Il codice ATECO 87.30.00 riguarda le strutture che offrono assistenza residenziale ad anziani o persone con disabilità fisiche, con vitto, alloggio, supervisione e aiuto nella vita quotidiana. È il codice da valutare per case di riposo e comunità assistite quando la componente principale non è l’assistenza infermieristica residenziale. La distinzione conta perché una RSA o una struttura con cure infermieristiche prevalenti può ricadere nel 87.10.00, mentre l’assistenza domiciliare appartiene all’area non residenziale.
ATECO 2025 mantiene quindi separati servizi che, nel linguaggio comune, vengono spesso chiamati tutti “assistenza anziani”. Per scegliere correttamente bisogna guardare a ciò che la struttura eroga in concreto, al livello di assistenza sanitaria, alla residenzialità e alla tipologia degli ospiti. Il codice ATECO, inoltre, non sostituisce autorizzazioni, accreditamento, requisiti regionali, personale qualificato e adempimenti necessari per l’apertura della struttura.
| Dato | Indicazione |
|---|---|
| Codice ATECO 2025 | 87.30.00 |
| Denominazione | Attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche |
| Attività tipiche | Case di riposo, comunità per anziani, strutture con assistenza alla vita quotidiana |
| Da distinguere | 87.10.00 assistenza infermieristica residenziale; 87.20.00 disturbi mentali/dipendenze; 87.99.00 altre strutture; 88.10.00 assistenza non residenziale |
| Forfettario | Coefficiente di riferimento 78% per la persona fisica che possiede i requisiti del regime |
| Autorizzazioni | Da verificare in base a natura sociale, sociosanitaria o sanitaria e alla disciplina regionale/locale |
Cosa comprende il codice ATECO 87.30.00
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono i servizi residenziali e di assistenza alla persona destinati ad anziani o persone con disabilità fisiche che non sono completamente autosufficienti o che non desiderano vivere sole. In genere la struttura offre vitto e alloggio, supervisione e assistenza nelle attività quotidiane.
La sottocategoria 87.30.00 comprende, in particolare, strutture residenziali con assistenza alla vita quotidiana, comunità per anziani con assistenza continua, case di riposo con un livello minimo di assistenza infermieristica e case di riposo senza assistenza infermieristica. Il punto decisivo non è il nome commerciale della struttura, ma il servizio prevalente realmente organizzato.
Case di riposo, comunità per anziani e strutture assistite
Una casa di riposo può rientrare nel 87.30.00 quando l’elemento centrale è l’ospitalità residenziale accompagnata da sorveglianza, aiuto nella vita quotidiana, pasti, pulizia, supporto personale e assistenza continuativa non prevalentemente infermieristica. Anche una comunità per anziani può utilizzare questo inquadramento se il servizio corrisponde al perimetro descritto da ISTAT.
Non bisogna confondere queste strutture con le semplici forme di ospitalità. Una casa sociale di ospitalità, per esempio, appartiene al comparto dell’alloggio e segue una logica diversa: nel 87.30.00 la componente assistenziale alla persona è parte essenziale dell’attività.
Differenza tra 87.30.00 e assistenza infermieristica 87.10.00
La distinzione più importante è con il 87.10.00, dedicato all’assistenza infermieristica residenziale. ISTAT colloca nel 87.10 strutture residenziali per anziani con assistenza infermieristica, case di convalescenza, strutture di assistenza infermieristica e hospice. Nel 87.30.00, invece, possono esserci prestazioni infermieristiche limitate, ma non devono rappresentare il nucleo prevalente del servizio.
Per questo l’etichetta “RSA” da sola non basta a scegliere il codice. Bisogna verificare il modello organizzativo concreto, il livello di intensità assistenziale, le prestazioni erogate, il personale impiegato e la disciplina regionale applicabile. In caso di dubbio è preferibile descrivere puntualmente il servizio al professionista che cura l’inquadramento e confrontarlo con le note ATECO.
Differenza da 87.20.00 e 87.99.00
Il 87.20.00 riguarda l’assistenza residenziale a persone con disturbi mentali, disabilità intellettiva o problemi legati all’abuso di sostanze. Il 87.99.00 copre invece altre attività di assistenza residenziale, come alcune strutture per minori, persone senza dimora, rifugiati o altri gruppi che non rientrano nelle classi specifiche.
La classificazione segue quindi soprattutto la tipologia di utenti e la natura del servizio. Una struttura per anziani o persone con disabilità fisiche non va spostata nel 87.99 solo perché offre servizi accessori; allo stesso modo, una comunità terapeutica per dipendenze non diventa 87.30 perché offre vitto e alloggio.
Differenza dall’assistenza domiciliare e non residenziale 88.10.00
Il 87.30.00 presuppone la residenzialità. Se l’anziano o la persona con disabilità resta nella propria abitazione e riceve visite, aiuto domestico, accompagnamento o assistenza sociale, il riferimento va cercato nelle attività non residenziali della divisione 88, in particolare nel 88.10.00.
Questa distinzione evita di confondere una struttura che ospita stabilmente gli utenti con servizi domiciliari, badanti o caregiver. Nel sito trovi anche la guida alle altre attività di assistenza sociale non residenziale e quella sull’assistenza diurna per l’infanzia, utili per vedere come ATECO separa servizi residenziali e non residenziali.
Requisiti, autorizzazioni e personale della struttura
Il codice ATECO non è un’autorizzazione ad aprire una casa di riposo o una struttura assistenziale. La Legge 328/2000 assegna agli enti territoriali funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi sociali e sulle strutture residenziali e semiresidenziali secondo la disciplina regionale. Per le strutture sanitarie e sociosanitarie si applica anche il quadro dell’articolo 8-ter del D.Lgs. 502/1992.
In pratica vanno verificati SUAP ed ente competente, requisiti dei locali, capacità ricettiva, sicurezza e prevenzione incendi, standard igienico-sanitari, figure professionali, turnazioni, rapporto operatori/ospiti e ogni requisito previsto dalla Regione. Autorizzazione al funzionamento e accreditamento non sono la stessa cosa: l’accreditamento può richiedere standard ulteriori ed è rilevante quando la struttura opera nel sistema pubblico o convenzionato.
Regime forfettario e coefficiente di redditività del 78%
Per questa attività il coefficiente di redditività di riferimento è il 78%, ma solo quando il soggetto è una persona fisica che può effettivamente applicare il regime forfettario. Cooperative, SRL, associazioni ed enti non applicano il regime forfettario individuale previsto dalla Legge 190/2014.
Il D.Lgs. 81/2025 stabilisce che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati su ATECO 2025, si continua a usare il coefficiente collegato alla corrispondente classificazione ATECO 2007. Il precedente codice 87.30.00 rientrava nel gruppo 86-87-88, per il quale l’Allegato 4 alla Legge 190/2014 prevede il 78%. Per approfondire puoi leggere la guida sul coefficiente di redditività del 78%.
Esempio: con 50.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è 39.000 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali ammessi e si calcola poi l’imposta sostitutiva, se ricorrono tutti i requisiti del regime. Il calcolo fiscale, però, non dice nulla sulla sostenibilità economica reale della struttura.
Costi reali: perché il 78% va valutato con attenzione
Una struttura residenziale può avere costi elevati: personale su più turni, immobili, adeguamenti, utenze, vitto, lavanderia, pulizie, assicurazioni, dispositivi, manutenzione, sicurezza, consulenze e adempimenti. Nel forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente, perché il reddito imponibile nasce dal coefficiente.
Per questo una persona fisica che, in astratto, può accedere al forfettario dovrebbe confrontare il 22% di costi implicitamente riconosciuto dal coefficiente 78% con i costi effettivi della propria organizzazione. Più la struttura è complessa e intensiva di personale, più è importante valutare la convenienza del regime e della forma giuridica prima di partire.
Previdenza e forma giuridica: il codice non decide da solo
Il 87.30.00 non determina automaticamente una gestione previdenziale unica. La posizione può cambiare a seconda che l’attività sia svolta come impresa individuale, società, cooperativa sociale, impresa sociale o altra organizzazione, e in base al ruolo personale di titolare e soci. Vanno inoltre considerate le posizioni contributive dei lavoratori dipendenti e gli eventuali obblighi INAIL.
Per un primo orientamento sui contributi puoi consultare quanto si paga di INPS con la Partita IVA. Nelle strutture organizzate, però, la verifica deve partire dall’assetto giuridico e dal rapporto di lavoro, non dal solo codice ATECO.
Attività secondarie e più codici ATECO
Una struttura può affiancare all’assistenza residenziale servizi ulteriori: assistenza domiciliare, centro diurno, trasporto, mensa, formazione, attività riabilitative o altri servizi autonomi. Se queste linee hanno una propria consistenza economica e vengono svolte abitualmente, può essere necessario aggiungere codici secondari.
La guida su più codici ATECO con la stessa Partita IVA spiega come gestire attività diverse; quella sul codice ATECO principale e secondario aiuta a individuare l’attività prevalente. Il 87.30.00 non va usato come contenitore generico per tutti i servizi offerti dalla struttura.
Come scegliere il codice prima di aprire la struttura
Prima dell’apertura conviene descrivere il servizio in modo concreto: chi sono gli ospiti, se pernottano stabilmente, quale assistenza ricevono, quanto pesa la componente infermieristica, quali figure professionali operano e quali prestazioni accessorie vengono vendute. Solo dopo si confrontano le note ATECO e le autorizzazioni richieste nel territorio.
Per il metodo generale puoi usare la guida su come scegliere il codice ATECO e l’aggiornamento sui codici ATECO 2025. Nel settore assistenziale è particolarmente importante evitare scelte basate soltanto sul nome commerciale “casa di riposo”, “residenza” o “RSA”.
Errori frequenti con il codice 87.30.00
- usarlo per una struttura in cui l’assistenza infermieristica residenziale è l’attività prevalente;
- confondere assistenza residenziale con servizi domiciliari o diurni;
- considerare una normale struttura ricettiva come assistenza residenziale solo perché ospita anziani;
- ritenere che il codice ATECO sostituisca autorizzazione o accreditamento;
- applicare il coefficiente 78% a società, cooperative o enti come se fossero persone fisiche in forfettario;
- ignorare i costi reali molto più elevati del 22% implicitamente riconosciuto dal coefficiente;
- usare un solo codice quando la struttura svolge attività secondarie autonome e abituali.
Domande frequenti sul codice ATECO 87.30.00
Una casa di riposo usa il codice 87.30.00?
Sì, quando offre assistenza residenziale, vitto, alloggio, supervisione e aiuto nella vita quotidiana e l’assistenza infermieristica non rappresenta il servizio prevalente.
Una RSA usa sempre il 87.30.00?
No. Se prevale l’assistenza infermieristica residenziale occorre verificare il 87.10.00. La denominazione RSA non basta, da sola, a determinare il codice.
L’assistenza domiciliare agli anziani rientra nel 87.30.00?
No. Il 87.30.00 è residenziale; per l’assistenza domiciliare e altri servizi non residenziali va verificata la divisione 88, in particolare il 88.10.00.
Qual è il coefficiente di redditività del 87.30.00?
Il coefficiente di riferimento è il 78% per la persona fisica che possiede tutti i requisiti per applicare il regime forfettario.
Il codice ATECO basta per aprire una struttura per anziani?
No. Occorre verificare autorizzazioni, eventuale accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e professionali previsti dalla normativa regionale e dall’ente competente.
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