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Codice ATECO 47.27.90: Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a.

Aggiornato il 4 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO 47.27.90: Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a.

Il codice ATECO 47.27.90 identifica il commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a. Comprende, tra gli esempi indicati da ISTAT, tè, oli, farina, zucchero, pasta, uova e pasti o piatti pronti non destinati al consumo immediato sul posto. Con ATECO 2025 il punto decisivo è soprattutto cosa viene venduto, non se la vendita avviene in negozio, online, in forma ambulante o tramite altri canali.

Per il regime forfettario il coefficiente di redditività di riferimento è 40%. La previdenza è normalmente quella del commercio quando l’attività è esercitata come impresa commerciale, ma posizione INPS, requisiti alimentari, SCIA e registrazione sanitaria vanno verificati sulla situazione concreta.

DatoIndicazione
Codice ATECO 202547.27.90
DenominazioneCommercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a.
EsempiTè, oli, farina, zucchero, pasta, uova, piatti pronti non per consumo immediato
Canale di venditaIl codice segue il prodotto; può riguardare negozio, online, ambulante o altri canali quando coerenti
ForfettarioCoefficiente di redditività 40%
Da distinguere47.11.02 commercio non specializzato; 47.27.10 lattiero-caseari; 47.27.20 caffè; 47.27.30 integratori

Cosa comprende il codice ATECO 47.27.90

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono nel 47.27.90 il commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari non classificati altrove. Gli esempi espliciti sono tè, oli, farina, zucchero, pasta, uova e pasti o piatti pronti, purché questi ultimi non siano destinati al consumo immediato sul posto.

Il codice ha quindi natura residuale all’interno della classe 47.27: serve quando la merce alimentare prevalente non ricade nelle sottocategorie più specifiche dedicate, per esempio, a latte e prodotti lattiero-caseari, caffè o integratori alimentari. Non va scelto soltanto perché il negozio vende “alimentari”: bisogna prima verificare se esiste una voce più precisa per la merce che genera la parte principale delle vendite.

ATECO 2025: conta il prodotto, non il canale di vendita

Una delle novità più importanti di ATECO 2025 è che il commercio al dettaglio viene classificato principalmente in base ai prodotti venduti e non più in base al canale. RM ha già spiegato questo cambiamento nella guida sul codice ATECO per e-commerce: vendere tramite sito web, marketplace o negozio fisico non crea da solo un codice diverso.

Le tavole di corrispondenza collegano al nuovo codice porzioni di vecchie attività svolte in esercizi specializzati, in forma ambulante, via Internet o altri canali. Il 47.27.90 riunisce quindi una famiglia merceologica che prima poteva essere dispersa fra codici diversi.

Negozio, e-commerce, ambulante e distributori automatici

Un’impresa che vende prevalentemente tè, oli, farine, pasta, uova o altri alimenti residuali della classe 47.27 può dover verificare il 47.27.90 anche se utilizza più canali contemporaneamente. Per esempio, un negozio può affiancare un sito e-commerce senza dover usare un codice generico “Internet” soltanto per la parte online.

Lo stesso criterio vale per vendita ambulante o distributori automatici, ma restano da verificare le regole specifiche del canale. Se più attività autonome convivono, la guida su più attività con la stessa Partita IVA aiuta a distinguere attività principale e secondarie.

Per prodotti biologici o specialità regionali non esiste automaticamente un codice “bio” o “tipico”: la classe 47.27 chiarisce che questi alimenti vanno classificati secondo la tipologia di prodotto venduto. Un negozio di tè, oli, farine, pasta, zuccheri o uova può quindi rientrare nel 47.27.90 quando nessuna voce più specifica descrive meglio la merce prevalente.

Piatti pronti: vendita al dettaglio o ristorazione?

Il 47.27.90 include la vendita di pasti e piatti pronti esclusi quelli per il consumo immediato sul posto. È una distinzione decisiva. Vendere un piatto confezionato o pronto da portare via come prodotto commerciale non coincide automaticamente con preparare e somministrare pasti come attività di ristorazione.

Quando il servizio è organizzato per il consumo immediato o assume le caratteristiche della ristorazione, bisogna verificare la divisione 56. Per confronto, RM tratta separatamente il codice ATECO della ristorazione senza servizio al tavolo e l’apertura di un food truck. Il fatto che un alimento sia “pronto” non basta quindi a scegliere il codice: conta la natura della vendita.

Differenza da minimarket, supermercati e commercio non specializzato

Le note ISTAT escludono dal 47.27.90 il commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di alimenti non surgelati, bevande o tabacchi e le attività di ipermercati, supermercati e minimercati, rinviando al 47.11.02.

Un esercizio specializzato in una famiglia residuale di alimenti può essere coerente con il 47.27.90; un punto vendita non specializzato con assortimento alimentare ampio e prevalente segue invece una classificazione diversa. È utile distinguere anche il 47.12.90 per commercio non specializzato di altri prodotti.

Differenza da latticini, caffè e integratori alimentari

Dentro la stessa classe 47.27 esistono voci specifiche che prevalgono quando la specializzazione del negozio è chiara: 47.27.10 per latte e prodotti lattiero-caseari, 47.27.20 per caffè e prodotti a base di caffè e 47.27.30 per integratori alimentari e prodotti dietetici.

Per esempio, un negozio che vende soprattutto caffè confezionato non dovrebbe usare il residuale 47.27.90 solo perché vende anche tè. Se l’assortimento cambia nel tempo, va rivalutata l’attività prevalente.

Dai vecchi codici al nuovo 47.27.90

Il 47.27.90 non ha un unico predecessore. Le corrispondenze ATECO 2025 mostrano collegamenti parziali con vecchi codici come 47.29.90 per esercizi specializzati, 47.81.09 per commercio ambulante di altri alimentari e bevande, 47.91.10 per Internet, 47.91.20 per televisione, 47.91.30 per corrispondenza/radio/telefono, 47.99.10 per vendita tramite incaricato e 47.99.20 per distributori automatici.

Questo raccordo multiplo spiega perché non è corretto conservare automaticamente il vecchio codice in base al canale. Un e-commerce alimentare, per esempio, deve oggi essere riclassificato principalmente in base ai prodotti: la guida su come aprire un negozio online va letta insieme alla classificazione merceologica specifica.

Regime forfettario e coefficiente di redditività del 40%

Per questa attività il coefficiente di redditività di riferimento nel regime forfettario è 40%. Il 40% non è l’aliquota dell’imposta: indica la quota di ricavi che viene assunta come reddito forfettario prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori e dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

La disciplina transitoria richiede ancora il raccordo con ATECO 2007. Le attività precedenti che confluiscono nel 47.27.90 restano nell’area del commercio o del commercio ambulante alimentare cui l’Allegato 4 associa il 40%. RM approfondisce il metodo nella guida sul coefficiente di redditività del 40% e nella guida completa al regime forfettario.

Esempio: con 50.000 euro di ricavi, il reddito lordo forfettario iniziale è 20.000 euro. Il restante 60% è la quota di costi riconosciuta in modo presunto: acquisto della merce, affitto, logistica, commissioni di marketplace e altre spese non vengono dedotte analiticamente una per una nel forfettario.

INPS Commercianti: cosa verificare

Per una ditta individuale che svolge commercio al dettaglio con partecipazione personale e abituale del titolare, il riferimento previdenziale è normalmente la Gestione Commercianti INPS. La posizione concreta deve però essere verificata in base a forma giuridica, ruolo dei soci, eventuale prevalenza di altre attività e organizzazione effettiva dell’impresa.

La contribuzione dei commercianti comprende una quota sul minimale e una componente percentuale oltre determinate soglie. Per il quadro generale puoi consultare quanto si paga di INPS con la Partita IVA.

SCIA, requisiti per il commercio alimentare e SUAP

Vendere prodotti alimentari richiede verifiche ulteriori rispetto all’apertura della sola Partita IVA. L’avvio del commercio alimentare passa normalmente dal SUAP competente e dalla SCIA prevista per la specifica forma di vendita. L’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 prevede inoltre requisiti professionali per l’attività di commercio relativa al settore alimentare: possono essere soddisfatti, a seconda dei casi, tramite corso riconosciuto, esperienza qualificata o titolo di studio pertinente.

I requisiti e la modulistica concreta vanno verificati presso il Comune e la Regione, soprattutto per commercio ambulante o altri canali regolamentati. Il codice ATECO descrive l’attività economica, ma non sostituisce licenze, SCIA o requisiti professionali applicabili.

Registrazione sanitaria, HACCP e vendita online di alimenti

Chi commercializza alimenti opera come OSA, operatore del settore alimentare, e deve rispettare la normativa igienico-sanitaria applicabile. Il Regolamento (CE) 852/2004 riguarda anche distribuzione, deposito e vendita; la registrazione dello stabilimento e le procedure di autocontrollo/HACCP vanno quindi gestite in base all’attività concreta.

La vendita online non elimina questi obblighi: magazzino, conservazione, temperatura, tracciabilità, etichettatura e spedizione devono essere coerenti con i prodotti commercializzati. Un esempio verticale è la guida RM su vendere formaggi online, utile per capire perché il canale digitale non rende “virtuali” gli adempimenti alimentari.

Errori frequenti con il codice 47.27.90

  • scegliere il codice in base al canale di vendita invece che ai prodotti prevalenti;
  • continuare a usare automaticamente il vecchio 47.91.10 per un e-commerce;
  • usare 47.27.90 per un minimarket o supermercato non specializzato che rientra nel 47.11.02;
  • utilizzare il residuale quando esiste una voce più precisa per caffè, latticini o integratori;
  • confondere vendita di piatti pronti con ristorazione per consumo immediato;
  • ritenere che il codice ATECO sostituisca SCIA, requisiti alimentari, registrazione sanitaria o HACCP;
  • calcolare tasse e contributi direttamente sui ricavi senza distinguere coefficiente 40% e posizione INPS.

Domande frequenti sul codice ATECO 47.27.90

Cosa si può vendere con il codice 47.27.90?

ISTAT cita altri alimenti n.c.a., tè, oli, farina, zucchero, pasta, uova e pasti o piatti pronti non destinati al consumo immediato sul posto.

Il 47.27.90 può essere usato per un e-commerce?

Sì, quando i prodotti venduti rientrano realmente nel perimetro del codice. Con ATECO 2025 il canale online non determina da solo un codice separato.

Vale anche per il commercio ambulante?

Può essere il codice merceologico pertinente per gli alimenti compresi nella voce; restano però da verificare separatamente le regole e autorizzazioni del commercio su aree pubbliche.

Qual è il coefficiente di redditività?

Il coefficiente di riferimento nel regime forfettario è il 40%.

I piatti pronti rientrano sempre nel 47.27.90?

No. Rientrano i pasti e piatti pronti venduti al dettaglio quando non sono destinati al consumo immediato sul posto; la ristorazione segue codici differenti.

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