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Codice ATECO 93.11.10: gestione di piscine

Aggiornato il 12 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO 93.11.10: gestione di piscine

Il codice ATECO 93.11.10 – Gestione di piscine identifica, secondo la classificazione ATECO 2025, la gestione di piscine all’aperto e al coperto. Si applica all’attività economica di chi organizza l’utilizzo e il funzionamento di un impianto natatorio, non automaticamente a un istruttore di nuoto, un club sportivo, un’impresa che installa depuratori o un parco acquatico con attrazioni.

Chi avvia una piscina deve valutare forma giuridica e Partita IVA, autorizzazioni locali, qualità dell’acqua, bagnini, tutela degli utenti, personale, INPS e IVA. Il coefficiente forfettario del 67% è pertinente solo quando il soggetto e l’attività soddisfano i requisiti fiscali; la gestione di una piscina da parte di un’associazione o società sportiva non equivale automaticamente a un’impresa individuale in regime forfettario.

Che cosa comprende esattamente l’ATECO 93.11.10?

Le note esplicative ufficiali ISTAT ATECO 2025, pagina 572 dell’ebook sono molto precise: l’inclusione caratteristica è la gestione di piscine all’aperto o al coperto. Questa breve descrizione va letta insieme alle esclusioni della classe 93.11, Gestione di impianti sportivi. Non autorizza a estendere il codice a qualsiasi attività in cui sia presente una piscina.

  • Piscina coperta: organizzazione del funzionamento dell’impianto, degli accessi, delle vasche e dei servizi strettamente connessi all’utilizzo natatorio.
  • Piscina all’aperto: gestione stagionale o continuativa di una struttura natatoria, nei limiti dei requisiti e delle autorizzazioni territoriali.
  • Impianto pubblico in gestione: attività svolta dal concessionario o affidatario che gestisce economicamente la struttura, secondo il contratto e la disciplina applicabile.
  • Impianto privato aperto agli utenti: gestione della piscina da parte dell’impresa che offre ingressi, abbonamenti o altre prestazioni legate all’uso dell’impianto.
  • Servizi accessori: spogliatoi, prenotazioni, controlli e supporto operativo possono accompagnare la gestione, ma servizi economici autonomi possono richiedere codici distinti.

La proprietà dell’immobile non coincide necessariamente con la gestione della piscina: un ente proprietario può concedere l’impianto a un soggetto gestore. Per identificare il codice del gestore conta il contenuto effettivo del contratto, la responsabilità organizzativa e la natura delle prestazioni vendute.

Gestore di piscina, club sportivo e istruttore di nuoto: tre attività diverse

L’ATECO 93.11.10 riguarda principalmente la struttura sportiva. Il codice 93.12.00 dei club sportivi identifica invece l’attività di una società o di un club la cui finalità prevalente è promuovere la pratica sportiva tra i propri iscritti. Un club di nuoto può utilizzare una piscina gestita da terzi; il gestore dell’impianto e il club non svolgono automaticamente la stessa attività economica.

Un istruttore indipendente che vende lezioni di nuoto non si trasforma in gestore dell’impianto solo perché utilizza la vasca. I servizi didattici e di allenamento vanno confrontati con la sottocategoria 85.51.09, formazione sportiva e ricreativa, che comprende espressamente corsi e istruttori di nuoto. Anche una società che fornisce corsi e gestisce una piscina deve esaminare separatamente le prestazioni, verificando quali siano attività autonome.

I centri fitness rientrano in genere nella classe 93.13, distinta dal 93.11. È importante soprattutto per palestre che offrono anche una vasca, centri benessere o impianti multifunzionali: la scheda ATECO 93.13.09 per altri centri di fitness aiuta a distinguere l’offerta fitness dalla gestione dell’impianto natatorio. Il criterio è il servizio realmente erogato e organizzato, non il solo nome commerciale.

Gestione di piscine o parco acquatico: quando cambia il codice?

Un parco acquatico dotato di scivoli, attrazioni e un’offerta di divertimento articolata non va automaticamente classificato come gestione di piscine. Le note ISTAT comprendono espressamente i parchi acquatici nel codice 93.21.00, dedicato ai parchi di divertimento e tematici. Una struttura che permette principalmente l’accesso a vasche natatorie è diversa da una struttura in cui prevale l’utilizzo di attrazioni acquatiche.

Analogamente, attività sportive organizzate da associazioni o soggetti che non gestiscono l’impianto hanno codici propri. Per la distinzione tra eventi e altre prestazioni sportive consulta le nostre schede 93.19.99 per altre attività sportive e 93.19.10 per organizzazioni sportive ed eventi.

Se la stessa impresa gestisce piscina, attrazioni acquatiche, corsi e palestra, occorre esaminare l’eventuale pluralità di attività esercitate. L’aggiunta di un codice secondario va giustificata da prestazioni reali e non deve diventare un elenco precauzionale di tutto ciò che potrebbe teoricamente essere offerto.

Piscina aperta al pubblico: autorizzazioni, SCIA e regole regionali

L’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 sulle piscine a uso natatorio costituisce un riferimento fondamentale per condizioni igienico-sanitarie, tipologia di impianti, gestione e controlli. L’applicazione pratica passa però anche attraverso normativa regionale, regolamenti locali e prescrizioni delle autorità competenti. Per questo non esiste una SCIA nazionale identica per tutte le piscine e deducibile dal solo codice 93.11.10.

Prima di aprire o prendere in gestione un impianto occorre consultare il SUAP del Comune e l’azienda sanitaria territorialmente competente, distinguendo piscina pubblica, piscina privata a uso collettivo, struttura turistica, centro sportivo e altri casi. In particolare è importante verificare titoli edilizi e destinazione d’uso, requisiti di spogliatoi e servizi, accessibilità, classificazione dell’impianto, gestione della sicurezza e obblighi del soggetto responsabile.

In presenza di affidamento o concessione pubblica vanno esaminati anche gli obblighi contrattuali: orari minimi di apertura, tariffe, investimenti, gestione delle utenze, manutenzioni, personale e restituzione dell’impianto a fine contratto. Questi obblighi non derivano dalla codifica ATECO ma dai singoli atti di concessione.

Qualità dell’acqua, controlli e piano di autocontrollo

I parametri microbiologici e chimici delle acque, la filtrazione, la disinfezione, le condizioni termoigrometriche e i controlli tecnici sono elementi centrali della gestione. Oltre all’accordo del 2003 e alle regole regionali, il documento del Ministero della Salute di aggiornamento dei requisiti per le acque di piscina illustra i parametri igienico-sanitari, con rinvio ai recepimenti regionali.

  • Controlli dell’acqua: programmare verifiche e registrazioni secondo gli specifici valori e intervalli previsti dalla disciplina applicabile, senza usare parametri generici non verificati.
  • Impianto di filtrazione e trattamento: sorvegliare circolazione, filtri, dosaggio dei prodotti e manutenzione programmata.
  • Autocontrollo: adottare procedure e registrazioni idonee all’impianto, definendo responsabili, campionamenti e azioni correttive secondo le disposizioni regionali.
  • Gestione delle non conformità: predisporre interventi, eventuali limitazioni all’accesso, analisi integrative e comunicazioni quando dovute.
  • Ambienti e impianti: controllare pulizia degli spazi, areazione, umidità, condizioni degli spogliatoi e sicurezza dei locali tecnici.

Non basta eseguire saltuariamente un test dell’acqua per dimostrare la conformità dell’impianto. Il gestore deve conoscere chi è responsabile delle attività, come vengono documentati gli esiti e quali interventi sono previsti al superamento dei limiti. I dettagli devono essere calibrati sulla tipologia e sulla classificazione sanitaria della piscina.

Bagnini, salvataggio, sicurezza degli utenti e dipendenti

Le attività di assistente bagnanti sono regolate, quanto al sistema di formazione e abilitazione, dal D.M. 29 maggio 2024 n. 85. La presenza e l’organizzazione del servizio di vigilanza e assistenza in piscina dipendono dalle disposizioni applicabili alla specifica struttura e dalle regole regionali. La gestione della piscina non autorizza chiunque a svolgere mansioni di salvataggio senza i requisiti professionali richiesti.

Sono inoltre pertinenti gli obblighi generali sulla sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008: valutazione dei rischi, formazione, istruzioni operative, prodotti chimici per il trattamento dell’acqua, movimentazione, pulizia e manutenzione tecnica. Nei locali tecnici occorre prestare particolare attenzione alle sostanze impiegate e ai rischi di accesso per persone non autorizzate.

L’ente gestore deve distinguere i compiti del responsabile della struttura, del personale addetto alle vasche, degli istruttori e dei manutentori. Le mansioni, i contratti e le abilitazioni non si determinano dal codice ATECO. Nel caso di lavoratori sportivi, gli adempimenti vanno valutati alla luce della disciplina del lavoro sportivo e dei rapporti contrattuali concreti.

Manutenzione della piscina e installazione dei depuratori: codici diversi

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Chi gestisce la piscina ha un’attività diversa dall’impresa che installa impianti di trattamento e depurazione dell’acqua. La voce specifica 43.22.02 – Installazione di impianti di depurazione per piscine comprende le prestazioni tecniche di installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di depurazione nei termini descritti da ISTAT. L’impresa incaricata dell’impianto tecnico e il soggetto che gestisce l’accesso degli utenti alla piscina possono avere codici e responsabilità differenti.

Anche la semplice pulizia specializzata di vasche e superfici, quando viene venduta come servizio autonomo da un’impresa terza, va esaminata rispetto alle sottocategorie della divisione 81, senza ricondurla automaticamente a gestione di piscina. Per il quadro delle pulizie tecniche residuali è disponibile la scheda ATECO 81.23.99.

Se il gestore esegue alcune operazioni di manutenzione e pulizia come attività interna necessaria al funzionamento, ciò non implica sempre l’esercizio autonomo di un nuovo servizio commerciale. Se invece vende a terzi lavori di installazione e manutenzione, bisogna verificare l’opportunità e la necessità di ulteriori classificazioni e requisiti.

Regime forfettario: il coefficiente del 67% si applica sempre?

Il 67% è il coefficiente di redditività di riferimento per i servizi di gestione di impianti sportivi quando l’attività sia correttamente ricondotta alla categoria fiscale pertinente e il contribuente possa aderire al forfettario. Con ATECO 2025, l’articolo 1 del D.Lgs. 81/2025 impone, in via transitoria, il riferimento ai coefficienti dell’allegato 4 della legge 190/2014 tramite il corrispondente codice della precedente ATECO 2007.

Il vecchio 93.11.20 era la voce per gestione di piscine nelle precedenti classificazioni; l’ATECO 2025 utilizza 93.11.10. Il cambio di numerazione non basta da solo a dimostrare l’accesso al forfettario. Peraltro ASD, SSD e altre società o enti non possono utilizzare il regime forfettario generale destinato alle persone fisiche soltanto perché operano in una piscina; devono essere valutati i rispettivi regimi fiscali e, per ASD/SSD, le norme sportive e gli eventuali regimi speciali.

Il coefficiente del 67% non significa pagare il 67% di imposte: determina la quota di incassi che costituisce reddito forfettario, prima delle deduzioni ammesse. In tale regime gli ordinari costi reali per personale, utenze, acqua, prodotti chimici, manutenzione e affitti non sono normalmente deducibili analiticamente dal reddito, circostanza da valutare attentamente per un’impresa con grandi costi fissi.

Esempio di calcolo per una piscina gestita da impresa individuale

Ipotesi puramente illustrativa: una persona fisica gestisce una piscina, ha titolo ad applicare il regime forfettario e utilizza legittimamente il coefficiente del 67%. Con 40.000 euro di ricavi rilevanti nell’anno, il reddito forfettario iniziale è 26.800 euro. La quota di costi riconosciuta forfettariamente è pari a 13.200 euro, indipendentemente da quanto sia effettivamente stato speso per l’impianto.

Supponiamo poi che, nello stesso periodo, risultino versati e fiscalmente deducibili 5.000 euro di contributi previdenziali obbligatori, importo scelto soltanto come esempio. La base dell’imposta sostitutiva sarebbe 21.800 euro, e l’imposta del 15% 3.270 euro. Il 5% porterebbe a 1.090 euro solo se ricorrono gli specifici requisiti del regime agevolato per una nuova attività. Il contributo ipotetico non rappresenta una quota INPS standard per tutti i gestori.

Il calcolo reale deve includere l’inquadramento previdenziale, le spese effettive, l’eventuale personale e i regimi alternativi. La nostra guida al regime forfettario spiega requisiti, limiti e cause ostative: per strutture con impianti costosi è importante valutare la sostenibilità economica oltre al semplice coefficiente.

INPS, personale, IVA e contratti di gestione

L’inquadramento previdenziale dipende da forma giuridica, organizzazione e lavoro svolto. Per una gestione economica in forma d’impresa può essere pertinente la Gestione Commercianti INPS, ma non vi è una scelta automatica desumibile dall’ATECO. Alcune organizzazioni sportive hanno disciplina propria per lavoratori e collaboratori, diversa dagli obblighi del titolare di un’impresa commerciale. La Gestione Separata non è il destino previdenziale universale di chi svolge attività in piscina.

L’IVA sugli ingressi, abbonamenti, corsi, utilizzo delle vasche e servizi accessori va valutata in base alla natura della prestazione e alla qualificazione del soggetto che la rende. Non tutte le attività sportive sono automaticamente esenti o soggette alla stessa aliquota; il trattamento dei corsi e delle operazioni rese da enti sportivi può avere requisiti specifici. Il riferimento generale è il DPR 633/1972, da leggere nel testo vigente e insieme alla legislazione sportiva applicabile.

La gestione mediante concessione di un impianto pubblico richiede di leggere anche il contratto, perché canoni, corrispettivi, investimenti, manutenzione straordinaria e personale possono essere distribuiti tra concedente e concessionario. L’ATECO classifica l’attività economica del gestore, non sostituisce il contratto né il regime IVA e contabile dell’operazione.

Checklist operativa per avviare o assumere la gestione

  • Identificare chi gestisce economicamente la piscina: proprietario, gestore in concessione, società sportiva, ente o impresa individuale.
  • Verificare che l’attività prevalente sia la gestione di vasche coperte o scoperte e non didattica del nuoto, club sportivo, fitness o parco acquatico.
  • Esaminare le disposizioni regionali e del Comune, la classificazione dell’impianto e il procedimento SUAP applicabile.
  • Predisporre il piano di autocontrollo igienico-sanitario, il calendario dei campionamenti e le procedure per la qualità dell’acqua.
  • Verificare addetti al salvamento, qualifiche, turni, gestione delle emergenze e sicurezza del personale.
  • Distinguere manutenzione interna e servizi tecnici autonomi appaltati o venduti a terzi, documentando contratti e responsabilità.
  • Determinare la forma fiscale, la posizione INPS/INAIL e gli eventuali obblighi sportivi e lavoristici.
  • Verificare aliquote IVA e documentazione per ingressi, abbonamenti, corsi e servizi accessori, senza automatismi.

Domande frequenti sull’ATECO 93.11.10

Qual è il codice ATECO per gestire una piscina?

Per la gestione di piscine all’aperto o al coperto ISTAT ATECO 2025 indica il codice 93.11.10. Il soggetto deve esercitare realmente la gestione dell’impianto, non soltanto lavorarvi come istruttore o addetto.

Il vecchio codice 93.11.20 è ancora quello giusto?

No, la classificazione ATECO 2025 utilizza 93.11.10 per la gestione di piscine. Il 93.11.20 appartiene alla precedente codifica ed è rilevante soprattutto per la ricostruzione dei rapporti con il passato e per i raccordi fiscali.

Un istruttore di nuoto utilizza sempre il 93.11.10?

No. L’istruzione di nuoto svolta in forma indipendente ricade nell’area della formazione sportiva 85.51 quando ne ricorrono le condizioni; utilizzare una vasca non significa gestirla. Lo stesso principio vale per i club sportivi e i soggetti che organizzano eventi.

Qual è il coefficiente forfettario del 93.11.10?

Il 67% è il coefficiente di riferimento per l’attività pertinente quando spettano regime forfettario e raccordo con la classificazione ATECO precedente. Non è l’aliquota delle imposte e non rende un’associazione o una società automaticamente forfettaria.

Serve un bagnino abilitato in piscina?

La vigilanza e l’assistenza ai bagnanti devono essere organizzate in base alle norme applicabili al tipo di piscina e al territorio. La formazione e le abilitazioni dell’assistente bagnanti sono disciplinate, tra l’altro, dal D.M. 85/2024; un codice ATECO non conferisce alcuna abilitazione al salvamento.

Per aprire una piscina serve soltanto la Partita IVA?

No. Occorre verificare anche requisiti sanitari, gestione dell’acqua, procedure SUAP, norme regionali, sicurezza, personale, gestione dell’immobile e ogni ulteriore titolo necessario al concreto impianto.

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