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Home > Guide Fiscali > Codice ATECO 73.30.09: Pubbliche relazioni e comunicazione

Codice ATECO 73.30.09: Pubbliche relazioni e comunicazione

Aggiornato il 7 Ottobre 2026

Il codice ATECO 73.30.09 identifica le attività di pubbliche relazioni e comunicazione n.c.a. È il codice ATECO 2025 da verificare quando il servizio principale consiste in consulenza, orientamento e assistenza operativa a imprese e organizzazioni in materia di pubbliche relazioni e comunicazione, comprese comunicazione d’impresa, comunicazione tecnica e comunicazione sociale.

Non è però il codice generico di chiunque “si occupi di marketing”. ATECO 2025 separa pubbliche relazioni e comunicazione da pubblicità, promozione di prodotti, influencer marketing, ricerche di mercato, lobbying e progettazione grafica. Il criterio corretto è il contenuto prevalente del servizio venduto al cliente.

Dato Indicazione
Codice ATECO 73.30.09
Denominazione Pubbliche relazioni e comunicazione n.c.a.
Attività tipiche Consulenza e assistenza operativa in PR e comunicazione d’impresa, tecnica e sociale
Vecchio codice di riferimento 70.21.00, oggi suddiviso in più sottocodici 73.30
Coefficiente forfettario 78%
Previdenza Gestione Separata da verificare per il professionista senza cassa; altri inquadramenti possibili in base alla forma concreta
Da distinguere Pubblicità, promozione prodotti, influencer, lobbying, market research, grafica/comunicazione visiva

Cosa comprende il codice ATECO 73.30.09

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono nel 73.30.09 la prestazione di servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa a imprese e altre organizzazioni in materia di pubbliche relazioni e comunicazione.

ISTAT cita espressamente tre esempi: comunicazione d’impresa, comunicazione tecnica — ad esempio relativa all’uso sicuro di prodotti — e comunicazione sociale. Il codice è quindi adatto quando il valore della prestazione sta nella gestione e nel supporto ai processi comunicativi, non nella vendita di spazi pubblicitari o nella promozione commerciale diretta di un prodotto.

Comunicazione d’impresa e corporate communication

La comunicazione d’impresa riguarda il modo in cui un’organizzazione costruisce e gestisce i messaggi destinati ai propri interlocutori: clienti, dipendenti, partner, media, istituzioni e altri stakeholder. Il 73.30.09 può essere coerente quando il professionista o l’agenzia fornisce consulenza strategica e assistenza operativa su questi processi.

Rientrano in quest’area, da verificare caso per caso, attività di pianificazione della comunicazione corporate, supporto alla reputazione, comunicazione interna ed esterna e gestione operativa delle relazioni pubbliche, purché il servizio resti nel perimetro PR/comunicazione e non si trasformi prevalentemente in pubblicità, grafica o promozione commerciale.

Il professionista può quindi lavorare su piani di comunicazione, messaggi istituzionali, coordinamento dei canali corporate e relazioni con gli stakeholder senza diventare per questo un’agenzia pubblicitaria. Se invece la prestazione principale diventa consulenza organizzativa, strategia gestionale o riorganizzazione dei processi aziendali, va confrontato il codice ATECO del consulente aziendale.

Comunicazione tecnica e comunicazione sociale

ATECO 2025 cita espressamente la comunicazione tecnica, ad esempio quella legata all’uso sicuro dei prodotti. Un consulente che aiuta l’impresa a strutturare contenuti, messaggi e strumenti comunicativi per spiegare correttamente caratteristiche, sicurezza o modalità d’uso può quindi rientrare nel 73.30.09 quando la prestazione è comunicativa e non tecnica-specialistica sul prodotto.

La comunicazione sociale riguarda invece attività rivolte a temi di interesse collettivo, campagne informative e comunicazione di organizzazioni pubbliche, private o non profit. Anche qui il confine va letto sulla prestazione effettiva: informare e comunicare non equivale automaticamente a fare pubblicità.

73.30.09 o 73.11.02: PR contro marketing e pubblicità

Il codice ATECO 73.11.02 riguarda la conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari. Il 73.30.09 è invece centrato su pubbliche relazioni e comunicazione.

Se il cliente paga principalmente per progettare, gestire o ottimizzare campagne pubblicitarie e di marketing, il 73.11.02 è il codice da confrontare. Se paga per consulenza e supporto nelle relazioni pubbliche, comunicazione corporate, tecnica o sociale, il 73.30.09 è più coerente. La parola “comunicazione” da sola non basta a scegliere.

73.30.09 o 73.30.03: comunicazione contro promozione di prodotti

Il codice ATECO 73.30.03 riguarda la promozione di altri prodotti. È quindi diverso dalla consulenza generale in PR e comunicazione.

Un professionista che cura la comunicazione istituzionale o corporate di un’impresa può rientrare nel 73.30.09; chi svolge invece attività specificamente finalizzate a promuovere commercialmente prodotti va confrontato con il 73.30.03 o, quando si tratta di campagne pubblicitarie, con i codici del gruppo 73.11.

73.30.09 o 73.30.01: relazioni pubbliche e lobbying

ATECO 2025 separa le pubbliche relazioni generali dalle attività di rappresentanza di interessi, classificate nel 73.30.01. La consulenza di comunicazione verso stakeholder non equivale quindi automaticamente a lobbying.

Se il servizio consiste nel rappresentare interessi presso decisori pubblici o istituzioni, va verificato il 73.30.01. Se l’attività resta nella consulenza, orientamento e assistenza operativa in materia di PR e comunicazione, il riferimento resta il 73.30.09.

73.30.09 o 73.30.02: informazione scientifica farmaceutica.

Il 73.30.02 riguarda l’informazione scientifica inerente prodotti farmaceutici e articoli medicali per scopi promozionali. È una sottocategoria specifica e non va assorbita nel residuale 73.30.09 soltanto perché comporta attività di comunicazione.

Un consulente che lavora sulla comunicazione corporate di un’azienda farmaceutica può comunque essere nel 73.30.09; chi svolge invece l’attività specifica di informazione scientifica promozionale su farmaci o dispositivi deve verificare il 73.30.02.

PR o influencer marketing: differenza dal 73.11.03.

ATECO 2025 ha introdotto il 73.11.03 per l’influencer marketing. Un professionista che gestisce pubbliche relazioni, reputazione e comunicazione aziendale non deve quindi usare il 73.30.09 per coprire automaticamente campagne svolte come influencer.

Se una stessa persona presta consulenza PR e, separatamente, realizza contenuti promozionali per brand come influencer, possono esistere due attività autonome. Per la parte influencer puoi approfondire nella guida al commercialista per influencer e valutare eventuali codici secondari.

73.30.09 o 73.20.00: comunicazione contro ricerche di mercato

Il codice ATECO 73.20.00 riguarda ricerche di mercato e sondaggi di opinione. Analizzare consumatori, prezzi, percezione del brand o opinioni del pubblico non coincide con fornire consulenza e assistenza in PR e comunicazione.

Un consulente di comunicazione può utilizzare dati di mercato per impostare una strategia, ma se il servizio venduto consiste nella realizzazione di studi, survey e ricerche di mercato, il 73.20.00 diventa il codice da verificare.

Comunicazione o grafica: differenza dal 74.12

ISTAT esclude dal gruppo 73.30 la progettazione e consulenza in materia di comunicazione visiva, rinviando al 74.12. La progettazione grafica, il brand design e la comunicazione visiva hanno quindi una classificazione distinta dalle pubbliche relazioni.

Per attività di graphic design, corporate design, branding visivo e altre prestazioni grafiche puoi confrontare il codice ATECO 74.12.09. Un professionista può offrire sia consulenza PR sia servizi grafici, ma i due ricavi vanno classificati secondo l’attività realmente resa.

Regime forfettario e coefficiente del 78%

Il 73.30.09 deriva dalla riorganizzazione del precedente codice 70.21.00 “Pubbliche relazioni e comunicazione”, che con ATECO 2025 è stato suddiviso in più sottocategorie. Il coefficiente di redditività di riferimento nel regime forfettario è il 78%.

Con 50.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è 39.000 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi. Il D.Lgs. 81/2025 mantiene in via transitoria i coefficienti collegati alla precedente classificazione fino all’approvazione di quelli basati su ATECO 2025.

Il 78% significa che il 22% dei ricavi viene riconosciuto forfettariamente come quota di costi ordinari: non è una detrazione aggiuntiva e non dipende dai costi realmente sostenuti. Per confrontare questa fascia con le altre puoi leggere la guida al coefficiente di redditività 78%.

INPS: Gestione Separata e casi da verificare

Per il professionista senza cassa autonoma che svolge personalmente consulenza e servizi di comunicazione, la Gestione Separata INPS è il riferimento da verificare.

Il codice ATECO non determina però automaticamente l’inquadramento previdenziale. Se l’attività è organizzata in forma imprenditoriale, con struttura commerciale e partecipazione personale abituale e prevalente, possono emergere valutazioni diverse. La previdenza va quindi letta sulla forma concreta dell’attività, non copiata da una tabella ATECO.

Più servizi di comunicazione: quando servono codici secondari

Un consulente o un’agenzia può svolgere contemporaneamente PR, campagne marketing, influencer marketing, grafica, ricerche di mercato o consulenza aziendale. Se questi servizi sono autonomi e abituali, un solo codice può non rappresentare correttamente l’attività.

Per questi casi puoi consultare la guida su più codici ATECO con la stessa Partita IVA e quella sul codice ATECO principale e secondario. Il codice principale deve rappresentare l’attività prevalente, mentre le ulteriori attività autonome possono essere registrate come secondarie.

Errori frequenti con il codice ATECO 73.30.09

  • Usarlo come codice generico per qualsiasi attività di marketing.
  • Inserire campagne pubblicitarie nel 73.30.09 senza verificare il 73.11.02.
  • Confondere PR e promozione commerciale di prodotti.
  • Usarlo per influencer marketing senza verificare il 73.11.03.
  • Usarlo per lobbying e rappresentanza di interessi.
  • Inserire ricerche di mercato e sondaggi nel codice PR.
  • Confondere consulenza di comunicazione e progettazione grafica/visuale.
  • Attribuire automaticamente la Gestione Separata dal solo codice ATECO.

Domande frequenti sul codice ATECO 73.30.09

Quali attività rientrano nel 73.30.09?

Consulenza, orientamento e assistenza operativa in pubbliche relazioni e comunicazione, compresa comunicazione d’impresa, tecnica e sociale.

Un consulente marketing può usare il 73.30.09?

Solo se la prestazione prevalente è PR e comunicazione. Per campagne di marketing e pubblicità va verificato il 73.11.02.

La progettazione grafica rientra nel 73.30.09?

No, ISTAT rinvia la progettazione e consulenza in comunicazione visiva al gruppo 74.12.

Qual è il coefficiente di redditività?

Il coefficiente di riferimento nel regime forfettario è il 78% tramite il raccordo con la classificazione precedente, durante il regime transitorio previsto dalla normativa.

La Gestione Separata è sempre obbligatoria?

No. È il riferimento tipico per il libero professionista senza cassa autonoma, ma l’inquadramento va verificato sulla forma concreta dell’attività e sull’organizzazione effettiva.

In sintesi: il 73.30.09 è il codice ATECO 2025 da verificare per consulenza e assistenza operativa in pubbliche relazioni e comunicazione d’impresa, tecnica e sociale. Va distinto da pubblicità, promozione prodotti, influencer marketing, lobbying, ricerche di mercato e grafica. Il coefficiente di riferimento è 78% e la previdenza va verificata in base alla struttura reale dell’attività.

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