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Coefficienti di redditività 2026: tabella, ATECO 2025 e nuovo TUIR

Aggiornato il 6 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Coefficienti di redditività 2026: tabella, ATECO 2025 e nuovo TUIR

Nel 2026 i coefficienti di redditività del regime forfettario restano quelli storici: 40%, 54%, 62%, 67%, 78% e 86%. ATECO 2025 ha cambiato la classificazione delle attività economiche, ma non ha sostituito automaticamente la tabella fiscale. Fino all’approvazione di nuovi coefficienti costruiti sulla classificazione ATECO 2025, il D.Lgs. 81/2025 impone di continuare a usare i coefficienti dell’Allegato 4 alla Legge 190/2014, individuando il gruppo corretto attraverso il raccordo con ATECO 2007.

Dal 1 gennaio 2027 la disciplina del forfettario confluisce nel nuovo TUIR, ma anche questo passaggio non significa che dal 2027 scatteranno automaticamente percentuali nuove. Finché non verrà approvata una nuova tabella ufficiale, continuerà a valere il meccanismo transitorio. Per questo, nel 2026 e fino a un eventuale intervento normativo successivo, chi cerca il proprio coefficiente deve distinguere tra codice ATECO corrente e gruppo fiscale usato per il calcolo del reddito.

1. Cosa sono i coefficienti di redditività

Il coefficiente di redditività è la percentuale dei ricavi o compensi che il regime forfettario considera reddito lordo fiscale.

Formula di base

Ricavi o compensi percepiti moltiplicati per il coefficiente di redditività danno il reddito forfettario lordo. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati secondo le regole applicabili; sul reddito imponibile si applica poi l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.

Perché non coincide con il margine reale

Il coefficiente è una percentuale standard fissata dalla legge. Non misura i costi effettivi della singola attività. Due contribuenti con la stessa attività e lo stesso coefficiente possono avere margini economici reali molto diversi.

2. Tabella coefficienti di redditività 2026

Gruppo di attività Riferimento ATECO 2007 della tabella Coefficiente
Industrie alimentari e bevande 10-11 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45; 46.2-46.9; 47.1-47.7; 47.9 40%
Commercio ambulante alimentare 47.81 40%
Commercio ambulante non alimentare 47.82-47.89 54%
Intermediari del commercio 46.1 62%
Servizi di alloggio e ristorazione 55-56 40%
Professioni, attività scientifiche e tecniche, sanità, istruzione, servizi finanziari e assicurativi 64-66; 69-75; 85; 86-88 78%
Costruzioni e attività immobiliari 41-43; 68 86%
Altre attività economiche gruppi residuali previsti dall’Allegato 4 67%

Le sei percentuali da ricordare

Le percentuali effettivamente utilizzate nella tabella vigente sono 40%, 54%, 62%, 67%, 78% e 86%. Su Regimeminimi puoi consultare gli approfondimenti dedicati a 40%, 54%, 62%, 67%, 78% e 86%.

3. Perché nel 2026 si usa ancora ATECO 2007 per il coefficiente

Dal 2025 la classificazione corrente è ATECO 2025, ma i coefficienti fiscali sono stati costruiti sui gruppi della vecchia classificazione.

La regola transitoria del D.Lgs. 81/2025

Il decreto stabilisce che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati su ATECO 2025, il reddito forfettario continua a essere determinato con i coefficienti dell’Allegato 4 della Legge 190/2014, individuati sulla base del codice corrispondente all’attività secondo ATECO 2007.

Non devi tornare a usare ATECO 2007 per la Partita IVA

La tua attività resta classificata con ATECO 2025. Il riferimento ad ATECO 2007 serve solo per individuare il gruppo fiscale della tabella transitoria.

4. ATECO 2025: il nuovo codice non crea un nuovo coefficiente

Uno degli errori più frequenti è pensare che un nuovo codice ATECO abbia automaticamente una nuova percentuale di redditività.

Rinumerazione e coefficiente sono due cose diverse

ATECO 2025 può avere rinumerato o suddiviso una attività senza modificare la sua collocazione fiscale ai fini del forfettario. Il coefficiente cambia solo se cambia il gruppo fiscale applicabile o se una nuova norma approva percentuali diverse.

Quando il raccordo è ambiguo

Alcuni nuovi codici derivano da più voci precedenti. In questi casi bisogna guardare alla descrizione dell’attività concreta e alle tavole di raccordo, non limitarsi a confrontare le prime cifre.

Se il dubbio riguarda prima di tutto la classificazione, consulta come scegliere il codice ATECO corretto.

5. Coefficiente 40%: quando si applica

Il 40% riguarda diversi gruppi commerciali, alimentari, ricettivi e di ristorazione.

Commercio

Molte attività di vendita di beni, incluso il commercio online quando classificato nel gruppo corretto, utilizzano il 40%.

Alberghi e ristorazione

I gruppi storici 55 e 56 sono ricondotti al 40% dalla tabella vigente.

Esempio

Su 50.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è 20.000 euro.

6. Coefficienti 54% e 62%

54% per commercio ambulante non alimentare

La percentuale del 54% riguarda il commercio ambulante di prodotti diversi da alimentari e bevande, storicamente classificato nei codici 47.82-47.89.

62% per intermediari del commercio

Il 62% riguarda il gruppo degli intermediari del commercio. Non va attribuito automaticamente a chiunque riceva provvigioni: serve verificare l’attività effettiva e il codice corretto.

7. Coefficiente 67%: altre attività economiche

Il 67% è la percentuale residuale prevista per numerose attività non comprese nei gruppi speciali.

Non è il coefficiente generale dei servizi

Molte attività di servizi ricadono al 67%, ma le professioni tecniche, scientifiche, sanitarie e intellettuali possono essere al 78%. La classificazione va quindi verificata caso per caso.

Esempio

Con 40.000 euro di ricavi e coefficiente 67%, il reddito forfettario lordo è 26.800 euro.

8. Coefficiente 78% e 86%

78%: professionisti

Il 78% riguarda il grande gruppo delle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e di alcuni servizi finanziari e assicurativi.

86%: costruzioni e immobiliare

L’86% è il coefficiente più alto della tabella e riguarda costruzioni e attività immobiliari. Su 50.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è 43.000 euro.

9. Più attività: quando devi usare più coefficienti

Le istruzioni ufficiali Redditi PF 2026 chiariscono come compilare il quadro LM quando la stessa Partita IVA ha più codici.

Più codici nello stesso gruppo

Se le attività ricadono nello stesso gruppo merceologico, puoi indicare il codice dell’attività prevalente e applicare il coefficiente del gruppo al totale dei ricavi o compensi appartenenti a quel gruppo.

Attività in gruppi diversi

Se le attività appartengono a gruppi differenti, devi separare i ricavi o compensi e compilare righi distinti da LM22 a LM27.

Esempio

Se incassi 30.000 euro da consulenza al 78% e 20.000 euro da commercio al 40%, ottieni 23.400 euro di reddito dalla prima attività e 8.000 euro dalla seconda. Il reddito forfettario lordo complessivo è quindi 31.400 euro, non il risultato di un coefficiente unico applicato a 50.000 euro.

10. Quadro LM 2026: cosa controllare

L’Agenzia delle Entrate segnala che nella precompilata possono comparire più codici attività ma tutti i componenti positivi possono essere inizialmente riportati nel solo rigo LM22, perché le fonti disponibili non consentono sempre di attribuire automaticamente gli incassi a ciascuna attività.

Se i gruppi sono diversi devi correggere la ripartizione

Il contribuente deve verificare i dati precompilati e suddividere i componenti positivi tra i gruppi corretti quando i coefficienti sono differenti.

Nel quadro LM restano rilevanti i codici ATECO 2007

Le istruzioni 2026 precisano che, quando i codici devono essere indicati nei righi LM22-LM27, il riferimento utilizzato per questa fase resta ATECO 2007, coerentemente con il sistema transitorio dei coefficienti.

11. Dal coefficiente all’imposta sostitutiva

Il coefficiente è solo il primo passaggio del calcolo.

Reddito forfettario lordo

Si ottiene applicando la percentuale ai ricavi o compensi percepiti.

Contributi previdenziali

I contributi obbligatori versati possono essere dedotti dal reddito forfettario secondo la disciplina vigente.

Aliquota 5% o 15%

Sul reddito imponibile residuo si applica l’imposta sostitutiva. Il 5% è riservato alle nuove attività che rispettano i requisiti, mentre negli altri casi si applica il 15%.

12. Se il coefficiente è sbagliato

Un errore può produrre imposte e contributi errati.

Coefficiente troppo alto

Il reddito dichiarato può essere superiore a quello corretto, generando un versamento maggiore del dovuto.

Coefficiente troppo basso

Il contribuente può avere dichiarato un reddito insufficiente e dover presentare una dichiarazione integrativa, ricalcolare imposta e contributi e valutare il ravvedimento.

Il problema può nascere da ATECO 2025

Un raccordo non verificato o una attività descritta in modo troppo generico possono portare a usare la percentuale di un gruppo diverso. Per questo il controllo va fatto prima della dichiarazione e ogni volta che si aggiunge o modifica una attività.

13. Nuovo TUIR dal 2027, checklist e fonti

Coefficiente e convenienza reale

Il coefficiente di redditività non misura il margine economico effettivo. Un professionista al 78% che sostiene costi reali molto elevati continua comunque a essere tassato sulla percentuale forfettaria prevista dalla legge. Al contrario, un commerciante al 40% può avere costi reali inferiori al 60% e beneficiare comunque del coefficiente previsto per il proprio gruppo. Prima di scegliere o mantenere il regime è quindi utile confrontare la percentuale fiscale con la struttura concreta dei costi dell’attività.

ATECO 2025 e attività nuove o più specifiche

La nuova classificazione ha introdotto codici più dettagliati per numerose attività moderne e professionali. Questo migliora la descrizione statistica dell’attività, ma non autorizza a inventare un coefficiente nuovo. Finché la tabella fiscale non viene aggiornata, bisogna ricostruire il gruppo di provenienza e verificare quale percentuale della disciplina vigente corrisponde all’attività effettivamente esercitata.

Attività prevalente e gruppo fiscale

Quando più codici appartengono allo stesso gruppo merceologico, le istruzioni Redditi PF 2026 consentono di indicare nel quadro LM il codice dell’attività prevalente e il coefficiente comune. La prevalenza non serve quindi a scegliere una percentuale tra gruppi diversi: se i gruppi sono differenti, i ricavi devono essere separati.

Esempio con due attività diverse

Supponiamo 24.000 euro di compensi da consulenza al 78% e 18.000 euro di ricavi da commercio al 40%. Il primo gruppo produce 18.720 euro di reddito forfettario lordo, il secondo 7.200 euro. Il totale è 25.920 euro. Applicare il 78% a tutti i 42.000 euro porterebbe invece a 32.760 euro, mentre applicare il 40% a tutto il fatturato porterebbe a 16.800 euro: entrambe le soluzioni sarebbero errate.

Il coefficiente non decide la gestione previdenziale

Il fatto che una attività sia al 67% o al 78% non determina automaticamente l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, agli Artigiani, ai Commercianti o a una Cassa professionale. Il coefficiente è una regola fiscale; l’inquadramento previdenziale segue criteri propri. Due attività con la stessa percentuale possono quindi avere contributi molto diversi.

Quando ricontrollare il coefficiente

Il controllo non va fatto soltanto quando si apre la Partita IVA. È opportuno ripeterlo quando si aggiunge un nuovo codice ATECO, cambia l’attività prevalente, si passa dalla sola consulenza alla vendita di beni o si avvia una seconda attività con natura diversa. Anche una variazione apparentemente piccola può spostare una parte degli incassi in un gruppo fiscale differente.

Precompilata 2026: perché il dato va verificato

L’Agenzia delle Entrate segnala che, in presenza di più codici attività, la precompilata può riportare inizialmente tutti i componenti positivi nel rigo LM22 perché le fonti disponibili non consentono sempre di attribuire automaticamente gli incassi a ciascun codice. Se le attività appartengono a gruppi diversi, il contribuente deve correggere la ripartizione e usare righi distinti.

Nuove percentuali: solo con un atto ufficiale

Le percentuali legate ad ATECO 2025 potranno cambiare solo quando sarà approvata una nuova tabella fiscale. Fino a quel momento bisogna diffidare da elenchi che presentano come già operative percentuali diverse da quelle oggi vigenti. Il passaggio al nuovo TUIR dal 2027 non elimina questa regola transitoria.

Dal 1 gennaio 2027 il regime forfettario viene riordinato nel nuovo TUIR. Questo cambia la collocazione normativa ma non significa, da solo, che cambino i coefficienti.

Quando arriverà una nuova tabella

La nuova tabella ATECO 2025 potrà essere utilizzata solo quando verrà approvata ufficialmente. Fino a quel momento restano in vigore i coefficienti attuali attraverso il raccordo previsto dalla disciplina transitoria.

Checklist

  • verifica l’attività effettiva;
  • controlla il codice ATECO 2025;
  • individua il corrispondente gruppo fiscale storico;
  • applica il coefficiente corretto;
  • se hai più attività, verifica se appartengono allo stesso gruppo;
  • se appartengono a gruppi diversi, separa gli incassi;
  • controlla i righi LM22-LM27 prima dell’invio;
  • non usare nuove percentuali senza un atto ufficiale.

Legge 190/2014

Il comma 64 stabilisce che il reddito forfettario si determina applicando ai ricavi o compensi il coefficiente dell’Allegato 4: Legge 190/2014.

D.Lgs. 81/2025

La disciplina transitoria conferma l’utilizzo dei coefficienti esistenti fino all’approvazione di quelli basati su ATECO 2025: D.Lgs. 81/2025.

Agenzia delle Entrate, Quadro LM 2026

Le istruzioni ufficiali spiegano anche la gestione delle attività multiple e dei diversi gruppi: Quadro LM Redditi PF 2026.

ISTAT ATECO 2025

Per la classificazione corrente e gli strumenti di raccordo la fonte istituzionale è ISTAT ATECO 2025.

In sintesi: ATECO 2025 è già operativo, ma i coefficienti 2026 restano quelli storici. Il modo corretto di lavorare è partire dall’attività reale, usare il raccordo, verificare il gruppo fiscale e controllare il quadro LM. Nessuna nuova percentuale va applicata finché non viene pubblicata una nuova tabella ufficiale.

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