• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Regimeminimi.com

Il tuo consulente di fiducia online

  • Prezzi
  • Contattaci
  • Guide
  • Professioni
  • News

Contributi previdenziali deducibili 2026: LM35, LM7 e RP21

Aggiornato il 22 Agosto 2026

Home > Guide Fiscali > Contributi previdenziali deducibili 2026: LM35, LM7 e RP21

I contributi previdenziali deducibili nel 2026 sono i contributi obbligatori effettivamente versati e rimasti a carico del contribuente. Nel regime forfettario riducono il reddito imponibile nel quadro LM e l’eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo nel rigo RP21.

Argomenti del post

Toggle
  • Quali contributi previdenziali sono deducibili
  • Conta l’anno di pagamento: il principio di cassa
  • Regime forfettario: contributi nel rigo LM35
  • Regime di vantaggio: contributi nel rigo LM7
  • Cosa succede se i contributi superano il reddito forfettario
  • Contributi riferiti ad anni precedenti: sono deducibili?
  • Contributi pagati in eccedenza o due volte
  • Esempio pratico nel regime forfettario
  • Errori da evitare
  • Fonti ufficiali
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Quali contributi previdenziali sono deducibili

La deduzione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e rimasti effettivamente a carico del contribuente.

Per una Partita IVA possono rientrare, a seconda della posizione previdenziale, i contributi obbligatori versati alla Gestione Separata INPS, alle Gestioni Artigiani e Commercianti oppure alla Cassa professionale competente.

Prima di applicare la deduzione bisogna quindi verificare tre elementi: che il contributo sia effettivamente dovuto, che sia stato realmente pagato e che non sia stato rimborsato o rimasto a carico di un altro soggetto.

Conta l’anno di pagamento: il principio di cassa

Per stabilire in quale dichiarazione dedurre il contributo conta, in linea generale, l’anno in cui il versamento è stato effettuato.

Questo significa che un contributo pagato nel 2025 può essere dedotto nella dichiarazione relativa al 2025 anche quando si riferisce contributivamente a un periodo precedente, purché ricorrano i requisiti previsti per la deduzione.

Non bisogna quindi confondere l’anno di competenza previdenziale con l’anno fiscale nel quale il pagamento produce la deduzione.

Regime forfettario: contributi nel rigo LM35

Per chi applica il regime forfettario, i contributi previdenziali e assistenziali relativi all’attività esercitata devono essere indicati nel rigo LM35 della dichiarazione Redditi PF 2026.

I contributi deducibili riducono il reddito determinato applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l’attività. L’imposta sostitutiva del 5% o del 15% viene quindi calcolata sul reddito dopo la deduzione dei contributi ammessi.

Regime di vantaggio: contributi nel rigo LM7

Per i contribuenti che si trovano ancora nel regime fiscale di vantaggio, i contributi relativi all’attività sono invece indicati nel rigo LM7.

Il principio resta lo stesso: il contributo obbligatorio effettivamente versato riduce il reddito sul quale viene determinata l’imposta, nei limiti della capienza prevista dal quadro LM.

Cosa succede se i contributi superano il reddito forfettario

Può accadere che i contributi previdenziali versati siano superiori al reddito disponibile nel quadro LM.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’eventuale parte eccedente che non trova capienza in LM7 o LM35 può essere riportata nel rigo RP21, insieme agli altri contributi previdenziali deducibili dal reddito complessivo secondo la normativa vigente.

Contributi riferiti ad anni precedenti: sono deducibili?

Sì, il fatto che il contributo si riferisca a un’annualità precedente non esclude automaticamente la deduzione.

Se il contributo obbligatorio viene effettivamente pagato nell’anno e rimane a carico del contribuente, il momento del pagamento assume rilevanza fiscale secondo il principio di cassa. Bisogna però verificare il corretto collegamento con l’attività e la posizione previdenziale.

Questo caso è diverso dal pagamento di contributi dopo la cessazione dell’attività. Per quest’ultima situazione abbiamo predisposto un approfondimento specifico sulla deduzione dei contributi INPS dopo la chiusura della Partita IVA.

Contributi pagati in eccedenza o due volte

Un contributo versato in eccedenza o duplicato richiede una verifica diversa. Prima di considerarlo semplicemente come costo deducibile bisogna controllare se ha generato un credito previdenziale e se l’importo deve essere compensato o chiesto a rimborso.

Per il doppio pagamento puoi consultare la risposta su come recuperare contributi INPS pagati due volte. Per la gestione generale delle eccedenze trovi invece la guida sul credito INPS, compensazione e rimborso.

Esempio pratico nel regime forfettario

Un professionista in regime forfettario ha un reddito forfettario di 20.000 euro e nell’anno ha versato 6.000 euro di contributi previdenziali obbligatori relativi all’attività.

I 6.000 euro possono essere indicati nel rigo LM35 e riducono il reddito sul quale viene applicata l’imposta sostitutiva. Se invece i contributi fossero superiori al reddito disponibile nel quadro LM, l’eccedenza potrebbe, ricorrendone le condizioni, essere riportata nel rigo RP21.

Errori da evitare

  • dedurre un contributo soltanto perché riferito all’anno, anche se non è stato ancora pagato;
  • confondere l’anno di competenza previdenziale con l’anno fiscale del versamento;
  • indicare automaticamente tutti i contributi in RP21 senza verificare prima LM7 o LM35;
  • trattare allo stesso modo contributi dovuti, contributi versati in eccesso e crediti INPS;
  • utilizzare vecchi riferimenti al modello Unico o a righi non più attuali.

Fonti ufficiali

  • Agenzia delle Entrate – Quadro LM, Redditi PF 2026
  • Agenzia delle Entrate – Quadro RP, Redditi PF 2026
  • INPS – Circolare n. 62 del 27 maggio 2026

Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Se stai iniziando una nuova attività oppure vuoi cambiare commercialista, raccontaci cosa ti serve.

  • Apertura della Partita IVA
  • Cambio commercialista
  • Gestione del regime forfettario
  • Gestione della contabilità semplificata

La richiesta di contatto è gratuita e senza impegno.

Compila il modulo e descrivici brevemente la tua situazione.

Interazioni del lettore

Commenti

  1. Maurizio dice

    28 Novembre 2017 alle 14:48

    Salve
    Non so se è la sede giusta, ma vorrei chiedervi una conferma rispetto a quanto ho letto sul vs. sito web.
    Sono un lavoratore dipendente che ha attivo anche anche un contratto di collaborazione, che terminerà a fine anno.
    Il reddito da lavoro dipendente è inferiore ai 30.0000 eur, mentre quello della collaborazione è inferiore ai 10.0000 eur.
    Volendo aprire una partita IVA nel 2018, rientrerei nel regime dei minimi?
    Il settore è quello dei servizi professionali. Quale aliquota mi verrebbe applicata?
    Quali altre tasse andrei a pagare sui redditi della partita IVA?
    Grazie

    • Staff dice

      29 Novembre 2017 alle 14:08

      Buongiorno Maurizio, a nostro avviso il reddito da collaborazione è assimilato a quelli da dipendente.
      Pertanto se al 31/12, la somma dei due redditi, è superiore ai 30.000€, aprendo partita iva nel 2018 non potrà essere applicato il regime forfettario.
      In caso contrario, potresti applicare il regime forfettario con aliquota al 5% o al 15%.
      Inoltre dovrai pagare i contributi alla gestione separata INPS, con un’aliquota del 24% sui redditi della partita Iva.
      Cordiali saluti

RM Regimeminimi.com

Un progetto di The Loft S.r.l.s.

Via Mariotti 190
51100 Pistoia (PT)
P.IVA 01843800473
REA PT-184294

Servizio

Prezzi Contattaci Chi siamo Recensioni

Contenuti

Guide fiscali Professioni e attività News Consulenze gratuite

Legale

Termini e condizioni Privacy Cookie

I contenuti di Regimeminimi.com hanno finalità informative e divulgative e non sostituiscono una consulenza professionale personalizzata. Le informazioni fiscali e previdenziali possono variare in base alla situazione individuale e agli aggiornamenti normativi.

© 2026 Regimeminimi.com – Tutti i diritti riservati.