Il codice ATECO 35.12.00 riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: è da verificare quando un’impresa gestisce impianti che generano elettricità attraverso fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermia o altre fonti rinnovabili, comprese alcune produzioni gestite da Comunità Energetiche Rinnovabili. Non è il codice dell’installatore che monta pannelli per i clienti, né quello del commerciante di energia o del gestore di un servizio di accumulo autonomo.
Per un impianto domestico, la presenza dei pannelli non impone automaticamente una Partita IVA. Il GSE distingue la cessione parziale di impianti fino a 20 kW asserviti all’abitazione dalla cessione totale o dall’esercizio professionale della produzione. Il coefficiente forfettario di riferimento è normalmente il 67%, solo se il soggetto può usare il regime e il raccordo fiscale è corretto.
| Voce | Indicazione |
|---|---|
| Codice ATECO 2025 | 35.12.00 |
| Denominazione | Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili |
| Attività | Gestione impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici, geotermici, marini e CER |
| Forfettario | Coefficiente di riferimento 67%, se applicabile |
| Confini ATECO | 35.11 fonti non rinnovabili; 35.15 commercio; 35.16 stoccaggio; 43.21.01 installazione |
| Partita IVA | Da verificare in base a potenza, uso, cessione e natura dell’attività |
La descrizione e le inclusioni sono verificabili nella scheda ufficiale ATECO 35.12.00 del catalogo nazionale, basata sulla classificazione ISTAT.
Quali impianti rientrano nel codice ATECO 35.12.00?
Il codice 35.12.00 comprende la gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: fotovoltaico, solare termico impiegato per generare elettricità, eolico onshore e offshore, idroelettrico, geotermico, energia marina e impianti che impiegano biocarburanti gassosi. Le note ufficiali includono anche gli impianti gestiti dalle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
Non è il codice di qualsiasi impresa che lavora nella filiera delle rinnovabili. Il costruttore o installatore di un impianto, il consulente energetico e chi commercializza elettricità possono svolgere attività distinte. L’impresa deve identificare se produce davvero elettricità, se vende l’energia prodotta o se presta soltanto un servizio tecnico a un proprietario dell’impianto. Questo determina quali altri codici verificare.
Fotovoltaico, eolico, idroelettrico e altre fonti: esempi
Una società che gestisce un parco fotovoltaico e immette nella rete l’energia generata svolge un’attività di produzione elettrica rinnovabile. Lo stesso principio si applica a un impianto eolico, a una centrale idroelettrica o a un impianto geotermico che genera elettricità. Tra le inclusioni ISTAT figurano anche gli impianti che utilizzano energia delle maree, delle onde e degli oceani.
Per le biomasse bisogna descrivere con precisione il processo: la produzione di elettricità a partire da biocarburanti gassosi può appartenere a questa voce, mentre il semplice pretrattamento dei rifiuti finalizzato al recupero energetico è classificato separatamente nel 38.22. Inoltre, un impianto solare dedicato solo alla produzione di acqua calda sanitaria non va confuso con la produzione di energia elettrica.
35.12.00 o 43.21.01: produttore e installatore fotovoltaico
Chi installa pannelli e realizza impianti elettrici negli edifici presta un servizio di installazione, tipicamente ricondotto al codice ATECO 43.21.01 degli installatori fotovoltaici. Chi invece gestisce un impianto per produrre elettricità da fonte solare deve valutare il 35.12.00. Questi lavori non diventano equivalenti perché hanno a che fare con gli stessi pannelli.
Ad esempio, l’artigiano che monta impianti per i clienti e riceve compensi per posa, cablaggio e collaudo non è automaticamente produttore di elettricità. Viceversa, chi possiede e gestisce economicamente un campo fotovoltaico destinato a generare energia non svolge necessariamente attività di installazione. Se lo stesso soggetto esercita stabilmente entrambe le attività, è necessario valutare quella prevalente e i codici secondari.
35.12.00, 35.15.00 e 35.16.00: produzione, commercio e accumulo
Il 35.12.00 riguarda la produzione elettrica rinnovabile. Il 35.15.00 identifica il commercio di energia elettrica per conto proprio; il 35.16.00 è dedicato allo stoccaggio di energia elettrica e alla sua eventuale riconversione e distribuzione. Sono attività economiche differenti, anche quando partecipano alla medesima catena di valore.
Un produttore può vendere l’energia generata senza diventare necessariamente un operatore il cui oggetto prevalente è il commercio di energia acquistata da terzi. Un’impresa che gestisce impianti di batterie come servizio autonomo deve verificare il 35.16.00. La classificazione dei singoli rami dipende da contratti, proprietà e gestione degli impianti, tipologia di ricavi e organizzazione effettiva.
Un impianto domestico fino a 20 kW richiede Partita IVA?
Non sempre. Il GSE distingue la cessione parziale di energia da impianti di potenza non superiore a 20 kW, asserviti all’abitazione e gestiti da persone fisiche non imprenditrici, dall’attività commerciale abituale. Nel primo caso, secondo le condizioni descritte dal GSE, gli importi del Ritiro Dedicato possono costituire redditi diversi da dichiarare nei quadri fiscali previsti, senza far sorgere automaticamente un’attività d’impresa per la sola cessione parziale.
La soglia di 20 kW non è un’esenzione universale: contano il soggetto, l’uso dell’impianto, il regime di cessione, l’eventuale destinazione abitativa e la qualificazione concreta dell’attività. Anche per un impianto piccolo la cessione totale e l’organizzazione commerciale possono comportare conseguenze differenti. La presenza di energia immessa in rete, da sola, non basta per attribuire il codice 35.12.00 a ogni famiglia con pannelli sul tetto.
Impianti sopra 20 kW o cessione totale: gli adempimenti GSE
Nella sezione Assistenza GSE aggiornata il 2 ottobre 2026, il Gestore chiarisce che, per gli impianti di produzione elettrica superiori a 20 kW, il produttore deve disporre di Partita IVA ed essere intestatario del contratto di Ritiro Dedicato (RID), oppure individuare un soggetto idoneo a gestire gli adempimenti. Sono inoltre rilevanti i contratti di dispacciamento per gli impianti che immettono energia nella rete.
La FAQ fiscale GSE distingue la cessione totale, indipendentemente dalla potenza, e la cessione parziale degli impianti oltre 20 kW: in queste condizioni la produzione è generalmente trattata come attività commerciale abituale, con ricavi d’impresa e adempimenti di apertura, IVA e fatturazione. Non bisogna quindi scegliere il codice ATECO soltanto guardando il numero dei pannelli: occorre conoscere la modalità di esercizio e il contratto energetico.
Comunità energetiche rinnovabili: producer, consumatore e referente
Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) può comprendere produttori e consumatori che partecipano alla condivisione virtuale dell’energia. Il GSE distingue il produttore, che dispone della titolarità e delle eventuali autorizzazioni dell’impianto, dal consumatore, titolare di un’utenza che preleva elettricità, e dal referente, responsabile della richiesta e dei rapporti operativi con il Gestore. L’ATECO 35.12.00 non va attribuito indistintamente a tutti i membri della comunità.
Le note ISTAT includono la gestione degli impianti di produzione di elettricità rinnovabile da parte di CER. Ma un consumatore membro che non produce energia non diventa produttore solo perché aderisce alla comunità. Per decidere chi debba dichiarare l’attività occorre esaminare la titolarità degli impianti, la soggettività giuridica della CER, i contratti e le modalità di attribuzione dei ricavi.
Attenzione: un produttore con ATECO 35.12.00 può essere membro di una CER?
È un punto spesso trascurato: il GSE precisa che alcune imprese la cui attività prevalente è la produzione e lo scambio di energia, riconoscibili anche attraverso i codici 35.11.00, 35.12.00 o 35.15.00, non possono aderire a determinate configurazioni in qualità di membri o clienti finali. Possono però assumere, alle condizioni previste, il ruolo di produttori terzi.
Questa distinzione evita un errore pratico: il fatto che ISTAT includa gli impianti CER nel 35.12.00 non significa che qualunque società energetica possa diventare membro ordinario di qualsiasi CER. Bisogna distinguere la classificazione dell’attività dall’ammissibilità soggettiva alla configurazione e dagli eventuali requisiti del soggetto referente.
Ricavi da energia, contributi e tariffa CER: che cosa fatturare?
La produzione, la cessione dell’energia alla rete, il beneficio economico dell’autoconsumo e gli incentivi sono grandezze differenti. L’energia prodotta si misura in kWh; gli importi ricevuti dal GSE o da altri operatori dipendono dai contratti, dalla quantità immessa, dal regime applicabile e dai benefici riconosciuti. La quota di energia condivisa in una CER viene determinata secondo regole specifiche e non coincide automaticamente con tutta l’energia prodotta.
Chi esercita professionalmente attività d’impresa deve tenere distinta la fatturazione delle cessioni dai contributi e incentivi e verificare il rispettivo trattamento fiscale, IVA e contabile. Per l’utente privato che effettua cessione parziale domestica fino a 20 kW, la FAQ GSE sui redditi diversi prevede invece una disciplina differente. Non è corretto applicare a entrambi lo stesso schema, né assimilare il valore dei kWh autoconsumati a un ricavo monetario imponibile dell’impresa senza un’effettiva base normativa.
Regime forfettario: coefficiente 67% e limiti
Per la produzione di energia elettrica rinnovabile riconducibile al 35.12.00, il coefficiente di redditività di riferimento è normalmente 67% se il soggetto può accedere al regime forfettario e il raccordo con la classificazione precedente è corretto. Il D.Lgs. 81/2025 stabilisce la continuità dei coefficienti dell’Allegato 4 della Legge 190/2014 fino all’adozione di nuovi parametri su base ATECO 2025.
Il 67% non è una tassa e non dimostra da solo che il regime sia utilizzabile. Sono necessari i controlli sui limiti di ricavi, sulle cause ostative e sulla natura del soggetto: una società di capitali non può semplicemente adottare il forfettario previsto per le persone fisiche. Inoltre, un impianto domestico senza attività commerciale può non richiedere affatto questo inquadramento. Approfondisci nella guida completa al regime forfettario.
Esempio di calcolo delle tasse sulla produzione elettrica
Un produttore individuale, ipoteticamente ammesso al regime forfettario, percepisce nell’anno 30.000 euro di ricavi fiscalmente rilevanti derivanti dall’attività. Applicando un coefficiente del 67%, il reddito forfettario lordo è 20.100 euro. I contributi previdenziali obbligatori eventualmente deducibili incidono sulla successiva base imponibile; l’imposta sostitutiva del 5% o del 15% si applica solo secondo le condizioni di legge.
L’esempio non presuppone che ogni pagamento GSE sia automaticamente un ricavo forfettario o che tutti i produttori siano inquadrabili in tale regime. Occorre distinguere tipologie di corrispettivo, documenti fiscali, natura del produttore, eventuali altri redditi e requisiti applicabili. Per simulazioni generali è disponibile il calcolatore delle tasse in regime forfettario.
INPS, impresa elettrica e soggetto responsabile dell’impianto
Il codice ATECO è una classificazione dell’attività economica, non un’iscrizione previdenziale automatica. Per una persona fisica che esercita professionalmente la produzione elettrica devono essere verificati l’organizzazione imprenditoriale, l’eventuale iscrizione al Registro Imprese, la partecipazione personale all’attività e l’applicabilità delle gestioni previdenziali in base ai requisiti effettivi.
Non è corretto attribuire universalmente la Gestione Commercianti INPS a chiunque possieda un impianto, così come non è corretto assumere la Gestione Separata per la sola presenza della Partita IVA. Un produttore industriale, una società che detiene impianti e un proprietario domestico possono avere situazioni giuridiche completamente diverse. La qualificazione è da valutare prima dell’apertura o della variazione della posizione.
Autorizzazioni FER, connessione alla rete e contratti
Prima di esercire un impianto professionale occorre verificare il titolo per realizzazione ed esercizio, le procedure ambientali o paesaggistiche pertinenti, il collegamento alla rete, i contratti di cessione e gli eventuali adempimenti verso Dogane e altri enti competenti. I regimi autorizzativi dipendono da tecnologia, potenza, ubicazione, caratteristiche dell’intervento e norme vigenti: non esiste un’unica autorizzazione valida per tutti gli impianti con ATECO 35.12.00.
La disciplina dei procedimenti sulle fonti rinnovabili comprende il D.Lgs. 190/2024 e successive modifiche; la valutazione va riferita al progetto specifico. Per chi svolge consulenza sull’efficienza e sulle risorse energetiche, senza produrre direttamente elettricità, può essere pertinente il codice ATECO 74.99.32 per consulenza energetica, non quello del produttore.
Codice precedente e più attività con la stessa Partita IVA
La classificazione ATECO 2022 collocava la produzione elettrica nel vecchio 35.11.00, mentre ATECO 2025 distingue la produzione da fonti non rinnovabili 35.11.00 da quella rinnovabile 35.12.00. Per le posizioni già aperte occorre verificare il raccordo ufficiale e la riclassificazione amministrativa effettiva, senza trasformare automaticamente ogni vecchio 35.11.00 nel nuovo 35.12.00.
ISTAT pubblica le tavole di raccordo ATECO aggiornate nel luglio 2026. Se la stessa impresa produce energia e vende servizi autonomi di installazione, manutenzione, consulenza o commercio energetico, occorre verificare anche l’eventuale presenza di più codici ATECO e la corretta scelta del codice principale e dei secondari.
FAQ sul codice ATECO 35.12.00
Che cosa comprende il codice ATECO 35.12.00?
La gestione di impianti che producono elettricità da fonti rinnovabili, tra cui fotovoltaico, eolico, idroelettrico e geotermico, anche quando gli impianti sono gestiti da CER.
Un impianto fotovoltaico domestico richiede sempre Partita IVA?
No. In determinate condizioni, per persone fisiche non imprenditrici con impianti fino a 20 kW asserviti all’abitazione e cessione parziale, le somme possono essere redditi diversi. Cessione totale e impianti più grandi seguono regole differenti.
Qual è la differenza tra 35.12.00 e 43.21.01?
35.12.00 classifica la produzione di energia elettrica rinnovabile; 43.21.01 riguarda l’installazione di impianti elettrici e fotovoltaici negli edifici.
Le CER utilizzano automaticamente il 35.12.00?
No. La produzione degli impianti CER rientra nelle inclusioni ISTAT, ma un semplice membro consumatore non diventa produttore. Ruoli, soggetti e requisiti vanno distinti.
Qual è il coefficiente nel forfettario?
Il coefficiente di riferimento è normalmente il 67% per l’attività riconducibile al codice, se il regime è applicabile e previa verifica del raccordo fiscale transitorio.
In sintesi: 35.12.00 riguarda l’esercizio di impianti che producono elettricità rinnovabile, non la loro installazione o la semplice adesione a una CER. La Partita IVA dipende dalla modalità concreta di produzione e cessione, mentre coefficiente fiscale e INPS richiedono una verifica individuale.