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Corrispettivi non riscossi: documento commerciale, saldo e forfettario

Aggiornato il 16 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Corrispettivi non riscossi: documento commerciale, saldo e forfettario

Un corrispettivo non riscosso va comunque documentato quando l’operazione è stata effettuata, anche se il cliente pagherà più avanti. Nel documento commerciale deve risultare che una parte o tutto l’importo non è stato ancora incassato. La gestione successiva cambia soprattutto tra cessione di beni e prestazione di servizi.

Il punto pratico è separare tre momenti: operazione effettuata, documento commerciale e incasso. Nel regime forfettario questa distinzione è ancora più importante perché il reddito segue il principio di cassa: un importo documentato ma non ancora incassato non va confuso con un compenso già percepito.

Corrispettivo non riscosso: cosa significa davvero

“Non riscosso” significa che il bene è stato ceduto o il servizio è stato eseguito, ma il cliente non ha ancora pagato tutto o parte dell’importo. Non significa che l’operazione possa essere ignorata fino al giorno del saldo.

Il documento commerciale può indicare le modalità di pagamento e la quota non riscossa. La Guardia di Finanza, nel riepilogare i dati del documento commerciale, include espressamente il pagamento in contanti, quello elettronico, il non riscosso e l’eventuale resto.

Beni e servizi: la differenza che cambia la gestione

La distinzione più importante arriva dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 21 febbraio 2020. Per una prestazione di servizi ultimata ma non pagata, l’operazione va memorizzata e il documento commerciale deve evidenziare il corrispettivo non riscosso. Quando il cliente paga, va generato un nuovo documento commerciale che richiama quello precedente.

Per la cessione di beni, invece, il momento fiscale dell’operazione si perfeziona normalmente con la consegna. Se il bene viene consegnato ma il cliente paga dopo, il primo documento commerciale riporta il non riscosso; al successivo pagamento non è normalmente necessario generare un secondo documento commerciale solo per certificare l’incasso.

Cosa indicare nel documento commerciale

Il documento deve rappresentare ciò che è realmente accaduto. Se il cliente non ha ancora pagato, non va indicato artificialmente “contanti” o “elettronico” solo per chiudere l’operazione. Il totale va invece suddiviso in modo coerente tra quota riscossa e quota non riscossa.

  • importo totale dell’operazione;
  • quota pagata in contanti, se presente;
  • quota pagata con strumento elettronico, se presente;
  • quota ancora non riscossa;
  • natura fiscale corretta dell’operazione.

Se operi in regime forfettario, la normale vendita o prestazione compresa nel regime non va trasformata in un’operazione con IVA ordinaria. Per il quadro generale puoi partire dalla guida allo scontrino elettronico nel regime forfettario.

Cessione di beni: cliente paga dopo la consegna

Immagina un esercente che consegna oggi un bene da 200 euro e concede al cliente di pagare fra dieci giorni. Il documento commerciale viene emesso oggi e deve evidenziare che il corrispettivo è non riscosso. Quando il cliente salda, l’incasso va riconciliato con quella vendita.

Non bisogna emettere un nuovo documento commerciale identico da 200 euro solo perché arriva il pagamento: si rischierebbe di duplicare la stessa operazione. La prova del saldo — bonifico, POS, ricevuta o altra evidenza — va conservata e collegata alla vendita già certificata.

Prestazione di servizi: cosa fare quando arriva il saldo

Per i servizi il percorso è diverso. Se una prestazione è terminata ma non è ancora pagata, emetti il documento commerciale con evidenza del non riscosso. Quando il cliente paga, la Circolare 3/E prevede un nuovo documento commerciale che richiama gli elementi identificativi del documento precedente.

Questa distinzione evita un errore comune: trattare allo stesso modo una merce già consegnata e un servizio ultimato ma non ancora incassato. Nel dubbio, il software o il registratore devono essere configurati in modo coerente con il tipo di operazione.

Pagamento parziale: una parte riscossa e una parte no

Se il cliente paga solo una parte, il documento commerciale deve rappresentare entrambe le componenti. Per esempio, su un totale di 300 euro puoi avere 100 euro pagati con carta e 200 euro non riscossi.

La gestione del saldo successivo dipenderà poi dal fatto che si tratti di bene o servizio. Se i pagamenti rateali sono parte dell’accordo commerciale, conviene organizzare prima il flusso documentale: la guida sui pagamenti rateali dei clienti nel forfettario approfondisce acconti, rate e incassi a cavallo d’anno.

Pagamento successivo con POS o bonifico

Quando il saldo arriva tramite POS, bonifico o altro strumento tracciato, devi poter collegare l’incasso al documento originario. La ricevuta del POS o il movimento bancario provano il pagamento, ma non sostituiscono il documento fiscale.

Un pagamento arrivato in un giorno diverso da quello dell’operazione non deve trasformarsi in una nuova vendita per errore. Per confrontare carta, bonifico, link di pagamento e altri strumenti puoi consultare metodi di pagamento per Partita IVA.

Nel forfettario il non riscosso entra subito nel reddito?

Non confondere la certificazione del corrispettivo con la determinazione del reddito forfettario. Il regime forfettario applica il principio di cassa: ai fini del reddito assumono rilievo i ricavi e compensi effettivamente percepiti secondo le regole del regime.

Quindi un importo correttamente indicato come non riscosso nel documento commerciale non va automaticamente trattato come denaro già incassato solo perché l’operazione è stata certificata. Occorre riconciliare documento, data di pagamento e disponibilità effettiva della somma.

Su RM abbiamo separato questo intento nella guida alla differenza tra fatturato, reddito e incassato.

Corrispettivo non riscosso e limite di 85.000 euro

Per la verifica delle soglie del regime forfettario non è corretto prendere il totale dei documenti emessi e considerarlo sempre equivalente agli incassi. Bisogna verificare quali somme sono state effettivamente percepite nel periodo d’imposta e applicare le regole specifiche della propria attività.

Se il cliente paga l’anno successivo, la data dell’incasso può quindi assumere rilievo anche per il controllo delle soglie. Il tema è trattato in modo specifico nella guida fattura non pagata e limite di 85.000 euro.

Se il cliente non paga mai

Il mancato pagamento successivo non rende automaticamente sbagliato il documento commerciale emesso quando l’operazione è stata effettuata. Non va quindi annullato il documento solo perché il credito è diventato difficile da riscuotere.

Se il cliente resta insolvente, il problema diventa commerciale e di recupero del credito. Solleciti, accordi di rientro, diffida e recupero giudiziale sono un tema distinto, approfondito nella guida sulla fattura non pagata e recupero del credito.

Documento commerciale o fattura?

I soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto o assimilate possono, nei casi previsti, documentare l’operazione con documento commerciale oppure con fattura. Se viene emessa correttamente una fattura per l’operazione, non si deve creare una duplicazione fiscale con un secondo documento commerciale riferito allo stesso importo.

La Circolare 3/E chiarisce inoltre che il documento commerciale con indicazione “non riscosso” può costituire documentazione idonea per una successiva fattura differita quando ricorrono i presupposti normativi.

Procedura pratica per non sbagliare

  1. Verifica se l’operazione va documentata con fattura o documento commerciale.
  2. Se il pagamento non è completo, indica correttamente la quota non riscossa.
  3. Conserva un riferimento che permetta di collegare il futuro pagamento al documento originario.
  4. Quando arriva il saldo, distingui cessione di beni e prestazione di servizi.
  5. Per i servizi, gestisci il nuovo documento secondo la Circolare 3/E richiamando quello precedente.
  6. Riconcilia POS, bonifico o altro incasso senza duplicare la vendita.
  7. Nel forfettario registra correttamente l’anno in cui la somma entra effettivamente nella disponibilità.

Errori da evitare

  • indicare “pagato in contanti” quando il cliente deve ancora saldare;
  • confondere corrispettivo certificato e ricavo già incassato nel forfettario;
  • emettere un secondo documento identico per una cessione di beni già documentata solo perché arriva il pagamento;
  • dimenticare il nuovo documento al saldo di una prestazione di servizi non riscossa;
  • registrare un pagamento POS successivo come se fosse una nuova vendita;
  • annullare il documento solo perché il cliente è insolvente;
  • mescolare il tema dei corrispettivi non riscossi con quello delle fatture non pagate senza verificare quale documento era dovuto.

Fonti ufficiali

  • Agenzia delle Entrate – Circolare 3/E del 21 febbraio 2020.
  • Guardia di Finanza – il documento commerciale.
  • Legge 190/2014 – regime forfettario.

Domande frequenti

Devo emettere il documento commerciale anche se il cliente non paga subito?

Sì, quando l’operazione deve essere certificata con documento commerciale e risulta effettuata. Il documento deve evidenziare la quota non riscossa.

Quando il cliente paga devo emettere un altro documento?

Per le prestazioni di servizi non riscosse, la Circolare 3/E prevede un nuovo documento commerciale al momento del pagamento, con richiamo al precedente. Per le cessioni di beni già effettuate, il trattamento è diverso e non va duplicata automaticamente la vendita.

Il non riscosso conta subito negli 85.000 euro del forfettario?

La certificazione del corrispettivo e il calcolo del reddito non sono la stessa cosa. Nel forfettario va considerato il principio di cassa e quindi verificato quando l’importo viene effettivamente percepito.

Posso indicare una parte pagata e una parte non riscossa?

Sì. Il documento commerciale può distinguere la quota riscossa dalla quota ancora dovuta.

Se il cliente non paga mai devo annullare il documento?

Non automaticamente. Se l’operazione è stata realmente effettuata, il mancato pagamento successivo non equivale da solo a un annullamento della vendita o prestazione.

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