ATECO 86.95.00

ATECO 2025 colloca i massoterapisti nel 86.95.00, denominato “Attività di fisioterapia”. La classificazione economica, però, non attribuisce da sola un titolo sanitario né consente di svolgere attività riservate. Prima di usare questa voce bisogna verificare il titolo posseduto, il percorso abilitante e l’effettivo perimetro professionale applicabile al singolo operatore.

Massofisioterapista e massaggiatore capo bagnino non sono sinonimi di massaggiatore

Il Ministero della Salute distingue figure storiche e qualifiche specifiche. Il massofisioterapista è richiamato tra gli operatori di interesse sanitario, mentre il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici rientra tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Non è quindi corretto estendere automaticamente queste qualifiche a chiunque offra massaggi per il benessere.

Shiatsu, massaggio thailandese e altre tecniche: 86.99.01

Per le tecniche di trattamento del corpo ISTAT utilizza il codice 86.99.01. Le note citano espressamente shiatsu, massaggio thailandese, watsu, tui na e qigong. Questo codice non va trasformato in una licenza per formulare diagnosi o promettere riabilitazione e cura: descrizione del servizio, comunicazione commerciale e fattura devono restare coerenti con la tecnica realmente praticata e con i limiti professionali.

Centro massaggi non medico-terapeutico: 96.23.99

Quando l’attività è organizzata come centro massaggi o centro benessere, con struttura, locali e servizi rivolti al benessere non medico-terapeutico, il riferimento da valutare è 96.23.99. ISTAT esclude da questa voce sia i massoterapisti del 86.95 sia le tecniche del corpo del 86.99. Il modello organizzativo può richiedere adempimenti d’impresa, SUAP e previdenza diversi da quelli del libero professionista.

Coefficienti di redditività: 78% o 67%

Per le attività professionali considerate nei codici 86.95.00 e 86.99.01 il coefficiente di redditività di riferimento è il 78%. Per il profilo di centro benessere del 96.23.99 il coefficiente è invece normalmente il 67%. Il coefficiente non è l’aliquota della tassa: stabilisce quale quota dei ricavi o compensi diventa reddito forfettario lordo.

Gestione Separata INPS nel caso professionale

Se l’attività è esercitata come libera professione senza una Cassa previdenziale autonoma, il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS. La circolare INPS n. 8/2026 indica il 26,07% per i professionisti senza altra previdenza obbligatoria e il 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati.

Centro organizzato: previdenza da verificare come impresa

Nel caso di un centro massaggi organizzato non è corretto applicare automaticamente la Gestione Separata. Forma dell’attività, lavoro personale del titolare, organizzazione di mezzi e personale e iscrizione al Registro Imprese possono portare verso una gestione previdenziale d’impresa. L’inquadramento va definito prima di stimare contributi e convenienza fiscale.

Limiti del regime forfettario

Nel 2026 il limite ordinario resta 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente. Se durante l’anno si superano 85.000 euro senza oltrepassare 100.000 euro, il regime cessa dall’anno successivo; oltre 100.000 euro opera la fuoriuscita immediata secondo le regole vigenti. Tutte le attività svolte con la stessa Partita IVA concorrono alla verifica complessiva.

Imposta sostitutiva al 15% o al 5%

L’imposta sostitutiva ordinaria è del 15%. Il 5% può spettare nell’anno di inizio e nei quattro successivi quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività. Il semplice cambio di denominazione del servizio o l’apertura di una nuova Partita IVA non rende automaticamente applicabile l’aliquota ridotta.

Esempio per un professionista con coefficiente 78%

Con 30.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito lordo forfettario è 23.400 euro. Con Gestione Separata al 26,07%, i contributi teorici sono circa 6.100,38 euro. Dopo la deduzione dei contributi, la base residua è circa 17.299,62 euro: l’imposta stimata è 2.594,94 euro al 15% oppure 864,98 euro al 5%, se spettante.

Costi reali: cabina, lettino, oli, affitto e formazione

Nel forfettario i costi non si deducono uno per uno. Affitto della stanza, lettino, biancheria, oli, detergenti, lavanderia, corsi, assicurazione, strumenti e pubblicità restano costi economici reali ma fiscalmente sono assorbiti dal coefficiente. Per chi sostiene spese elevate, soprattutto in un centro organizzato, il confronto con il regime ordinario diventa importante.

Comunicazione commerciale: evitare promesse sanitarie improprie

Chi svolge massaggi di benessere o tecniche del corpo deve prestare particolare attenzione alle parole usate sul sito, nei social e nei materiali promozionali. Termini come diagnosi, terapia, riabilitazione o trattamento di patologie possono presupporre competenze e qualifiche diverse. La comunicazione dovrebbe descrivere in modo trasparente ciò che viene realmente offerto.

Guide collegate

Approfondisci come aprire la Partita IVA, il codice ATECO corretto, il calcolo di tasse e contributi e la pagina sul commercialista per massaggiatori e massoterapisti.

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