Questa guida raccoglie in un unico punto gli aspetti fiscali essenziali per chi lavora come falegname e vuole capire se può utilizzare il regime forfettario. Il percorso corretto parte dall’attività realmente svolta e collega Partita IVA, codice ATECO, previdenza e calcolo delle imposte.
Nel 2026 la soglia ordinaria di ricavi o compensi del regime forfettario è 85.000 euro. L’accesso richiede però anche il rispetto delle altre condizioni previste dalla legge e l’assenza delle cause di esclusione. Per questo il solo fatturato non basta a stabilire se il regime può essere applicato.
Come inquadrare l’attività di falegnami
Un laboratorio che produce mobili su misura e un artigiano che realizza o posa elementi di falegnameria per edifici possono avere codici ATECO differenti.
Per iniziare in modo ordinato occorre definire se l’attività prevalente è produzione di mobili, falegnameria per edilizia, posa o altra lavorazione del legno, quindi aprire la Partita IVA e l’impresa artigiana con il codice corretto.
Codice ATECO 2025
Non esiste un unico codice “falegname”. ATECO 2025 distingue, tra l’altro, la fabbricazione di mobili nella divisione 31 dalle lavorazioni di carpenteria e prodotti in legno della divisione 16, come 16.23.09 per altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia.
La classificazione ATECO 2025 è quella operativamente utilizzata dal 1° aprile 2025. Le tavole di corrispondenza sono state aggiornate nel 2026, ma struttura, livelli e descrizioni della classificazione non sono stati modificati.
Coefficiente di redditività e imposta
Nel tipico inquadramento descritto in questa pagina il coefficiente di redditività di riferimento è 67% per molte attività artigiane di produzione; il coefficiente va confermato sul codice fiscale effettivamente utilizzato. Il dato va sempre collegato al codice e all’attività fiscale effettivamente dichiarata, soprattutto quando la professione può essere svolta in modi diversi.
Nel forfettario le normali spese dell’attività non vengono sottratte una per una. I ricavi o compensi incassati vengono moltiplicati per il coefficiente di redditività previsto per l’attività fiscale; dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi in deduzione e sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Previdenza
Il falegname che esercita come impresa artigiana deve normalmente verificare iscrizione camerale e Gestione Artigiani INPS.
Il percorso del cluster
Per evitare sovrapposizioni abbiamo separato i principali intenti di ricerca in guide dedicate. Da questa pagina puoi passare direttamente agli approfondimenti operativi.
- regime forfettario per falegnami
- aprire la Partita IVA per falegnami
- codice ATECO per falegnami
- calcolo tasse per falegnami
- commercialista per falegnami
Cosa verificare prima di scegliere il forfettario
- attività effettivamente svolta e relativo codice ATECO;
- ricavi o compensi e tutte le cause di esclusione dal regime;
- gestione previdenziale corretta per la professione o impresa;
- eventuali requisiti professionali, camerali, sanitari o amministrativi;
- convenienza economica rispetto a costi reali, contributi e altri regimi fiscali.
In sintesi
Per falegnami il regime forfettario può semplificare la gestione fiscale, ma deve essere costruito sull’inquadramento corretto. Il punto di partenza non è l’aliquota del 5% o del 15%: sono attività, ATECO e previdenza a determinare il calcolo corretto.
Verifica normativa 2026
Per il 2026 il limite ordinario del regime forfettario resta pari a 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente; oltre 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti il regime cessa invece nello stesso anno, con applicazione dell’IVA a partire dall’operazione che determina il superamento. La causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati opera, per il 2026, oltre 35.000 euro, salvo il caso previsto dalla legge in cui il rapporto di lavoro sia cessato.
ATECO 2025 e coefficienti: nel 2026 si utilizza la classificazione ATECO 2025, ma fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti sulla nuova classificazione il D.Lgs. 81/2025 dispone di continuare a usare i coefficienti dell’Allegato 4 alla legge 190/2014, individuandoli tramite il codice ATECO 2007 corrispondente all’attività. Il coefficiente indicato in questa guida va letto secondo questa regola di raccordo.
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