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Home > Guide Fiscali > Acconti dal regime dei minimi al forfettario: quando si pagano

Acconti dal regime dei minimi al forfettario: quando si pagano

Aggiornato il 26 Ottobre 2026

Nel passaggio dal regime dei minimi al forfettario l’acconto della nuova imposta sostitutiva, secondo l’interpretazione prevalente, non è normalmente dovuto nel primo anno perché manca una base storica riferita allo stesso tributo. Questo non elimina però il saldo delle tasse dell’ultimo anno nei minimi, né gli eventuali versamenti INPS o gli acconti IRPEF dovuti per altri redditi.

La questione diventa delicata quando l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione per acconti omessi oppure il contribuente ha già pagato con un F24. In questi casi bisogna verificare quadro LM, rigo LM42, codici tributo e LM45 colonna 2, dove possono essere scomputate somme effettivamente versate. Vediamo come distinguere i casi con esempi concreti.

Acconto non dovuto: cosa succede nel primo anno forfettario

Il regime di vantaggio, comunemente chiamato dei minimi, e il regime forfettario hanno due imposte sostitutive distinte. Quando un contribuente passa dal primo al secondo, il nuovo regime non dispone di una propria imposta dell’anno precedente dalla quale ricavare automaticamente l’acconto con il metodo storico. Secondo l’interpretazione dei principi generali illustrata anche da Eutekne il 19 ottobre 2026, nel primo anno forfettario non è normalmente dovuto l’acconto sulla relativa imposta sostitutiva, se il contribuente non era già soggetto alla stessa imposta nell’anno precedente.

Ciò non comporta l’azzeramento delle imposte dovute: resta il saldo del regime dei minimi per l’ultimo anno in cui quel regime è stato applicato, e il reddito del nuovo anno forfettario sarà tassato con la successiva dichiarazione. L’assenza dell’acconto forfettario è una conclusione interpretativa fondata sulla mancata continuità del presupposto della stessa imposta, non una cancellazione automatica di qualsiasi F24 o contributo.

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Qual è la differenza tra regime dei minimi e regime forfettario

Il regime fiscale di vantaggio disciplinato dal decreto-legge 98/2011 continua a trovare applicazione per contribuenti che potevano ancora utilizzarlo nei limiti previsti dal regime transitorio. Dal 2016 non è ordinariamente accessibile a chi apre una nuova Partita IVA. Chi era già ammesso può uscirne e applicare, se possiede i requisiti, il forfettario della legge 190/2014.

Nel regime dei minimi l’imposta sostitutiva è normalmente del 5% su una base reddituale determinata con regole proprie. Nel forfettario l’imposta ordinaria è del 15%, oppure del 5% quando ricorrono tutte le condizioni per l’agevolazione; il reddito si determina applicando il coefficiente di redditività pertinente e considerando i contributi previdenziali obbligatori deducibili. Cambiano quindi sia la base di calcolo sia il presupposto dell’imposta.

Il semplice passaggio dai minimi al forfettario non riavvia automaticamente cinque nuovi anni di aliquota startup al 5%. L’aliquota applicabile va verificata rispetto all’effettiva storia dell’attività e ai requisiti normativi, indipendentemente dalla questione degli acconti.

Esempio: minimi nel 2025 e forfettario dal 2026

Supponiamo che una persona abbia applicato il regime dei minimi per tutto il 2025 e passi al regime forfettario dal 1° gennaio 2026, senza altri redditi che producano autonomamente un obbligo di acconto IRPEF. La dichiarazione Redditi PF 2026 liquida il reddito 2025 ancora assoggettato all’imposta sostitutiva dei minimi; il 2026 viene invece tassato nel quadro LM della dichiarazione presentata nel 2027, riferita ai redditi del 2026.

Periodo e operazioneTrattamento da verificare
2025: ultimo anno dei minimiImposta sostitutiva dei minimi, da liquidare nel 2026
2026: primo anno forfettarioNessun acconto forfettario ordinariamente dovuto secondo l’interpretazione della mancanza di base storica
2027: dichiarazione dei redditi 2026Saldo dell’imposta forfettaria 2026, scomputando eventuali acconti già versati
2027: acconti sul nuovo annoValutazione del metodo storico partendo dal reddito e dall’imposta forfettaria 2026

Una posizione con redditi da lavoro dipendente, pensione, locazioni o altre imposte segue una verifica più ampia. Questa simulazione isola soltanto l’imposta sostitutiva collegata alla Partita IVA e non implica che nel 2026 non possano essere dovuti versamenti di altra natura.

Perché il rigo LM42 può generare dubbi e comunicazioni di irregolarità

Il rigo LM42, «Differenza», è utilizzato per determinare un dato utile ai versamenti. La difficoltà è che lo stesso quadro LM ospita sezioni per regimi differenti: nell’anno di uscita dai minimi può esservi un’imposta sostitutiva del regime di vantaggio, benché l’anno in corso sia già forfettario.

Una lettura puramente automatica del rigo potrebbe interpretare quella cifra come base storica dell’acconto da versare anche dopo il cambio di regime. Secondo l’analisi pubblicata su Eutekne, ciò spiega alcune comunicazioni dell’Agenzia per presunti acconti omessi; ma la presenza di un importo in LM42 non dimostra da sola che l’acconto sul nuovo regime sia effettivamente dovuto.

Questa è una questione interpretativa e applicativa controversa: non è corretto affermare che tutte le comunicazioni siano automaticamente illegittime, né che chi passa al forfettario debba sempre pagare l’acconto della vecchia sostitutiva. Occorre leggere l’atto ricevuto e verificare la posizione concretamente dichiarata.

Un avviso per acconti omessi: cosa controllare prima di pagare

Una comunicazione di irregolarità o un avviso bonario non va ignorato. Prima di versare somme richieste automaticamente, il contribuente o il commercialista dovrebbe verificare:

  1. l’anno esatto del passaggio e l’ultima annualità in regime di vantaggio;
  2. i righi e la sezione compilata nel quadro LM della dichiarazione precedente;
  3. quale imposta e quali codici tributo sono contestati, distinguendo 1793/1794 da 1790/1791;
  4. se il contribuente aveva altri redditi soggetti ad acconto IRPEF;
  5. se esistono già F24 versati nel periodo o eccedenze da scomputare;
  6. il termine e le modalità esatti indicati per la risposta all’atto.

Quando la pretesa appare dovuta a una lettura automatica della posizione, si può presentare la documentazione tramite gli ordinari canali di assistenza e riesame dell’Agenzia, ove applicabili, oppure valutare con il professionista le tutele previste dal tipo di atto. Non occorre duplicare un versamento soltanto perché compare un codice in una comunicazione; allo stesso tempo, non bisogna lasciare scadere i termini confidando in una futura correzione automatica.

Quando può convenire versare un acconto prudenziale

Alcuni operatori suggeriscono, in presenza di incertezza interpretativa o di una posizione già contestata, di valutare un versamento prudenziale dell’acconto, assumendo come riferimento l’imposta del regime di vantaggio. Non si tratta di affermare che il versamento sia obbligatorio in ogni passaggio: è una scelta di gestione del rischio che può comportare un anticipo di liquidità.

La decisione dovrebbe considerare importo potenzialmente richiesto, eventuali contestazioni già ricevute, possibilità di impiegare il credito e capacità finanziaria del contribuente. Il pagamento deve essere documentato e poi riconciliato nella dichiarazione successiva per evitare che venga trattato come un’imposta aggiuntiva definitiva.

Se si decide di non versare sulla base dell’interpretazione favorevole, è utile conservare anche il motivo della scelta, la dichiarazione e la prova del passaggio. Non si deve invece utilizzare automaticamente il metodo previsionale al solo scopo di azzerare qualunque acconto senza verificare quale tributo sarebbe dovuto e il rischio di sanzioni per insufficiente pagamento.

Quali codici tributo F24 distinguono i due regimi

La differenza fra i codici del vecchio e del nuovo regime è essenziale. Secondo le risoluzioni dell’Agenzia riepilogate nell’analisi tecnica sulle dichiarazioni 2026:

VersamentoRegime dei minimiRegime forfettario
Primo acconto17931790
Secondo o unico acconto17941791
Saldo17951792

Nel passaggio da un regime all’altro può essere necessario scomputare acconti già pagati con i codici del regime precedente: il codice usato nell’F24 non va perciò interpretato isolatamente, senza leggere l’anno di riferimento e la dichiarazione in cui viene recuperato. Per la normale compilazione del forfettario puoi consultare la guida RM sui codici tributo e il modello F24.

Come recuperare gli acconti già pagati: LM45 colonna 2

Il rigo LM45, colonna 2, è fondamentale quando un contribuente ha comunque eseguito acconti nel periodo di transizione. Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia sul quadro LM e le istruzioni dichiarative prevedono che nel rigo confluiscano gli acconti versati con i codici del regime dei minimi 1793 e 1794 oppure quelli del forfettario 1790 e 1791, secondo il caso concreto.

Questo consente di ridurre il debito dell’imposta sostitutiva risultante dalla dichiarazione, oppure di determinare un’eccedenza da gestire con le regole applicabili. Non significa che qualunque importo versato sia automaticamente un credito utilizzabile senza controlli: va verificato che il pagamento sia effettivamente attribuito al contribuente e all’annualità corretta.

Per la struttura del modello e gli altri righi vedi anche la nostra guida al quadro LM del regime forfettario.

Esempio di acconto prudenziale e scomputo: 1.000 euro

Immaginiamo che nel primo anno forfettario sia stato versato per prudenza un acconto di 1.000 euro. Nella dichiarazione successiva risulta una imposta sostitutiva forfettaria di 2.600 euro, per semplicità senza altri acconti, ritenute o crediti. Il meccanismo di scomputo, dopo aver verificato il corretto F24 e la dichiarazione, produce questo risultato:

Imposta sostitutiva forfettaria calcolata2.600 €
Acconto versato e riconosciuto in LM45 colonna 2− 1.000 €
Saldo residuo teorico1.600 €

L’acconto non viene pagato «una seconda volta»: è anticipazione di un’imposta da liquidare. Tuttavia il prospetto reale potrebbe contenere altri righi LM, contributi previdenziali deducibili, eccedenze e crediti. Per questo l’esempio serve a mostrare lo scomputo, non a calcolare automaticamente il carico fiscale di un contribuente specifico.

Il passaggio ai minimi nel 2025 e l’imposta del 2026 non sono la stessa cosa

Il saldo è riferito all’anno precedente, mentre l’acconto anticipa l’anno corrente. Questo è il motivo per cui nel 2026 una persona passata al forfettario può trovarsi comunque a versare il saldo dell’imposta dei minimi sul 2025, pur non avendo un obbligo ordinario di acconto dell’imposta del nuovo regime nel 2026 secondo l’interpretazione descritta.

Confondere i due adempimenti può produrre conclusioni sbagliate: «non devo pagare alcuna tassa» è un’affermazione diversa da «non devo anticipare l’imposta sostitutiva del nuovo regime». Chi apre invece una Partita IVA per la prima volta direttamente come forfettario è in un’ipotesi distinta, già spiegata nella nostra guida su quando si pagano le tasse nel primo anno forfettario.

Contributi INPS e altri acconti: cosa non cambia

La posizione sul tributo sostitutivo non cancella automaticamente gli obblighi contributivi. Artigiani e commercianti continuano a dover verificare i contributi dovuti sul minimale, se applicabili, e i conguagli sulla quota eccedente; chi è iscritto alla Gestione Separata o a una Cassa professionale segue le proprie regole.

Allo stesso modo, eventuali acconti IRPEF su altri redditi possono avere una base storica autonoma anche quando non è dovuto quello dell’imposta forfettaria. È quindi sbagliato dichiarare «zero acconti» solo guardando la Partita IVA senza esaminare l’intera posizione fiscale. Per il normale calcolo dell’anticipo sul regime forfettario vedi anche primo acconto: regole e codice 1790 e secondo acconto: codice 1791.

Checklist per il commercialista prima della scadenza

  • Confermare la data di decorrenza del forfettario e l’ultimo anno effettivo di vantaggio.
  • Verificare che il contribuente rientrasse nel vecchio regime e avesse i requisiti per il nuovo.
  • Leggere i righi del quadro LM dell’ultima dichiarazione e le eventuali altre imposte.
  • Separare saldo del regime dei minimi, acconti forfettari e contributi previdenziali.
  • Ricostruire F24 già pagati per data, anno e codice tributo 1793/1794 o 1790/1791.
  • Valutare l’assenza di base storica e i possibili rilievi degli uffici.
  • Documentare l’eventuale decisione sul pagamento prudenziale.
  • Compilare correttamente LM45 colonna 2 quando ci sono acconti scomputabili.
  • Se arriva una comunicazione, rispondere entro i termini e con i documenti richiesti.

Il prospetto da conservare dovrebbe distinguere imposta definitiva, acconti non dovuti, acconti volontariamente versati, crediti utilizzabili e contributi. Questo evita equivoci anche nei successivi passaggi fra regime forfettario e ordinario.

Errori da evitare nel cambio dai minimi al forfettario

  • Considerare minimi e forfettario la stessa imposta solo perché entrambi usano il quadro LM.
  • Applicare automaticamente al forfettario l’imposta del vecchio regime per calcolare l’acconto.
  • Ignorare un avviso bonario senza verificarne i termini e i riferimenti dichiarativi.
  • Versare nuovamente somme già presenti nei modelli F24.
  • Dimenticare lo scomputo degli acconti versati nel quadro LM dell’anno corretto.
  • Usare 1793 e 1794 come se fossero i codici ordinari degli acconti forfettari.
  • Ritenere che il passaggio dia automaticamente diritto a un nuovo quinquennio al 5%.
  • Confondere assenza di acconto sostitutivo con assenza di saldo, IRPEF o INPS.

Le scelte sui versamenti dovrebbero essere motivate sul caso concreto, specie in presenza di comunicazioni già notificate o di precedenti pagamenti.

Domande frequenti sugli acconti minimi–forfettario

Se passo dai minimi al forfettario nel 2026 devo pagare il secondo acconto a novembre?

Secondo l’interpretazione dei principi generali, nel primo anno forfettario manca la base storica della stessa imposta sostitutiva e l’acconto non risulta normalmente dovuto. È necessario controllare altri redditi, eventuali atti ricevuti e scelte prudenziali.

Un importo nel rigo LM42 significa che il nuovo acconto è obbligatorio?

Non da solo. Quel dato può derivare dall’imposta del vecchio regime di vantaggio. È proprio su questo utilizzo automatico che sono emerse contestazioni interpretative.

Se ho già versato con codice 1793 o 1794 posso recuperarli?

Le istruzioni del quadro LM contemplano lo scomputo degli acconti con questi codici in LM45, colonna 2, anche nel passaggio al regime forfettario. Occorre verificarne l’imputazione.

Se arriva un avviso dell’Agenzia posso semplicemente ignorarlo?

No. Va esaminato e, quando opportuno, contestato o chiarito attraverso i canali disponibili entro i termini indicati, documentando il cambio di regime e gli F24.

Passare dai minimi al forfettario fa ripartire il 5% per cinque anni?

No. La sola modifica di regime non costituisce automaticamente una nuova attività e non riavvia il periodo di agevolazione startup.

Fonti e perimetro delle regole

La distinzione tra i due regimi deriva dall’art. 27 del decreto-legge 98/2011 e dalla legge 190/2014, art. 1, commi 54–89. Per la compilazione e il recupero degli acconti sono decisive le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul quadro LM. Per le differenze fra i codici tributo e il loro impiego si veda l’approfondimento sul modello Redditi PF 2026.

Il problema applicativo degli acconti non dovuti al passaggio è stato discusso il 19 ottobre 2026 da Eutekne e affrontato anche da Fiscozen. Non si tratta di un nuovo esonero generalizzato da tutte le imposte: la conclusione riguarda l’acconto della specifica imposta sostitutiva nel primo anno del regime cambiato, con le condizioni e le incertezze spiegate sopra.

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