Il nuovo TUIR conferma che ATECO 2025, da solo, non modifica i coefficienti di redditività del regime forfettario. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina viene riordinata nell’articolo 235 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, ma finché non saranno approvati coefficienti specificamente elaborati su ATECO 2025 continueranno a valere quelli attuali, individuati attraverso il raccordo con ATECO 2007.
La notizia interessa direttamente professionisti e imprese che dal 2025 utilizzano i nuovi codici ATECO e che si chiedono se nel 2027 cambierà anche la percentuale con cui viene determinato il reddito nel forfettario. La risposta, allo stato attuale, è no: non è stata approvata una nuova tabella fiscale.
La novità: il raccordo entra nel nuovo TUIR
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha approvato il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Il decreto è entrato in vigore il 4 luglio 2026, mentre il nuovo corpus normativo si applica dal 1° gennaio 2027.
Tra i regimi speciali è stato inserito anche il regime forfettario, ora raccolto negli articoli 232-243. L’articolo 235 disciplina la determinazione del reddito imponibile e dell’imposta e contiene anche la regola da usare quando il contribuente ha un codice ATECO 2025 ma i nuovi coefficienti non sono ancora stati approvati.
Cosa cambia dal 2027 e cosa non cambia
- Norma di riferimento: dal 1° gennaio 2027 il regime forfettario viene disciplinato nel nuovo TUIR, articoli 232-243.
- Determinazione del reddito: resta il sistema ricavi o compensi × coefficiente di redditività.
- Tabella dei coefficienti: nel nuovo TUIR i coefficienti sono collocati nell’Allegato D.
- ATECO 2025: resta la classificazione corrente utilizzata per identificare l’attività economica.
- Nuovi coefficienti ATECO 2025: non scattano automaticamente dal 2027; servono coefficienti specifici ufficialmente approvati.
Il punto decisivo è l’ultimo: il riordino normativo non equivale all’approvazione di nuove percentuali. Se i nuovi coefficienti non saranno ancora disponibili, la norma indica espressamente come continuare a determinare il reddito.
La disciplina transitoria esiste già dal 2025
Il nuovo TUIR non inventa questa soluzione nel 2027. La regola è già stata introdotta dall’articolo 1 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81.
Il decreto stabilisce che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti elaborati sulla base di ATECO 2025, i forfettari continuano a usare i coefficienti dell’Allegato 4 della Legge 190/2014, individuando quello corretto sulla base dell’attività corrispondente secondo ATECO 2007.
Nel 2026, quindi, questa è già la regola operativa. Dal 2027 cambia soprattutto la collocazione sistematica: la disciplina viene incorporata nel nuovo Testo unico.
Perché si parla ancora di ATECO 2007 se oggi esiste ATECO 2025
Può sembrare un controsenso, ma le due classificazioni vengono utilizzate per funzioni diverse. Oggi la tua attività viene identificata con ATECO 2025. La tabella fiscale dei coefficienti, però, è nata con gruppi costruiti sulla precedente classificazione.
Finché non verrà riscritta la tabella fiscale, serve un ponte tra il codice attuale e il gruppo storico. Per questo il riferimento ad ATECO 2007 non significa che il contribuente debba tornare a usare un vecchio codice per la Partita IVA: serve esclusivamente per determinare correttamente il coefficiente nella fase transitoria.
L’aggiornamento ATECO del luglio 2026 non ha introdotto nuove percentuali
Il 15 luglio 2026 l’ISTAT ha pubblicato un aggiornamento degli strumenti relativi ad ATECO 2025. È un passaggio importante, ma non va confuso con una modifica del regime forfettario.
L’ISTAT ha chiarito che l’aggiornamento 2026 non modifica la struttura, i livelli o le descrizioni delle classificazioni: sono state riviste le relazioni di corrispondenza tra ATECO 2025 e la classificazione precedente per renderle più puntuali.
In altre parole, sono migliorati gli strumenti con cui si ricostruisce la corrispondenza tra codici. Non è stata pubblicata una nuova tabella dei coefficienti di redditività.
La timeline: dal nuovo ATECO al nuovo TUIR
- 1° gennaio 2025: entra in vigore la classificazione ATECO 2025.
- 1° aprile 2025: ATECO 2025 viene adottata operativamente per gli adempimenti statistici e amministrativi.
- 13 giugno 2025: entra in vigore il D.Lgs. 81/2025 con la regola transitoria sui coefficienti.
- 4 luglio 2026: entra formalmente in vigore il D.Lgs. 117/2026 che approva il nuovo TUIR.
- 15 luglio 2026: ISTAT aggiorna le tavole di corrispondenza ATECO, senza modificare struttura e descrizioni della classificazione.
- 1° gennaio 2027: diventano applicabili le disposizioni del nuovo TUIR, compreso il nuovo articolo 235 sul regime forfettario.
Cosa deve fare chi cerca il proprio coefficiente nel 2026
Il contribuente non deve cercare una inesistente “tabella ATECO 2025 dei coefficienti”. Deve invece individuare correttamente l’attività e verificare a quale gruppo della tabella fiscale vigente corrisponde.
Su Regimeminimi abbiamo separato le principali percentuali in guide specifiche: 40%, 54%, 62%, 67%, 78% e 86%. Ogni pagina spiega attività, calcolo e raccordo con ATECO 2025.
Se il dubbio nasce ancora prima, consulta la guida su come scegliere il codice ATECO corretto.
Esempio pratico: perché il raccordo conta davvero
Supponiamo che una persona incassi 35.000 euro e che il codice ATECO 2025 della sua attività, attraverso la corrispondenza prevista, conduca a un coefficiente del 67%. Il reddito forfettario iniziale è 23.450 euro.
Se la stessa attività venisse erroneamente associata a un gruppo con coefficiente del 78%, il reddito calcolato diventerebbe 27.300 euro: una differenza di 3.850 euro prima ancora di considerare contributi previdenziali e imposta sostitutiva.
Il codice e il raccordo non sono quindi una formalità. Incidono direttamente sulla base di partenza del calcolo fiscale.
Quando potrà arrivare una vera nuova tabella ATECO 2025
La normativa non permette di inventare una data. La disciplina attuale dice semplicemente cosa fare fino all’approvazione dei nuovi coefficienti. Quando verranno emanati, bisognerà leggere il provvedimento per capire decorrenza, eventuali regole transitorie e associazione tra nuovi gruppi ATECO e percentuali.
È quindi prudente diffidare da tabelle presentate come “nuovi coefficienti ATECO 2025” senza un atto normativo ufficiale. Le percentuali utilizzate oggi restano quelle previste dalla disciplina vigente.
Tre errori da evitare
- Confondere il nuovo codice con un nuovo coefficiente: ATECO 2025 ha aggiornato la classificazione, non automaticamente le percentuali fiscali.
- Usare le prime cifre del codice come unica scorciatoia: quando la classificazione è cambiata bisogna verificare la corrispondenza dell’attività.
- Considerare l’aggiornamento ISTAT 2026 come una riforma fiscale: riguarda le relazioni tra codici, non le percentuali del forfettario.
Domande frequenti
Nel 2027 ci sarà una nuova tabella dei coefficienti?
Non necessariamente. Il nuovo TUIR prevede espressamente cosa fare se i nuovi coefficienti basati su ATECO 2025 non saranno ancora approvati: si continueranno a usare quelli esistenti secondo il raccordo previsto.
ATECO 2025 ha cambiato il coefficiente del mio codice?
Non automaticamente. Va verificato a quale attività e gruppo fiscale corrisponde il nuovo codice. La sola rinumerazione non determina da sé una nuova percentuale.
L’ISTAT può cambiare i coefficienti di redditività?
L’ISTAT gestisce la classificazione delle attività economiche e i relativi strumenti di raccordo. I coefficienti del regime forfettario sono invece una regola fiscale e richiedono uno specifico intervento normativo.
Perché le guide parlano ancora di ATECO 2007?
Perché la disciplina transitoria usa la corrispondenza con ATECO 2007 per individuare il coefficiente previsto dalla tabella storica. La Partita IVA, però, utilizza oggi ATECO 2025.
Dove posso controllare se i coefficienti sono cambiati?
Le fonti da controllare sono la normativa pubblicata in Gazzetta Ufficiale e su Normattiva, oltre alla documentazione fiscale ufficiale. Per la classificazione e i raccordi ATECO la fonte istituzionale è l’ISTAT.
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