Un commercialista per ceramista deve partire dalla descrizione concreta dell’attività: produzione di stoviglie e oggetti ornamentali, piastrelle, sanitari, ceramica tecnica, vendita di prodotti propri o acquistati, corsi e workshop. Nel 2026 il corretto inquadramento fiscale viene prima dell’applicazione del regime forfettario.
ATECO 23.41.00: quando è il codice giusto
Le note ISTAT ATECO 2025 classificano nel 23.41.00 la fabbricazione di stoviglie, vasellame, articoli per la casa, statuette e altri oggetti ornamentali in ceramica. È il riferimento tipico del laboratorio artigiano che produce tazze, piatti, vasi, ciotole, sculture e piccoli oggetti decorativi.
Piastrelle, sanitari e ceramica tecnica sono attività diverse
La produzione di piastrelle e lastre ceramiche rientra nel 23.31.00, i sanitari nel 23.42.00 e la ceramica per usi tecnici nel 23.44.00. Altri prodotti ceramici possono ricadere nel 23.45.00. Il commercialista deve quindi verificare il prodotto che genera i ricavi, non limitarsi alla qualifica generica di “ceramista”.
Restauro e riparazione non vanno confusi con la fabbricazione
Il 23.41.00 descrive un’attività di fabbricazione. Se il lavoro prevalente consiste nel restaurare o riparare oggetti esistenti, l’inquadramento deve essere verificato separatamente. Lo stesso vale per chi decora manufatti prodotti da altri senza realizzare direttamente il bene finito.
Regime forfettario e coefficiente 67%
Per l’attività manifatturiera 23.41.00 il coefficiente di redditività è 67%. Con 40.000 euro di ricavi, il reddito lordo forfettario è 26.800 euro. Il restante 33% rappresenta i costi riconosciuti in modo presunto e non dipende dalle spese effettivamente sostenute.
Il commercialista deve verificare i costi reali del laboratorio
Un laboratorio ceramico può sostenere costi rilevanti per argille, smalti, pigmenti, stampi, tornio, attrezzi, forno, manutenzione, energia, aspirazione, DPI, imballaggi e spedizioni. Nel forfettario questi costi non sono dedotti analiticamente: prima di scegliere il regime bisogna confrontare la marginalità reale con il 33% di costi presunti.
INPS Artigiani 2026
Per il ceramista che lavora personalmente nella propria impresa il riferimento previdenziale è normalmente la Gestione Artigiani. La circolare INPS n. 14/2026 indica minimale di reddito di 18.808 euro, contributo minimo ordinario annuo di 4.521,36 euro e aliquota pensionistica ordinaria del 24% nella prima fascia.
Con il 67% il minimale si supera a circa 28.072 euro
Questa soglia aiuta a programmare i contributi: sopra circa 28.072 euro di ricavi, in regime ordinario, il reddito forfettario supera il minimale e alla contribuzione minima si aggiunge quella sull’eccedenza.
Riduzione INPS del 35%
Il commercialista deve verificare se il contribuente può e vuole richiedere il regime previdenziale agevolato con riduzione del 35%. Il beneficio riduce i versamenti ma può incidere sull’accredito contributivo; non va quindi applicato come scelta automatica.
Laboratorio, forno e pratiche locali
Non esiste una SCIA nazionale unica “del ceramista” valida in ogni situazione. Locale, forno, potenza installata, emissioni, rumore, deposito di materiali e apertura al pubblico possono richiedere verifiche SUAP o autorizzative diverse in base al Comune e alla configurazione dell’attività. Il commercialista dovrebbe coordinare l’apertura fiscale con i controlli tecnici del laboratorio.
Silice, smalti e sicurezza
La lavorazione a secco di argille e impasti può generare polveri contenenti silice cristallina; smalti e pigmenti richiedono gestione corretta secondo composizione e schede di sicurezza. Gli obblighi concreti dipendono da processo, attrezzature e presenza di lavoratori, ma la prevenzione non va trattata come un aspetto separato dalla gestione dell’impresa.
Vendita online, negozio e mercatini
La vendita dei manufatti prodotti direttamente dal laboratorio è coerente con l’attività produttiva. Se invece l’impresa acquista stabilmente prodotti di terzi per rivenderli oppure apre una vera linea commerciale autonoma, il commercialista deve valutare un codice aggiuntivo e l’attività prevalente. Lo stesso controllo serve quando mercatini ed ecommerce diventano canali commerciali organizzati in modo stabile.
Corsi e workshop di ceramica
Un laboratorio può affiancare corsi, lezioni o workshop alla produzione. Se l’attività formativa è occasionale e accessoria può avere un peso limitato; se diventa una linea stabile di ricavi va inquadrata separatamente. Il commercialista deve quindi distinguere produzione, vendita e formazione anche ai fini della corretta descrizione delle attività esercitate.
Acconti, commissioni e principio di cassa
Per pezzi su commissione il ceramista può ricevere acconti prima della produzione. Nel forfettario gli incassi seguono il principio di cassa, mentre i costi di materie prime e cottura non vengono sottratti analiticamente. È quindi utile separare la liquidità per materiali e produzione da quella destinata a imposte e contributi.
Imposta al 5%: controllare la vera nuova attività
L’imposta al 5% non spetta automaticamente a chi apre una nuova Partita IVA. Il commercialista deve verificare tutte le condizioni previste dalla disciplina e l’eventuale prosecuzione sostanziale di attività precedenti. In assenza dei requisiti si applica il 15%.
Soglie 85.000 e 100.000 euro
Gli incassi di tutte le attività esercitate vanno monitorati durante l’anno. Le soglie di 85.000 e 100.000 euro hanno effetti differenti sulla permanenza nel regime e non devono essere controllate soltanto in sede di dichiarazione.
Cosa dovrebbe comprendere la gestione annuale
- verifica ATECO principale ed eventuali attività aggiuntive;
- controllo dei requisiti del regime forfettario;
- fatturazione elettronica e incassi;
- INPS Artigiani e scadenze contributive;
- valutazione della riduzione del 35%;
- saldo, acconti e dichiarazione dei redditi;
- monitoraggio delle soglie 85.000/100.000 euro;
- coordinamento con pratiche locali del laboratorio quando applicabili.
Guide collegate
Consulta il regime forfettario per ceramista, l’apertura della Partita IVA, il codice ATECO e il calcolo di tasse e contributi.
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