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Codice ATECO 55.10.00: Servizi di alloggio di alberghi e simili

Aggiornato il 3 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO 55.10.00: Servizi di alloggio di alberghi e simili

Il codice ATECO 55.10.00 identifica i servizi di alloggio di alberghi e strutture simili per soggiorni di breve durata. Comprende alberghi, hotel resort, motel, villaggi albergo, alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere, condhotel, pensioni e meublé o garni. La distinzione principale dal gruppo 55.20 è la presenza tipica di pulizia giornaliera, rifacimento dei letti e assistenza al cliente in loco.

Il codice non va usato automaticamente per qualsiasi attività ricettiva. B&B, case vacanza, affittacamere, ostelli, rifugi e altri alloggi di breve durata possono rientrare in sottocategorie diverse. Per scegliere correttamente bisogna guardare ai servizi realmente offerti, alla tipologia della struttura e alle regole regionali applicabili.

DatoIndicazione
Codice ATECO 202555.10.00
DenominazioneServizi di alloggio di alberghi e simili
Strutture compreseAlberghi, resort, motel, villaggi albergo, alberghi diffusi, RTA, condhotel, pensioni, meublé o garni
Durata tipicaSoggiorni inferiori a un anno
Servizi distintiviPulizia giornaliera, rifacimento letti, assistenza al cliente in loco
ForfettarioCoefficiente di redditività 40%
Da distinguere55.20 altri alloggi brevi; 55.40 intermediazione; 68.20 locazioni di durata lunga

Cosa comprende il codice ATECO 55.10.00

Secondo le note ufficiali ATECO 2025 di ISTAT, il 55.10.00 riguarda l’alloggio in camere e suite d’albergo per soggiorni generalmente giornalieri o settimanali e comunque di durata inferiore a un anno.

Il tratto caratteristico è un servizio ricettivo organizzato, normalmente accompagnato da pulizia giornaliera, rifacimento dei letti e assistenza al cliente in loco. Possono essere presenti anche ristorazione, lavanderia, attività ricreative, sale conferenze e altri servizi accessori senza modificare automaticamente il codice principale.

Alberghi, hotel resort e strutture con servizi completi

Rientrano nel 55.10.00 gli alberghi tradizionali e gli hotel resort, compresi quelli attrezzati per ospitare conferenze e convegni. La classificazione guarda alla natura del servizio di alloggio, non al numero di stelle o alla dimensione della struttura.

Una struttura può quindi offrire camere, reception, pulizia quotidiana, ristorazione, lavanderia, area benessere o servizi ricreativi mantenendo il 55.10.00 come codice dell’attività ricettiva principale, purché il modello resti quello alberghiero descritto da ISTAT.

Alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere e condhotel

ATECO 2025 include espressamente gli alberghi con suite o appartamenti, gli alberghi diffusi e le residenze turistico-alberghiere. Sono comprese anche le strutture riconducibili al modello condhotel quando l’attività effettiva è quella di alloggio alberghiero con i relativi servizi.

La presenza di appartamenti non porta quindi automaticamente al 55.20. Il punto decisivo è il servizio reso: assistenza in loco, pulizia giornaliera e rifacimento dei letti sono elementi che avvicinano la struttura al modello 55.10.00.

Motel, villaggi albergo, pensioni e meublé o garni

Il codice comprende anche motel e villaggi albergo. Sono incluse le pensioni, quando forniscono alloggio e servizi di ristorazione alle sole persone ospitate, e i meublé o garni, che normalmente offrono alloggio e prima colazione senza un vero servizio di ristorazione aperto al pubblico.

Queste denominazioni possono avere definizioni specifiche nelle normative regionali. ATECO descrive l’attività economica; autorizzazioni, requisiti della struttura, classificazione ricettiva e denominazioni ammesse devono essere verificati anche a livello regionale e comunale.

Differenza tra 55.10.00 e 55.20: servizi alberghieri e altri alloggi brevi

La distinzione più importante è con il gruppo 55.20. ISTAT colloca nel 55.20 gli alloggi di breve durata che normalmente non offrono pulizia giornaliera, rifacimento quotidiano dei letti e assistenza al cliente in loco con l’organizzazione tipica di un albergo.

Per questo un ostello, un rifugio o baita di montagna, una struttura B&B o un’attività di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze richiedono una verifica specifica e non devono essere ricondotti al 55.10.00 soltanto perché ospitano turisti.

B&B e case vacanza non sono automaticamente alberghi.

Un errore frequente consiste nel considerare ogni attività ricettiva come “albergo” ai fini ATECO. Il codice per bed and breakfast e il codice per case vacanza e alloggi brevi appartengono al 55.20 quando l’attività ha le caratteristiche previste per quelle strutture.

La differenza non dipende dal nome commerciale scelto online, ma dai servizi realmente erogati e dall’inquadramento amministrativo della struttura. Anche una struttura piccola può essere alberghiera se possiede i requisiti previsti; viceversa, un appartamento con servizi limitati non diventa hotel perché viene promosso come “residence”.

Ristorazione, colazione, conferenze e servizi accessori

Un albergo può offrire ristorazione, colazione, lavanderia, servizi ricreativi e spazi attrezzati per conferenze e convegni. Questi servizi sono compatibili con la classe 55.10 quando sono integrati nell’attività ricettiva.

Se però una linea di attività diventa autonoma e rivolta anche a clienti esterni in modo stabile, può essere necessario verificare un codice aggiuntivo. Lo stesso vale per ristoranti aperti al pubblico, centri benessere autonomi, attività sportive o organizzazione professionale di eventi svolta separatamente dall’ospitalità.

Soggiorni brevi, durata inferiore a un anno e codice 68.20

La divisione 55 riguarda servizi di alloggio di breve durata, considerati da ISTAT come soggiorni inferiori a un anno. Quando l’operazione assume invece la natura di locazione immobiliare di lungo periodo, l’inquadramento può spostarsi verso la divisione 68 e in particolare verso i codici relativi alla locazione di immobili.

La durata non è l’unico elemento: contano anche i servizi offerti e la natura del rapporto con l’ospite. Il 55.10.00 descrive un servizio ricettivo alberghiero, non una semplice messa a disposizione dell’immobile.

Intermediazione e property management: quando non usare 55.10.00

ISTAT esclude dal 55.10 le attività di intermediazione per servizi di alloggio, rinviando al 55.40. Anche chi gestisce immobili altrui senza essere il soggetto che fornisce direttamente il servizio ricettivo può avere un inquadramento diverso.

Per chi opera per conto dei proprietari è utile confrontare il codice ATECO del property manager. Gestire prenotazioni, fornitori e immobili di terzi non equivale automaticamente a esercitare un albergo: bisogna distinguere chi vende l’alloggio in proprio da chi svolge un servizio di gestione o intermediazione.

Regime forfettario e coefficiente di redditività del 40%

Per il codice 55.10.00 il regime forfettario utilizza il coefficiente di redditività del 40%. Significa che, quando il regime è applicabile, il reddito forfettario lordo si determina sul 40% dei ricavi rilevanti, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori e dell’imposta sostitutiva.

Con 60.000 euro di ricavi, ad esempio, il reddito forfettario lordo è 24.000 euro. Il dato non significa che i costi reali siano necessariamente pari al 60%: personale, affitti, utenze, commissioni OTA, lavanderia, manutenzioni e investimenti possono rendere il forfettario più o meno conveniente. La guida sul coefficiente di redditività del 40% approfondisce il metodo di calcolo.

INPS, impresa ricettiva e forma giuridica

Il codice ATECO non basta da solo per definire tutti gli obblighi previdenziali. Per l’attività alberghiera organizzata in forma d’impresa rilevano forma giuridica, ruolo del titolare o dei soci e presenza di personale. L’INPS ricomprende il 55.10.00 tra le attività del settore turismo, ma la posizione contributiva concreta va determinata sulla base dell’assetto effettivo dell’impresa.

Per una ditta individuale o per soci che lavorano abitualmente nell’attività può essere necessario verificare l’iscrizione alla gestione previdenziale competente; per dipendenti e collaboratori si applicano gli obblighi propri del rapporto di lavoro. È quindi preferibile evitare automatismi del tipo “55.10.00 = una sola gestione INPS” senza analizzare la struttura reale.

SCIA, CIN, regole regionali e comunicazione degli alloggiati

Per avviare una struttura ricettiva bisogna verificare gli adempimenti previsti dalla normativa regionale e comunale, inclusa la SCIA o altra comunicazione al SUAP quando richiesta. Il Ministero del Turismo conferma inoltre che i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere devono ottenere ed esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN) e indicarlo negli annunci.

Restano anche gli obblighi di pubblica sicurezza relativi all’identificazione e comunicazione degli ospiti tramite il sistema Alloggiati Web. Questi adempimenti si aggiungono alle eventuali regole regionali su classificazione, requisiti strutturali, sicurezza, accessibilità e servizi minimi.

Attività miste ed errori frequenti

Un albergo può combinare ospitalità, ristorazione, wellness, eventi e altri servizi. Il codice principale deve rappresentare l’attività prevalente, mentre le linee autonome possono richiedere codici secondari. La valutazione va fatta sui servizi effettivamente offerti e sui ricavi generati, non soltanto sul nome della struttura.

  • usare 55.10.00 per qualsiasi B&B, affittacamere o casa vacanza;
  • confondere servizio alberghiero e semplice locazione immobiliare;
  • ignorare la differenza tra gestione diretta della struttura e intermediazione;
  • considerare automaticamente alberghiero un residence o un appartamento turistico;
  • non verificare SCIA, classificazione regionale, CIN e obblighi di pubblica sicurezza;
  • usare il coefficiente del 40% senza valutare se il forfettario è realmente conveniente rispetto ai costi della struttura.

Per confrontare le strutture più vicine puoi consultare anche le schede dedicate alle case religiose di ospitalità, alle case sociali di ospitalità, agli alloggi in aziende agricole e agli alloggi in aziende ittiche.

Domande frequenti sul codice ATECO 55.10.00

Quali strutture rientrano nel 55.10.00?

Alberghi, hotel resort, motel, villaggi albergo, alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere, condhotel, pensioni e meublé o garni, quando l’attività ha le caratteristiche del servizio alberghiero.

Un B&B usa il codice 55.10.00?

Non automaticamente. ATECO 2025 prevede sottocategorie specifiche nel 55.20 per diverse forme di alloggio breve, tra cui i bed and breakfast.

Qual è la differenza tra 55.10 e 55.20?

Il 55.10 è caratterizzato normalmente da pulizia giornaliera, rifacimento dei letti e assistenza al cliente in loco; nel 55.20 questi servizi sono generalmente assenti o più limitati.

Qual è il coefficiente forfettario del 55.10.00?

Il coefficiente di redditività è il 40%. La convenienza del regime va però valutata rispetto ai costi reali tipici di una struttura alberghiera.

Il CIN è obbligatorio per gli alberghi?

Sì. Il Ministero del Turismo include i titolari e gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere tra i soggetti tenuti a ottenere ed esporre il CIN e a indicarlo negli annunci.

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