Il codice ATECO 66.19.22 identifica le altre attività di consulenza finanziaria. ATECO 2025 colloca in questa area la consulenza finanziaria diversa da quella svolta dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, che utilizza invece il 66.19.21. Tra gli esempi ufficiali del 66.19.22 figurano i consulenti finanziari indipendenti.
La classe 66.19.2 comprende inoltre consulenza in materia di investimenti, robo-advisory, consulenza e intermediazione su mutui e crediti, consulenza finanziaria su fusioni e acquisizioni, analisi dei mercati finanziari e attività degli analisti finanziari. Il codice ATECO, però, non sostituisce le autorizzazioni previste per attività riservate: consulenti autonomi e società di consulenza finanziaria devono rispettare la disciplina OCF/Consob, mentre mediazione creditizia e attività connesse ai finanziamenti possono richiedere iscrizione OAM.
| Dato | Indicazione |
|---|---|
| Codice ATECO 2025 | 66.19.22 |
| Denominazione | Altre attività di consulenza finanziaria |
| Attività tipiche | Consulenza finanziaria indipendente, investimenti, robo-advisory, mutui/crediti, M&A, analisi finanziaria |
| Codice vicino | 66.19.21 per consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede |
| Forfettario | Coefficiente di redditività 78% |
| Albi/organismi | OCF per consulenti finanziari autonomi/SCF; OAM per attività di mediazione creditizia quando applicabile |
Cosa comprende il codice ATECO 66.19.22
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 distinguono la consulenza finanziaria in due sottocategorie: 66.19.21 per la consulenza svolta da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e 66.19.22 per le altre attività di consulenza finanziaria.
Il 66.19.22 ha quindi funzione ampia ma non generica: comprende attività finanziarie di consulenza diverse dall’offerta fuori sede e non va confuso con consulenza aziendale, amministrativa o gestionale che appartiene ad altre classi ATECO.
Consulente finanziario indipendente e consulente autonomo
L’indipendenza non è soltanto un’etichetta commerciale: nella consulenza regolamentata incide su requisiti, remunerazione, rapporti con gli intermediari e obblighi verso il cliente. Per questo un professionista che si presenta come “indipendente” deve verificare che il proprio modello operativo sia coerente con la disciplina applicabile e con l’iscrizione OCF.
ISTAT indica espressamente tra le attività del 66.19.22 quella dei consulenti finanziari indipendenti. Sul piano regolamentare, la Consob distingue i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria dai consulenti abilitati all’offerta fuori sede.
L’esercizio professionale della consulenza in materia di investimenti è attività riservata e richiede il rispetto delle condizioni previste dal Testo Unico della Finanza e l’iscrizione nella sezione pertinente dell’Albo unico tenuto dall’OCF. Il codice ATECO da solo non autorizza quindi a prestare consulenza su strumenti finanziari.
Differenza dal 66.19.21: consulente abilitato all’offerta fuori sede
Per la figura fuori sede puoi confrontare anche l’apertura della Partita IVA del promotore/consulente fuori sede e il relativo regime forfettario. Queste pagine restano satelliti del codice 66.19.21 e non devono cannibalizzare il nodo 66.19.22.
Il 66.19.21 è dedicato alla consulenza finanziaria fornita da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Si tratta della figura che opera per conto di un intermediario e può incontrare i clienti fuori dalla sede dell’intermediario secondo la disciplina Consob/OCF.
RM conserva un percorso specifico per il codice ATECO dei promotori/consulenti finanziari fuori sede. La distinzione dal 66.19.22 è centrale per evitare di sovrapporre consulenza indipendente e offerta fuori sede.
Consulenza su investimenti e robo-advisory
La classe 66.19.2 comprende i servizi di consulenza in materia di investimenti finanziari, inclusi i servizi di robo-advisory. Quando il servizio rientra nella consulenza in materia di investimenti regolamentata, occorre verificare il corretto titolo autorizzativo e l’iscrizione OCF.
Un software che fornisce semplicemente strumenti informativi o analitici non coincide automaticamente con un servizio di consulenza personalizzata. Il perimetro regolamentare dipende dal servizio effettivamente reso, dal grado di personalizzazione e dalla relazione con il cliente.
Mutui, crediti e mediazione creditizia
Per il cluster creditizio puoi approfondire anche come avviare l’attività di mediatore creditizio e il regime fiscale del mediatore creditizio. La disciplina OAM resta separata dalla mera attribuzione del codice ATECO.
ATECO 2025 include nella classe anche consulenza e intermediazione per mutui e crediti. In questo ambito bisogna però distinguere la classificazione economica dalle attività riservate previste dal Testo Unico Bancario.
Il mediatore creditizio mette in relazione banche o intermediari finanziari con la clientela per la concessione di finanziamenti e opera secondo le regole OAM. RM mantiene per questa figura un cluster specialistico; il nodo 66.19.22 resta invece la pagina generale del codice.
M&A, fusioni, acquisizioni e corporate finance
ISTAT comprende nella classe 66.19.2 anche la consulenza finanziaria su operazioni di fusione e acquisizione. Può quindi rientrare nel 66.19.22 una consulenza finanziaria specialistica su struttura dell’operazione, valutazioni finanziarie e supporto alle transazioni quando non si tratta di una diversa attività regolamentata.
Va però distinto il caso della consulenza aziendale e gestionale in materia di finanza, risk management, controllo e organizzazione, che può ricadere nel 70.20.09. La scelta deve seguire la natura concreta del servizio venduto.
Analisi dei mercati e attività degli analisti finanziari.
La classe comprende anche analisi dei mercati finanziari svolta come servizio di consulenza e attività degli analisti finanziari. L’analisi può riguardare strumenti, mercati, scenari macroeconomici, società quotate o altri elementi finanziari.
Quando l’analisi si trasforma in raccomandazione personalizzata di investimento o in altro servizio finanziario regolamentato, occorre verificare gli obblighi professionali applicabili. Anche in questo caso il codice ATECO non sostituisce la disciplina di settore.
Consulenza finanziaria e consulenza aziendale: 66.19.22 o 70.20.09?
Il 66.19.22 riguarda consulenza finanziaria in senso proprio: investimenti, mercati, mutui/crediti, operazioni finanziarie e attività affini. Il 70.20.09 riguarda invece consulenza imprenditoriale e gestionale, compresi alcuni servizi in materia di finanza aziendale, controllo, pianificazione e risk management.
Un consulente che aiuta un’impresa a costruire budget, procedure di controllo o organizzazione finanziaria può essere più vicino al 70.20.09; un professionista che presta consulenza finanziaria su investimenti o mercati ricade invece nel perimetro 66.19.2. La descrizione contrattuale del servizio è decisiva.
OCF, OAM e attività riservate
La verifica dell’albo corretto deve precedere l’apertura operativa: il fatto che più attività condividano lo stesso codice ATECO non significa che abbiano gli stessi requisiti. OCF e OAM presidiano ambiti diversi e l’eventuale iscrizione deve essere coerente con il servizio effettivamente offerto al pubblico.
Consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria devono essere iscritti nell’apposita sezione dell’Albo unico tenuto dall’OCF quando prestano professionalmente consulenza in materia di investimenti. I consulenti abilitati all’offerta fuori sede utilizzano invece la propria sezione dell’Albo e il codice 66.19.21.
Per mediazione creditizia e consulenza indipendente sulla concessione di finanziamenti possono invece rilevare gli elenchi OAM previsti dal TUB. Prima dell’avvio bisogna quindi identificare esattamente il servizio e l’organismo competente.
Regime forfettario e coefficiente di redditività del 78%
Le attività finanziarie della divisione 66 rientrano nel gruppo con coefficiente di redditività del 78%. Con 50.000 euro di ricavi o compensi, il reddito forfettario lordo è quindi 39.000 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali ammessi e dell’imposta sostitutiva.
Puoi approfondire il calcolo nella guida sul coefficiente di redditività del 78%. La possibilità concreta di applicare il forfettario dipende però anche dalla forma giuridica e dalla struttura regolamentare utilizzata per esercitare l’attività.
Previdenza e forma giuridica
Il codice ATECO non determina automaticamente la gestione previdenziale. Consulente finanziario autonomo persona fisica, società di consulenza finanziaria e mediatore creditizio hanno strutture giuridiche e regolamentari differenti e possono avere un diverso trattamento previdenziale e fiscale.
Per le posizioni individuali prive di cassa professionale può essere necessario verificare la Gestione Separata INPS, mentre per attività organizzate in forma societaria il quadro cambia. La guida su quanto si paga di INPS con la Partita IVA offre un riferimento generale.
Attività miste e secondo codice ATECO
La coerenza tra contratto, fattura e codice ATECO è particolarmente importante in questo settore, perché una descrizione generica di “consulenza finanziaria” può nascondere attività regolamentari molto diverse.
Un professionista può affiancare consulenza finanziaria, consulenza aziendale, formazione, analisi economica o altri servizi. Se queste attività sono autonome e abituali, può essere necessario utilizzare più codici ATECO.
La guida su più attività con la stessa Partita IVA spiega come gestire i codici secondari. Il 66.19.22 non deve diventare un contenitore generico per qualsiasi consulenza che riguardi denaro, bilanci o imprese.
Errori frequenti con il codice 66.19.22
- usarlo per un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, che ricade nel 66.19.21;
- confondere il codice ATECO con l’abilitazione OCF o OAM;
- usarlo per consulenza aziendale e gestionale che rientra nel 70.20.09;
- considerare il mediatore creditizio come semplice libero professionista senza verificare la disciplina OAM;
- prestare consulenza in materia di investimenti senza verificare la riserva di attività;
- confondere analisi finanziaria informativa con consulenza personalizzata regolamentata.
Domande frequenti sul codice ATECO 66.19.22
Cosa comprende il codice ATECO 66.19.22?
Comprende le altre attività di consulenza finanziaria diverse dall’offerta fuori sede, inclusa la consulenza finanziaria indipendente e, nel perimetro della classe, consulenza su investimenti, mutui/crediti, M&A e analisi finanziaria.
Qual è la differenza dal 66.19.21?
Il 66.19.21 riguarda i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; il 66.19.22 riguarda le altre attività di consulenza finanziaria, compresi i consulenti finanziari indipendenti.
Un consulente finanziario indipendente deve essere iscritto OCF?
Se presta professionalmente consulenza in materia di investimenti al pubblico, deve rispettare la disciplina prevista dal TUF e l’iscrizione nella sezione competente dell’Albo unico tenuto dall’OCF.
Il mediatore creditizio può usare 66.19.22?
Il codice può descrivere economicamente attività di consulenza/intermediazione su mutui e crediti, ma la mediazione creditizia è soggetta alla disciplina OAM e ai requisiti previsti dal TUB.
Qual è il coefficiente di redditività?
Il coefficiente di redditività di riferimento per le attività finanziarie della divisione 66 è il 78%.
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