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Regime forfettario per Estetiste

Aggiornato il 5 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario per Estetiste

Questa guida raccoglie in un unico punto gli aspetti fiscali essenziali per chi lavora come estetista e vuole capire se può utilizzare il regime forfettario. Il percorso corretto parte dall’attività realmente svolta e collega Partita IVA, codice ATECO, previdenza e calcolo delle imposte.

Nel 2026 la soglia ordinaria di ricavi o compensi del regime forfettario è 85.000 euro. L’accesso richiede però anche il rispetto delle altre condizioni previste dalla legge e l’assenza delle cause di esclusione. Per questo il solo fatturato non basta a stabilire se il regime può essere applicato.

Come inquadrare l’attività di estetiste

La professione è regolamentata e non basta aprire la Partita IVA: requisiti professionali, locali e procedure amministrative devono essere verificati prima dell’avvio.

Per iniziare in modo ordinato occorre verificare qualifica professionale e requisiti dei locali, adempimenti SUAP/SCIA applicabili, Partita IVA, iscrizione dell’impresa e Gestione Artigiani INPS.

Codice ATECO 2025

ATECO 2025 utilizza 96.22.09 – Altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza n.c.a. per molte attività estetiche; 96.22.01 riguarda invece manicure e pedicure.

La classificazione ATECO 2025 è quella operativamente utilizzata dal 1° aprile 2025. Le tavole di corrispondenza sono state aggiornate nel 2026, ma struttura, livelli e descrizioni della classificazione non sono stati modificati.

Coefficiente di redditività e imposta

Nel tipico inquadramento descritto in questa pagina il coefficiente di redditività di riferimento è 67% per i tipici servizi di cura della persona. Il dato va sempre collegato al codice e all’attività fiscale effettivamente dichiarata, soprattutto quando la professione può essere svolta in modi diversi.

Nel forfettario le normali spese dell’attività non vengono sottratte una per una. I ricavi o compensi incassati vengono moltiplicati per il coefficiente di redditività previsto per l’attività fiscale; dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi in deduzione e sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.

Previdenza

L’estetista che opera come impresa individuale è normalmente inquadrata nell’artigianato e deve verificare la Gestione Artigiani INPS, oltre agli adempimenti amministrativi e professionali previsti.

Per requisiti, limiti e convenienza fiscale, approfondisci regime forfettario per estetiste. Se devi iniziare l’attività, trovi i passaggi pratici in aprire la Partita IVA per estetiste. Per verificare l’inquadramento dell’attività, consulta codice ATECO per estetiste. Per stimare imposte e contributi, consulta calcolo tasse per estetiste. Per la gestione fiscale continuativa, puoi approfondire commercialista per estetiste.

Cosa verificare prima di scegliere il forfettario

  • attività effettivamente svolta e relativo codice ATECO;
  • ricavi o compensi e tutte le cause di esclusione dal regime;
  • gestione previdenziale corretta per la professione o impresa;
  • eventuali requisiti professionali, camerali, sanitari o amministrativi;
  • convenienza economica rispetto a costi reali, contributi e altri regimi fiscali.

In sintesi

Per estetiste il regime forfettario può semplificare la gestione fiscale, ma deve essere costruito sull’inquadramento corretto. Il punto di partenza non è l’aliquota del 5% o del 15%: sono attività, ATECO e previdenza a determinare il calcolo corretto.

Verifica normativa 2026

Per il 2026 il limite ordinario del regime forfettario resta pari a 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente; oltre 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti il regime cessa invece nello stesso anno, con applicazione dell’IVA a partire dall’operazione che determina il superamento. La causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati opera, per il 2026, oltre 35.000 euro, salvo il caso previsto dalla legge in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

ATECO 2025 e coefficienti: nel 2026 si utilizza la classificazione ATECO 2025, ma fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti sulla nuova classificazione il D.Lgs. 81/2025 dispone di continuare a usare i coefficienti dell’Allegato 4 alla legge 190/2014, individuandoli tramite il codice ATECO 2007 corrispondente all’attività. Il coefficiente indicato in questa guida va letto secondo questa regola di raccordo.

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