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Codice ATECO 95.31.91: Lavaggio di autoveicoli

Aggiornato il 4 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO 95.31.91: Lavaggio di autoveicoli

Il codice ATECO 95.31.91 identifica il lavaggio di autoveicoli. ATECO 2025 comprende non solo l’autolavaggio tradizionale, ma anche lucidatura, detailing e impianti self-service. Il codice va distinto da officina meccanica, carrozzeria, gommista e lavaggio di motocicli, che seguono classificazioni diverse.

Nel regime forfettario il punto più delicato è il coefficiente: per questa attività il riferimento resta 40%, perché il nuovo 95.31.91 raccorda al vecchio 45.20.91 “Lavaggio auto”. La disciplina transitoria continua infatti a individuare il coefficiente attraverso la corrispondente attività ATECO 2007, evitando di assegnare automaticamente il 67% soltanto perché il nuovo codice è nella divisione 95.

DatoIndicazione
Codice ATECO 202595.31.91
DenominazioneLavaggio di autoveicoli
Attività tipicheAutolavaggio, lucidatura, detailing, self-service
Vecchio riferimento45.20.91 – Lavaggio auto
ForfettarioCoefficiente di redditività 40%
Da distinguere95.31.10 meccanica/elettrauto; 95.31.20 carrozzeria; 95.31.30 pneumatici; 95.32.00 motocicli

Cosa comprende il codice ATECO 95.31.91

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono nel 95.31.91 il lavaggio e la lucidatura degli autoveicoli, la pulizia intensiva e la manutenzione estetica effettuata con prodotti e strumenti professionali, comprese le attività di detailing. È espressamente incluso anche l’autolavaggio self-service.

Il codice descrive quindi un’attività più ampia del semplice lavaggio esterno con spazzole o idropulitrice. Può comprendere pulizia accurata degli interni, trattamenti professionali, lucidatura e servizi estetici che restano nell’ambito del lavaggio e della cura del veicolo, purché non diventino vere lavorazioni di carrozzeria o riparazione.

Detailing auto, lucidatura e pulizia interni

Il detailing non richiede automaticamente un codice diverso: ISTAT lo richiama direttamente tra le attività comprese nel 95.31.91. Un’impresa che esegue decontaminazione, pulizia intensiva, lucidatura e trattamenti estetici professionali può quindi rientrare nello stesso perimetro quando il servizio resta focalizzato sulla cura del veicolo.

Il confine cambia se si interviene sulla carrozzeria con riparazioni, verniciatura, trattamento antiruggine o wrapping. Queste attività appartengono al codice ATECO 95.31.20 del carrozziere e non devono essere assorbite nel codice autolavaggio soltanto perché vengono offerte nello stesso locale.

Autolavaggio self-service: stesso codice

Anche l’impianto self-service rientra espressamente nel 95.31.91. La modalità con cui il cliente utilizza piste, lance, aspiratori o altri dispositivi non cambia quindi il codice di base del servizio di lavaggio.

Cambiano però gli aspetti organizzativi: un impianto automatico o self-service può avere costi, scarichi, sistemi di trattamento delle acque, manutenzione e adempimenti locali molto diversi rispetto a un operatore che svolge lavaggio manuale o detailing su appuntamento. Codice ATECO e requisiti amministrativi non sono la stessa cosa.

Differenza da meccanico, carrozziere e gommista

ATECO 2025 separa in modo netto il lavaggio dalle principali attività di autoriparazione. La riparazione meccanica, elettrica ed elettronica rientra nel 95.31.10; la carrozzeria nel 95.31.20; pneumatici, equilibratura e convergenza nel 95.31.30.

Un’officina può offrire anche il lavaggio, ma se l’autolavaggio diventa una linea di attività autonoma e abituale va verificato l’uso del 95.31.91 come codice secondario. La guida su più attività con la stessa Partita IVA spiega quando ha senso affiancare più codici invece di forzare servizi diversi dentro un solo ATECO. Per confronto, la procedura per aprire un’officina meccanica mostra come requisiti tecnici e SCIA dell’autoriparazione siano diversi dal semplice servizio di lavaggio.

Lavaggio di motocicli: attenzione al 95.32.00

Il 95.31.91 riguarda gli autoveicoli. La riparazione e manutenzione dei motocicli è classificata separatamente nel 95.32.00 e le note ATECO includono in quel ramo anche attività connesse ai motocicli. Se il servizio è dedicato prevalentemente a moto e scooter, non è prudente utilizzare automaticamente il codice degli autoveicoli.

Un centro che lava sia auto sia moto deve quindi valutare quale attività sia prevalente e se le due linee siano sufficientemente autonome da richiedere più codici. La classificazione deve seguire i servizi realmente fatturati, non il nome commerciale scelto per l’attività.

Dal vecchio 45.20.91 al nuovo 95.31.91

Prima di ATECO 2025 il riferimento era 45.20.91 – Lavaggio auto. La nuova classificazione ha spostato l’attività nella divisione 95 e il codice corrente è 95.31.91.

Il cambio di numerazione è importante soprattutto per il regime forfettario: non significa che il coefficiente fiscale sia passato automaticamente dal 40% al 67%. La classificazione economica e la tabella dei coefficienti seguono, in questa fase transitoria, regole diverse.

Regime forfettario: perché il coefficiente resta 40%

Per il 95.31.91 il coefficiente di redditività da utilizzare resta 40%. Il nuovo codice raccorda infatti al vecchio 45.20.91, che apparteneva alla divisione 45 utilizzata dall’Allegato 4 della disciplina forfettaria.

La regola nasce dalla disciplina transitoria introdotta con il D.Lgs. 81/2025 e poi coordinata nel nuovo quadro normativo: finché non vengono approvati coefficienti specificamente costruiti su ATECO 2025, la percentuale continua a essere individuata attraverso la corrispondente attività ATECO 2007. Per questo alcune schede online che assegnano 67% leggendo soltanto il nuovo numero 95.31.91 possono portare a un risultato fiscale errato. Se il coefficiente è stato già usato in modo scorretto, RM ha anche una guida su come correggere un coefficiente di redditività sbagliato.

Per il funzionamento generale puoi consultare la guida sul coefficiente di redditività del 40%.

Con 40.000 euro di ricavi e coefficiente 40%, il reddito lordo forfettario è 16.000 euro. Applicando erroneamente il 67% diventerebbe 26.800 euro: la differenza è quindi rilevante e si riflette sulla base di calcolo dell’imposta.

Il reddito lordo non coincide con quanto si paga effettivamente. Prima dell’imposta sostitutiva vanno considerati i contributi previdenziali deducibili secondo le regole applicabili e la situazione concreta del titolare.

INPS, impresa artigiana e forma concreta dell’attività

Un autolavaggio organizzato come impresa con partecipazione personale del titolare può rientrare nell’area dell’artigianato quando ricorrono i requisiti previsti dalla normativa applicabile. Non è però corretto attribuire la gestione previdenziale soltanto dal numero ATECO: forma giuridica, organizzazione, ruolo del titolare e caratteristiche dell’attività devono essere verificati nella pratica concreta.

Per orientarsi tra gestioni e contribuzione è disponibile la guida su quanto si paga di INPS con la Partita IVA. Se l’autolavaggio è inserito in un’attività più ampia, va inoltre valutata la posizione previdenziale complessiva e l’eventuale prevalenza dell’attività artigiana o commerciale.

SCIA, SUAP e autorizzazioni locali

Il codice ATECO non sostituisce le pratiche amministrative necessarie per aprire. Le Camere di Commercio e i SUAP trattano l’autolavaggio tra le attività produttive da verificare a livello locale; in diversi Comuni l’avvio passa tramite SCIA e pratica SUAP. La procedura concreta deve essere controllata nel Comune dove si trova l’impianto. Anche la guida sul codice ATECO delle imprese di pulizia è utile per capire perché pulizia di edifici e lavaggio professionale dei veicoli restano attività diverse.

Il solo lavaggio non coincide automaticamente con l’attività di autoriparazione meccatronica disciplinata per le officine. Se però si aggiungono riparazioni meccaniche, carrozzeria o pneumatici entrano in gioco anche i relativi codici e requisiti specifici. Prima di firmare un contratto di locazione conviene verificare destinazione d’uso, regolamenti locali e compatibilità dell’immobile con l’attività.

Scarichi idrici e adempimenti ambientali

L’autolavaggio produce acque reflue con detergenti, sporco, oli e residui che non possono essere gestiti come un normale scarico domestico senza verifiche. A seconda dell’impianto, del recapito dello scarico e della disciplina territoriale possono essere necessarie autorizzazioni ambientali, sistemi di trattamento e pratiche coordinate tramite SUAP.

Non esiste quindi una checklist ambientale identica per tutta Italia. Prima dell’apertura vanno verificati gestore del servizio idrico, Comune, Provincia o altro ente competente e l’eventuale applicazione dell’AUA. Questo controllo è particolarmente importante per impianti fissi, tunnel automatici e self-service con volumi elevati. Oltre all’autorizzazione allo scarico possono entrare in gioco prescrizioni su separatori, ricircolo dell’acqua, prodotti utilizzati, rumore e gestione dei residui: sono elementi da verificare prima di dimensionare l’impianto, non dopo l’avvio.

Autolavaggio mobile o a domicilio

Un servizio mobile può avere la stessa finalità economica di lavaggio e detailing, ma il luogo di esecuzione modifica gli aspetti operativi: uso dell’acqua, raccolta dei reflui, occupazione di aree, accesso a proprietà private e gestione dei prodotti impiegati devono essere compatibili con le regole locali e ambientali.

La mobilità non elimina quindi automaticamente gli adempimenti. Se si utilizza un metodo a basso consumo o senza scarico diretto, va comunque verificato come vengono raccolti residui, prodotti e acque eventualmente generate.

Errori frequenti con il codice 95.31.91

  • applicare il coefficiente 67% invece del 40% senza verificare il raccordo con 45.20.91;
  • usare 95.31.91 per riparazioni di carrozzeria o meccanica;
  • considerare detailing e lucidatura come attività necessariamente separate, quando restano nel perimetro del lavaggio;
  • usare il codice autoveicoli per un’attività prevalentemente dedicata ai motocicli;
  • aprire la Partita IVA senza verificare SUAP, scarichi e requisiti del locale;
  • pensare che un impianto self-service sia fiscalmente o amministrativamente “automatico” e privo di adempimenti;
  • non aggiungere un secondo codice quando officina, vendita o altri servizi diventano linee di ricavo autonome.

Domande frequenti sul codice ATECO 95.31.91

Il detailing auto rientra nel 95.31.91?

Sì. ATECO 2025 include espressamente pulizia intensiva, lucidatura e manutenzione estetica degli autoveicoli con prodotti e strumenti professionali.

Un autolavaggio self-service usa lo stesso codice?

Sì. L’attività self-service è indicata direttamente nelle note del 95.31.91.

Qual è il coefficiente di redditività nel forfettario?

Il riferimento resta il 40%, sulla base del raccordo con il vecchio codice 45.20.91 e della disciplina transitoria sui coefficienti.

Serve il codice carrozziere per lucidare l’auto?

No, la semplice lucidatura e il detailing rientrano nel 95.31.91. Se si effettuano riparazioni, verniciatura o wrapping va invece verificato il 95.31.20.

Per lavare motocicli si usa 95.31.91?

Non automaticamente. Il 95.31.91 riguarda autoveicoli; per attività prevalentemente dedicate ai motocicli va verificato il 95.32.00.

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