Un Digital Marketer può scegliere il regime forfettario nel 2026? Sì, se esercita come persona fisica, rispetta i limiti di ricavi e compensi e non si trova in una causa ostativa. Per chi gestisce campagne Google Ads e Meta Ads, fa consulenza di marketing, email marketing o advertising, il forfettario può semplificare gestione e imposte; non è però sempre il regime più conveniente, soprattutto quando sostiene spese elevate, compra pubblicità in proprio o lavora con più fornitori. La regola di partenza è 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente, imposta sostitutiva ordinaria del 15% oppure del 5% soltanto quando spettano le agevolazioni previste per le nuove attività.
Per molte prestazioni correttamente classificate nel gruppo pubblicitario della divisione 73, come ATECO 73.11.02 – conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari, il coefficiente di redditività di riferimento è 78%. Ma il titolo professionale «Digital Marketer» non sceglie automaticamente l’ATECO e non stabilisce da solo se i contributi vadano alla Gestione Separata INPS o a una gestione d’impresa. La sequenza corretta è: quali servizi vendi realmente, chi incassa il budget pubblicitario, come è organizzata l’attività, quali regole previdenziali si applicano, e soltanto dopo quale regime fiscale è consentito e conveniente.
Questa guida è dedicata alla scelta e alla gestione del regime forfettario per il Digital Marketer. Per evitare ripetizioni, gli esempi numerici completi di contributi, imposte, acconti e netto sono nella guida al calcolo tasse del Digital Marketer; la classificazione dettagliata delle attività è invece nella pagina sul codice ATECO per Digital Marketer. Qui trovi soprattutto i requisiti, gli errori che possono compromettere il regime e gli elementi pratici per decidere.
Requisiti 2026 per il regime forfettario del Digital Marketer
Il regime forfettario, previsto dall’articolo 1, commi 54–89, della legge 190/2014, è riservato a imprenditori individuali e lavoratori autonomi persone fisiche che soddisfano le condizioni di legge. Una società di capitali non può applicare il forfettario in quanto tale; anche per le persone fisiche vi sono situazioni in cui partecipazioni societarie o altri rapporti producono cause ostative. Non basta quindi che un consulente lavori da solo e che il fatturato sia sotto la soglia.
Il limite ordinario di accesso guarda ai ricavi o compensi fiscalmente rilevanti dell’anno precedente, nel quadro delle norme sul periodo di attività. Per un professionista che emette fatture continuative conta generalmente il principio di cassa: i compensi incassati e quelli soltanto fatturati vanno distinti. Per le nuove Partite IVA occorre considerare le regole di avvio e gli elementi previsionali, senza trattare come definitivamente accertata una soglia che non è ancora stata misurata. Se svolgi più attività con la stessa persona fisica, non verificare gli 85.000 euro guardando soltanto gli incassi di marketing: in linea generale devono essere considerate le attività rilevanti secondo la disciplina del regime.
Nel corso dell’anno, il superamento di 85.000 euro senza oltrepassare 100.000 euro determina, secondo le condizioni di legge, l’uscita dal regime per il periodo successivo. Se i ricavi o compensi superano 100.000 euro nell’anno, la cessazione opera immediatamente secondo le regole previste, con conseguenze anche in materia di IVA a partire dall’operazione che determina il superamento. Non si tratta quindi di una singola fascia di ricavi «tollerata» fino all’anno seguente: il confine dei 100.000 euro impone controlli in tempo reale sugli incassi e sulle operazioni.
Per l’accesso e la permanenza non contano solo i ricavi. La legge prevede ulteriori cause ostative: certi regimi speciali IVA, partecipazioni in associazioni professionali e società di persone, controllo di SRL riconducibili alle attività esercitate in presenza delle condizioni normative, prevalenza di compensi verso datori o ex datori di lavoro in determinate situazioni e vincoli sui redditi di lavoro dipendente. Ogni causa ha regole proprie e non è corretto applicare un divieto generale a tutte le partecipazioni societarie o a ogni fattura emessa a un ex datore.
| Controllo preliminare | Cosa verificare nel 2026 |
|---|---|
| Compensi annui | Limite ordinario 85.000 euro, con regola particolare per il superamento di 100.000 euro nello stesso anno |
| Forma giuridica | Persona fisica, non SRL soggetta all’imposta societaria |
| Lavoro dipendente | Soglia 35.000 euro e rapporto con datore o ex datore secondo le regole vigenti |
| Partecipazioni | Società di persone, associazioni professionali, partecipazioni e controllo di SRL nei casi ostativi |
| Attività effettiva | ATECO e natura professionale o imprenditoriale coerenti con i servizi svolti |
| Spese reali | Incidenza effettiva di software, ads, collaboratori e attrezzature sul margine |
Quale codice ATECO e coefficiente scegliere per il marketing digitale
Per il Digital Marketer che offre soprattutto conduzione e monitoraggio di campagne pubblicitarie, il codice 73.11.02 può descrivere correttamente la prestazione. Le note ISTAT ATECO 2025 distinguono però la conduzione dall’ideazione e pianificazione creativa delle campagne (73.11.01) e dall’influencer marketing (73.11.03). La rappresentanza di media e rivendita di spazi pubblicitari può richiedere 73.12.00; le ricerche di mercato svolte come prestazione autonoma seguono altri codici. La denominazione sul profilo social o nella firma email non è sufficiente a scegliere.
Un consulente che riceve dal cliente un incarico per ottimizzare campagne, analizzare performance, gestire newsletter promozionali, fare test sui messaggi e coordinare le attività di marketing può svolgere prestazioni diverse nello stesso rapporto. Occorre individuare la prestazione economicamente prevalente e valutare se siano da dichiarare più codici. Una persona che vende servizi di gestione operativa e solo occasionalmente sviluppa creatività non ha necessariamente bisogno dello stesso inquadramento di chi vende esclusivamente ideazione pubblicitaria o produzioni video.
Per le prestazioni della divisione 73 trattate in questa guida il coefficiente di redditività di riferimento è il 78%: il 78% degli incassi rilevanti costituisce il reddito forfettario iniziale e il restante 22% è la quota di costi già riconosciuta convenzionalmente. Non è una soglia di spesa né un rimborso. Se svolgi prevalentemente attività informatiche, commercio di beni digitali, e-commerce o produzioni audiovisive classificate diversamente, bisogna rifare il controllo di coefficiente e previdenza; il valore 78% non è valido per qualunque professione che lavori su Internet.
Per esempio, un freelance che incassa 40.000 euro per prestazioni classificate nel 73.11.02 determina un reddito forfettario iniziale di 31.200 euro. Le spese per CRM, analytics, software e computer non si sottraggono una seconda volta da quel reddito. Se l’attività comporta una vendita autonoma di prodotti o una rivendita pubblicitaria in proprio, invece, non bisogna automaticamente applicare la stessa classificazione a tutti i corrispettivi. La guida specifica sul codice ATECO 73.11.02 e codici alternativi approfondisce le differenze operative: questa pagina le richiama solo per prendere una decisione fiscale corretta.
Tasse al 15% o al 5% e contributi INPS: che cosa cambia davvero
Nel regime forfettario il reddito è calcolato applicando il coefficiente ai ricavi o compensi dell’attività correttamente individuata. I contributi previdenziali obbligatori deducibili effettivamente versati, secondo le condizioni di legge, riducono la base su cui applicare l’imposta sostitutiva. L’imposta ordinaria è del 15%; il 5% spetta solo alle nuove attività che soddisfano tutti i requisiti previsti per il periodo agevolato iniziale. Il semplice fatto di ottenere un primo cliente o di aprire una nuova Partita IVA non prova che il 5% sia applicabile.
La disciplina della nuova attività richiede, fra l’altro, di considerare eventuali professioni o imprese esercitate nel triennio precedente, il subentro in un’attività già esistente e la mera prosecuzione di un’attività precedente. Se un professionista chiude una posizione fiscale e riapre con un codice simile per continuare gli stessi incarichi, non può presumere di ottenere nuovamente il 5%. Anche il passaggio da social media manager a digital marketer va valutato sulla prestazione realmente svolta, non sul nome scelto per descriverla.
Per chi esercita come libero professionista senza una Cassa autonoma, va normalmente verificata la Gestione Separata INPS. La circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 riporta, per le posizioni professionali ricadenti nei rispettivi casi, il 26,07% per chi non è assicurato presso altra forma obbligatoria e il 24% per pensionati o soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria. È necessario verificare sia il regime previdenziale sia lo status individuale: il numero ATECO non produce da solo l’iscrizione a una specifica gestione.
Se invece l’attività è realmente organizzata ed esercitata come impresa commerciale, anche perché svolge in proprio intermediazione, rivendita di spazi, organizzazione di mezzi e persone o altre funzioni imprenditoriali, potrebbe essere necessario l’inquadramento nel Registro delle imprese e nella Gestione Commercianti, con regole contributive differenti e possibile contribuzione minima fissa. Non trasformare però in impresa ogni Digital Marketer che gestisce strumenti pubblicitari o coordina un collaboratore occasionale: la qualificazione dipende dai contratti e dall’organizzazione complessiva.
La rivalsa INPS del 4%, quando ammissibile ai professionisti in Gestione Separata, è una facoltà da gestire correttamente in fattura, non una riduzione dell’aliquota e non sostituisce la contribuzione effettivamente dovuta. Sul piano fiscale, i contributi previdenziali maturati sul reddito non coincidono sempre con quelli pagati e deducibili nel medesimo anno. Per evitare confusione con calcoli, saldi, acconti e disponibilità finale, la pagina dedicata al calcolo delle tasse del Digital Marketer 2026 contiene le simulazioni numeriche e il metodo completo.
Lavoro dipendente, ex datore, clienti principali e partecipazioni: i rischi fiscali
Per il 2026 la soglia rilevante per una causa ostativa del forfettario collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente è stata mantenuta a 35.000 euro, secondo la disciplina di legge e con l’eccezione relativa ai rapporti cessati da verificare nel caso concreto. Tale soglia non coincide con i compensi del Digital Marketer: riguarda una categoria reddituale differente. Non va confusa neppure con un tetto agli incassi professionali pari a 35.000 euro, che non esiste in questi termini.
Un lavoratore dipendente che fa campagne pubblicitarie nel tempo libero deve affrontare tre controlli diversi: la compatibilità contrattuale del secondo lavoro con il proprio datore, la causa ostativa del reddito dipendente e l’eventuale prevalenza di fatturato verso datore attuale o datori precedenti nel periodo rilevante. Per esempio, lavorare nel proprio tempo libero per clienti del tutto indipendenti dal datore non equivale a continuare fatturando prevalentemente allo stesso datore. A sua volta, il fatto che il rapporto di lavoro sia cessato può incidere diversamente sulle diverse cause ostative.
La legge considera anche l’attività svolta prevalentemente verso datori di lavoro attuali o con cui erano intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, nonché verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai medesimi, fatti salvi i casi eccezionali previsti. È quindi un rischio concreto per chi passa da dipendente di un’agenzia di comunicazione a consulente esterno che fattura quasi tutto alla precedente agenzia, o per un dipendente assunto in un gruppo societario che inizia a fatturare soprattutto a un’altra società del medesimo gruppo. Il controllo deve considerare i ricavi e i rapporti effettivi, non solo l’intestazione delle fatture.
Anche le partecipazioni sono rilevanti: per società di persone e associazioni professionali valgono cause ostative specifiche, mentre per le SRL il controllo richiede, nei casi indicati dalla legge, sia un rapporto di controllo diretto o indiretto sia la riconducibilità delle attività esercitate. La mera proprietà di una quota di minoranza non è automaticamente identica al controllo di una SRL; la valutazione deve rispettare le condizioni normative. Un imprenditore digitale che possiede una piccola quota di una software house, un socio che controlla un’agenzia e un professionista che entra in uno studio associato non sono casi equivalenti.
Per questi aspetti è utile mettere per iscritto chi sono i committenti, quanto pesano ciascuno sul fatturato, da quando risale il rapporto con il datore e quale attività svolgono eventuali società partecipate. Prima di aprire o rinnovare il forfettario puoi confrontare la guida a lavoro dipendente e Partita IVA e quella sul commercialista per Digital Marketer. Nessuna autodichiarazione generica sostituisce i fatti documentabili.
Google Ads, Meta Ads e budget clienti: quando il forfettario diventa delicato
Per chi gestisce advertising, l’errore più costoso non è necessariamente scegliere il codice ATECO sbagliato ma confondere il budget pubblicitario del cliente con il proprio compenso. Se il cliente mantiene un account pubblicitario a suo nome, paga direttamente Google Ads o Meta Ads e il Digital Marketer gli fattura soltanto il servizio di strategia, impostazione e ottimizzazione, il budget pagato direttamente dal cliente alla piattaforma normalmente non è un incasso del marketer. Su questi compensi di gestione si applica poi il regime fiscale pertinente.
Se invece il professionista acquista gli spazi a proprio nome, paga la piattaforma con mezzi propri, riceve dal cliente un corrispettivo complessivo o rivende materialmente pubblicità, la situazione fiscale e contrattuale cambia. In quel modello non si può considerare automaticamente il costo della piattaforma come una semplice «anticipazione esclusa» dai compensi soltanto perché è destinato a una campagna. Occorre distinguere prezzo del servizio, riaddebiti di spese proprie, mandato e autentiche anticipazioni eseguite in nome e per conto del cliente con documentazione coerente.
Consideriamo due accordi commerciali che sembrano uguali per il cliente. Nel primo, un’azienda spende 7.000 euro al mese direttamente su Google e remunera il marketer con 900 euro per la gestione delle campagne. Il marketer incassa il suo servizio, mentre le piattaforme fatturano all’azienda. Nel secondo accordo, un fornitore di advertising riceve 7.900 euro, paga le inserzioni in proprio e fattura un pacchetto di esposizione pubblicitaria: le somme incassate e la loro qualificazione non si valutano con la stessa scorciatoia fiscale. L’assetto B potrebbe incidere sia sul regime sia sull’inquadramento come impresa, ma solo un esame del contratto e delle operazioni permette di determinarlo.
Un contratto corretto dovrebbe chiarire la proprietà degli account, chi è il cliente contrattuale delle piattaforme, chi riceve le fatture dei fornitori, come vengono gestiti i metodi di pagamento, se il marketer agisce come consulente o rivenditore, come vengono approvati gli investimenti e se esistono vere anticipazioni per conto dell’azienda. Sono distinzioni importanti sia per il regime forfettario sia per i rischi di contestazioni su incassi e soglie. L’approfondimento Partita IVA per campagne marketing entra negli aspetti dell’attività, mentre il calcolo tasse mostra come i diversi importi incidano sul reddito stimato.
Fatture e clienti esteri: IVA, VIES, reverse charge e piattaforme digitali
Un Digital Marketer in forfettario, per le prestazioni domestiche che seguono le regole ordinarie del regime, emette di regola fattura senza addebito di IVA e senza ritenuta d’acconto nei casi previsti, utilizzando le diciture corrette. Dal 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica interessa in generale anche i forfettari, con le eccezioni previste dalla normativa. Le operazioni internazionali richiedono però un controllo separato: il regime fiscale agevolato non significa che ogni acquisto o vendita con l’estero sia sempre privo di adempimenti IVA.
Se un Digital Marketer lavora con un’azienda dell’Unione europea, occorre qualificare il rapporto B2B e la regola di territorialità della prestazione, verificare l’eventuale iscrizione al VIES e l’emissione della fattura secondo le norme applicabili. La situazione può essere diversa per committenti privati, servizi non generici o clienti stabiliti fuori dall’Unione. Non basta scrivere «cliente estero» su una fattura per presumere sempre lo stesso trattamento. Anche l’esportazione di un servizio di consulenza e la vendita di servizi digitali automatici non sono necessariamente la stessa fattispecie.
Per gli acquisti da piattaforme estere utilizzate per le campagne, come abbonamenti, CRM, strumenti di email marketing e servizi pubblicitari, il contribuente in forfettario può trovarsi a dover integrare o autofatturare operazioni e assolvere l’IVA nei casi stabiliti. Poiché in generale non detrae l’IVA sugli acquisti come un contribuente ordinario, un costo sostenuto su una piattaforma estera può risultare economicamente più oneroso del prezzo apparente. Anche operazioni domestiche ed estere possono richiedere adempimenti diversi pur avendo la medesima descrizione commerciale.
Nei contratti e nella documentazione interna conviene tenere distinti clienti UE B2B, clienti extra-UE, fornitori esteri e vendite a consumatori. Le fatture della piattaforma devono essere coerenti con il titolare dell’account e con il soggetto che acquista il servizio. Chi usa più piattaforme e lavora con clienti internazionali dovrebbe verificare periodicamente XML, autofatture, date e versamenti; l’obbligo IVA estero non può essere escluso con la sola frase «ho l’aliquota sostitutiva al 15%». Per l’inquadramento iniziale, la pagina su apertura della Partita IVA del Digital Marketer completa questa guida.
Quando conviene il forfettario e quando valutare l’ordinario
Il regime forfettario tende a essere più semplice quando il Digital Marketer vende soprattutto le proprie competenze, lavora con spese contenute, ha ricavi entro i limiti e non incontra cause ostative. Il coefficiente del 78% riconosce convenzionalmente una quota di costo del 22%: chi ha un computer, qualche abbonamento software, un sito web e poche spese di struttura può trovare favorevole il confronto, senza dimenticare contribuzione previdenziale e imposta sostitutiva.
Se invece il professionista paga grandi budget pubblicitari in proprio, subappalta sistematicamente produzioni, coordina un team, finanzia creatività costose o sostiene affitti e servizi significativi, è opportuno simulare anche il regime ordinario. In tale regime, secondo le regole fiscali applicabili, i costi inerenti documentati possono contribuire alla determinazione analitica del reddito; cambia però la gestione dell’IVA, possono cambiare la previdenza e gli obblighi contabili sono più estesi. Una percentuale elevata di spese reali può orientare la convenienza, ma non esiste una soglia universale di spesa oltre la quale l’ordinario è certamente migliore per tutti.
Per scegliere, prepara un prospetto su almeno due scenari: compensi annuali ragionevolmente attesi, spese necessarie e non rinviabili, investimenti iniziali, contributi stimati secondo la gestione corretta, imposta sostitutiva o imposizione ordinaria, IVA effettivamente detraibile o indetraibile, flussi di cassa e costo amministrativo. Nel modello forfettario non sottrarre software, collaboratori, formazione e affitto dalla base imponibile: restano spese reali che riducono il margine economico, ma il fisco utilizza già il coefficiente. Non bisogna neppure sommare come ricavo aziendale un budget Google Ads che il cliente paga direttamente.
Un caso particolare riguarda l’attività che cambia modello di business nel corso dell’anno: all’inizio lavori come consulente personale e ricevi soltanto compensi di gestione, poi inizi a rivendere in proprio spazi pubblicitari e a coordinare dipendenti o fornitori. In tal caso va rivalutata la qualificazione dell’attività e della previdenza, oltre al codice ATECO, ai ricavi rilevanti e all’eventuale regime. L’azienda che cresce non è obbligata a restare nella stessa struttura con cui aveva iniziato: il vantaggio fiscale iniziale non deve oscurare il rischio operativo e gli obblighi di gestione.
Il confronto con l’ordinario va effettuato sul caso individuale, tenendo conto anche degli altri redditi e delle possibili detrazioni. Se i costi reali sono importanti, chiedere un raffronto scritto tra scenari può essere più utile che affidarsi a una formula pubblicitaria «paghi solo il 5%». Per un servizio che controlli ricavi, fatture, importi di campagne, contribuzione e scadenze, trovi la guida dedicata al commercialista per Digital Marketer.
Domande frequenti sul forfettario del Digital Marketer
Quanto può fatturare un Digital Marketer in forfettario nel 2026? Il limite ordinario riguarda ricavi e compensi fino a 85.000 euro dell’anno precedente, secondo le regole di accesso e permanenza. Il superamento di 85.000 euro e quello di 100.000 euro nell’anno producono conseguenze diverse. Occorre considerare anche le altre attività e controllare la reale natura delle somme incassate.
Il codice ATECO per un Digital Marketer è sempre 73.11.02? No. Il 73.11.02 può essere coerente con conduzione delle campagne e altri servizi di marketing, ma ideazione pubblicitaria, influencer marketing, rivendita di spazi e ricerca di mercato hanno classificazioni specifiche. L’ATECO segue la prestazione prevalente, non il job title.
Posso avere il 5% anche se già lavoravo nel marketing? Non automaticamente. Il 5% richiede le condizioni previste per le nuove attività, comprese quelle che impediscono di trattare come nuova una mera prosecuzione dell’attività precedente. Vanno analizzati i rapporti e le attività concretamente svolte.
La Gestione Separata INPS è sempre obbligatoria? È la gestione normalmente da verificare per il libero professionista senza Cassa che esercita personalmente servizi di marketing, ma un’attività organizzata come impresa può comportare un inquadramento diverso. La semplice classificazione ATECO non risolve ogni aspetto previdenziale.
Un dipendente può aprire Partita IVA come Digital Marketer? In molti casi è possibile, ma vanno distinti vincoli del contratto di lavoro, soglia reddituale 2026 per la causa ostativa, prevalenza dei compensi verso datore o ex datore e copertura previdenziale. Nessuno di questi controlli sostituisce gli altri.
Il budget Google Ads del cliente entra sempre nei miei compensi? No. Se il cliente compra e paga direttamente gli annunci a proprio nome, quel pagamento non è automaticamente un compenso del Digital Marketer. Se invece il professionista incassa, riaddebita o rivende servizi pubblicitari propri, serve una verifica dei contratti e delle fatture: non ogni rimborso è un’anticipazione esclusa.
Le spese per software, CRM e collaboratori si scaricano? Nel forfettario i costi ordinari dell’attività non si deducono analiticamente: si applica il coefficiente di redditività. Per valutare la convenienza economica i costi reali vanno comunque considerati, e possono rendere preferibile un confronto con la tassazione ordinaria.
Posso lavorare per clienti esteri ed essere forfettario? Sì, se possiedi i requisiti e l’operazione è correttamente gestita. I clienti esteri e gli acquisti da piattaforme internazionali possono comportare specifici adempimenti IVA, VIES e fatturazione che il regime forfettario non elimina.
In sintesi: il forfettario 2026 è una possibilità concreta per molti Digital Marketer freelance, ma la scelta non si esaurisce nel 15% o nel 5%. Prima verifica ricavi e cause ostative, definisci i servizi e l’ATECO, distingue il lavoro professionale dall’attività d’impresa, determina previdenza e contributi, chiarisci a chi appartiene il budget Ads e valuta la convenienza rispetto ai costi reali. Le due guide da utilizzare per le verifiche specialistiche sono codice ATECO Digital Marketer e calcolo tasse Digital Marketer.
Fonti normative: legge 190/2014, articolo 1; ISTAT, note ATECO 2025; INPS, aliquote Gestione Separata 2026. Gli elementi individuali (soglie, contributi versati, VIES, fatture e rapporti con datori) richiedono verifica sulla documentazione del contribuente.
Richiedi informazioni sui nostri servizi di apertura, contabilità e gestione fiscale della Partita IVA.
- Apertura della Partita IVA
- Gestione del regime forfettario
- Gestione della contabilità semplificata
Caterina
Servizio clienti