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Codice ATECO 47.12.50: Abbigliamento e calzature non specializzato

Aggiornato il 7 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO 47.12.50: Abbigliamento e calzature non specializzato

Il codice ATECO 47.12.50 identifica il commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di articoli di abbigliamento e calzature. Non è il codice del normale negozio specializzato di vestiti o scarpe: si usa quando l’attività vende un’ampia varietà di prodotti appartenenti ad almeno cinque classi del commercio al dettaglio e, all’interno di questa offerta, abbigliamento e calzature rappresentano almeno il 35% del valore aggiunto o di un suo sostituto.

ATECO 2025 ha inoltre cambiato un punto molto importante: il commercio al dettaglio viene classificato in base ai beni venduti, non al canale. Quindi negozio fisico, e-commerce, bancarella o vendita tramite altri canali non determinano da soli un codice diverso.

Dato Indicazione
Codice ATECO 47.12.50
Denominazione Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di articoli di abbigliamento e calzature
Regola base Prodotti appartenenti ad almeno 5 classi tra i gruppi 47.2–47.8
Soglia prevalenza Abbigliamento e calzature almeno 35%
Classi considerate per la prevalenza 47.71 abbigliamento + 47.72 calzature e articoli in pelle
Coefficiente forfettario 40% come riferimento per il commercio al dettaglio, da verificare nel raccordo transitorio
Previdenza Gestione Commercianti quando ricorrono i requisiti INPS

Cosa comprende il codice ATECO 47.12.50

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono il commercio al dettaglio di un’ampia varietà di articoli con prevalenza di abbigliamento per adulti, neonati e bambini, biancheria intima, accessori per l’abbigliamento come guanti e calzature.

La parola decisiva è non specializzato. Il 47.12.50 non descrive un negozio che vende quasi esclusivamente vestiti o scarpe, ma un esercizio con un assortimento ampio e multisettoriale nel quale il comparto abbigliamento/calzature è comunque prevalente.

La regola delle almeno 5 classi di prodotti

Per entrare nella classe 47.12 il punto vendita deve vendere prodotti compresi in almeno cinque classi all’interno dei gruppi da 47.2 a 47.8. È quindi insufficiente vendere, per esempio, soltanto abbigliamento, calzature e accessori riconducibili a poche classi merceologiche.

Il criterio serve a distinguere il commercio non specializzato dal commercio specializzato. Un’attività che vende molti articoli ma tutti appartenenti allo stesso comparto può restare specializzata anche se il catalogo contiene migliaia di referenze.

Perciò non conta il numero di singoli SKU o modelli presenti a scaffale, ma la loro appartenenza alle classi ATECO. Mille capi diversi possono ancora rappresentare una sola area specializzata, mentre un assortimento composto da abbigliamento, calzature, cosmetici, giocattoli, articoli per la casa e altre categorie può soddisfare il requisito della varietà se ricade effettivamente in almeno cinque classi.

La soglia del 35% per abbigliamento e calzature

Una volta verificata la presenza di almeno cinque classi, bisogna controllare la prevalenza merceologica. Nella categoria 47.12.5, abbigliamento e calzature devono rappresentare almeno il 35% del valore aggiunto o di un suo sostituto. Per determinare questo peso ISTAT considera le classi 47.71 e 47.72.

In pratica, il 47.12.50 è pensato per un negozio generalista in cui vestiti, intimo, accessori moda e calzature costituiscono il blocco principale, senza trasformare però il punto vendita in un negozio specializzato esclusivamente in moda.

47.12.50 o 47.71: negozio non specializzato contro negozio di abbigliamento

Il 47.71 riguarda il commercio al dettaglio specializzato di articoli di abbigliamento. Se l’attività vende essenzialmente vestiti, intimo e accessori di abbigliamento, senza una vera offerta multisettoriale di almeno cinque classi, il 47.71 è il codice da confrontare.

Il 47.12.50 diventa invece coerente quando il negozio vende un assortimento ampio di categorie diverse e l’abbigliamento resta il comparto prevalente secondo la soglia del 35%.

47.12.50 o 47.72: quando prevalgono scarpe e pelletteria.

Il 47.72 identifica il commercio al dettaglio specializzato di calzature e articoli in pelle. Un negozio quasi interamente dedicato a scarpe, borse e pelletteria non è automaticamente un’attività non specializzata.

Il 47.12.50 è corretto soltanto se esiste una reale varietà di prodotti appartenenti ad almeno cinque classi e il blocco abbigliamento/calzature nel complesso raggiunge la soglia prevista.

47.12.50 o 47.12.90: come scegliere tra i due codici

Il codice ATECO 47.12.90 riguarda il commercio al dettaglio non specializzato di altri prodotti n.c.a. ed è il codice residuale quando nessuna delle categorie prevalenti della classe 47.12 raggiunge la soglia specifica.

Se il negozio vende almeno cinque classi di prodotti e abbigliamento/calzature raggiungono almeno il 35%, il riferimento è 47.12.50. Se invece nessun comparto qualificante raggiunge la soglia prevista, va verificato il 47.12.90.

Negozio fisico ed e-commerce: il codice non cambia per il canale

ATECO 2025 stabilisce che la classificazione del commercio al dettaglio avviene in base ai beni commercializzati e non in base alla modalità di vendita. Lo stesso assortimento può quindi essere venduto in negozio, online, tramite marketplace o con altri canali senza dover scegliere un codice e-commerce separato.

Per questo la vecchia logica del codice generico del commercio elettronico non va trasferita automaticamente nel 2026. La guida sul codice ATECO e-commerce spiega come scegliere il codice in base ai prodotti effettivamente venduti.

Abbigliamento usato e seconda mano: attenzione al 47.79

Il commercio al dettaglio non specializzato di articoli di seconda mano è escluso dalla classe 47.12 e va verificato nella classe 47.79. Questo punto è importante per negozi vintage, mercatini e attività di reselling di abbigliamento usato.

Chi vende abitualmente usato tramite marketplace può approfondire anche la guida su Vinted Pro e regime forfettario. La presenza di abbigliamento non basta quindi a rendere corretto il 47.12.50 se la natura del commercio è quella della seconda mano.

SCIA, SUAP e apertura del punto vendita

Per un esercizio di vicinato in sede fissa l’avvio è normalmente soggetto a SCIA al SUAP del Comune competente, con regole che possono variare in base alla dimensione della struttura e alla normativa regionale. Le pagine istituzionali dei SUAP, come quella del Comune di Milano, indicano la presentazione telematica della SCIA per l’apertura di un esercizio di vicinato.

Oltre alla pratica amministrativa bisogna verificare disponibilità e destinazione d’uso dei locali, requisiti soggettivi, insegne, eventuali vincoli urbanistici e la corretta iscrizione al Registro Imprese. Per il percorso generale puoi consultare come aprire Partita IVA da commerciante. Per la gestione delle vendite al dettaglio è utile verificare anche gli obblighi relativi allo scontrino elettronico e ai corrispettivi telematici.

Regime forfettario e coefficiente del 40%

Per il commercio al dettaglio il coefficiente di redditività di riferimento nel regime forfettario è normalmente il 40%. Con 50.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo di riferimento sarebbe 20.000 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.

Nel periodo transitorio ATECO 2025 va comunque verificato il raccordo con il precedente codice effettivamente utilizzato, soprattutto per attività riclassificate da vecchi codici ambulanti o multicanale. La guida al coefficiente di redditività 40% approfondisce il meccanismo e il raccordo.

INPS Gestione Commercianti

L’INPS prevede la Gestione Commercianti per l’imprenditore commerciale che opera nel settore del commercio e partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere abituale e prevalente.

Il codice ATECO da solo non basta quindi a determinare l’iscrizione: vanno considerate forma giuridica, ruolo del titolare o dei soci e partecipazione effettiva all’attività. Per chi vende in più settori è utile verificare anche la gestione di più codici ATECO con la stessa Partita IVA.

Più categorie merceologiche: come monitorare la prevalenza

Il 47.12.50 dipende dalla composizione reale dell’attività. Se nel tempo il negozio riduce l’abbigliamento e aumenta mobili, cosmetici, ferramenta o altri prodotti, la categoria prevalente può cambiare. È quindi utile monitorare la composizione delle vendite o del valore aggiunto e non considerare il codice immutabile.

Un’attività inizialmente coerente con il 47.12.50 può dover passare a un’altra categoria 47.12 oppure al residuale 47.12.90. La guida sul codice ATECO principale e secondario aiuta a gestire attività che evolvono nel tempo.

Errori frequenti con il codice ATECO 47.12.50

  • Usarlo per un normale negozio specializzato di abbigliamento.
  • Usarlo per un negozio quasi esclusivamente di calzature.
  • Dimenticare il requisito delle almeno cinque classi di prodotti.
  • Ignorare la soglia del 35% per abbigliamento e calzature.
  • Classificare l’attività in base al canale online invece che ai prodotti venduti.
  • Usarlo per attività specializzate nella vendita di usato senza verificare il 47.79.
  • Applicare automaticamente il 40% senza controllare il raccordo transitorio dell’attività preesistente.
  • Attribuire automaticamente la Gestione Commercianti dal solo codice.

Domande frequenti sul codice ATECO 47.12.50

Quante categorie di prodotti deve vendere il negozio?

Per rientrare nel commercio non specializzato della classe 47.12 devono essere venduti prodotti appartenenti ad almeno cinque classi all’interno dei gruppi da 47.2 a 47.8.

Quanto devono pesare abbigliamento e calzature?

Devono rappresentare almeno il 35% del valore aggiunto o di un suo sostituto; per il calcolo si considerano le classi 47.71 e 47.72.

Un negozio solo di vestiti può usare il 47.12.50?

Normalmente no: va verificato il commercio specializzato 47.71. Il 47.12.50 richiede un’offerta realmente non specializzata.

Se vendo anche online devo aggiungere un codice e-commerce?

Non per il solo fatto di vendere online. In ATECO 2025 il commercio al dettaglio viene classificato in base ai beni venduti e non al canale di vendita.

Qual è il coefficiente di redditività nel forfettario?

Il riferimento ordinario per il commercio al dettaglio è il 40%; per attività già esistenti riclassificate in ATECO 2025 è prudente verificare il raccordo con il precedente codice applicabile.

In sintesi: il 47.12.50 è il codice ATECO 2025 per un’attività di commercio al dettaglio realmente non specializzata, con almeno cinque classi di prodotti e con abbigliamento/calzature che raggiungono almeno il 35%. Non va confuso con il negozio specializzato 47.71/47.72, con il residuale 47.12.90 o con la vendita di usato 47.79. Il canale online non cambia da solo la classificazione.

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