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Regime forfettario massaggiatore e massoterapista 2026: tasse, INPS e ATECO

Aggiornato il 20 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario massaggiatore e massoterapista 2026: tasse, INPS e ATECO

Il regime forfettario per massaggiatore e massoterapista nel 2026 può essere applicato se sono rispettati i requisiti previsti dalla legge, ma prima bisogna identificare correttamente l’attività svolta. Con ATECO 2025, infatti, massoterapia, tecniche di trattamento del corpo e centro massaggi non medico-terapeutico possono avere codici, coefficienti e previdenza differenti.

Per il 2026 restano centrali la soglia di 85.000 euro, la fuoriuscita immediata oltre 100.000 euro, l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando spettante e, per molti professionisti senza Cassa, la Gestione Separata INPS al 26,07% o al 24% nei casi previsti. La convenienza però cambia molto tra libero professionista e centro organizzato.

Prima distinzione: quale attività svolgi davvero?

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 separano tre situazioni principali. Il codice 86.95.00 comprende i massoterapisti; il 86.99.01 comprende tecniche di trattamento del corpo come shiatsu, massaggio thailandese, watsu, tui na e qigong; il 96.23.99 riguarda, tra l’altro, i centri massaggi non medico-terapeutici.

Questa distinzione non è solo formale. Può cambiare il coefficiente di redditività, l’inquadramento previdenziale e gli adempimenti amministrativi. Il codice ATECO deve quindi descrivere l’attività reale e non va scelto in funzione del coefficiente fiscale più conveniente.

Massoterapista: ATECO 86.95.00 e coefficiente 78%

ATECO 2025 include espressamente i massoterapisti nel codice 86.95.00 – Attività di fisioterapia. Il fatto che il codice appartenga a questa classe non attribuisce automaticamente una qualifica sanitaria: titolo posseduto, percorso formativo e prestazioni consentite vanno verificati separatamente.

Nel regime forfettario, per questa attività professionale il coefficiente di redditività di riferimento è normalmente il 78%. Ciò significa che, su 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è pari a 23.400 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili.

Shiatsu e tecniche del corpo: ATECO 86.99.01

Per shiatsu, massaggio thailandese, watsu, tui na e qigong, ISTAT individua il codice 86.99.01 – Tecniche di trattamento del corpo. Anche qui il coefficiente di redditività è normalmente il 78%. La descrizione delle prestazioni deve restare coerente con la tecnica svolta e non attribuire finalità diagnostiche o riabilitative non spettanti.

Per approfondire la scelta tra i codici, consulta la guida dedicata al codice ATECO per massaggiatore e massoterapista.

Centro massaggi non medico: ATECO 96.23.99 e coefficiente 67%

Quando l’attività è organizzata come centro massaggi o centro benessere non medico-terapeutico, il riferimento da valutare è 96.23.99. ISTAT esclude da questa voce sia la massoterapia 86.95 sia le tecniche del corpo 86.99. Il coefficiente forfettario di riferimento è normalmente il 67%.

Il centro può inoltre richiedere adempimenti d’impresa, Registro Imprese, SUAP, eventuale SCIA e un inquadramento previdenziale diverso dalla Gestione Separata del libero professionista. È quindi essenziale non trattare centro organizzato e prestazione professionale come se fossero la stessa attività.

Limite di 85.000 euro e uscita oltre 100.000 euro

Per applicare il regime forfettario nel 2026 il limite ordinario di ricavi o compensi resta 85.000 euro. Se durante l’anno superi 85.000 euro ma non oltrepassi 100.000 euro, il regime cessa dall’anno successivo. Se invece superi 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata secondo le regole vigenti.

Se sulla stessa Partita IVA svolgi più attività, i ricavi o compensi vanno considerati complessivamente per verificare il limite. La presenza di più codici ATECO non crea quindi più soglie separate da 85.000 euro.

Redditi da lavoro dipendente: soglia 35.000 euro nel 2026

Per il 2026 è stata prorogata a 35.000 euro la soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati rilevante, nei casi previsti, per l’accesso al regime forfettario. La verifica riguarda il reddito dell’anno precedente e va letta insieme alle altre cause ostative.

Se il rapporto di lavoro è cessato, la disciplina può prevedere eccezioni; per questo chi combina lavoro dipendente e attività di massaggiatore o massoterapista dovrebbe verificare il caso concreto prima di applicare automaticamente la soglia.

Imposta sostitutiva: 15% oppure 5%

L’imposta sostitutiva ordinaria è pari al 15%. Può scendere al 5% per l’anno di inizio attività e i quattro successivi se sono rispettate tutte le condizioni previste per le nuove attività. Non basta chiudere una precedente posizione o cambiare denominazione del servizio per ottenere automaticamente l’aliquota ridotta.

La percentuale si applica alla base imponibile fiscale, non direttamente agli incassi. La base parte dal reddito determinato con il coefficiente e viene poi ridotta dei contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e fiscalmente deducibili.

Gestione Separata INPS 2026 per il professionista

Per il libero professionista senza Cassa autonoma il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS. La circolare INPS n. 8/2026 indica un’aliquota del 26,07% per i professionisti non pensionati e non assicurati presso altra forma pensionistica obbligatoria; nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati si applica il 24%.

Il minimale di reddito 2026 è pari a 18.808 euro. Non è un contributo minimo fisso come quello tipico delle gestioni Artigiani e Commercianti: rileva per l’accredito contributivo dell’intero anno. Al 26,07% l’importo corrispondente all’accredito pieno indicato dall’INPS è 4.903,25 euro.

Centro organizzato: previdenza da verificare come impresa

Nel caso del centro massaggi organizzato non è corretto applicare automaticamente la Gestione Separata. Forma giuridica, organizzazione dei mezzi, eventuale lavoro manuale del titolare, iscrizione al Registro Imprese e attività prevalente possono portare a un diverso inquadramento previdenziale.

Questo è uno dei motivi per cui il coefficiente del 67% non deve essere valutato da solo. Una struttura d’impresa può avere costi, contributi e adempimenti molto diversi da quelli di un professionista che lavora personalmente presso studi o palestre.

Esempio economico: professionista con 30.000 euro di compensi

Con 30.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è 23.400 euro. Applicando, a fini di stima economica, il 26,07% a questo reddito si ottengono contributi teorici di circa 6.100 euro.

Questa è però una simulazione economica, non il calcolo definitivo della dichiarazione. Ai fini fiscali, l’imposta sostitutiva si calcola sottraendo dal reddito forfettario i contributi obbligatori effettivamente versati e deducibili nel periodo, non automaticamente i contributi teoricamente maturati sullo stesso reddito.

Esempio fiscale con contributi realmente versati

Supponiamo sempre 30.000 euro di compensi e coefficiente 78%: il reddito lordo forfettario è 23.400 euro. Se nell’anno risultano 5.000 euro di contributi obbligatori effettivamente versati e deducibili, la base dell’imposta diventa 18.400 euro. L’imposta sarebbe quindi 2.760 euro al 15%, oppure 920 euro al 5% se l’aliquota agevolata è realmente spettante.

Questa distinzione tra contributi maturati e contributi versati evita di confondere il “netto economico stimato” con la base fiscale effettiva della dichiarazione.

Più attività con coefficienti diversi

Se la stessa persona svolge attività con coefficienti diversi, per esempio una prestazione professionale al 78% e un’attività di centro benessere al 67%, i ricavi devono essere attribuiti correttamente alle rispettive attività. Non è corretto applicare un unico coefficiente a tutti gli incassi.

La presenza di più codici ATECO deve riflettere attività realmente autonome e non essere usata solo per cercare il coefficiente più favorevole. Anche l’attività prevalente deve essere individuata coerentemente con ciò che viene effettivamente svolto.

Costi reali: quando il forfettario può essere meno conveniente

Nel forfettario i costi non vengono dedotti analiticamente. Per un massaggiatore possono pesare affitto della stanza, lettino, biancheria, oli, lavanderia, corsi, assicurazione, POS e pubblicità. Per un centro si aggiungono spesso utenze, dipendenti o collaboratori, arredi, pulizie, reception e costi amministrativi.

Se queste spese sono elevate rispetto agli incassi, il reddito determinato in modo forfettario può risultare superiore al margine economico reale. In questi casi il confronto con il regime ordinario diventa più importante rispetto a chi lavora con costi contenuti.

Fatture e comunicazione: attenzione alla natura sanitaria

Il trattamento IVA e le regole di fatturazione non dipendono soltanto dal codice ATECO. Una prestazione sanitaria può avere una disciplina diversa da un servizio di benessere non sanitario, e l’eventuale esenzione IVA richiede che siano rispettati i presupposti previsti dalla normativa.

Per questo non è corretto considerare ogni “massaggio” come prestazione sanitaria. Titolo dell’operatore, finalità della prestazione e modalità di esercizio devono essere coerenti. Nel regime forfettario l’IVA non viene normalmente addebitata per effetto del regime, ma la corretta qualificazione della prestazione resta comunque importante.

Quando il forfettario tende a essere più adatto

In termini generali il forfettario tende a essere più semplice quando l’attività è personale, i costi reali sono contenuti e non esistono cause ostative. Può invece richiedere un confronto più attento quando il centro ha costi elevati, personale, locali importanti o investimenti che nel forfettario non vengono dedotti analiticamente.

La convenienza non va quindi ridotta alla sola aliquota del 5% o del 15%. Bisogna confrontare reddito fiscale, contributi, costi reali e struttura dell’attività.

Domande frequenti

Un massaggiatore può aderire al regime forfettario?

Sì, se rispetta i requisiti del regime e non ricade nelle cause ostative. Prima va però definita correttamente l’attività, perché massoterapia, tecniche del corpo e centro massaggi possono avere inquadramenti diversi.

Qual è il coefficiente di redditività del massoterapista?

Per l’attività professionale riconducibile al codice 86.95.00 il coefficiente di riferimento è normalmente il 78%. Anche il 86.99.01 delle tecniche di trattamento del corpo utilizza normalmente il 78%.

Un centro massaggi usa sempre il coefficiente 67%?

Il 67% è il coefficiente normalmente collegato al 96.23.99, ma prima bisogna verificare che l’attività svolta sia davvero quella di centro massaggi non medico-terapeutico e non una prestazione professionale classificata diversamente.

Nel 2026 la soglia del lavoro dipendente è 35.000 euro?

Sì, per il 2026 la soglia rilevante nei casi previsti per redditi di lavoro dipendente e assimilati è stata prorogata a 35.000 euro. Restano da verificare le eccezioni previste, compreso il caso di cessazione del rapporto.

I contributi INPS si sottraggono sempre nello stesso anno in cui maturano?

No. Per il calcolo dell’imposta forfettaria si considerano i contributi obbligatori effettivamente versati e deducibili nel periodo d’imposta. Per questo una simulazione economica dei contributi maturati va tenuta distinta dal calcolo fiscale reale.

Approfondisci anche come aprire la Partita IVA, il codice ATECO corretto, il calcolo di tasse e contributi e la pagina sul commercialista per l’attività.

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