• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Regimeminimi.com

Il tuo consulente di fiducia online

  • Prezzi
  • Contattaci
  • Guide
  • Professioni
  • News

Codice ATECO 35.11.00: Produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili

Aggiornato il 9 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO 35.11.00: Produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili

Il codice ATECO 35.11.00 identifica la produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili. Secondo ISTAT ATECO 2025 include la gestione di impianti che generano elettricità con gas naturale, carbone e altri combustibili fossili, oltre alle fonti non rinnovabili prive di emissioni dirette di generazione, come il nucleare. Non è il codice dei pannelli fotovoltaici, dell’eolico, dell’accumulo elettrico o del semplice commercio di energia.

Il coefficiente di redditività ordinario del regime forfettario è il 67%, quando la persona fisica ne possiede i requisiti. Ma il codice ATECO non costituisce un’autorizzazione a costruire o esercire una centrale: occorrono verifiche tecniche, ambientali, di connessione alla rete e di vendita dell’energia, differenti secondo dimensioni e caratteristiche dell’impianto. Questa guida chiarisce le inclusioni ISTAT, la scelta fra codici vicini, le autorizzazioni, i contratti energetici, l’INPS e due calcoli economici e fiscali.

Cosa comprende il codice 35.11.00: fonti e impianti

La denominazione ufficiale è “Produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili”. Le note ISTAT ATECO 2025, pagina 304 del volume citano la gestione di impianti di produzione che utilizzano combustibili fossili come gas naturale, carbone o altre fonti non rinnovabili. L’oggetto economico non è vendere il combustibile, ma generare elettricità attraverso l’impianto gestito.

  • Impianti a gas naturale: produzione di elettricità con motori, turbine o altri sistemi alimentati a gas non rinnovabile, secondo la tecnologia e la gestione effettiva.
  • Centrali alimentate a carbone: produzione elettrica da combustibile fossile, distinta dai servizi di estrazione, trasporto e distribuzione del combustibile.
  • Altri combustibili fossili: impianti che generano elettricità tramite combustibili non rinnovabili, con inquadramento da verificare per il combustibile realmente impiegato.
  • Fonti non rinnovabili prive di emissioni dirette: l’esempio ISTAT è l’energia nucleare. È un’inclusione statistica della classificazione, non una dichiarazione che in Italia sia autorizzabile o operativa qualunque centrale nucleare.
  • Cogenerazione alimentata da fonti fossili: quando la produzione di elettricità è un’attività economicamente riconoscibile, la tecnologia di cogenerazione non rende di per sé rinnovabile il combustibile utilizzato.

La dicitura “non rinnovabile” riguarda la fonte di energia utilizzata. Una turbina che produce elettricità bruciando gas naturale non diventa un impianto rinnovabile perché ha un buon rendimento o recupera calore. Analogamente l’espressione “assenza di emissioni dirette” nelle note ISTAT non è un’autorizzazione ambientale né significa assenza di qualunque impatto nell’intero ciclo di vita della fonte.

Per capire se un impianto rientra nel 35.11.00 occorre ricostruire chi lo gestisce, quale fonte impiega, se la produzione elettrica è l’attività caratteristica e se vi siano altre attività autonome, come trasmissione, vendita o accumulo. La semplice installazione o manutenzione di un generatore presso un cliente non significa automaticamente che l’installatore eserciti la produzione di energia.

Classificazione ATECO 2025 e differenza dal vecchio 35.11.00

LivelloCodiceClassificazione
SezioneDFornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Divisione35Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Gruppo35.1Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
Classe35.11Produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili
Categoria35.11.0Produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili
Sottocategoria35.11.00Produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili

Attenzione a un dettaglio storico importante: il precedente codice 35.11.00 nella classificazione ATECO anteriore al 2025 indicava genericamente la produzione di energia elettrica. La nuova struttura ha separato la produzione da fonti non rinnovabili (35.11.00) da quella rinnovabile (35.12.00), e ha distinto espressamente la produzione tramite accumulo (35.16.00). La coincidenza numerica del vecchio 35.11.00 con quello attuale non implica quindi che tutte le imprese storicamente classificate con quel numero rimangano correttamente nella medesima sottocategoria.

L’ISTAT, che rende disponibili note e tavole di corrispondenza, indica l’utilizzo operativo di ATECO 2025 dal 1° aprile 2025. I successivi aggiornamenti alle relazioni di corrispondenza non modificano automaticamente le caratteristiche del singolo impianto. La corretta scelta richiede di confrontare l’attività produttiva concretamente esercitata con l’attuale struttura, non di copiare il vecchio codice riportato in un documento.

35.11.00 o 35.12.00: gas, biogas, fotovoltaico e fonti rinnovabili

La distinzione è spesso semplice per una centrale alimentata a gas naturale fossile e per un impianto solare fotovoltaico, ma può richiedere più attenzione per impianti ibridi, cogenerazione e combustibili di origine biologica. Le note ufficiali includono espressamente nel 35.12.00 produzione elettrica da biocarburanti gassosi, idroelettrico, eolico, solare fotovoltaico o termico, geotermia ed energia marina, nonché produzione da parte di Comunità Energetiche Rinnovabili nei casi indicati.

La fonte effettiva fa quindi la differenza: un impianto che utilizza prevalentemente gas naturale fossile è diverso da uno alimentato con biogas rinnovabile. Non è corretto classificare in modo indistinto entrambi come energia “da gas”. Per centrali che impiegano più fonti, il codice principale e gli eventuali codici secondari devono corrispondere all’attività caratteristica e alla reale separabilità delle produzioni. Per la parte rinnovabile è disponibile la guida RM al codice ATECO 35.12.00.

Anche il fotovoltaico posseduto da un’impresa non è automaticamente un’attività autonoma di produzione di energia: un impianto installato per l’autoconsumo può avere un ruolo accessorio rispetto all’attività principale. È necessario valutare dimensioni, impiego dell’elettricità, immissioni in rete, modalità contrattuali e requisiti fiscali. La distinzione tra produttore dell’elettricità e installatore dei pannelli è spiegata nella scheda degli installatori fotovoltaici 43.21.01.

Produzione, accumulo, trasmissione, distribuzione e commercio elettrico

Il gruppo ATECO 35.1 suddivide la filiera elettrica in attività diverse. La stessa impresa può svolgerne più d’una in specifiche condizioni, ma non è corretto assegnarle tutte al 35.11.00 perché lavora nel settore dell’energia.

Codice 2025AttivitàQuando si applica il confronto
35.11.00Produzione da fonti non rinnovabiliImpianto che genera elettricità con gas fossile o carbone
35.12.00Produzione da fonti rinnovabiliFotovoltaico, eolico, idroelettrico, biogas rinnovabile
35.13.00Trasmissione di energiaGestione dei sistemi di trasmissione ad alta tensione
35.14.00Distribuzione di energiaGestione delle reti di distribuzione fino agli utenti
35.15.00Commercio di energia elettricaVendita per conto proprio dell’energia come attività caratteristica
35.16.00Stoccaggio di energia elettricaProduzione tramite sistemi di accumulo di energia già prodotta
35.40Intermediazione nell’energiaIntermediari o agenti, senza esercizio diretto dell’impianto
38.22Recupero energetico dei rifiutiPretrattamento dei rifiuti per recupero energetico

Un produttore può vendere l’energia che genera in base alle regole del mercato elettrico; ciò non significa necessariamente che diventi un trader energetico separato. Se invece l’impresa compra e rivende energia elettrica per conto proprio senza gestire un impianto di generazione, è necessario esaminare il 35.15.00. La connessione e la trasmissione attraverso la rete sono ancora un altro servizio: l’esistenza di un punto di immissione non rende il produttore un gestore di rete.

I sistemi di accumulo, compresi quelli elettrochimici, hanno un perimetro distinto: ISTAT rinvia la produzione di elettricità tramite stoccaggio al 35.16.00. Accumulare energia e rilasciarla successivamente non equivale a generare nuova elettricità da gas o carbone. Per gli impianti integrati occorre verificare il modello effettivo e le attività economicamente autonome.

Centrale termoelettrica: chi gestisce l’impianto e chi vende l’energia

Il codice di produzione riguarda la gestione di impianti, ma nei progetti di generazione non è raro che proprietario, gestore, manutentore, fornitore del combustibile e soggetto che commercializza l’energia siano diversi. Prima di definire la Partita IVA bisogna individuare quale impresa svolga effettivamente ciascuna attività e chi assume obblighi tecnici e contrattuali verso le autorità e la rete.

Gestore proprietario: possiede la centrale, organizza il ciclo produttivo, sostiene costi del combustibile e vende o utilizza l’elettricità. Il 35.11.00 può descrivere la produzione non rinnovabile. Appaltatore di manutenzione: riceve un compenso per ispezionare turbine o riparare componenti. La sua attività è manutenzione tecnica, non produzione elettrica solo perché interviene nella stessa centrale.

Società di trading: conclude contratti per acquistare energia e rivenderla, ma non gestisce la generazione. La voce commerciale della filiera va distinta dal produttore. Operatore di una centrale ibrida: gestisce generazione da gas fossile e da fonti rinnovabili, eventualmente in installazioni diverse; la descrizione ATECO deve riflettere l’attività effettiva e le condizioni di esercizio, senza attribuire automaticamente una sola classificazione a tutto il progetto.

Questa separazione evita anche errori fiscali: l’ATECO non determina da solo la titolarità degli incentivi, la disponibilità della connessione, il diritto a vendere l’energia o gli adempimenti del soggetto responsabile dell’impianto. Servono documenti e accordi reali.

Autorizzazioni a costruire una centrale e controlli ambientali

Aprire una Partita IVA con il codice 35.11.00 non autorizza ad avviare un impianto elettrico. Le attività di costruzione ed esercizio di centrali termoelettriche sono soggette a normative tecniche, ambientali, urbanistiche ed energetiche, con competenze e procedimenti che variano secondo potenza, tecnologia, combustibile, ubicazione e caratteristiche del progetto.

Come esempio concreto, la Città Metropolitana di Milano descrive il proprio procedimento autorizzativo per impianti di produzione elettrica, inclusi quelli da fonti non rinnovabili, e distingue competenze territoriali e categorie di impianti. Non è però corretto trasferire a tutta Italia la medesima piattaforma o attribuire automaticamente a ogni piccola unità gli stessi obblighi di una grande centrale.

  • Disponibilità dell’area: titolo giuridico, destinazione urbanistica e compatibilità territoriale dell’impianto.
  • Progetto energetico: potenza termica/elettrica, fonte utilizzata, modalità operative, combustibile e infrastrutture correlate.
  • Titoli autorizzativi: individuazione dell’autorità e del procedimento applicabili alla categoria dell’impianto, prima della realizzazione.
  • Valutazioni ambientali: verifica dell’assoggettabilità a VIA e/o AIA, delle emissioni, dello scarico acque e di altre prescrizioni pertinenti.
  • Sicurezza: valutazione dei rischi per personale, impianti, combustibili, antincendio e gestione delle emergenze.
  • Connessione: richiesta di accesso alla rete, preventivo tecnico, opere di connessione e regolamento di esercizio.
  • Esercizio: misure, registrazioni di produzione, obblighi verso i soggetti di mercato, monitoraggio e condizioni dei titoli ottenuti.

Il portale del Ministero dell’Ambiente consente di osservare casi reali di centrali termoelettriche sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativi riesami. Ad esempio, il caso di Fiume Santo è registrato come installazione termica soggetta a specifiche procedure. È una fonte utile per comprendere la complessità del settore, non un modello autorizzativo valido per qualsiasi impianto.

Le obbligazioni ambientali sono molto diverse per una grande centrale a combustione e per un gruppo elettrogeno di piccola taglia. Anche quando una tecnologia è ammissibile nella classificazione statistica, non significa che sia autorizzabile senza limitazioni nel contesto italiano: l’esempio nucleare delle note ISTAT va interpretato proprio in questo senso.

Connessione alla rete elettrica e TICA ARERA

La possibilità di immettere elettricità in rete non deriva automaticamente dalla Partita IVA. Per gli impianti di produzione collegati a reti con obbligo di connessione di terzi, la deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 e il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) disciplinano condizioni tecniche ed economiche della connessione, con successivi aggiornamenti e chiarimenti.

Il soggetto interessato deve verificare gestore di rete competente, potenza dell’impianto, punto di connessione, eventuali opere necessarie, tempistiche, preventivi e responsabilità per la gestione del collegamento. Le procedure dipendono dall’impianto: non è corretto pensare che basti registrare l’attività in Camera di Commercio e installare un contatore per poter immettere senza ulteriori adempimenti.

La documentazione tecnica e amministrativa deve essere coerente con i titoli ambientali e di esercizio. Le caratteristiche del punto di connessione possono condizionare il progetto economico: costi di opere, tempi di allaccio, eventuali limitazioni operative, misura dell’energia e obblighi di esercizio incidono sulla redditività reale.

Come viene venduta l’elettricità prodotta: GSE e contratti

Una centrale può generare energia destinata all’autoconsumo oppure all’immissione nella rete e alla vendita, secondo condizioni contrattuali e regole di settore. Il produttore non deve presumere di accedere automaticamente agli stessi meccanismi previsti per gli impianti fotovoltaici o per le Comunità Energetiche Rinnovabili. Le caratteristiche della fonte e della potenza sono fondamentali.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) descrive, nelle sue indicazioni sul Ritiro Dedicato, anche la possibilità di applicazione per taluni impianti alimentati da fonti non rinnovabili con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA, alle condizioni previste. Questo non significa che qualunque centrale a gas sia automaticamente ammessa né che esista un prezzo fisso garantito a prescindere dal contratto: prima di pianificare i ricavi bisogna verificare requisiti, regolazione vigente e modalità di ritiro effettivamente disponibili.

In alternativa o in altri casi possono essere pertinenti contratti bilaterali o altri meccanismi di accesso ai mercati elettrici con operatori autorizzati. Nella valutazione di un progetto bisogna individuare chi misura l’energia, chi la acquista, le responsabilità di dispacciamento e bilanciamento, le eventuali penalità e la variabilità dei prezzi. Per la maggior parte delle centrali queste condizioni pesano molto più di una differenza marginale nel titolo SEO della guida.

Regime forfettario 35.11.00: coefficiente 67% e accesso

Il coefficiente di redditività ordinario per l’attività corrispondente nel regime forfettario è 67%. Il dato significa che, per una persona fisica fiscalmente ammessa al regime e a parità di redditi rilevanti, il 67% dei ricavi/compensi incassati forma il reddito forfettario lordo. Non è l’aliquota d’imposta e non equivale a un utile industriale assicurato.

L’articolo 1 del D.Lgs. 81/2025 prescrive che, in attesa di nuovi coefficienti basati su ATECO 2025, si applichino i coefficienti dell’allegato 4 alla legge 190/2014 individuati sulla base dell’attività corrispondente nella classificazione precedente. Per questo anche i produttori di energia devono distinguere il nuovo codice dall’attività storica effettiva e non dedurre il coefficiente fiscale soltanto dalla numerazione.

La soglia ordinaria del forfettario è 85.000 euro di ricavi e compensi, con uscita immediata oltre 100.000 euro nell’anno secondo le regole vigenti. Si applica normalmente un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per nuove attività soltanto quando sono soddisfatti i requisiti. Una società di capitali non applica questo regime personale, e grandi impianti di produzione sono spesso caratterizzati da investimenti, ricavi e forme societarie incompatibili con la tipica attività individuale forfettaria.

La convenienza va valutata rispetto a costi reali: gas, manutenzione, ricambi, assicurazioni, connessione, interessi, canoni, personale, eventuali oneri ambientali e ammortamento dei macchinari. Nel forfettario questi costi non sono dedotti uno a uno dal reddito calcolato al 67%. Per gli aspetti fiscali generali consulta la guida RM sul regime forfettario e l’approfondimento sull’IVA.

Calcolo delle tasse: esempio con 45.000 euro di ricavi

Immaginiamo un piccolo operatore individuale che abbia effettivamente diritto al regime forfettario e incassi 45.000 euro nell’anno per la produzione elettrica classificata nel 35.11.00. Il reddito forfettario lordo è 45.000 × 67% = 30.150 euro. Se nell’anno sono stati versati 4.000 euro di contributi previdenziali obbligatori deducibili, la base imponibile esemplificativa scende a 26.150 euro. L’imposta sostitutiva teorica è 3.922,50 euro al 15% o 1.307,50 euro al 5%, se l’aliquota ridotta è effettivamente spettante.

Questa simulazione non determina i contributi previdenziali dovuti: i 4.000 euro sono un’ipotesi di contributi già versati e fiscalmente deducibili. Non considera eventuali acconti, altre attività, trattamenti IVA o particolarità della produzione e dei contratti di energia. Non è il “netto in tasca” di un produttore, né dice se l’attività sia economicamente sostenibile dopo carburante, manutenzione e costi dell’impianto.

Ricavi annuiReddito lordo al 67%Imposta 15% prima delle deduzioniImposta 5% prima delle deduzioni
20.000 €13.400 €2.010 €670 €
40.000 €26.800 €4.020 €1.340 €
60.000 €40.200 €6.030 €2.010 €
80.000 €53.600 €8.040 €2.680 €

La tabella isola soltanto l’imposta teorica e non costituisce un preventivo fiscale. Per valutare il regime occorre confrontarlo con la tassazione ordinaria e, soprattutto, con gli obblighi tecnici ed economici reali dell’attività. Il calcolatore RM delle tasse può aiutare con scenari ipotetici, ma non sostituisce il piano economico di un impianto di produzione.

Esempio economico di una centrale a gas: MWh, ricavi e costi

Un piccolo impianto produce ipoteticamente 600 MWh annui che riesce a vendere a un prezzo medio effettivamente incassato di 110 euro per MWh. Il ricavo lordo energetico teorico sarebbe 600 × 110 = 66.000 euro. Questo non significa che il proprietario trattenga tale importo come utile: una parte può essere assorbita da combustibile, funzionamento, manutenzione, connessione, eventuali oneri di rete o mercato e costi di gestione.

Se per produrre e vendere l’elettricità l’operatore sostiene 43.000 euro per combustibile, 7.000 euro per manutenzione e 4.000 euro per altri costi, il margine economico semplificato è 12.000 euro prima di imposte, finanziamenti e ulteriori oneri. Applicando invece meccanicamente il coefficiente forfettario, il reddito fiscale lordo teorico su 66.000 euro sarebbe 44.220 euro. Il divario mostra perché, per impianti con alti costi di carburante, la scelta del regime non può essere fatta sulla sola aliquota sostitutiva.

Per costruire un business plan serio servono anche ore di funzionamento, rendimento, disponibilità della rete, costo del combustibile, contratti di vendita, oscillazione dei prezzi, manutenzioni straordinarie e condizioni autorizzative. Le cifre precedenti sono deliberate ipotesi didattiche, non tariffe ARERA/GSE e non stime di profitto per una centrale reale.

INPS del produttore elettrico: cosa verificare

Il codice ATECO non determina automaticamente una gestione INPS unica. Per un’attività organizzata d’impresa occorre esaminare forma giuridica, ruolo del titolare o dei soci, partecipazione personale al lavoro, rapporti con dipendenti, requisiti delle singole gestioni e eventuali altre coperture previdenziali. Non è corretto indicare a chiunque produca elettricità un’iscrizione standard alla Gestione Separata oppure ai Commercianti senza verifiche.

La circolare INPS n. 14/2026 illustra le aliquote delle Gestioni Artigiani e Commercianti, rispettivamente del 24% e del 24,48%, ma questi numeri si applicano soltanto a chi appartiene effettivamente alla relativa gestione. La produzione di energia non rende automaticamente il gestore un commerciante e una società di capitali deve valutare gli obblighi previdenziali dei propri lavoratori e amministratori in base ai loro rapporti.

Per impianti con personale dipendente o collaboratori devono essere valutate anche le regole del lavoro, le coperture assicurative e la sicurezza. Nei modelli in cui proprietà e gestione sono attribuite a soggetti diversi, chi assume il rischio d’impresa e chi presta il lavoro devono essere identificati contrattualmente.

Partita IVA, società ed energia: gli errori da evitare

Il 35.11.00 viene talvolta descritto online come un codice da inserire all’apertura di una normale Partita IVA e basta. Nella produzione elettrica non rinnovabile sarebbe un messaggio incompleto: l’attività industriale richiede prima di tutto di definire la natura del progetto, della fonte, dell’impianto e del soggetto responsabile. Solo dopo si potranno coordinare classificazione economica, iscrizione camerale, autorizzazioni e contratti energetici.

  • Non usare 35.11.00 per il fotovoltaico: le fonti rinnovabili seguono 35.12.00.
  • Non confondere gas fossile e biogas rinnovabile: l’origine della fonte conta per la classificazione.
  • Non attribuire a ogni produttore il codice del trader: generazione e vendita commerciale in proprio sono funzioni diverse.
  • Non equiparare accumulo a produzione da combustibile: la voce 35.16.00 è distinta.
  • Non presumere autorizzazioni: ATECO non consente da solo costruzione, connessione o esercizio.
  • Non dare per scontati incentivi e tariffe: verificare regolazione GSE e condizioni specifiche.
  • Non attribuire automaticamente il forfettario a un grande impianto o a una SRL: è un regime fiscale personale e condizionato.
  • Non dimenticare le attività accessorie autonome: consulenza energetica, installazione, gestione di rete o trading possono richiedere altri codici.

Chi vende consulenza energetica senza possedere o gestire la centrale deve confrontare la scheda 74.99.32 per consulenza energetica. Chi installa impianti fotovoltaici per conto di clienti deve valutare l’ATECO dell’installatore. Un ingegnere che fornisce prestazioni professionali segue invece le regole della sua attività, approfondite nella guida RM agli ingegneri.

Domande frequenti sul codice ATECO 35.11.00

Quali impianti sono inclusi nel codice 35.11.00?

Le note ISTAT comprendono la gestione di impianti che producono elettricità con fonti non rinnovabili, fra cui gas naturale, carbone e altri combustibili fossili; riportano anche come esempio statistico l’energia nucleare. La classificazione non sostituisce le autorizzazioni nazionali applicabili alle singole tecnologie.

Una centrale a gas naturale usa il codice 35.11.00?

Quando l’attività effettivamente esercitata consiste nella gestione di un impianto che genera elettricità utilizzando gas naturale fossile, il 35.11.00 è il riferimento ATECO 2025 da valutare. Vanno distinti l’eventuale commercio del gas, la gestione della rete e il solo servizio tecnico di manutenzione.

Il fotovoltaico o il biogas rientrano nel 35.11.00?

No, se si tratta di produzione elettrica da fonti rinnovabili: il riferimento è il 35.12.00 secondo le note ISTAT, che citano solare ed energie da biocarburanti gassosi. La classificazione deve verificare l’effettiva natura della fonte e dell’impianto, senza basarsi soltanto sulla parola “gas”.

Una batteria che immette energia in rete usa il codice di produzione non rinnovabile?

Non automaticamente. ISTAT distingue la produzione tramite stoccaggio e rilascio di energia nel codice 35.16.00. Una batteria non è una centrale termoelettrica e l’energia resa disponibile può essere stata prodotta in precedenza da fonti differenti.

Qual è il coefficiente forfettario del codice 35.11.00?

Il coefficiente ordinario di redditività è 67%, quando la persona fisica soddisfa tutti i requisiti per il regime e il raccordo dell’attività è coerente con i coefficienti previsti dalla legge. L’imposta sostitutiva è normalmente del 15% o del 5% quando spettante, su una base imponibile calcolata secondo la normativa.

Basta aprire Partita IVA per vendere l’energia prodotta?

No. Occorre verificare titolo autorizzativo dell’impianto, eventuali adempimenti ambientali, connessione alla rete e regole di vendita dell’energia. Il meccanismo di Ritiro Dedicato GSE può essere disponibile soltanto per determinate tipologie e potenze, alle condizioni vigenti; l’ATECO non garantisce l’accesso.

Fonti ufficiali e altre guide RM

Per la scelta del codice: ISTAT, ATECO 2025, note esplicative pagina 304 e portale ISTAT con struttura e raccordi. Per la connessione: ARERA TICA. Per autorizzazioni: pagina autorizzazioni impianti della Città Metropolitana di Milano e MASE, banca dati autorizzazioni ambientali. Per la vendita di energia: GSE, servizi energetici. Per fiscalità: D.Lgs. 81/2025 e legge 190/2014. Per previdenza: INPS, contributi 2026.

Le guide RM pertinenti sono produzione elettrica da fonti rinnovabili 35.12.00, ATECO installatore fotovoltaico 43.21.01, consulenza energetica 74.99.32, regime forfettario, calcolo delle tasse e gestione di più attività con la stessa Partita IVA. I collegamenti permettono di distinguere l’attività del produttore energetico da installatori, consulenti e imprese di distribuzione senza duplicare le intenzioni di ricerca.

Richiedi informazioni sui nostri servizi di apertura, contabilità e gestione fiscale della Partita IVA.

  • Apertura della Partita IVA
  • Gestione del regime forfettario
  • Gestione della contabilità semplificata
Caterina Caterina Servizio clienti
Compila il modulo indicando il servizio fiscale che ti interessa e descrivi brevemente la tua esigenza.
RM Regimeminimi.com

Un progetto di The Loft S.r.l.s.

Via Mariotti 190
51100 Pistoia (PT)
P.IVA 01843800473
REA PT-184294

Servizio

Prezzi Contattaci Chi siamo Recensioni

Contenuti

Guide fiscali Professioni e attività News Consulenze gratuite Strumenti di lavoro

Legale

Termini e condizioni Privacy Cookie

I contenuti di Regimeminimi.com hanno finalità informative e divulgative e non sostituiscono una consulenza professionale personalizzata. Le informazioni fiscali e previdenziali possono variare in base alla situazione individuale e agli aggiornamenti normativi.

© 2026 Regimeminimi.com – Tutti i diritti riservati.