Il codice ATECO 47.11.02 identifica il commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi. È il codice da verificare soprattutto per supermercati, minimercati e punti vendita che offrono un assortimento ampio e non specializzato, nel quale alimenti non surgelati, bevande o tabacchi hanno un peso prevalente secondo i criteri ATECO 2025.
Non basta però vendere molti alimentari per rientrare automaticamente nel 47.11.02. ISTAT richiede un vero commercio non specializzato: i prodotti venduti devono appartenere ad almeno cinque classi dei gruppi da 47.2 a 47.8 e alimenti non surgelati, bevande e tabacchi devono rappresentare almeno il 35% del valore aggiunto o di un suo sostituto. Questo criterio distingue il minimarket dal negozio alimentare specializzato.
| Dato | Indicazione |
|---|---|
| Codice ATECO | 47.11.02 |
| Denominazione | Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi |
| Modelli tipici | Supermercati, minimercati e altri negozi non specializzati |
| Criterio non specializzato | Prodotti appartenenti ad almeno 5 classi dei gruppi 47.2-47.8 |
| Soglia di prevalenza | Alimenti non surgelati, bevande e tabacchi almeno 35% |
| Coefficiente forfettario ordinario | 40%, se il regime è applicabile alla situazione concreta |
| Previdenza | Gestione Commercianti da verificare in base alla partecipazione personale all’impresa |
Cosa comprende il codice ATECO 47.11.02
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 collocano nel 47.11.02 le unità che vendono un’ampia varietà di prodotti appartenenti ad almeno cinque classi dei gruppi da 47.2 a 47.8, quando prevalgono alimenti non surgelati, bevande o tabacchi.
Se l’attività è svolta in sede fissa, ISTAT cita espressamente tra gli esempi ipermercati, supermercati e minimercati. Rientrano inoltre, in presenza dei requisiti, anche negozi duty free aeroportuali con assortimento ampio e prevalenza di alimentari non surgelati, bevande o tabacchi.
La regola delle 5 classi: quando un negozio è davvero non specializzato
La parola “non specializzato” ha un significato tecnico. Per ATECO 2025 il negozio deve vendere prodotti appartenenti ad almeno cinque classi comprese nei gruppi da 47.2 a 47.8. Non è quindi sufficiente avere molte referenze dello stesso tipo merceologico.
Un punto vendita che vende soprattutto pasta, olio, farine, conserve e altri alimenti appartenenti allo stesso ambito può restare un negozio specializzato, anche se l’assortimento commerciale è ampio. Al contrario, un minimarket che tratta alimenti, bevande, prodotti per la casa, articoli per la persona e altre categorie può soddisfare il criterio del commercio non specializzato.
La soglia del 35% per alimentari, bevande e tabacchi
Una volta verificata la presenza di almeno cinque classi, occorre controllare la prevalenza. Il 47.11.02 si applica quando prodotti alimentari non surgelati, bevande e tabacchi rappresentano almeno il 35% del valore aggiunto o di un suo sostituto utilizzabile ai fini della classificazione.
ISTAT considera, per determinare il peso complessivo degli alimenti, bevande e tabacchi, le classi da 47.21 a 47.27. Se questa soglia non viene raggiunta, il punto vendita può ricadere nella famiglia 47.12, dedicata al commercio non specializzato di altri prodotti. Un esempio è il codice ATECO 47.12.90 per empori e negozi generalisti senza la prevalenza richiesta per il 47.11.
Supermercato, minimarket e discount: come leggere il nuovo codice
Con ATECO 2025 la classificazione è stata riorganizzata rispetto ai vecchi codici che distinguevano in modo più diretto supermercati, discount e minimercati. Oggi la scelta ruota soprattutto intorno al criterio statistico del commercio non specializzato e alla prevalenza dei prodotti alimentari, delle bevande o dei tabacchi.
Per questo il nome commerciale del punto vendita non basta. Un’attività chiamata “minimarket” potrebbe non rispettare le cinque classi richieste; viceversa, un negozio che non usa questa insegna potrebbe rientrare pienamente nel 47.11.02 se la composizione reale delle vendite soddisfa i criteri ISTAT.
47.11.02 o 47.27.90: minimarket o negozio alimentare specializzato?
Il 47.27.90 riguarda il commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a. in un contesto specializzato. Il 47.11.02, invece, descrive un esercizio con assortimento distribuito su almeno cinque classi merceologiche e con prevalenza complessiva di alimenti, bevande o tabacchi.
La distinzione non dipende quindi dalla superficie del negozio né dal numero di scaffali. Conta la struttura merceologica dell’attività. Se il negozio vende soprattutto una famiglia alimentare specifica, va verificato il codice specializzato corrispondente; se vende un assortimento ampio e trasversale, il 47.11.02 diventa il riferimento naturale.
47.11.01 o 47.11.02: attenzione ai prodotti surgelati
Il 47.11.01 è dedicato al commercio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari surgelati. Anche in questo caso valgono le regole del commercio non specializzato, ma la prevalenza deve riguardare alimenti surgelati o congelati.
Il 47.11.02 è invece la voce per gli altri alimentari, le bevande o i tabacchi. Un market che ha un reparto surgelati non passa automaticamente al 47.11.01: bisogna verificare quale componente raggiunge effettivamente la soglia di prevalenza prevista dalla classificazione.
Vendita di tabacchi: il codice ATECO non sostituisce la concessione ADM
La presenza della parola “tabacchi” nella denominazione del 47.11.02 non significa che qualsiasi minimarket possa iniziare liberamente a vendere prodotti del tabacco. La vendita al dettaglio di tabacchi lavorati appartiene alla rete ufficiale delle rivendite e dei patentini e richiede il relativo titolo previsto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Quando il punto vendita esercita realmente anche la vendita di tabacchi soggetta alla disciplina monopolistica, occorre separare correttamente quel flusso dal commercio alimentare ordinario. La guida al codice ATECO 47.26.01 per tabaccherie approfondisce concessione ADM, regime IVA speciale e incompatibilità fiscali da controllare.
Regime forfettario e coefficiente di redditività del 40%
Per il commercio al dettaglio della divisione 47 il coefficiente di redditività ordinariamente associato al regime forfettario è il 40%. Se un commerciante individuale possiede tutti i requisiti per il regime e realizza, per esempio, 60.000 euro di ricavi ordinari, il reddito lordo forfettario di riferimento sarebbe pari a 24.000 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali ammessi.
Il 40% non va applicato meccanicamente a componenti soggette a regimi fiscali speciali. La rivendita effettiva di tabacchi richiede una verifica separata della compatibilità con il forfettario. Per il funzionamento generale puoi consultare la guida al regime forfettario e l’approfondimento sul coefficiente di redditività del 40%.
IVA: perché non esiste un’unica aliquota per tutto il minimarket.
Un errore frequente consiste nell’attribuire al 47.11.02 una singola aliquota IVA, per esempio il 22%, come se tutti i prodotti venduti avessero lo stesso trattamento. In realtà un supermercato o minimarket può commercializzare beni soggetti ad aliquote differenti e, in alcuni casi, a discipline speciali.
La gestione IVA segue la natura dei singoli prodotti e delle operazioni: il codice ATECO classifica l’attività nel suo complesso, ma non sostituisce la disciplina IVA delle merci vendute.
INPS: quando rileva la Gestione Commercianti
Per l’imprenditore individuale che gestisce personalmente e abitualmente un supermercato o minimarket, la posizione previdenziale è normalmente da verificare nella Gestione Commercianti INPS. Per i soci vanno verificati partecipazione personale, abitualità e prevalenza.
Non è corretto attribuire automaticamente la stessa posizione a un socio di capitale, a un amministratore che non partecipa al lavoro commerciale o a ogni soggetto collegato alla società. Come per gli altri codici commerciali, l’ATECO è un elemento dell’inquadramento ma non decide da solo la posizione contributiva individuale.
SCIA, SUAP, requisiti alimentari e HACCP
Aprire un supermercato o minimarket richiede più della sola Partita IVA. Per il commercio alimentare vanno verificati gli adempimenti amministrativi tramite il SUAP competente, i requisiti previsti per la vendita di alimenti e bevande, la registrazione sanitaria quando richiesta e le procedure di autocontrollo HACCP.
Se vengono venduti prodotti freschi, carne, ortofrutta o altri alimenti con esigenze specifiche, possono aggiungersi obblighi relativi a conservazione, catena del freddo, tracciabilità e igiene. Per confrontare i casi specializzati puoi vedere il 47.22.00 per macellerie e il 47.21.01 per frutta e verdura fresca.
Quando può servire un secondo codice ATECO
Il 47.11.02 descrive l’attività principale di commercio non specializzato quando ne ricorrono i criteri. Un secondo codice può diventare necessario quando il negozio esercita anche un’attività economicamente autonoma che non è una semplice componente dell’assortimento, per esempio somministrazione di alimenti e bevande, servizi aggiuntivi organizzati separatamente o altre attività con propria rilevanza.
La presenza di molte categorie merceologiche non comporta automaticamente un codice per ogni reparto: è proprio la funzione del commercio non specializzato aggregare un assortimento ampio. Per i casi realmente plurimi vedi la guida su più codici ATECO con la stessa Partita IVA.
Errori frequenti con il codice ATECO 47.11.02
- Usarlo per un negozio alimentare specializzato che non raggiunge almeno cinque classi merceologiche.
- Ignorare la soglia del 35% di alimenti non surgelati, bevande e tabacchi.
- Confondere il 47.11.02 con il 47.11.01 quando prevalgono realmente i surgelati.
- Considerare la parola “tabacchi” come autorizzazione alla vendita senza concessione o patentino ADM.
- Applicare un’unica aliquota IVA a tutto l’assortimento del market.
- Applicare il coefficiente forfettario del 40% anche a componenti soggette a regimi speciali senza verificarne la compatibilità.
- Usare il nome commerciale “minimarket” come unico criterio di classificazione.
Domande frequenti sul codice ATECO 47.11.02
Il 47.11.02 è il codice del minimarket?
Può esserlo ed è uno degli esempi espressamente indicati da ISTAT, ma solo se il punto vendita è realmente non specializzato: almeno cinque classi dei gruppi 47.2-47.8 e prevalenza di alimenti non surgelati, bevande o tabacchi secondo la soglia prevista.
Qual è la soglia per la prevalenza degli alimentari?
Alimenti non surgelati, bevande e tabacchi devono rappresentare almeno il 35% del valore aggiunto o di un suo sostituto utilizzabile ai fini della classificazione.
Un negozio che vende soprattutto surgelati usa il 47.11.02?
Non se la prevalenza riguarda i prodotti alimentari surgelati secondo i criteri ATECO: in quel caso va verificato il 47.11.01.
Con il 47.11.02 posso vendere tabacchi?
Il codice contempla anche negozi non specializzati con prevalenza di tabacchi, ma la vendita effettiva dei prodotti del tabacco resta soggetta alla disciplina ADM e non nasce dal semplice possesso del codice ATECO.
Qual è il coefficiente di redditività nel forfettario?
Per il commercio al dettaglio il riferimento ordinario è il 40%, purché il contribuente possa applicare il regime. In presenza di attività soggette a regimi speciali, come la rivendita monopolistica di tabacchi, serve una verifica specifica prima di applicare il forfettario.
In sintesi: il 47.11.02 è il codice da verificare per supermercati, minimercati e altri esercizi non specializzati con almeno cinque classi merceologiche e con alimenti non surgelati, bevande o tabacchi pari ad almeno il 35% del valore aggiunto. La corretta classificazione richiede di distinguere surgelati, negozi alimentari specializzati e commercio generalista e di trattare separatamente eventuali vendite di tabacchi soggette alla disciplina ADM.