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Perdite fiscali in contabilità semplificata: riporto e limite 80%

Aggiornato il 3 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Perdite fiscali in contabilità semplificata: riporto e limite 80%

Le perdite fiscali generate da un’impresa in contabilità semplificata possono essere riportate negli anni successivi e utilizzate per ridurre futuri redditi d’impresa. La regola ordinaria prevista dall’articolo 8 del TUIR consente di scomputare le perdite fino all’80% del reddito d’impresa di ciascun periodo successivo, senza un limite temporale di riporto.

Dal 2019 le imprese individuali e le società di persone, anche in contabilità semplificata, seguono sostanzialmente lo stesso meccanismo di riporto delle perdite previsto per le imprese in ordinaria. Questo significa che una perdita non viene più “persa” solo perché l’impresa utilizza la contabilità semplificata, ma deve essere gestita correttamente nella dichiarazione dei redditi.

Per capire dove nasce il risultato fiscale consulta la guida al Quadro RG della contabilità semplificata. Per il quadro generale del regime vedi invece la guida completa alla contabilità semplificata.

Quando nasce una perdita fiscale

Una perdita fiscale si verifica quando i componenti negativi deducibili superano i componenti positivi imponibili dell’attività d’impresa.

Non coincide necessariamente con una perdita economica “di cassa”. Un’impresa può avere liquidità sul conto corrente ma chiudere fiscalmente in perdita, oppure può avere poca liquidità e dichiarare comunque un reddito positivo. Il risultato dipende dalle regole fiscali applicabili ai singoli componenti.

Nella contabilità semplificata assumono particolare rilievo il criterio di cassa, gli ammortamenti, eventuali plusvalenze, sopravvenienze, rimanenze nei passaggi di regime e altri componenti che seguono discipline specifiche.

Come si utilizzano le perdite negli anni successivi

L’articolo 8, comma 3, del TUIR stabilisce che le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali possono essere utilizzate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nello stesso periodo e, per l’eccedenza, nei periodi successivi.

La regola ordinaria prevede che la perdita pregressa possa ridurre il reddito futuro in misura non superiore all’80% del reddito d’impresa del periodo.

Il 20% residuo del reddito resta quindi normalmente imponibile anche in presenza di perdite pregresse sufficienti a coprirlo completamente.

L’eventuale parte di perdita non utilizzata continua a essere riportata ai periodi successivi.

Il riporto non ha più il limite di cinque anni

Per le perdite d’impresa dei soggetti IRPEF il vecchio limite temporale quinquennale è stato superato. Le perdite riportabili possono essere utilizzate nei periodi d’imposta successivi senza un limite di tempo, nel rispetto del limite quantitativo dell’80%.

Questo è particolarmente importante per attività cicliche o per imprese che attraversano più anni con redditi bassi prima di tornare a produrre utili significativi.

La perdita rimane comunque un dato fiscale da riportare correttamente nelle dichiarazioni: non basta “ricordarsi” dell’importo quando tornerà utile.

Esempio con perdita di 30.000 euro

Immaginiamo una ditta individuale che chiuda il 2025 con una perdita fiscale di 30.000 euro.

Nel 2026 produce un reddito d’impresa di 20.000 euro. Applicando il limite ordinario dell’80%, la perdita può essere utilizzata fino a 16.000 euro.

  • reddito 2026: 20.000 euro;
  • 80% utilizzabile: 16.000 euro;
  • reddito residuo imponibile: 4.000 euro;
  • perdita residua riportabile: 14.000 euro.

I 14.000 euro rimasti potranno essere utilizzati nei periodi successivi, sempre secondo le regole applicabili.

Perdite dei primi tre periodi di una nuova attività

L’articolo 8 richiama anche la disciplina dell’articolo 84, comma 2, del TUIR. Per le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione, quando riferite a una nuova attività produttiva, è prevista una disciplina più favorevole.

Queste perdite possono essere utilizzate nei periodi successivi per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile, quindi senza il limite ordinario dell’80%.

La condizione della nuova attività produttiva è importante: non basta che la Partita IVA sia formalmente recente. Occorre verificare che si tratti effettivamente di una nuova attività ai fini della norma.

Per determinare correttamente la perdita bisogna partire da una contabilità coerente con il metodo adottato. Nel criterio di cassa effettivo assumono rilievo gli incassi e i pagamenti realmente avvenuti; con l’opzione del registrato prevista dall’articolo 18, comma 5, la data di registrazione del documento produce invece una presunzione fiscale specifica. Per questo una perdita può cambiare anche in modo significativo a seconda del metodo utilizzato.

La verifica annuale deve quindi essere collegata al registro degli incassi e pagamenti, al criterio di cassa e alle spese deducibili nella contabilità semplificata. Anche le rimanenze nei passaggi di regime possono incidere sulla ricostruzione del risultato fiscale.

Perdite e contabilità semplificata

Dal 2018 la disciplina delle perdite delle imprese IRPEF è stata uniformata tra contabilità ordinaria e semplificata. La contabilità semplificata non comporta quindi più la vecchia compensazione “orizzontale” della perdita d’impresa con redditi di categorie diverse.

La perdita d’impresa viene utilizzata contro redditi d’impresa secondo le regole dell’articolo 8.

Questo punto è importante perché vecchie guide o articoli precedenti alla riforma possono ancora riportare una disciplina non più attuale.

Perdita fiscale e Quadro RG

Per l’impresa individuale in contabilità semplificata il risultato d’impresa viene determinato nel Quadro RG del modello Redditi.

Se il risultato è negativo, la perdita deve essere gestita secondo le istruzioni della dichiarazione e coordinata con i prospetti relativi alle perdite pregresse.

Il Quadro RG non è quindi soltanto un prospetto di ricavi e costi: è anche il punto in cui emerge il risultato fiscale che potrà generare una perdita riportabile.

Per il collegamento tra contabilità, criterio di cassa, costi, ISA e dichiarazione consulta la guida al Quadro RG 2026.

Perdite e passaggio al regime forfettario

Una perdita d’impresa maturata prima dell’ingresso nel regime forfettario non scompare automaticamente.

La normativa del forfettario consente di utilizzare determinate perdite fiscali pregresse secondo le regole previste dall’articolo 8 del TUIR. Occorre però distinguere l’origine della perdita, l’anno in cui è stata prodotta e il regime applicato.

RM ha una guida separata dedicata proprio alle perdite fiscali pregresse e regime forfettario.

Questa distinzione evita di confondere due intenti diversi: qui trattiamo la formazione e il riporto della perdita dell’impresa in contabilità semplificata; nella guida forfettario trattiamo invece l’utilizzo di perdite formatesi prima dell’ingresso nel regime agevolato.

Perdite di SNC e SAS

Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice vengono attribuite ai soci secondo le regole previste dall’articolo 5 del TUIR.

Il trattamento deve poi essere coordinato con l’articolo 8 e con le regole specifiche applicabili ai soci.

Per le SAS esiste inoltre una distinzione rilevante quando la perdita eccede il capitale sociale: la disciplina non è identica per accomandatari e accomandanti.

La presenza di una società di persone richiede quindi un controllo aggiuntivo rispetto alla semplice impresa individuale.

Perdite 2017 e vecchio regime transitorio

Il passaggio al criterio di cassa della contabilità semplificata generò nel 2017 molte perdite fiscali, anche per effetto del trattamento delle rimanenze iniziali.

La Legge di Bilancio 2019 introdusse per queste perdite un regime transitorio di utilizzo progressivo negli anni 2018, 2019 e 2020.

Dal 2021 il regime transitorio è terminato e le eventuali eccedenze ancora riportabili seguono il meccanismo ordinario previsto dall’articolo 8, con utilizzo nel limite dell’80% del reddito d’impresa.

Questa distinzione può essere ancora utile per contribuenti che conservano perdite molto vecchie nelle dichiarazioni pregresse.

Quando esistono perdite pregresse è inoltre utile conservare una ricostruzione anno per anno: perdita originaria, quota già utilizzata, quota residua e regime contabile applicato. Questo evita errori quando l’impresa cambia commercialista, passa dalla semplificata all’ordinaria oppure entra nel forfettario.

La continuità documentale è importante perché l’assenza di un limite temporale non significa assenza di controlli. L’importo riportato deve essere sempre riconducibile alle dichiarazioni precedenti e alle regole vigenti nell’anno in cui la perdita è stata prodotta.

Errori frequenti da evitare

  • pensare che una perdita in semplificata possa essere compensata liberamente con qualsiasi reddito personale;
  • applicare ancora il vecchio limite temporale di cinque anni;
  • utilizzare più dell’80% del reddito senza verificare se ricorre l’eccezione per i primi tre periodi;
  • confondere perdita economica e perdita fiscale;
  • non riportare correttamente le perdite pregresse in dichiarazione;
  • confondere le perdite dell’impresa con quelle di lavoro autonomo professionale;
  • non verificare il trattamento delle perdite in caso di passaggio al forfettario;
  • utilizzare vecchie regole riferite al periodo precedente alla riforma del 2019.

Controlli da fare ogni anno

  1. verificare il risultato fiscale nel Quadro RG;
  2. ricostruire l’ammontare delle perdite riportabili;
  3. distinguere perdite ordinarie e perdite dei primi tre periodi;
  4. applicare correttamente il limite dell’80% quando previsto;
  5. aggiornare l’eccedenza residua dopo l’utilizzo;
  6. controllare eventuali passaggi tra semplificata, ordinaria e forfettario;
  7. verificare società di persone e imputazione ai soci;
  8. conservare le dichiarazioni da cui deriva la perdita riportata.

La corretta gestione delle perdite richiede quindi continuità tra un modello Redditi e quello successivo. Una perdita può essere fiscalmente utile per molti anni, ma soltanto se viene riportata e utilizzata in modo coerente.

Fonti ufficiali

  • Normattiva — TUIR, articolo 8
  • Normattiva — TUIR, articolo 84

Domande frequenti

Le perdite della contabilità semplificata scadono dopo cinque anni?

No. Il riporto non è più soggetto al vecchio limite quinquennale.

Posso usare tutta la perdita in un solo anno?

In generale no: l’utilizzo è limitato all’80% del reddito d’impresa del periodo. Esistono però regole più favorevoli per determinate perdite dei primi tre periodi d’imposta di una nuova attività produttiva.

Una perdita può ridurre lo stipendio da lavoro dipendente?

Le perdite d’impresa seguono oggi le regole specifiche dell’articolo 8 e vengono utilizzate contro redditi d’impresa; non va applicata la vecchia logica di compensazione con qualsiasi categoria di reddito.

Se passo al forfettario perdo le perdite pregresse?

Non automaticamente. Le perdite pregresse possono continuare ad avere rilevanza secondo le regole previste dalla normativa e vanno verificate in base all’anno e al regime in cui sono state generate.

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